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Comunicazione sulla GU

 

Sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 19 aprile 2005 nelle cause riunite T-380/02 e T-128/03: Success-Marketing Unternehmensberatungsgesellschaft mbH contro Ufficio di armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 1.

("Marchio comunitario - Richiesta di restitutio in integrum - Presupposti per la notifica delle decisioni e comunicazioni dell'UAMI - Trasmissione per telecopia ")

(Lingua processuale: il tedesco)

Nelle cause riunite T-380/02 e T-128/03, Success-Marketing Unternehmensberatungsgesellschaft mbH, con sede in Linz (Austria), rappresentata dagli avv.ti G. Secklehner e C. Ofner, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Ufficio di armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: sigg. J. Weberndörfer e G. Schneider), essendo l'altra parte del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale, nella causa T-128/03, Chipita International SA, con sede in Atene (Grecia), rappresentata dall'avv. P. Hoffmann, avente ad oggetto la domanda di annullamento, da un lato, della decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 26 settembre 2002 (pratica R 26/2001-1), che rigetta la richiesta di restitutio in integrum della ricorrente, e, dall'altro, della decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 13 febbraio 2003 e/o 13 marzo 2003 (pratica R 1124/2000-1), relative ad un procedimento di opposizione tra Success-Marketing Unternehmensberatungsgesellschaft mbH e Chipita International SA, il Tribunale (Quinta Sezione), composto dal sig. M. Vilaras, presidente, dalle sig.re M. E. Martins Ribeiro e K. Jürimäe, giudici; cancelliere: sig. I. Natsinas, amministratore, ha pronunciato, il 19 aprile 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)    I ricorsi sono respinti.

2)    La ricorrente è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

3)    Chipita International SA è condannata a sopportare le proprie spese.

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1 - GU C 101 del 26.4.2003.