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Ricorso proposto il 12 agosto 2011 - Charron Inox e Almet / Commissione

(Causa T-445/11)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Charron Inox (Marsiglia, Francia) e Almet (Satolas-et-Bonce, Francia) (rappresentante: avv. P.-O. Koubi-Flotte)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

in via principale, annullare il regolamento (UE) della Commissione 27 giugno 2011, n. 627;

in subordine, accertare la colpa della Commissione, per non aver previsto un lasso temporale sufficiente tra la pubblicazione del regolamento (UE) della Commissione 27 giugno 2011, n. 627, e la sua entrata in vigore ed assegnare a titolo di risarcimento alle società ricorrenti gli importi seguenti:

con riferimento al danno:

per la società CHARRON: EUR 123 297,69

per la società ALMET: EUR 384 210

con riferimento al lucro cessante risarcibile:

per la società CHARRON, in relazione al contratto stipulato con la società SURAJ, l'importo di USD 78 051,76, pari a EUR 55 211,57,

per la società ALMET, in relazione al contratto stipulato con la società SURAJ, l'importo di USD 69 059,18, pari a EUR 48 827,61 fino ad oggi;

in ulteriore subordine, accertare la responsabilità incolpevole della Commissione per non aver previsto un lasso temporale sufficiente tra la pubblicazione del regolamento (UE) della Commissione 27 giugno 2011, n. 627, e la sua entrata in vigore ed assegnare a titolo di risarcimento alle società ricorrenti gli importi seguenti:

con riferimento al danno:

per la società CHARRON: EUR 123 297,69

per la società ALMET: EUR 384 210

con riferimento al lucro cessante risarcibile:

per la società CHARRON, in relazione al contratto stipulato con la società SURAJ, l'importo di USD 78 051,76, pari a EUR 55 211,57,

per la società ALMET, in relazione al contratto stipulato con la società SURAJ, l'importo di USD 69 059,18, pari a EUR 48 827,61 fino ad oggi;

in ogni caso, condannare la Commissione europea alle spese nonché all'importo di EUR 10 000 come contributo alle spese di giudizio delle società ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.

Primo motivo, vertente sulle gravi insufficienze degli accertamenti effettuati     dalla Commissione preliminarmente alla sua decisione, in quanto tali     insufficienze avrebbe reso inesatti i fatti considerati.

Secondo motivo, vertente su una violazione del principio del legittimo     affidamento, in quanto l'entrata in vigore immediata del regolamento     controverso non avrebbe permesso alle ricorrenti di adeguare le loro pratiche.

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