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Ricorso proposto il 5 agosto 2011 - Golden Balls / UAMI - Intra-Presse (GOLDEN BALLS)

(Causa T-448/11)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Golden Balls Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: M. Edenborough, QC, e S. Smith, Solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Intra-Presse (Boulogne-Billancourt, Francia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 22 giugno 2011, nel procedimento R 1432/2010-1, nella parte in cui accoglie il ricorso dinanzi alla commissione di ricorso per quanto riguarda taluni prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 28 e 41.

Condannare il convenuto a pagare le spese sostenute dalla ricorrente in occasione di questo ricorso o, in subordine, condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso a pagare le spese sostenute dalla ricorrente in occasione di questo ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: La ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo "GOLDEN BALLS" per prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 28 e 41 - Richiesta di marchio comunitario n. 6036503

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: La controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: Registrazione di marchio comunitario n. 4226148 del marchio denominativo "BALLON D'OR", per, tra l'altro, prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 14, 16, 18, 25, 28, 38 e 41

Decisione della divisione d'opposizione: Rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: Annullamento della decisione della divisione d'opposizione e parziale accoglimento dell'opposizione e del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che sussista un conflitto percepito tra il marchio comunitario richiesto e il marchio anteriore

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