Language of document : ECLI:EU:T:2013:4





Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) dell’11 gennaio 2013 –
Charron Inox e Almet / Commissione e Consiglio

(Cause T‑445/11 e T‑88/12)

«Ricorso di annullamento – Ricorso per risarcimento danni – Dumping – Importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile originari della Cina – Dazio antidumping provvisorio – Non luogo a provvedere – Dazio antidumping definitivo – Ricorso in parte manifestamente irricevibile ed in parte manifestamente infondato in diritto»

1.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Ricorso diretto contro un regolamento che istituisce un dazio antidumping provvisorio – Successiva adozione di un regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo – Sopravvenuta mancanza dell’interesse ad agire (Art. 263 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 113) (v. punti 25-33)

2.                     Procedimento giurisdizionale – Ricorso dinanzi al Tribunale – Possibilità di respingere il ricorso nel merito senza previamente provvedere sulla censura di irricevibilità fatta valere dalla parte convenuta (v. punto 35)

3.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping –Regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo – Illegittimità del regolamento che istituisce un dazio antidumping provvisorio – Incidenza sulla legittimità del regolamento che istituisce un dazio definitivo – Presupposti (v. punto 39)

4.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Danno – Valutazione dell’interesse dell’Unione – Errore di valutazione – Insussistenza (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, artt. 3, § 5, e 21) (v. punti 37-55)

5.                     Procedura – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Motivo non suffragato da argomenti specifici – Irricevibilità [Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, primo comma, e 53, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)] (v. punti 57-59)

6.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Istituzione di dazi antidumping – Inesistenza di disposizioni transitorie applicabili alle importazioni effettuate in esecuzione di precedenti contratti – Principio della tutela del legittimo affidamento – Violazione – Insussistenza (v. punti 61-67)

7.                     Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Mancanza di uno dei presupposti – Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni (Art. 340 TFUE) (v. punto 70)

Oggetto

Nella causa T‑445/11, in via principale, domanda di annullamento del regolamento (UE) n. 627/2011 della Commissione, del 27 giugno 2011, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati tipi di tubi d’acciaio inossidabile senza saldatura, originari della Repubblica popolare cinese (GU L 169, pag. 1), nonché, in subordine, domanda di risarcimento del danno asseritamente subìto dalle ricorrenti a seguito dell’entrata in vigore immediata di tale regolamento e, nella causa T‑88/12, in via principale, domanda di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 1331/2011 del Consiglio, del 14 dicembre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, in acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese (GU L 336, pag. 6), nonché, in subordine, domanda di risarcimento del danno asseritamente subito dalle ricorrenti a motivo della riscossione definitiva dei dazi antidumping provvisori disposta da tale regolamento.

Dispositivo

1)

Le cause T‑445/11 e T‑88/12 sono riunite ai fini dell’ordinanza.

2)

Le eccezioni di irricevibilità sollevate nelle cause T‑445/11 e T‑88/12 sono riunite al merito.

3)

Non vi è più luogo a statuire nella causa T‑445/11.

4)

Il ricorso nella causa T‑88/12 è respinto in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondato in diritto.

5)

La Charron Inox e l’Almet sopporteranno la totalità delle spese nella causa T‑445/11.

6)

La Charron Inox e l’Almet sopporteranno, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dal Consiglio dell’Unione europea nella causa T‑88/12.

7)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese nella causa T‑88/12.