Language of document : ECLI:EU:C:2014:135

Causa C‑456/12

O.

contro

Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

e

Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

contro

B.

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi)]

«Direttiva 2004/38/CE – Articolo 21, paragrafo 1, TFUE – Diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri – Aventi diritto – Diritto di soggiorno del cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell’Unione, nello Stato membro di cui tale cittadino possiede la cittadinanza – Ritorno del cittadino dell’Unione in detto Stato membro dopo soggiorni di breve durata in un altro Stato membro»

Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 12 marzo 2014

1.        Cittadinanza dell’Unione – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Direttiva 2004/38 – Aventi diritto – Familiari di un cittadino dell’Unione, cittadini di un paese terzo, che soggiornano nello Stato membro di cittadinanza del cittadino dell’Unione – Esclusione

[Art. 21 TFUE; direttiva del Parlamento e del Consiglio 2004/38, artt. 1, a), 2, punto 2, e 3, § 1]

2.        Cittadinanza dell’Unione – Disposizioni del Trattato – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Cittadino dell’Unione che ritorna nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza dopo aver soggiornato in un altro Stato membro unicamente in qualità di cittadino dell’Unione – Diritto di soggiorno derivato dei suoi familiari, cittadini di un paese terzo – Presupposti – Soggiorno effettivo del cittadino dell’Unione nello Stato membro ospitante ai sensi degli articoli 7 e 16 della direttiva 2004/38 – Applicazione per analogia delle condizioni per la concessione previste da tale direttiva

(Art. 21, § 1, TFUE; direttiva del Parlamento e del Consiglio 2004/38, artt. 6, § 1, 7, §§ 1 e 2, e 16, §§ 1 e 2)

3.        Cittadinanza dell’Unione – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Direttiva 2004/38 – Aventi diritto – Familiare di un cittadino dell’Unione, cittadino di un paese terzo, dopo il ritorno del cittadino dell’Unione nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza – Presupposti

(Direttiva del Parlamento e del Consiglio 2004/38, artt. 7, §§ 1 e 2, e 16)

4.        Cittadinanza dell’Unione – Disposizioni del Trattato – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Cittadino dell’Unione che ritorna nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza dopo aver soggiornato in un altro Stato membro unicamente in qualità di cittadino dell’Unione – Diritto di soggiorno derivato dei suoi familiari, cittadini di un paese terzo – Qualità di familiare almeno durante una parte del soggiorno nello Stato membro ospitante – Insussistenza – Esclusione del diritto derivato

(Art. 21, § 1 TFUE; direttiva del Parlamento e del Consiglio 2004/38, artt. 2, punto 2, 6, § 1, 7, § 2, e 16, § 2)

1.        L’articolo 21, paragrafo 1, TFUE e le disposizioni della direttiva 2004/38, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, non conferiscono alcun diritto autonomo ai cittadini di paesi terzi, ma solamente diritti derivati dall’esercizio della libertà di circolazione da parte di un cittadino dell’Unione.

A tale riguardo, da un lato, da un’interpretazione letterale di tale direttiva risulta che essa prevede un diritto di soggiorno derivato a favore di cittadini di paesi terzi, familiari di un cittadino dell’Unione, soltanto quando quest’ultimo abbia esercitato il suo diritto alla libera circolazione, stabilendosi in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza.

Dall’altro, in base all’interpretazione teleologica delle disposizioni della direttiva 2004/38, se è pur vero che essa mira ad agevolare e a rafforzare l’esercizio del diritto fondamentale e individuale di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, conferito direttamente ad ogni cittadino dell’Unione, resta il fatto che l’oggetto di detta direttiva riguarda le modalità di esercizio di tale diritto.

In tale contesto, la suddetta direttiva non è diretta a conferire un diritto di soggiorno derivato ad un cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell’Unione che soggiorna nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza.

(v. punti 36, 39, 41, 43)

2.        L’articolo 21, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che, in una situazione in cui un cittadino dell’Unione abbia sviluppato o consolidato una vita familiare con un cittadino di un paese terzo nel corso di un soggiorno effettivo, ai sensi e nel rispetto delle condizioni enunciate agli articoli 7, paragrafi 1 e 2, o 16, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2004/38, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, in uno Stato membro diverso da quello di cui possiede la cittadinanza, le disposizioni della medesima direttiva si applicano per analogia quando detto cittadino dell’Unione ritorni, con il familiare interessato, nel proprio Stato membro d’origine. Di conseguenza, le condizioni per la concessione di un diritto di soggiorno derivato al cittadino di un paese terzo, familiare del menzionato cittadino dell’Unione, nello Stato membro d’origine di quest’ultimo non dovrebbero, in via di principio, essere più severe di quelle previste dalla citata direttiva per la concessione di un diritto di soggiorno derivato al cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell’Unione, che si è avvalso del proprio diritto di libera circolazione stabilendosi in uno Stato membro diverso da quello di cui possiede la cittadinanza.

Infatti, da un lato, la concessione, al ritorno di un cittadino dell’Unione nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza, di un diritto di soggiorno derivato a un cittadino di un paese terzo, familiare del cittadino dell’Unione in parola, con il quale quest’ultimo ha soggiornato, unicamente in qualità di cittadino dell’Unione, ai sensi e nel rispetto del diritto dell’Unione nello Stato membro ospitante, si propone di eliminare un ostacolo all’uscita dallo Stato membro di origine, garantendo a detto cittadino di poter proseguire, in quest’ultimo Stato membro, la vita familiare sviluppata o consolidata nello Stato membro ospitante.

Dall’altro, con riferimento alle condizioni per la concessione, al ritorno di un simile cittadino, di un diritto di soggiorno derivato ad un cittadino di un paese terzo, familiare del suddetto cittadino, anche se la direttiva 2004/38 non contempla un’ipotesi di ritorno siffatta, la sua applicazione per analogia è giustificata dal fatto che, tanto nel caso di un cittadino dell’Unione che ritorna nel suo Stato membro di origine dopo aver esercitato il suo diritto alla libera circolazione quanto in quello in cui un tale cittadino abbia solamente soggiornato in uno Stato membro diverso da quello della sua cittadinanza, è proprio il cittadino dell’Unione che costituisce il referente affinché a un simile cittadino di un paese terzo possa essere accordato un diritto di soggiorno derivato.

In tale contesto, un ostacolo all’uscita dallo Stato membro di cui il cittadino dell’Unione possiede la cittadinanza, derivante dal rifiuto di concedere, al suo ritorno nello Stato membro di cui è originario, un diritto di soggiorno derivato ai suoi familiari, cittadini di paesi terzi, viene in essere soltanto quando il soggiorno del cittadino nello Stato membro ospitante sia caratterizzato da effettività sufficiente per consentirgli di sviluppare o consolidare una vita familiare in detto Stato membro. Solamente, dunque, un soggiorno effettivo nello Stato membro ospitante ai sensi e nel rispetto delle condizioni enunciate all’articolo 7, paragrafo 1, della suddetta direttiva dà atto, in via di principio, dell’insediamento, e quindi del carattere effettivo del soggiorno, del cittadino dell’Unione in quest’ultimo Stato membro ed è tale da accompagnarsi allo sviluppo o al consolidamento di una vita familiare in detto Stato membro, facendo così sorgere, al ritorno di tale cittadino dell’Unione nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza, un diritto di soggiorno derivato, sulla base dell’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, per il cittadino di un paese terzo con cui il menzionato cittadino dell’Unione abbia condotto una vita familiare nello Stato membro ospitante.

(v. punti 49, 50‑53, 56, 61 e dispositivo)

3.        Unicamente un soggiorno che soddisfi le condizioni enunciate ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 7 o dell’articolo 16 della direttiva 2004/38, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, è idoneo a far sorgere un diritto di soggiorno derivato per un familiare del cittadino dell’Unione, cittadino di un paese terzo, quando il cittadino dell’Unione in parola ritorni nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza. A tale riguardo, soggiorni di breve durata, come fine settimana o vacanze trascorse in uno Stato membro diverso da quello di cui detto cittadino possiede la cittadinanza, anche considerati congiuntamente, ricadono nell’ambito dell’articolo 6 della direttiva 2004/38 e non soddisfano le condizioni di cui trattasi.

(v. punto 59)

4.        Il cittadino di un paese terzo, che non ha avuto, quanto meno durante una parte del suo soggiorno nello Stato membro ospitante, la qualità di familiare, ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della direttiva 2004/38, non ha potuto beneficiare in tale Stato membro di un diritto di soggiorno derivato ex articoli 7, paragrafo 2, o 16, paragrafo 2, della direttiva 2004/38. In tale contesto, detto cittadino di un paese terzo non può nemmeno basarsi sull’articolo 21, paragrafo 1, TFUE per ottenere un diritto di soggiorno derivato quando il cittadino dell’Unione interessato ritorni nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza.

(v. punto 63)