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Ricorso proposto il 1° agosto 2013 – SolarWorld e Solsonica / Commissione

(Causa T-393/13)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: SolarWorld AG (Bonn, Germania) e Solsonica SpA (Cittaducale, Italia) (rappresentanti: L. Ruessmann, lawyer e J. Beck, solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ammissibile e fondato;

annullare l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 513/2013 1 , nella parte in cui posticipa al 6 agosto 2013 l’applicazione del dazio antidumping provvisorio pieno alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino, celle e wafer originari o provenienti dalla Cina;

ordinare alle autorità doganali degli Stati membri di applicare, con decorrenza dal 6 giugno 2013, le aliquote dei dazi antidumping fissate dall’articolo 1, paragrafo 2, punto ii), del regolamento (UE) della Commissione n. 513/2013;

condannare la Commissione a risarcire alle ricorrenti i danni commisurati alla mancata applicazione, a partire dal 6 giugno 2013, delle aliquote dei dazi antidumping fissate dall’articolo 1, paragrafo 2, punto ii), del regolamento (UE) della Commissione n. 513/2013; e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che l’adozione dell’articolo 1, paragrafo 2, punto i), del regolamento (UE) della Commissione n. 513/2013 violerebbe l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 2 .

Secondo motivo, vertente sul fatto che, avendo introdotto in modo graduale le misure antidumping provvisorie ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, punto i), del regolamento (UE) della Commissione n. 513/2013, la Commissione avrebbe commesso un manifesto errore di valutazione dei fatti.

Terzo motivo, vertente sul fatto che, avendo adottato l’articolo 1, paragrafo 2, punto i), del regolamento (UE) della Commissione n. 513/2013, la Commissione avrebbe violato in modo grave e manifesto i propri doveri di diligenza e di buona amministrazione.

Quarto motivo, vertente sull’illegittimità dell’adozione dell’articolo 1, paragrafo 2, punto i), del regolamento (UE) della Commissione n. 513/2013 da parte della Commissione e sul danno conseguentemente arrecato alle ricorrenti, per il quale l’Unione europea è responsabile in forza dell’articolo 340, paragrafo 2, TFUE.

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1 Regolamento (UE) n. 513/2013 della Commissione, del 4 giugno 2013, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento (UE) n. 182/2013 che dispone la registrazione delle importazioni dei suddetti prodotti originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 152, pag. 5).

2     Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51).