Language of document :

Sentenza del Tribunale del 19 giugno 2019 – adidas/EUIPO – Shoe Branding Europe (Raffigurazione di tre strisce parallele)

(Causa T-307/17)1

[«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio figurativo dell’Unione europea che raffigura tre strisce parallele – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo acquisito mediante l’uso – Articolo 7, paragrafo 3, e articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 7, paragrafo 3, e articolo 59, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001] – Forma d’uso che non può essere presa in considerazione – Forma che differisce dalla forma con la quale il marchio è stato registrato per variazioni non trascurabili – Inversione dello schema dei colori»]

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: adidas AG (Herzogenaurach, Germania) (rappresentanti: I. Fowler e I. Junkar, solicitors)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Rajh e H O’Neill, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Shoe Branding Europe BVBA (Oudenaarde, Belgio) (rappresentanti: J. Løje, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 marzo 2017 (procedimento R 1515/2016-2), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Shoe Branding Europe e l’adidas.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

L’adidas AG è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla Shoe Branding Europe BVBA.

La Marques si farà carico delle proprie spese.

____________

1     GU C 231 del 17.7.2017.