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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administratīvā apgabaltiesa (Lettonia) il 2 febbraio 2024 – AS Gaso e AS Conexus Baltic Grid / Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

(Causa C-87/24, Gaso e Conexus Baltic Grid)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Administratīvā apgabaltiesa

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: AS Gaso, AS Conexus Baltic Grid

Resistente: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija («autorità di regolazione»)

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73/CE 1 osti a una normativa nazionale la quale non impone all’autorità di regolazione, in sede di calcolo delle tariffe o fissazione delle metodologie, l’obbligo di giustificare le modalità con cui provvede affinché ai gestori del sistema di trasporto e di distribuzione siano offerti incentivi appropriati, sia a breve che a lungo termine, per migliorare l’efficienza, promuovere l’integrazione del mercato e la sicurezza dell’approvvigionamento e sostenere le attività di ricerca correlate.

Se sia conforme all’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73/CE l’interpretazione di una normativa nazionale nel senso che essa prevede l’offerta di incentivi appropriati, sia a breve che a lungo termine, per migliorare l’efficienza, promuovere l’integrazione del mercato e la sicurezza dell’approvvigionamento e sostenere le attività di ricerca correlate, nell’ipotesi in cui il pagamento delle tariffe da parte degli utenti copra unicamente i costi del servizio pubblico economicamente giustificati e ne venga assicurata la redditività, almeno ad un livello minimo.

Se sia in linea con gli obiettivi definiti dall’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73/CE una normativa nazionale la quale, nel prevedere «incentivi appropriati, sia a breve che a lungo termine» e incentivi «per (…) promuovere l’integrazione del mercato e la sicurezza dell’approvvigionamento e sostenere le attività di ricerca», non dispone che debbano essere presi in considerazione i principi generalmente accolti in ambito finanziario per la fissazione del tasso medio ponderato di rendimento del capitale, i quali tengono conto di imprese comparabili operanti sul libero mercato.

Se, nell’interpretare le nozioni di «appropriato rendimento degli investimenti» e di «incentivi per gli investimenti» di cui all’articolo 13 del regolamento [(CE) n. 715/20091 ] , ai fini dell’articolo 41 della direttiva 2009/73, l’autorità di regolazione debba basarsi sulla nozione di tasso medio di rendimento del capitale (WACC, Weighted Average Cost of Capital) generalmente accolta in ambito finanziario e sulla metodologia utilizzata per determinarlo.

Nel caso di risposta affermativa alla questione precedente, se l’autorità di regolazione possa legittimamente discostarsi dalla metodologia utilizzata in ambito finanziario per fissare il tasso medio di rendimento del capitale e modificarlo come intende.

Nel caso di risposta affermativa alla questione precedente, se l’autorità di regolazione possa legittimamente modificare il tasso medio di rendimento del capitale in modo da prendere in considerazione, nel calcolarlo, un premio per capitalizzazione basato sui costi di finanziamento delle altre imprese operanti nello Stato membro.

Nel caso di risposta affermativa alla quarta questione, se l’autorità di regolazione possa legittimamente modificare il tasso medio di rendimento del capitale in modo da non dover compensare il gestore delle reti di trasporto o dello stoccaggio del gas naturale per effetto dell’aumento dell’inflazione nel corso del periodo tariffario anteriore.

Nel caso in cui venga fornita una risposta affermativa alla quinta questione e il gestore della rete sia in disaccordo con il livello del tasso medio di rendimento del capitale proposto dall’autorità di regolazione oppure con gli elementi che ne sono alla base, se, all’atto di fissare il tasso medio di rendimento del capitale (WACC, Weighted Average Cost of Capital), l’autorità di regolazione sia tenuta ad avvalersi di un soggetto indipendente ai fini della valutazione dell’adeguatezza del livello del tasso.

Se una procedura di determinazione delle tariffe nella quale il tasso medio di rendimento del capitale è fissato dall’autorità di regolazione e il gestore del sistema di trasporto o di stoccaggio del gas naturale non è legittimato a modificare tale calcolo sulla base di indicatori specifici dell’attività di detto gestore sia contrario agli obiettivi definiti all’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73/CE.

10)    Se l’articolo 1, [paragrafo 1,] lettera b), del regolamento [(CE) n. 715/2009], in combinato disposto con il successivo paragrafo 2, debba essere interpretato nel senso che i considerando 7 e 8 e l’articolo 13, paragrafo 1, di detto regolamento si applicano agli impianti di stoccaggio di gas naturale e alle tariffe determinate dall’autorità di regolazione qualora l’accesso agli impianti di stoccaggio di gas naturale liquefatto sia regolamentato.

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1 Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU 2009, L 211, pag. 94).

1 Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GU 2009, L 211, pag. 36).