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Ricorso presentato il 30 novembre 2009 - SP/Commissione

(Causa T-472/09)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: SP SpA (Brescia, Italia) (rappresentante: G. Belotti, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare inesistente e/o nulla la decisione della Commissione nel caso COMP. 37.956 - Tondo per cemento armato, riadozione - C (2009) 7492 definitiva adottata dalla Commissione il 30 settembre 2009.

Motivi e principali argomenti

Con decisione del 17 settembre 2002 la Commissione aveva concluso un procedimento iniziatosi quanto meno nell'ottobre del 2000, con varie ispezioni a sorpresa presso alcune imprese siderurgiche italiane, contestando loro la partecipazione ad una intesa illecita ai sensi dell'art. 65 del trattato CECA, ciò dal 6 dicembre 1989 al luglio 2000. Tale decisione veniva impugnata da tutte le imprese destinatarie, inclusa l'attuale ricorrente.

Questo ricorso fu accolto sulla premessa che la Commissione aveva adottato la decisione impugnata ponendo a base giuridica l'articolo 65 CA, sebbene quest'ultimo non fosse più in vigore al momento dell'adozione della decisione, giacché il trattato CECA era scaduto cinque anni prima.

Con la decisione oggetto del presente ricorso, la Commissione ha reiterato le contestazioni per l'infrazione di cui alla prima decisione, modificando la base giuridica posta a fondamento della sanzione, ma non quella posta a fondamento della violazione, che è rimasta l'articolo 65 CECA.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce diversi motivi tra cui:

1. Incompletezza della decisione e violazione delle forme sostanziali, nella misura in cui la decisione è stata notificata sprovvista dei suoi allegati e sarebbe stata, altresì, adottata dal Collegio in forma incompleta.

2. Incompetenza della Commissione a contestare un'infrazione all'art. 65 del trattato CECA, una volta spirato.

3. Violazione e falsa applicazione di legge dell'art. 23 del regolamento CE n. 1/20031, giacché questa disposizione è prevista, da una parte, per sanzionare esclusivamente infrazioni al trattato CE e non al trattato CECA, e, d'altra parte, per sanzionare solo imprese attive, con fatturato realizzato nell'anno precedente. Viene sottolineato a questo riguardo che la ricorrente, società posta in liquidazione, aveva dimostrato non aver avuto alcun fatturato nell'anno 2008.

4. Eccesso di potere e sviamento di procedura, per aver proseguito l'istruzione della pratica iniziata sotto l'egida di norme CECA, secondo una procedura CE che non lo permetteva.

5. Parzialità dell'azione amministrativa e difetto di motivazione, per aver tralasciato argomenti acquisiti al fascicolo che smentivano l'esistenza e/o comunque l'efficacia del preteso cartello, nonché per aver trascurato elementi acquisiti al fascicolo che dimostravano la mancata partecipazione della ricorrente ad alcuni aspetti del cartello.

6. Violazione caratterizzata dei diritti della difesa, per non aver fatto precedere la decisione da una nuova comunicazione degli addebiti.

7. Violazione e falsa applicazione di legge, per aver applicato indebite maggiorazioni alla sanzione base, in particolare a proposito della maggiorazione per la durata ed a quella per l'effetto dissuasivo.

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1 - Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, del 04.01.2003, pag. 1)