Language of document : ECLI:EU:C:2018:910

Causa C619/18

Commissione europea

contro

Repubblica di Polonia

«Procedimento accelerato»

Massime – Ordinanza del Presidente della Corte 15 novembre 2018

Procedimento giurisdizionale – Procedimento accelerato – Presupposti – Circostanze che giustificano un rapido trattamento – Dubbi sull’indipendenza dell’organo giudiziario supremo di uno Stato membro – Ammissibilità del ricorso a tale procedimento

(Art. 2 TUE; art. 267 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamento di procedura della Corte di giustizia, art. 133, § 1)

Nell’ambito di una domanda di procedimento accelerato, presentata nel contesto di un ricorso per dichiarazione di inadempimento conseguente ai dubbi nutriti dalla Commissione quanto all’idoneità stessa di una Corte suprema di uno Stato membro – a seguito di modifiche legislative relative all’abbassamento dell’età in cui i membri di tale Corte sono collocati a riposo e alle condizioni in cui detti giudici possono essere eventualmente autorizzati a continuare a esercitare le proprie funzioni – a continuare a pronunciarsi nel rispetto del diritto fondamentale di ogni singolo di accedere a un tribunale indipendente, diritto sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, il requisito dell’indipendenza dei giudici attiene al contenuto essenziale del diritto fondamentale a un equo processo, che riveste importanza cardinale quale garanzia della tutela dell’insieme dei diritti derivanti al singolo dal diritto dell’Unione e della salvaguardia dei valori comuni agli Stati membri enunciati all’articolo 2 TUE, segnatamente, del valore dello Stato di diritto.

Inoltre, le incertezze che circondano in tal senso le disposizioni nazionali controverse possono anche avere un impatto sul funzionamento del sistema di cooperazione giudiziaria costituito dal meccanismo del rinvio pregiudiziale di cui all’articolo 267 TFUE, chiave di volta del sistema giurisdizionale dell’Unione europea, per il quale l’indipendenza degli organi giurisdizionali nazionali, e segnatamente di quelli che statuiscono in ultimo grado, è essenziale.

Alla luce di quanto precede, una risposta della Corte che intervenga in tempi rapidi è idonea, ai fini della certezza del diritto, nell’interesse sia dell’Unione sia dello Stato membro interessato, a rimuovere le incertezze riguardanti questioni fondamentali di diritto dell’Unione e relative, in particolare, alla sussistenza di eventuali ingerenze in taluni diritti fondamentali che quest’ultimo garantisce, nonché all’incidenza che l’interpretazione di tale diritto può avere per quanto riguarda la composizione stessa e le condizioni di funzionamento dell’organo giurisdizionale supremo di detto Stato membro.

(v. punti 19‑22, 25)