Sentenza del Tribunale 28 giugno 2011 - Oetker Nahrungsmittel/UAMI - Bonfait (Buonfatti)
("Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo Buonfatti - Marchio Benelux denominativo anteriore Bonfait - Assenza di rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009")
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG (Bielefeld, Germania) (rappresentante: avv. F. Graf von Stosch)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: R. Manea, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Bonfait BV (Denekamp, Paesi Bassi)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 2 ottobre 2009 (procedimento R 340/2007 4), relativa ad un'opposizione tra la Bonfait BV e la Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG
Dispositivo
La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 2 ottobre 2009 (procedimento R 340/2007 4) è annullata.
L'UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG.
____________1 - GU C 24 del 30.1.2010.