Language of document : ECLI:EU:T:2017:929

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

14 dicembre 2017 (*)

«Procedura – Liquidazione delle spese»

Nella causa T‑392/13 DEP,

Leone La Ferla SpA, con sede in Melilli (Italia), rappresentata da J.‑M. Occhipinti, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea,

e

Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), rappresentata da M. Heikkilä, W. Broere e C. Bergerat, in qualità di agenti,

convenute,

avente ad oggetto una domanda di liquidazione delle spese che la ricorrente deve rimborsare all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) a seguito della sentenza del 15 settembre 2016, La Ferla/Commissione e ECHA (T‑392/13, EU:T:2016:478),

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto da S. Frimodt Nielsen (relatore), presidente, I.S. Forrester ed E. Perillo, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti, procedimento e conclusioni delle parti

1        Il 5 e 7 gennaio 2011, in seguito a una procedura avviata dalla ricorrente, Leone La Ferla SpA, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha proceduto alla registrazione di due sostanze a titolo del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1).

2        All’atto della procedura di registrazione, la ricorrente ha dichiarato di essere una «piccola impresa», ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU 2003, L 124, pag. 36). Tale dichiarazione le ha permesso di beneficiare di una riduzione della tariffa dovuta per ogni domanda di registrazione, quale prevista dall’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento n. 1907/2006.

3        Il 5 e 7 gennaio 2011, l’ECHA ha emesso due fatture, entrambe di importo pari a EUR 9 300. Tale importo corrispondeva, secondo l’allegato I al regolamento n. 340/2008, nella versione applicabile al momento dei fatti, alla tariffa dovuta da una piccola impresa nel contesto di una presentazione congiunta relativa a sostanze in quantitativo superiore a 1 000 tonnellate.

4        Il 20 febbraio 2012, la ricorrente è stata invitata dall’ECHA a fornire un certo numero di documenti al fine di verificare la dichiarazione con la quale essa aveva affermato di essere una piccola impresa.

5        Il 17 maggio 2013, l’ECHA ha adottato la decisione SME(2013) 1328. In tale decisione, l’ECHA ha ritenuto di non aver ricevuto le prove necessarie al fine di concludere che la ricorrente fosse una piccola impresa e che essa era tenuta a versare la tariffa applicabile a una grande impresa. Ciò posto, l’ECHA ha informato la ricorrente che essa le avrebbe inviato, da un lato, una fattura a copertura della differenza tra la tariffa inizialmente versata e la tariffa effettivamente dovuta e, dall’altro, una fattura per un importo di EUR 19 900 per il pagamento dell’onere amministrativo.

6        In esecuzione della decisione SME(2013) 1328, l’ECHA ha inviato alla ricorrente, il 21 maggio 2013, due fatture, ciascuna dell’importo di EUR 13 950, e una fattura dell’importo di EUR 19 900.

7        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 25 luglio 2013, la ricorrente ha proposto ricorso nella causa T‑392/13.

8        Con sentenza del 15 settembre 2016, La Ferla/Commissione e ECHA (T‑392/13, EU:T:2016:478), il Tribunale ha respinto il ricorso in quanto irricevibile nella parte in cui riguardava la Commissione e in quanto parzialmente irricevibile e parzialmente infondato nella parte in cui riguardava l’ECHA. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese, conformemente all’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

9        Con lettere del 10 e 17 gennaio 2017, l’ECHA ha informato la ricorrente della natura e dell’importo delle spese ripetibili.

10      Con lettere del 25 gennaio e dell’8 febbraio 2017, la ricorrente ha contestato l’importo delle spese ripetibili.

11      Non è stato raggiunto alcun accordo sull’importo delle spese ripetibili.

12      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 marzo 2017, la ricorrente ha presentato un «ricorso in annullamento [ai sensi dell’articolo] 263 TFUE». In tale atto, la ricorrente ha chiesto che il Tribunale voglia:

–        disporre l’annullamento delle lettere dell’ECHA del 10 e 17 gennaio 2017, qualora vengano ritenute atti di conoscibilità degli importi addebitati alla ricorrente a titolo di spese ripetibili dovute dalla parte soccombente nella causa T‑392/13;

–        disporre la ridefinizione equa, giusta e proporzionata delle spese ripetibili dovute dalla parte in tal senso condannata nella causa T‑392/13; e

–        condannare l’ECHA a corrispondere alla ricorrente le spese ripetibili relative al presente «ricorso in annullamento», qualora accolto.

13      Il 6 aprile 2017, il Tribunale ha invitato la ricorrente a precisare se l’atto depositato il 20 marzo 2017 potesse essere interpretato come una domanda di liquidazione delle spese sulla base all’articolo 170 del regolamento di procedura.

14      Con lettera del 26 aprile 2017, la ricorrente ha precisato che l’atto depositato il 20 marzo 2017 doveva effettivamente essere interpretato come una domanda di liquidazione delle spese, che è stata registrata con il numero di ruolo T‑392/13 DEP.

15      Con lettera del 19 giugno 2017, l’ECHA ha chiesto al Tribunale, in virtù dell’articolo 66 del regolamento di procedura, di valutare la possibilità di omettere nei riguardi del pubblico i nomi dei legali esterni che l’hanno assistita nella causa T‑392/13 ed i rispettivi onorari su base oraria. Nella misura in cui non pregiudichi la comprensione della valutazione del Tribunale, si terrà conto di tale richiesta nella presente ordinanza.

16      Il 27 giugno 2017, l’ECHA ha presentato le proprie osservazioni sulla domanda di liquidazione delle spese.

 In diritto

17      Dall’articolo 170 del regolamento di procedura risulta che, in caso di contestazione sulle spese ripetibili, il Tribunale statuisce mediante ordinanza non impugnabile su domanda della parte interessata, sentite le osservazioni della controparte. Ai sensi di tale disposizione, risulta chiaramente che ciascuna parte della controversia può presentare una domanda siffatta in assenza di accordo, e non soltanto la parte a favore della quale il giudice si è pronunciato. Infatti, l’espressione «parte interessata» si riferisce, con tutta evidenza, sia al creditore che al debitore dell’obbligazione pecuniaria contestata nella misura in cui ciascuno ha interesse a conseguire certezza in ordine all’entità di tale somma (v. ordinanza del 16 settembre 2013, Marcuccio/Commissione, T‑157/09 P-DEP, non pubblicata, EU:T:2013:508, punto 22).

18      Secondo l’articolo 140, lettera b), del regolamento di procedura, sono considerate spese ripetibili le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa, in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso all’agente, consulente o avvocato. Da tale disposizione discende che le spese ripetibili sono limitate, da un lato, a quelle sostenute ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale e, dall’altro, a quelle risultate indispensabili a tale fine (v. ordinanza del 7 settembre 2017, Sabores de Navarra/EUIPO, T‑46/13 DEP, non pubblicata, EU:T:2017:624, punto 10 e giurisprudenza ivi citata).

19      In mancanza di disposizioni del diritto dell’Unione europea di natura tariffaria, il Tribunale deve valutare liberamente i dati della causa, tenendo conto dell’oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione nonché delle difficoltà della causa, della mole di lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto procurare agli agenti o ai consulenti intervenuti e degli interessi economici che la controversia ha rappresentato per le parti (v. ordinanza del 7 settembre 2017, Sabores de Navarra/EUIPO, T‑46/13 DEP, non pubblicata, EU:T:2017:624, punto 12 e giurisprudenza ivi citata).

20      Nel caso di specie, l’importo complessivo delle spese ripetibili di cui l’ECHA chiede il pagamento è pari a EUR 33 601,18 e corrisponde, da un lato, al compenso di EUR 32 500 dello studio legale che l’ha assistita ai fini del procedimento nella causa T‑392/13 e, dall’altro, all’importo di EUR 1 101,18 a titolo di spese amministrative, collegate alla partecipazione dei suoi agenti all’udienza in tale causa.

21      In sostanza, la ricorrente chiede al Tribunale di fissare a una somma equa, giusta e proporzionata tale importo complessivo.

 Sulle spese sostenute dall’ECHA per essere assistita da uno studio legale

22      L’ECHA sostiene che il compenso di EUR 32 500 dello studio legale che l’ha assistita ai fini del procedimento nella causa T‑392/13 costituisce una spesa ripetibile dovuta dalla ricorrente, affermazione della quale quest’ultima contesta tanto il principio quanto l’ammontare.

 Sul ricorso ad uno studio legale in aggiunta agli agenti dell’ECHA

23      La ricorrente afferma, in sostanza, che il compenso di uno studio legale non fosse indispensabile, tenuto conto dell’elevato numero di agenti dell’ECHA coinvolti nella causa T‑392/13.

24      Infatti, nell’ambito di tale procedimento, l’ECHA ha dichiarato al Tribunale, da un lato, di essere inizialmente rappresentata da cinque agenti e in seguito da quattro agenti e, dall’altro, di essere assistita da un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro. Risulta anche che, nel controricorso, nella controreplica e in una delle tre risposte scritte alle misure di organizzazione del procedimento decise dal Tribunale, l’ECHA ha dichiarato di essere rappresentata da due o tre degli agenti summenzionati e di essere assistita dall’avvocato per il quale era stato depositato presso il Tribunale un certificato attestante la sua abilitazione al patrocinio. Un agente dell’ECHA e tale avvocato hanno preso parte inoltre all’udienza al fine di rappresentare e assistere tale agenzia, come emerge dal verbale d’udienza comunicato alle parti. La ricorrente non può quindi affermare di non essere mai stata, o di essere stata molto tardivamente, a conoscenza del fatto che, ai fini della sua rappresentanza nella causa T‑392/13, l’ECHA fosse assistita da un avvocato e non fosse soltanto rappresentata dai suoi agenti.

25      A tale riguardo, dall’articolo 19, primo comma, dello Statuto della Corte – che enuncia che le istituzioni dell’Unione sono rappresentate davanti alla Corte da un agente, nominato per ciascuna causa, che può essere assistito da un consulente o da un avvocato –, applicabile dinanzi al Tribunale in forza dell’articolo 53, primo comma, del medesimo Statuto, risulta che, nell’ambito di un contenzioso che le riguarda, le istituzioni dell’Unione sono libere di ricorrere all’assistenza di un avvocato. Il compenso di quest’ultimo rientra dunque nella nozione di spese indispensabili sostenute per la causa, senza che l’istituzione sia tenuta a dimostrare che tale assistenza fosse oggettivamente giustificata (v. ordinanza del 28 gennaio 2014, Marcuccio/Commissione, T‑366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

26      Ai fini dell’applicazione di tale disposizione dello Statuto occorre assimilare le agenzie dell’Unione, quale l’ECHA, a dette istituzioni (v., in tal senso, ordinanza dell’11 dicembre 2014, Longinidis/Cedefop, T‑283/08 P-DEP, EU:T:2014:1083, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).

27      Pertanto, qualsiasi altra valutazione che subordini il diritto di un’istituzione o di un’agenzia dell’Unione di reclamare, integralmente o parzialmente, gli onorari versati ad un avvocato alla dimostrazione di una necessità «oggettiva» di avvalersi delle prestazioni di tale avvocato costituirebbe di fatto una limitazione indiretta della libertà garantita dall’articolo 19, primo comma, dello Statuto della Corte e comporterebbe per il Tribunale un dovere di sostituire la propria valutazione a quella delle istituzioni e delle agenzie responsabili dell’organizzazione dei loro servizi. Orbene, un compito del genere non è compatibile né con l’articolo 19, primo comma, dello Statuto della Corte, né con il potere di organizzazione interna di cui godono le istituzioni e le agenzie dell’Unione relativamente alla gestione delle loro cause dinanzi al Tribunale (v. ordinanza del 28 maggio 2013, Marcuccio/Commissione, T‑278/07 P-DEP, EU:T:2013:269, punto 15).

28      Per contro, la presa in considerazione, in termini pecuniari, dell’intervento di uno o più agenti a fianco dell’avvocato al quale l’istituzione o l’agenzia interessata ha conferito il mandato di assisterla rientra, in forza dell’articolo 140, lettera b), del regolamento di procedura, nel potere di valutazione attribuito al Tribunale nell’ambito di un procedimento di liquidazione delle spese (v. ordinanze del 28 maggio 2013, Marcuccio/Commissione, T‑278/07 P-DEP, EU:T:2013:269, punto 15, e del 28 gennaio 2014, Marcuccio/Commissione, T‑366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, punto 34).

29      Da quanto precede risulta che non può essere accolto l’argomento della ricorrente che rimette in discussione il principio della ripetizione del compenso dello studio legale che ha assistito l’ECHA nella causa T‑392/13. Tuttavia, la valutazione del carattere indispensabile delle spese sostenute terrà conto dell’intervento, a fianco di tale studio legale, di uno o più agenti dell’ECHA per quanto riguarda la fase scritta e la fase orale del procedimento.

 Sull’importo delle spese legali

30      Al fine di valutare, sulla base dei criteri elencati al precedente punto 19, il carattere indispensabile delle spese effettivamente sostenute ai fini del procedimento, il richiedente deve fornire indicazioni precise. La mancanza di tali informazioni, pur non impedendo al Tribunale di determinare, con equo apprezzamento, l’importo delle spese ripetibili, nondimeno pone quest’ultimo nella condizione di svolgere una valutazione necessariamente restrittiva quanto alle rivendicazioni del richiedente (v. ordinanza dell’11 dicembre 2014, Longinidis/Cedefop, T‑283/08 P-DEP, EU:T:2014:1083, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

31      Come emerge dalle fatture dettagliate relative alle prestazioni fornite dallo studio legale incaricato dall’ECHA per assisterla (in prosieguo: le «fatture»), tale compenso riguarda le due fasi del procedimento nella causa T‑392/13:

–        la prima fattura, dell’importo complessivo di EUR 23 000, corrisponde alle prestazioni svolte dallo studio legale durante la fase scritta del procedimento, tra il 2 settembre 2013 ed il 15 gennaio 2014;

–        la seconda fattura, dell’importo complessivo di EUR 9 500, corrisponde alle prestazioni svolte dal medesimo studio legale per la preparazione e la partecipazione alla fase orale del procedimento, tra il 12 ottobre 2015 ed il 12 dicembre 2015, data dell’udienza di discussione.

32      Tali fatture fanno seguito a due contratti conclusi tra l’ECHA e lo studio legale per la prestazione di servizi giuridici nella causa T‑392/13. Tali contratti prevedevano, innanzitutto, che le prestazioni richieste dall’ECHA fossero fatturate dallo studio legale su base oraria, in considerazione della posizione ricoperta dalla persona coinvolta. I contratti indicavano altresì il nome, la posizione ricoperta all’interno dello studio e la tariffa oraria delle persone che potevano svolgere attività lavorativa per l’ECHA in tale causa. Venivano indicati tre nomi per la fase scritta del procedimento, quello di un avvocato partner – che non è poi intervenuto –, di un avvocato «of counsel» e di un «trainee lawyer» (praticante) (nelle fatture denominato anche «stagiaire»), e due nomi per la fase orale del procedimento, quelli dei summenzionati avvocato «of counsel» e «trainee lawyer». Peraltro, da tali contratti risulta che lo studio legale concedeva all’ECHA uno sconto sull’importo fatturato e dichiarava che tale importo non avrebbe superato la somma massima di EUR 23 000 per la fase scritta del procedimento e la somma massima di EUR 9 500 per la fase orale del procedimento.

33      L’esame delle due fatture consente di valutare la natura ed il costo delle prestazioni effettuate dallo studio legale e di constatare quanto segue.

34      In primo luogo, l’avvocato «of counsel», ossia la persona designata dall’ECHA come quella che doveva assisterla nella causa T‑392/13 (v. punto 24 supra), ha lavorato circa 47 ore durante la fase scritta del procedimento e circa 24 ore durante la fase orale del procedimento. Per ciascuna di tali fasi, l’importo indicato e specificato per tali prestazioni era superiore all’importo massimo previsto dai contratti.

35      In secondo luogo, sia durante la fase scritta che durante la fase orale, tale avvocato «of counsel» è stato aiutato nello svolgimento delle proprie prestazioni da uno «stagiaire» (nei contratti denominato anche «trainee lawyer») che lavorava nel mededimo studio legale. La natura ed il costo delle prestazioni effettuate da tale persona sono debitamente indicati nelle fatture, dalle quali emerge che tali prestazioni sono state sempre svolte parallelamente a, e pertanto a complemento di, quelle dell’avvocato «of counsel». Come è stato indicato in tali fatture, lo «stagiaire» ha lavorato circa 77 ore durante la fase scritta e circa 53 ore durante la fase orale del procedimento.

36      In terzo luogo, l’importo finale indicato per ciascuna fattura non corrisponde agli importi delle prestazioni svolte dall’avvocato «of counsel» e dallo «stagiaire» in considerazione della loro rispettiva tariffa oraria e del numero di ore dedicate alla causa – ossia, in totale, 124 ore per la fase scritta e 77 ore per la fase orale del procedimento –, ma corrisponde all’importo massimo contrattualmente previsto per ciascuna di tali fasi. Al fine di rispettare il proprio impegno a non superare tali importi massimi, lo studio legale ha quindi ridotto l’importo delle proprie fatture.

37      Nella domanda di liquidazione delle spese la ricorrente sostiene che, se confrontata ad altre cause, la tariffa oraria applicata per l’avvocato «of counsel» risulta eccessiva. La ricorrente sostiene inoltre che le viene richiesto, a titolo di spese ripetibili, di contribuire alla formazione di uno «stagiaire», il che non può essere considerato una spesa indispensabile ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale.

38      Tali argomenti risultano inoperanti in considerazione di quanto risulta dalle fatture. Da un lato, infatti, la tariffa oraria annunciata dall’avvocato «of counsel» non è stata presa in considerazione nel calcolare l’importo dovuto dall’ECHA. Dall’altro, anche supponendo che le prestazioni svolte da un praticante possano essere considerate spese ripetibili a titolo di spese legali (v., in tal senso, ordinanza del 28 giugno 2004, Airtours/Commissione, T‑342/99 DEP, EU:T:2004:192, punti 52 e 53), le riduzioni effettuate per onorare i contratti hanno fatto sì che l’importo complessivo di EUR 32 500 pagato dall’ECHA sia inferiore agli importi degli onorari calcolati in considerazione delle prestazioni svolte dal solo avvocato «of counsel». Quindi né l’ECHA né, a fortiori, la ricorrente devono farsi carico dei costi delle prestazioni svolte da una persona diversa dall’avvocato che è stato incaricato dall’ECHA per assisterla nella causa T‑392/13.

39      Tuttavia, occorre ricordare che il Tribunale è competente non a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, ma a determinare l’importo fino a concorrenza del quale tali compensi possono essere recuperati nei confronti della parte condannata alle spese. A tale riguardo, il carattere forfettario del compenso non influisce sulla valutazione dell’importo ripetibile a titolo di spese, poiché il Tribunale si fonda su criteri giurisprudenziali ben consolidati (v. punto 19 supra).

40      Allo stesso modo, pronunciandosi sulla domanda di liquidazione delle spese, il Tribunale non deve prendere in considerazione tariffe nazionali relative agli onorari degli avvocati, né eventuali accordi conclusi a questo proposito tra la parte interessata e i suoi agenti o consulenti (v. ordinanza del 7 settembre 2017, Sabores de Navarra/EUIPO, T‑46/13 DEP, non pubblicata, EU:T:2017:624, punto 11 e giurisprudenza ivi citata). Sono quindi prive di rilevanza, a tale riguardo, le osservazioni presentate dalla ricorrente sulle analogie applicabili alla presente causa alla luce delle disposizioni applicabili in Belgio.

41      Nel caso di specie, per quanto riguarda, in primo luogo, l’oggetto e la natura della controversia, la sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione nonché le difficoltà della causa, occorre rilevare che la presente domanda riguarda le spese sostenute nell’ambito di un ricorso di annullamento che riguardava l’attuazione da parte dell’ECHA della raccomandazione 2003/361/CE, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

42      Ebbene, come sottolinea la ricorrente, la causa T‑392/13 si inserisce nel contesto di una serie di cause riguardanti le tariffe dovute per la registrazione di una sostanza chimica e le decisioni dell’ECHA che impongono un onere amministrativo (v. sentenza del 2 ottobre 2014, Spraylat/ECHA, T‑177/12, EU:T:2014:849; ordinanza del 16 settembre 2015, Calestep/ECHA, T‑89/13, EU:T:2015:711, e sentenze del 15 settembre 2016, Marchi Industriale/ECHA, T‑620/13, EU:T:2016:479, del 15 settembre 2016, K Chimica/ECHA, T‑675/13, EU:T:2016:480, e del 15 settembre 2016, Crosfield Italia/ECHA, T‑587/14, EU:T:2016:475).

43      L’ECHA rileva, a tale riguardo, che, dopo aver verificato 516 dichiarazioni rese da persone giuridiche, essa è giunta alla conclusione che 389 di tali dichiarazioni non erano giustificate.

44      In sostanza, tali cause riguardavano la possibilità per microimprese, piccole e medie imprese di ottenere riduzioni delle tariffe che dovevano pagare all’ECHA per la registrazione di una sostanza chimica ed il diritto per l’ECHA, qualora le persone giuridiche interessate fornissero informazioni non corrette sulle loro dimensioni, di riscuotere la differenza tra la tariffa dovuta e la tariffa percepita, nonché un onere amministrativo. Ebbene, per tali cause, compresi i ricorsi presentati prima che venisse depositato il ricorso nella causa T‑392/13, l’ECHA era assistita dal medesimo studio legale, e persino dalla medesima persona.

45      Se è vero, come sostiene l’ECHA, che la causa T‑392/13 si distingueva dalle altre cause precedentemente citate in particolare per il fatto che si trattava della prima causa in cui il ricorso veniva presentato anche nei confronti della Commissione, rimane tuttavia il fatto che detta causa T‑392/13 riguardava, in merito a diversi aspetti sostanziali, questioni affrontate altrove. Era questo il caso delle questioni riguardanti la competenza dell’ECHA ad imporre un onere amministrativo, l’attuazione della raccomandazione 2003/361 o la conformità di tale onere amministrativo alla luce del principio di proporzionalità.

46      Di conseguenza, sia durante la fase scritta che durante la fase orale del procedimento nella causa T‑392/13, tanto gli agenti dell’ECHA quanto lo studio legale che l’assisteva in tale causa disponevano già di una certa esperienza, tale da facilitare il lavoro di ricerca e di redazione.

47      Emerge così dalla domanda di servizi inviata dall’ECHA allo studio legale, con messaggio di posta elettronica del 6 agosto 2013, che l’ECHA rilevava espressamente che il ricorso presentato nella causa T‑392/13 conteneva argomenti analoghi a quelli dedotti in altre cause.

48      Tale circostanza deve essere tenuta in considerazione nella determinazione dell’importo a concorrenza del quale il compenso dello studio legale che ha assistito l’ECHA nella causa T‑392/13 possa essere recuperato nei confronti della parte condannata alle spese.

49      Per quanto riguarda, in secondo luogo, gli interessi economici che la controversia ha rappresentato per le parti, occorre rilevare che, come sostiene la ricorrente, rispetto alla rilevanza della causa per la ricorrente, ossia alla somma di EUR 47 800, corrispondente a due fatture, dell’importo di EUR 13 950 ciascuna, e una fattura dell’importo di EUR 19 900 (v. punti 5 e 6 supra), le spese legali risultano elevate.

50      Si deve tuttavia tenere conto anche del fatto che, secondo l’opinione dell’ECHA, come ricorda quest’ultima, la causa non era priva di importanza nei suoi riguardi. Infatti, tale causa, come altre, concerneva il procedimento di verifica delle dichiarazioni rese dalle persone giuridiche per determinare l’importo delle tariffe che esse devono pagare all’ECHA per la registrazione di una sostanza chimica ed il diritto per l’ECHA, qualora le persone giuridiche interessate forniscano informazioni non corrette sulle loro dimensioni, di riscuotere la differenza tra la tariffa dovuta e la tariffa percepita, nonché un onere amministrativo.

51      Per quanto riguarda, in terzo luogo, la mole di lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto procurare agli agenti o ai legali intervenuti, occorre ricordare che il Tribunale deve tenere conto principalmente del numero totale di ore di lavoro che possono risultare oggettivamente indispensabili ai fini del procedimento dinanzi ad esso (v. ordinanza del 17 ottobre 2008, Infront WM/Commissione, T‑33/01 DEP, non pubblicata, EU:T:2008:449, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

52      A tale riguardo, è già stato rilevato che, per quanto concerne lo studio legale che ha assistito l’ECHA, il lavoro è consistito in 124 ore per la fase scritta e in 77 ore per la fase orale del procedimento. Come già rilevato, il compenso per tale lavoro ha già dato luogo a riduzioni, cosicché è possibile tenere conto soltanto delle 47 e delle 24 ore svolte dall’avvocato «of counsel» rispettivamente per la fase scritta e la fase orale del procedimento. Occorre inoltre tenere conto del fatto che, parallelamente al lavoro svolto dallo studio legale, anche uno, due o tre agenti dell’ECHA lavoravano nell’ambito della causa T‑392/13, come nelle altre cause riguardanti le tariffe e l’onere amministrativo dell’ECHA, alle quali lavoravano tutti insieme.

53      Nel caso di specie, tenuto conto del lavoro congiunto degli agenti dell’ECHA e dello studio legale incaricato di assisterli, e poiché tale lavoro è stato svolto nell’ambito di una serie di cause aventi ad oggetto la medesima problematica, si deve ritenere che la ripartizione del lavoro di preparazione delle memorie durante la fase scritta del procedimento abbia necessariamente dato luogo ad una certa sinergia per quanto riguarda gli sforzi compiuti, cosicché il Tribunale non può riconoscere la totalità delle ore di lavoro fatte valere a tale riguardo dall’ECHA in considerazione delle fatture presentate dallo studio legale, che si tratti delle 124 ore totali o anche solo di 47 ore.

54      Allo stesso modo, per determinare l’importo delle spese indispensabili nella presente causa per quanto riguarda la fase orale del procedimento, il Tribunale non ritiene appropriato considerare che quest’ultima abbia richiesto 77, o anche solo 24, ore di preparazione da parte dello studio legale che ha assistito l’agente dell’ECHA in tale occasione. A tale riguardo, occorre rilevare che, come ha sottolineato l’ECHA, le risposte presentate da tale parte alle tre serie di quesiti posti dal Tribunale in vista dell’udienza sono state preparate dagli agenti dell’ECHA e non dallo studio legale. La presenza dell’avvocato all’udienza era quindi essenzialmente legata, come afferma anche l’ECHA, alla necessità di disporre di un interveniente che avesse una buona conoscenza dell’italiano, lingua processuale.

55      Alla luce delle considerazioni che precedono, il Tribunale fissa a 40 ore il totale del tempo di lavoro dello studio legale oggettivamente indispensabile ai fini dell’assistenza dell’ECHA nella causa T‑392/13. Il Tribunale terrà conto anche dello sconto concesso, come da contratto, dallo studio legale all’ECHA per la causa T‑392/13.

56      In tali circostanze, appare equo fissare a EUR 15 000 l’importo degli onorari dello studio legale ripetibili dall’ECHA nei confronti della ricorrente.

 Sulle spese amministrative collegate alla partecipazione all’udienza

57      La ricorrente non contesta l’importo di EUR 1 101,18 per spese amministrative collegate alla partecipazione degli agenti dell’ECHA all’udienza nella causa T‑392/13.

58      Tuttavia, le sole indicazioni fornite a tale riguardo dall’ECHA sono che tale importo corrisponde «unicamente [alle] spese di viaggio e soggiorno per il suo agente» in occasione dell’udienza. La presenza di tale agente è attestata dal verbale di udienza nella causa T‑392/13, ma non è stata trasmessa alcuna fattura al riguardo.

59      La mancanza di tali informazioni, pur non impedendo al Tribunale di determinare, con equo apprezzamento, l’importo delle spese ripetibili, nondimeno lo pone nella condizione di svolgere una valutazione necessariamente restrittiva quanto alle rivendicazioni del richiedente (v. ordinanza dell’11 dicembre 2014, Longinidis/Cedefop, T‑283/08 P-DEP, EU:T:2014:1083, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

60      In tali circostanze, appare equo fissare a EUR 500 l’importo delle spese amministrative collegate alle spese di viaggio e di soggiorno di un agente, ripetibili dall’ECHA nei confronti della ricorrente.

 Conclusioni

61      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, appare equo fissare a EUR 15 500 l’insieme delle spese ripetibili dall’ECHA nei confronti della ricorrente nella causa T‑392/13, ossia EUR 15 000 a titolo di compenso di uno studio legale per assistere l’ECHA durante la fase scritta e la fase orale del procedimento e EUR 500 a titolo di spese amministrative collegate alla partecipazione degli agenti dell’ECHA all’udienza.

62      Poiché l’atto depositato dalla ricorrente presso la cancelleria del Tribunale il 20 marzo 2017 deve essere considerato una domanda di liquidazione delle spese e non un «ricorso in annullamento [ai sensi dell’articolo] 263 TFUE» (v. punti da 12 a 14 supra), non occorre pronunciarsi sulla domanda di annullamento delle lettere dell’ECHA del 10 e 17 gennaio 2017, che comunicano alla ricorrente l’importo delle somme richieste a titolo di spese ripetibili nella causa T‑392/13, né sulla domanda diretta ad ottenere la condanna dell’ECHA alle spese relative a tale «ricorso in annullamento».

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

così provvede:

L’importo complessivo delle spese che la Leone La Ferla SpA è tenuta a rimborsare all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) è fissato a EUR 15 500.

Lussemburgo, 14 dicembre 2017

Il cancelliere

 

Il presidente

E. Coulon

 

S. Frimodt Nielsen


*      Lingua processuale: l’italiano.