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Ricorso proposto l'8 agosto 2011 - Gold East Paper (Jiangsu) e Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) / Consiglio

(Causa T-444/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Gold East Paper (Jiangsu) Co. Ltd (Jiangsu, Cina) e Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co. Ltd (Jiangsu) (rappresentanti: avv.ti V. Akritidis, Y. Melin e F. Crespo)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

-    Annullare il regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 6 maggio 2011, n. 452, che istituisce un dazio antisovvenzioni definitivo sulle importazioni di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese (GU L 128, pag. 18), nella parte in cui riguarda le ricorrenti;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostengo del loro ricorso le ricorrenti fanno valere dieci motivi.

Primo motivo, fondato sulla circostanza che l'importo del dazio compensativo applicabile supera l'importo delle sovvenzioni compensabili, in violazione dell'art. 15, n. 1, del regolamento antisovvenzioni di base, 1 dato che il dazio ad valorem non è stato espresso in percentuale del prezzo CIF, bensì quale percentuale del fatturato.

Secondo motivo, fondato sul fatto che il vantaggio concesso dal governo assegnando diritti di uso su terreni ad un prezzo inferiore a quello adeguato non è stato computato correttamente, in violazione degli artt. 4, 6, lett. d), e 28 del regolamento antisovvenzione di base.

Terzo motivo, relativo alla violazione dell'art. 4 del regolamento antisovvenzioni di base, in quanto il sistema di esenzione dei dividendi tra imprese residenti qualificate non è specifico e, di conseguenza, il dazio applicato per compensare tale sistema lede detta disposizione normativa.

Quarto motivo, relativo alla violazione dell'art. 7, n. 3, del regolamento antisovvenzioni di base, in quanto l'attribuzione della sovvenzione relativa all'esenzione dall'IVA e dal dazio sulle apparecchiature importate e alla riduzione dell'IVA sulle apparecchiature prodotte all'interno del paese si è stata distribuita su un periodo più breve rispetto al normale periodo di ammortamento nel settore industriale corrispondente.

Quinto motivo, vertente sulla violazione dell'art. 6, lett. b), del regolamento antisovvenzioni di base, in quanto, in relazione ai prestiti agevolati al settore della carta patinata, le istituzioni europee coinvolte non hanno proceduto ad appurare quale sia il tasso che le ricorrenti avrebbero ottenuto sul mercato.

Sesto motivo, relativo alla violazione dell'art. 14, n. 2, del regolamento antisovvenzioni di base, in quanto l'applicazione di dazi compensativi non è necessaria alla luce della concomitante imposizione di dazi antidumping.

Settimo motivo, relativo alla violazione dell'art. 8, n. 1, del regolamento antisovvenzioni di base e a un difetto di motivazione, in quanto le Istituzioni europee coinvolte hanno condotto l'indagine in modo tale che diventasse più probabile che, in esito al procedimento d'indagine sui fatti o al procedimento di valutazione, esse giungessero alla conclusione che l'industria dell'Unione europea ha subito un pregiudizio.

Ottavo motivo, relativo alla violazione degli artt. 2, lett. d), e 15 del regolamento antisovvenzioni di base, in quanto il regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio n. 452/2011 stabilisce margini di profitto perseguito che l'industria dell'Unione europea nel passato non ha mai raggiunto.

Nono motivo, attinente al fatto che la decisione di escludere i rotoli di CFP adatti alle macchine alimentate a bobina dal prodotto interessato o dal prodotto simile è fondata su manifesti errori di valutazione dei fatti del caso, con conseguente violazione degli artt. 8 (pregiudizio), 9, n. 1, (industria dell'Unione) e 10, n. 6 (requisiti per agire) del regolamento antisovvenzioni di base.

Decimo motivo, fondato sulla violazione dell'art. 8, nn. 1, e 6, del regolamento antisovvenzioni di base, in quanto nel regolamento impugnato non è stato valutato se il dazio applicato ecceda o meno quanto necessario per compensare il pregiudizio arrecato dalle importazioni sovvenzionate.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 11 giugno 2009, n. 597, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GU L 188, pag. 93).