Language of document : ECLI:EU:C:2024:504

SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)

13 giugno 2024 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Tariffa doganale comune – Classificazione delle merci – Nomenclatura combinata – Voce doganale 9406 00 – Costruzioni prefabbricate – Portata della nozione di “costruzione” – Ricoveri per vitelli – Domanda di classificazione nella sottovoce 9406 00 80 – Classificazione concessa nella sottovoce 3926 90 97»

Nella causa C‑104/23,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesfinanzhof (Corte tributaria federale, Germania), con decisione del 23 agosto 2022, pervenuta in cancelleria il 22 febbraio 2023, nel procedimento

A GmbH & Co. KG

contro

Hauptzollamt B,

LA CORTE (Decima Sezione),

composta da Z. Csehi, presidente di sezione, M. Ilešič (relatore) e I. Jarukaitis, giudici,

avvocato generale: A.M. Collins

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Commissione europea, da B. Eggers e M. Salyková, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 18 gennaio 2024,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della voce tariffaria 9406 00 della nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC») di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, (GU 1987, L 256, pag. 1), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione del 16 ottobre 2014 (GU 2014, L 312, pag. 1) (in prosieguo: l’ «allegato I»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la società tedesca A GmbH & Co. KG e lo Hauptzollamt B (Ufficio doganale principale B, Germania) (in prosieguo: l’«ufficio doganale B»), in merito alla classificazione doganale all’interno della NC di dispositivi che servono a proteggere animali dalle intemperie, denominati «ricoveri per vitelli».

 Contesto normativo

 Il Sistema armonizzato

3        Il Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA») è stato istituito dalla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, firmata a Bruxelles il 14 giugno 1983, nell’ambito dell’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), e approvata, unitamente al relativo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunità economica europea, con la decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU 1987, L 198, pag. 1).

4        Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto 2, di tale convenzione, ciascuna parte contraente si impegna ad applicare le regole generali per l’interpretazione del SA nonché tutte le note di sezioni, di capitoli e di sottovoci del SA e a non modificare la portata di tali sezioni, capitoli e sottovoci.

5        La classificazione delle merci nella nomenclatura del SA è effettuata conformemente a tali regole generali, la cui regola 3 enuncia quanto segue:

«Qualora per il dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:

a)      La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o un oggetto composito o una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa.

b)      I prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall’assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a) sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l’oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.

c)      Nei casi in cui le regole 3 a) o 3 b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione».

6        Il capitolo 39 del SA, è intitolato «Materie plastiche e lavori di tali materie».

7        Il capitolo 94 del SA è intitolato «Mobili; Mobili medico-chirurgici; Oggetti letterecci e simili; Apparecchi per l’illuminazione non nominati né compresi altrove; Insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; Costruzioni prefabbricate».

 Note esplicative del SA

8        Le note esplicative del SA sono elaborate in seno all’OMD, conformemente alle disposizioni della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci.

9        Nella versione applicabile ai fatti della controversia principale, il capitolo 39 del SA conteneva una nota esplicativa relativa alle «materie plastiche», che disponeva in particolare quanto segue:

«1.      Nella nomenclatura, per “materie plastiche” si intendono le materie delle voci da 39.01 a 39.14, che quando sono state sottoposte ad agenti esterni (generalmente il calore e la pressione con il concorso, se necessario, di un solvente o di un plastificante) sono suscettibili o lo sono state al momento della polimerizzazione o ad uno stadio ulteriore, di assumere per stampaggio, colatura, profilatura, laminatura o qualsiasi altro procedimento, una forma che esse conservano anche quando è cessata questa azione.

Nella nomenclatura l’espressione “materie plastiche” comprende anche la fibra vulcanizzata. Questa espressione non si applica, tuttavia, alle materie considerate come materie tessili della sezione XI.

2.      Questo capitolo non comprende:

(...)

t)      gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per illuminazione, insegne luminose, costruzioni prefabbricate);

(...)».

10      La nota esplicativa relativa al capitolo 94 del SA enunciava, nella versione applicabile ai fatti della controversia principale:

«(...)

4.      Si considerano come “costruzioni prefabbricate”, ai sensi della voce 94.06, le costruzioni sia terminate in fabbrica, sia consegnate in forma di elementi da montare sul posto, presentati insieme, quali locali di abitazione o di cantiere, uffici, scuole, negozi, capannoni, autorimesse e costruzioni simili».

11      Una nota esplicativa relativa alla voce 94.06 del SA era così formulata:

«94.06. Costruzioni prefabbricate:

(...)

Questa voce comprende le costruzioni prefabbricate, denominate anche costruzioni industrializzate, di qualsiasi materia.

Tali costruzioni, concepite per gli usi più svariati, quali locali di abitazione, box da cantiere, uffici, scuole, negozi, capannoni, garage e serre, si presentano generalmente sotto forma di:

–        costruzioni complete, interamente assemblate, pronte per essere utilizzate;

–        costruzioni complete, non assemblate;

–        costruzioni incomplete, assemblate o meno, ma che presentano nello stato in cui si trovano le caratteristiche essenziali di costruzioni prefabbricate.

Nel caso di costruzioni presentate allo stato non montato, gli elementi necessari alla loro costruzione possono presentarsi o parzialmente montati (ad esempio pareti, capriate) o tagliati nelle dimensioni finali (travi, travetti, in particolare) o, per alcuni, di lunghezza indeterminata da regolare al momento del montaggio (travi di sostegno, materiali isolanti, ecc.).

Le costruzioni di questa voce possono essere equipaggiate o meno. Tuttavia, è ammessa solo l’attrezzatura fissa fornita normalmente con queste costruzioni, che può comprendere, ad esempio, l’impianto elettrico (cavi, prese di corrente, interruttori, disgiuntori, campanelli, ecc.), l’attrezzatura per il riscaldamento o la climatizzazione (caldaie, radiatori, condizionatori d’aria, ecc.), l’attrezzatura sanitaria (vasche da bagno, docce, scaldacqua, ecc.) o da cucina (lavabi, cappe, piani cottura, ecc.), nonché i mobili a incastro o progettati per essere incastrati (armadi, pannelli, ecc.).

I materiali utilizzati per assemblare o rifinire le costruzioni prefabbricate (ad esempio, chiodi, colla, gesso, malta, fili e cavi elettrici, tubi e condutture, vernici, carta da parati, moquette) devono essere classificati con dette costruzioni purché siano presentati con queste ultime in quantità adeguate.

Le parti di costruzioni e gli oggetti di attrezzatura, presentati isolatamente, indipendentemente dal fatto che siano riconoscibili come destinate all’equipaggiamento di tali costruzioni, sono escluse da questa voce e seguono in ogni caso il loro regime proprio».

 La NC

12      Come risulta dall’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 2658/87, la NC, istituita dalla Commissione europea, disciplina la classificazione doganale delle merci importate nell’Unione europea. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento, tale nomenclatura riprende le voci e sottovoci a sei cifre del SA, mentre solo la settima e l’ottava cifra formano suddivisioni ad essa proprie.

13      Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 2658/87, la Commissione adotta ogni anno un regolamento che riprende la versione completa della NC e delle relative aliquote dei dazi doganali conformemente all’articolo 1, quale risulta dalle decisioni adottate dal Consiglio dell’Unione europea o dalla Commissione. Tale regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea al più tardi il 31 ottobre e si applica a partire dal 1º gennaio dell’anno successivo.

14      Dal fascicolo a disposizione della Corte risulta che la versione della NC applicabile al procedimento principale è quella risultante dal regolamento di esecuzione n. 1101/2014, che ha modificato la NC con effetto dal 1º gennaio 2015.

15      Ai sensi delle regole generali per l’interpretazione della NC, che figurano nella parte prima, intitolata «Disposizioni preliminari», titolo I, lettera A, dell’allegato I:

«La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole:

1.      I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.

2.      a)      Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell’oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato.

(...)

3.      Qualora per il dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:

a)      la voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. (...)

b)      i prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall’assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l’oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale;

(...)

4.      Le merci che non possono essere classificate in applicazione delle regole precedenti sono classificate nella voce relativa alle merci che con esse hanno maggiore analogia.

(...)

6.      La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, mutatis mutandis, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili».

16      La seconda parte dell’allegato I, intitolata «Tabella dei dazi», contiene una sezione VII, intitolata «Materie plastiche e lavori di tali materie; gomma e lavori di gomma», in cui figura un capitolo 39, esso stesso intitolato «Materie plastiche e lavori di tali materie».

17      Tale capitolo contiene la voce 3926 della NC, che è strutturata come segue:

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

3926

Altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914:



3926 10 00

– Oggetti per l’ufficio e per la scuola

6,5

3926 20 00

– Indumenti e accessori di abbigliamento (compresi guanti, mezzoguanti e muffole)

6,5

3926 30 00

– Guarnizioni per mobili, carrozzerie e simili

6,5

3926 40 00

– Statuette ed altri oggetti da ornamento

6,5

3926 90

– altri:



3926 90 50

– – Cestelli ed articoli simili per filtrare l’acqua all’entrata dei tombini

6,5


– – altri:



3926 90 92

— ottenuti da fogli

6,5

3926 90 97

– – – altri

6,5 (...)


18      La parte seconda dell’allegato I comprende, inoltre, una sezione XX, intitolata «Merci e prodotti diversi», nella quale figura il capitolo 94, esso stesso intitolato «Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l’illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate».

19      Tale capitolo comprende in particolare la voce 9406 00 della NC, che è così formulata:

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

9406 00

Costruzioni prefabbricate



9406 00 11

 – Case mobili su ruote

2,7

 —


 – altri:



9406 00 20

 – – di legno

2,7

 —


di ferro o di acciaio:



9406 00 31

 –  – Serre

2,7

 —

9406 00 38

 – – – altre

2,7

 —

9406 00 80

 – – di altre materie

2,7

 —


 Note della NC

20      Le note 1 e 2 del capitolo 39 della NC così recitano:

«1.      Nella nomenclatura, per “materie plastiche” si intendono le materie delle voci da 3901 a 3914, che quando sono state sottoposte ad agenti esterni (generalmente il calore e la pressione con il concorso, se necessario, di un solvente o di un plastificante) sono suscettibili o lo sono state al momento della polimerizzazione o ad uno stadio ulteriore, di assumere per stampaggio, colatura, profilatura, laminatura o qualsiasi altro procedimento, una forma che esse conservano anche quando è cessata questa azione.

Nella nomenclatura, l’espressione “materie plastiche” comprende anche la fibra vulcanizzata. Questa espressione non si applica, tuttavia, alle materie considerate come materie tessili della sezione XI.

2.      Questo capitolo non comprende:

(...)

x)      gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per illuminazione, insegne luminose, costruzioni prefabbricate);

(...)».

21      La nota 4 del capitolo 94 della NC prevede quanto segue:

«Si considerano come “costruzioni prefabbricate”, ai sensi della voce 9406, le costruzioni sia terminate in fabbrica, sia consegnate in forma di elementi da montare sul posto, presentati insieme, quali locali di abitazione o di cantiere, uffici, scuole, negozi, capannoni, autorimesse e costruzioni simili».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

22      Il 5 agosto 2015 A ha chiesto all’ufficio doganale B il rilascio di un’informazione tariffaria vincolante (in prosieguo: l’«ITV») relativa a ricoveri per vitelli da essa importati in Germania.

23      Dalla decisione di rinvio risulta che i ricoveri per vitelli di cui trattasi nel procedimento principale sono solitamente installati all’esterno delle stalle per proteggere gli animali dalle intemperie. Sono costituiti da un involucro costituito da pareti e da un tetto nonché, a seconda del modello, da un elemento di pavimento. Sono dotati di aperture per la lettiera e la ventilazione e di un ingresso nella parte anteriore, in genere non provvisto di porta, essendo quest’ultima disponibile come accessorio opzionale per taluni modelli.

24      Tali ricoveri per vitelli sono realizzati in polietilene (con un contenuto di biossido di titanio dell’8%) e hanno una struttura metallica, che funge da base per tutti i ricoveri nonché un’altra struttura metallica saldata nel telaio della porta, dove questa è prevista. La percentuale di questi componenti metallici rispetto al totale del prodotto varia tra il 12% e il 21%. Il modello più piccolo ha una lunghezza di 147 cm, una larghezza di 109 cm e un’altezza di 117 cm. Il ricovero multiplo misura 220 cm x 273 cm x 183 cm.

25      A ha chiesto che tali ricoveri beneficiassero di una classificazione doganale nella sottovoce 9406 00 80 della NC come «Costruzioni prefabbricate di altre materie», per le quali l’aliquota del dazio doganale all’importazione applicabile è del 2,7%.

26      Con decisione del 29 settembre 2015, valida come ITV, l’ufficio doganale B ha proceduto alla classificazione doganale di tali ricoveri nella sottovoce 3926 90 97 della NC, come «altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914, diversi da quelli che rientrano nelle sottovoci da 3926 10 00 a 3926 90 92», soggetti ad un dazio doganale del 6,5%. A ha presentato opposizione contro tale decisione.

27      A seguito del rigetto dell’opposizione, A ha adito il Finanzgericht (Tribunale tributario, Germania), che non ha accolto il suo ricorso. Secondo tale giudice, il polietilene plastico conferisce ai ricoveri per vitelli il loro carattere essenziale. Inoltre, i ricoveri per vitelli, poiché presentano un’apertura d’ingresso in tutta la parte anteriore che non è chiusa da una porta o da un dispositivo simile, non formano uno «spazio chiuso», che sarebbe tuttavia un requisito necessario per la classificazione di una merce come «costruzione». Pertanto, tali ricoveri non costituirebbero merci rientranti nel capitolo 94, e ancor meno nella voce 9406 00 della NC. Detto giudice ha quindi ritenuto che l’ufficio doganale B li avesse correttamente classificati nella sottovoce 3926 90 97 della NC.

28      A ha proposto ricorso per cassazione («Revision») avverso tale sentenza dinanzi al Bundesfinanzhof (Corte tributaria federale, Germania), che è il giudice del rinvio.

29      Dinanzi a tale giudice, le parti controvertono, in sostanza, sulla questione se le «costruzioni prefabbricate», ai sensi della NC, debbano necessariamente formare uno spazio chiuso ed essere accessibili a persone in modo tale da potervi stare in piedi.

30      Il giudice del rinvio osserva che, conformemente alle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata, i ricoveri per vitelli sarebbero classificabili nella voce 3926, a meno che non siano esclusi da quest’ultima ai sensi della nota 2, lettera x), del capitolo 39 della NC, in quanto costruzioni prefabbricate comprese dal capitolo 94. A differenza di quanto ritenuto dal Finanzgericht (Tribunale tributario), il giudice del rinvio è incline a ritenere che la voce 9406 della NC, tenuto conto del suo tenore letterale, non presupponga che una costruzione prefabbricata formi uno spazio completamente chiuso. Tuttavia, tale giudice è altresì del parere che, per rientrare nella voce 9406 della NC, una costruzione prefabbricata debba consentire a persone di media statura di entrarvi e di utilizzarla stando in posizione eretta, il che non avviene nel caso delle merci di cui trattasi nel procedimento principale, la cui altezza è troppo bassa.

31      Alla luce di quanto precede, il Bundesfinanzhof (Corte tributaria federale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se la voce 9406 della [NC] presupponga necessariamente che una costruzione prefabbricata formi uno spazio completamente chiuso su tutti i lati.

2)      In caso di risposta negativa alla prima domanda: se la voce 9406 della [NC] presupponga che la costruzione prefabbricata presenti un’altezza sufficiente da consentire l’accesso ad una persona di media statura e se ciò richieda quantomeno un’area accessibile per la persona medesima in posizione eretta, o se sia anche sufficiente un’accessibilità in posizione china».

 Sulle questioni pregiudiziali

32      Con le due questioni pregiudiziali, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la voce 9406 00 della NC debba essere interpretata nel senso che la nozione di «costruzione prefabbricata» ivi contenuta comprende una merce di materia plastica che serve a proteggere animali dalle intemperie, denominata «ricovero per vitelli», che dispone di un tetto e di pareti, ma che non forma necessariamente uno spazio chiuso su tutti i lati e le cui dimensioni non consentono ad una persona di statura media di entrarvi e di svolgervi attività mantenendosi in posizione eretta.

33      In via preliminare, occorre ricordare che, quando la Corte è investita di un rinvio pregiudiziale in materia di classificazione doganale, la sua funzione consiste nel chiarire al giudice nazionale i criteri la cui applicazione permetterà a quest’ultimo di classificare correttamente nella NC i prodotti di cui trattasi, piuttosto che nel procedere essa stessa a tale classificazione. Tale classificazione è il risultato di un accertamento puramente materiale, che non spetta alla Corte effettuare nell’ambito di un rinvio pregiudiziale (sentenza del 20 ottobre 2022, Mikrotīkls C‑542/21, EU:C:2022:814, punto 21 e giurisprudenza citata).

34      Occorre altresì ricordare che, conformemente alla regola generale 1 per l’interpretazione della NC, la classificazione doganale delle merci è determinata dal testo delle voci e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli di tale nomenclatura.

35      Secondo costante giurisprudenza della Corte, per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione tariffaria delle merci va ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli corrispondenti. La destinazione del prodotto di cui trattasi può costituire un criterio oggettivo di classificazione, sempreché sia inerente a tale prodotto, e deve essere valutata in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive dello stesso (sentenza del 20 ottobre 2022, Mikrotīkls, C‑542/21, EU:C:2022:814, punto 22 e giurisprudenza citata).

36      Inoltre, la Corte ha ripetutamente dichiarato che, nonostante il fatto che le note esplicative del SA e della NC non siano vincolanti, esse costituiscono strumenti importanti per garantire l’applicazione uniforme della tariffa doganale comune e, in quanto tali, forniscono un valido orientamento per la sua interpretazione (sentenza del 20 ottobre 2022, Mikrotīkls, C‑542/21, EU:C:2022:814, punto 23 e giurisprudenza citata).

37      Nel caso di specie, poiché la controversia principale è diretta a stabilire se le merci di cui trattasi debbano essere classificate in una sottovoce della voce 3926 o nella sottovoce 9406 00 della NC, occorre altresì ricordare che una siffatta classificazione, in forza della regola generale 6 per l’interpretazione della NC, è determinata in base al testo di tali sottovoci e delle note di sottovoci, essendo parimenti applicabili, salvo disposizioni contrarie, le note delle sezioni e dei capitoli corrispondenti.

38      Conformemente alla nota 2, lettera x), del capitolo 39 della NC, tale capitolo non comprende gli oggetti del capitolo 94. Conseguentemente, se una merce rientra nel capitolo 94, per ciò stesso essa è esclusa dal capitolo 39 della NC.

39      La voce 9406 00 del capitolo 94 della NC, sulla quale vertono le questioni sollevate, è denominata «Costruzioni prefabbricate».

40      Né la NC né il SA definiscono la nozione di «costruzione».

41      Secondo una costante giurisprudenza, la determinazione del significato e della portata dei termini per i quali il diritto dell’Unione non fornisce alcuna definizione va operata conformemente al loro significato abituale nel linguaggio corrente, tenendo conto al contempo del contesto in cui essi sono utilizzati e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essi fanno parte (sentenza del 31 gennaio 2013, McDonagh, C‑12/11, EU:C:2013:43, punto 28).

42      Per quanto riguarda il significato abituale nel linguaggio corrente del termine «costruzione», è giocoforza osservare che tale termine rinvia in particolare ad una struttura costruita di una certa dimensione, in linea di principio dotata di pareti e di un tetto, generalmente utilizzata da persone per alloggiarvi, esercitarvi attività o immagazzinarvi oggetti.

43      Quanto al contesto in cui la nozione di «costruzione» è utilizzata nella voce 9406 00 della NC, va ricordato che la nota 4 del capitolo 94 della NC enuncia, in sostanza, che sono considerate «costruzioni prefabbricate, ai sensi della voce 9406, le costruzioni sia terminate in fabbrica, sia consegnate in forma di elementi da montare sul posto, presentati insieme, quali locali di abitazione o di cantiere, uffici, scuole, negozi, capannoni, autorimesse e costruzioni simili». Pertanto, sebbene tale elenco sia presentato a titolo esemplificativo, resta il fatto che tale nota elenca, senza eccezioni, strutture che implicano la facilitazione dell’attività umana e nelle quali delle persone possono entrare e muoversi in piedi, in particolare per esercitarvi attività.

44      Di conseguenza, tenuto conto del significato abituale del termine «costruzione» nel linguaggio corrente e del contesto nel quale esso è utilizzato, nonché degli obiettivi ricordati al punto 35 della presente sentenza, la nozione di «costruzione», figurante alla voce 9406 00 della NC con i termini «costruzioni prefabbricate», deve essere intesa nel senso che comprende una struttura nella quale delle persone possono entrare e muoversi in posizione eretta, in particolare per svolgervi le loro attività.

45      A tal riguardo, si noti anche che non è indispensabile, per consentire tale utilizzo, che la struttura di cui trattasi costituisca uno spazio interamente chiuso. Infatti, dalla nota 4 del capitolo 94 della NC, il cui testo è ricordato al punto 43 della presente sentenza, risulta che sono considerate «costruzioni prefabbricate», ai sensi della voce 9406, in particolare i capannoni. Dunque, sebbene i capannoni siano provvisti di tetti e pareti, essi non hanno necessariamente quattro pareti né formano necessariamente uno spazio chiuso.

46      Va inoltre ricordato che, secondo la giurisprudenza costante della Corte, le conclusioni formulate dal comitato del codice doganale, sebbene non giuridicamente cogenti, costituiscono tuttavia strumenti importanti per garantire un’uniforme applicazione del codice doganale da parte delle autorità doganali degli Stati membri e possono, quindi, essere di per sé considerate strumenti validi per l’interpretazione di detto codice (v., in tal senso, sentenze del 15 febbraio 1977, Dittmeyer, 69/76 e 70/76, EU:C:1977:25, punto 4, nonché del 10 settembre 2020, BMW, C‑509/19, EU:C:2020:694, punto 21 e giurisprudenza citata). Ebbene, come parimenti rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 26 delle sue conclusioni, in occasione della sua duecentovettisettesima riunione il comitato del codice doganale ha ritenuto che una «costruzione prefabbricata», ai sensi della voce 9406 00 della NC, non debba necessariamente possedere quattro pareti, ma debba avere un tetto e alcuni pareti.

47      Alla luce di tutte le ragioni sopra esposte, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che la voce 9406 00 della NC deve essere interpretata nel senso che la nozione di «costruzione prefabbricata» in essa contenuta non comprende una merce di materia plastica che serve a proteggere gli animali dalle intemperie, denominata «ricovero per vitelli», che dispone di un tetto e di pareti, ma che non forma necessariamente uno spazio chiuso su tutti i lati e le cui dimensioni non consentono ad una persona di media statura di entrarvi e di svolgervi attività stando in posizione eretta.

 Sulle spese

48      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:

La voce 9406 00 della nomenclatura combinata, figurante nell’allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 1101/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014,

deve essere interpretata nel senso che:

la nozione di «costruzione prefabbricata» in essa contenuta non comprende una merce di materia plastica che serve a proteggere gli animali dalle intemperie, denominata «ricovero per vitelli», che dispone di un tetto e di pareti, ma che non forma necessariamente uno spazio chiuso su tutti i lati e le cui dimensioni non consentono ad una persona di media statura di entrarvi e di svolgervi attività stando in posizione eretta.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.