Language of document : ECLI:EU:T:2004:247

Causa T-131/03

Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co.

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Procedimento giurisdizionale — Sostituzione di una parte della controversia — Trasferimento dei diritti del titolare di un marchio anteriore»

Massime dell’ordinanza

Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Ricorso dinanzi al giudice comunitario — Trasferimento del diritto di proprietà intellettuale di cui trattasi — Sostituzione dell’avente causa al precedente titolare del diritto — Necessità di un’ordinanza del Tribunale

[Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 115 e 116; regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 63]

In caso di cessione di un diritto di proprietà intellettuale che sia oggetto di un ricorso proposto contro la decisione di una commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) relativa a un procedimento di opposizione, il nuovo titolare di tale diritto, avente causa della parte dinanzi alla commissione di ricorso, può essere autorizzato, con ordinanza, a sostituirsi al cedente nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale, a condizione che il precedente titolare del diritto non vi si opponga e che il Tribunale, consultate le altre parti della controversia, lo ritenga opportuno.

In assenza di disposizioni dello Statuto della Corte di giustizia e del regolamento di procedura del Tribunale che prevedano esplicitamente la sostituzione di una parte ad un’altra, occorre applicare per analogia le disposizioni procedurali di cui agli artt. 115 e 116 del regolamento di procedura. In particolare, l’avente causa è tenuto ad accettare la controversia allo stato in cui si trova al momento della sostituzione.

(v. punti 8-9)