Language of document : ECLI:EU:T:2005:337

Causa T‑130/03

Alcon Inc.

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Marchio denominativo nazionale anteriore TRIVASTAN — Domanda di marchio comunitario denominativo TRAVATAN — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»

Massime della sentenza

Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Marchi denominativi TRAVATAN e TRIVASTAN

[Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]

Sussiste, per i consumatori finali, i medici ed i farmacisti italiani, un rischio di confusione ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94, sul marchio comunitario, tra il segno denominativo TRAVATAN, la cui registrazione, quale marchio comunitario, è stata richiesta per «Prodotti farmaceutici per uso oftalmico», rientranti nella classe 5 ai sensi dell’Accordo di Nizza, e il marchio denominativo TRIVASTAN, registrato in precedenza in Italia per un «vasodilatatore periferico destinato a trattare turbe vascolari periferiche e cerebrali e disordini vascolari dell’occhio e dell’orecchio», rientrante nella stessa classe.

Da un lato, infatti, siccome il prodotto contrassegnato dal marchio anteriore può essere utilizzato nel trattamento dei disturbi vascolari dell’occhio, pur essendo destinato al trattamento generale di problemi vascolari, esso dev’essere considerato analogo ad un prodotto farmaceutico ad uso oftalmico, posto che si tratta, in entrambi i casi, della terapia dei disturbi dell’occhio. D’altro lato, sussistono una somiglianza visiva rilevante e una somiglianza fonetica tra i segni in conflitto.

(v. punti 60, 75-76)