Language of document : ECLI:EU:F:2012:129

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Seconda Sezione)

18 settembre 2012 (*)

«Funzione pubblica – Concorso generale – Non ammissione a partecipare alla prova orale a seguito dei risultati ottenuti alle prove scritte – Domande di riesame – Diritto specifico dei candidati di accedere a talune informazioni che li riguardano – Obiettivo e portata – Diritto di accedere alle prove scritte corrette – Insussistenza»

Nella causa F‑96/09,

avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi degli articoli 236 CE e 152 EA,

Eva Cuallado Martorell, residente in Augsburg (Germania), rappresentata da M. Díez Lorenzo, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da B. Eggers e J. Baquero Cruz, in qualità di agenti,

convenuta,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione),

composto da M.I. Rofes i Pujol (relatore), presidente, I. Boruta e K. Bradley, giudici,

cancelliere: W. Hakenberg

vista la fase scritta del procedimento,

visto l’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento di procedura,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con atto introduttivo pervenuto nella cancelleria del Tribunale il 26 marzo 2010, la sig.ra Cuallado Martorell ha proposto il presente ricorso diretto sostanzialmente all’annullamento, da una parte, della decisione della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AD/130/08, indetto dall’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO), di non ammetterla a partecipare alla prova orale e, dall’altra, delle decisioni con cui le è stata negata la comunicazione delle sue prove scritte corrette e della scheda di valutazione individuale riguardante tali prove.

 Contesto normativo

2        L’articolo 91 bis dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») prevede quanto segue:

«I ricorsi nei settori per i quali è stato applicato l’articolo 2, paragrafo 2, vengono diretti contro l’istituzione da cui dipende l’autorità che ha il potere di nomina delegataria».

3        Ai sensi dell’articolo 2 della decisione 2002/620/CE del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del Mediatore, del 25 luglio 2002, che istituisce l’EPSO (GU L 197, pag. 53):

«1.      L’[EPSO] esercita i poteri di selezione conferiti, in virtù dell’articolo 30, primo comma, e dell’allegato III dello Statuto, alle autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni firmatarie della presente decisione (...)».

4        L’articolo 4 della decisione 2002/620 che istituisce l’EPSO, relativo a domande, reclami e ricorsi, dispone:

«In applicazione dell’articolo 91 bis dello Statuto, le domande e i reclami relativi all’esercizio dei poteri conferiti all’[EPSO] in virtù dell’articolo 2, paragrafi 1 e 2, della presente decisione sono presentati all’[EPSO]. I ricorsi in questi settori vengono diretti contro la Commissione [europea]».

5        L’articolo 4 della decisione 2002/621/CE dei segretari generali del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, del cancelliere della Corte di giustizia, dei segretari generali della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del rappresentante del Mediatore, del 25 luglio 2002, relativa all’organizzazione e al funzionamento dell’EPSO (GU L 197, pag. 56), prevede quanto segue:

«1.      Il direttore dell’[EPSO] esercita i poteri che sono conferiti all’autorità che ha il potere di nomina in virtù dell’articolo 90 dello Statuto, per tutte le domande e i reclami relativi ai compiti dell’[EPSO].

(...)».

6        Il 22 maggio 2008, l’EPSO ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU C 125 A, edizione di lingua spagnola, pag. 1) il bando di concorso generale EPSO/AD/130/08 (in prosieguo: il «bando di concorso»), indetto per la costituzione di un elenco di riserva di giuristi linguisti di lingua spagnola, di grado AD 7, destinato alla copertura di posti vacanti in seno alle istituzioni europee, in particolare presso la Corte di giustizia dell’Unione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea.

7        In occasione della loro iscrizione al concorso generale EPSO/AD/130/08 (in prosieguo: il «concorso»), i candidati dovevano scegliere tra l’indirizzo «Corte di giustizia», in cui il numero di vincitori era limitato a 25, e l’indirizzo «Parlamento/Consiglio», in cui il numero di vincitori era limitato a 14.

8        Il titolo A, parte I, del bando di concorso, intitolato «N[atura delle mansioni]», disponeva:

«Indirizzo “Corte di giustizia”

(…)

Indirizzo “Parlamento/Consiglio”

Controllo dell’iter legislativo e verifica della concordanza linguistica e giuridica di testi legislativi in spagnolo, già tradotti e rivisti, rispetto alle altre versioni linguistiche dei detti testi, controllo della loro qualità redazionale e del rispetto delle regole in materia di presentazione formale.

Traduzione occasionale di testi giuridici brevi, in particolare a partire dall’inglese o dal francese».


9        Il titolo A, parte II, del bando di concorso verteva sui requisiti di ammissione al concorso. Il punto 1 disponeva, per quanto riguarda i titoli o diplomi richiesti:

«I candidati devono avere un livello di istruzione corrispondente ad un ciclo completo di studi universitari sancito da un diploma di quattro anni o più in diritto spagnolo (…)».

10      Il titolo A, parte II, del bando di concorso prevedeva, al punto 2, per quanto riguarda le conoscenze linguistiche, quanto segue:

«Indirizzo “Corte di giustizia”

(…)

 

«Indirizzo “Corte di giustizia”

(…)

Indirizzo “Parlamento/Consiglio”

perfetta padronanza dello spagnolo (lingua 1);

conoscenza approfondita dell’inglese o del francese (lingua 2);

conoscenza approfondita del tedesco, dell’inglese o del francese (lingua 3), lingua obbligatoriamente diversa dalla lingua 2.

per la prova facoltativa (lingua 4), conoscenza di una delle lingue seguenti (obbligatoriamente diversa dalle lingue 2 e 3): [bulgaro, ceco, danese, tedesco, estone, greco, inglese, francese, irlandese, italiano, lettone, lituano, ungherese, maltese, olandese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, finlandese, o svedese].

(…)

I candidati devono precisare nel modulo di iscrizione elettronica (…) e nell’atto di candidatura (…) le lingue prescelte per le diverse prove. Tale scelta non potrà essere modificata dopo la data di iscrizione (…)».

11      Il titolo B del bando di concorso, relativo allo svolgimento del concorso, prevedeva in particolare:

«3. Prove scritte obbligatorie – Punteggio

Indirizzo “Corte di giustizia”

(…)

Indirizzo “Parlamento/Consiglio”

Correzione di un testo giuridico in lingua spagnola contenente errori sotto il profilo della grammatica, della sintassi, dello stile e della espressione giuridica. Tale prova è destinata a verificare la perfetta conoscenza della lingua 1 del candidato e la sua qualità di espressione in materia giuridica

La prova sarà valutata da 0 a 40 punti (punteggio minimo richiesto: 20 punti).

Durata della prova: due ore e mezza.

Traduzione in spagnolo (lingua 1), senza dizionario, di un testo giuridico redatto in inglese o in francese (lingua 2), a scelta del candidato.

La prova sarà valutata da 0 a 40 punti (punteggio minimo richiesto: 20 punti).

Durata della prova: due ore e mezza.

La prova b) sarà corretta solo se il candidato avrà ottenuto il minimo richiesto nella prova a).

Traduzione in spagnolo (lingua 1), senza dizionario, di un testo giuridico redatto in tedesco, in inglese o in francese [lingua 3, obbligatoriamente diversa da quella scelta per la prova b].

La prova sarà valutata da 0 a 40 punti (punteggio minimo richiesto: 20 punti).

Durata della prova: due ore e mezza.

La prova c) sarà corretta solo se il candidato avrà ottenuto il minimo richiesto nelle prove a) e b).


4.      Prova orale obbligatoria – Punteggio

I candidati che avranno ottenuto il punteggio minimo richiesto per le prove scritte obbligatorie saranno ammessi alla prova orale.

Colloquio con la commissione giudicatrice, in tedesco, in inglese o in francese (lingua 5), che dovrà permettere di valutare:

–        le conoscenze generali e giuridiche del candidato, fermo restando che la commissione giudicatrice potrà in tale occasione tener conto della conoscenza di lingue diverse da quelle utilizzate nelle prove scritte; le conoscenze giuridiche saranno esaminate in spagnolo;

–        la capacità di presiedere una riunione (indirizzo “Parlamento/Consiglio”);

–        la motivazione dei candidati e la loro capacità di adattamento al lavoro nell’ambito della funzione pubblica europea, in un ambiente multiculturale; se del caso, quesiti integrativi potranno essere posti in spagnolo.

Questa prova sarà valutata da 0 a 100 (punteggio minimo richiesto: 50 punti).

5. Prova facoltativa

Indirizzo “Corte di giustizia”

(…)



Indirizzo “Parlamento/Consiglio”

La prova facoltativa deve permettere ai candidati di far valere la gamma delle loro conoscenze linguistiche. I risultati ottenuti in tali prove non influiranno sulla costituzione dell’elenco di riserva, né quanto alla sua composizione, né quanto al suo ordine, ma permetteranno alle istituzioni di utilizzare l’elenco di riserva con cognizione di causa quando si procederà alle assunzioni.

Traduzione in spagnolo (lingua 1), con dizionario (non elettronico), di un testo giuridico redatto in una delle lingue indicate nel titolo A, parte II, punto 2, lettera d) (lingua 4), a scelta del candidato.

Questa prova sarà valutata da 0 a 20 punti.


Durata della prova: un’ora.

Questa prova potrebbe svolgersi contemporaneamente alle prove obbligatorie. Tuttavia, essa sarà corretta solo per i vincitori iscritti nell’elenco di riserva».


12      Il titolo D, punto 4, del bando di concorso stabiliva, per quanto riguarda l’accesso dei candidati a informazioni che li riguardino:

«Nel contesto delle procedure di selezione, ai candidati è riconosciuto un diritto specifico di accedere, alle condizioni in appresso descritte, a informazioni che li riguardino direttamente e individualmente. In forza di tale diritto, [l’]EPSO può fornire a un candidato che ne faccia domanda informazioni supplementari riguardanti la sua partecipazione al concorso. Le domande di informazione dovranno essere indirizzate per iscritto a[ll’]EPSO entro il termine di un mese dalla notifica dei risultati ottenuti al concorso. [L’]EPSO risponderà entro il termine di un mese dalla ricezione dalla domanda. Le domande saranno trattate tenendo conto della segretezza dei lavori della commissione giudicatrice previst[a] da[ll’articolo 6 dell’allegato III dello Statuto] e nel rispetto delle norme relative alla tutela delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali. Esempi di informazioni che possono essere fornite sono riportati al titolo III, punto 3, della Guida ad uso dei candidati».

13      Un allegato integrava il bando di concorso: esso riguardava le domande di riesame, i rimedi giuridici e le denunce presso il Mediatore europeo. Tale allegato prevedeva che, in tutte le fasi del concorso, i candidati che ritenessero di essere lesi da una decisione potessero utilizzare i seguenti mezzi:

«–      Domanda di riesame

Presentare, entro un termine di 20 giorni di calendario dalla data di trasmissione in via elettronica della lettera [dell’EPSO] che notifica la decisione, una domanda di riesame sotto forma di lettera motivata all’indirizzo seguente:

(…)

[L’]EPSO trasmette tale lettera al presidente della commissione giudicatrice qualora la domanda rientri nella competenza di quest’ultima e una risposta viene inviata al candidato nei tempi più brevi.

–      Mezzi di ricorso

–        Proporre ricorso presso il:

Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea

(…)

      sulla base dell’articolo 236 del Trattato che istituisce la Comunità europea e dell’articolo 91 dello Statuto (…)

–        ovvero presentare un reclamo sulla base dell’articolo 90, paragrafo 2 dello Statuto (…), da indirizzare a:

[EPSO]

(…)

      I termini di ordine pubblico (…) previsti [dallo Statuto] per questi due tipi di procedure decorrono dalla notifica dell’atto lesivo.

      Si attira l’attenzione dei candidati sul fatto che l’autorità che ha il potere di nomina (…) non ha il potere di modificare le decisioni della commissione giudicatrice di un concorso. Secondo una giurisprudenza costante, l’ampio potere discrezionale delle commissioni giudicatrici di concorso è soggetto al sindacato del giudice (…) solo in caso di violazione evidente delle norme che disciplinano i lavori».

14      Il titolo III, punto 3, della guida ad uso dei candidati al concorso, pubblicata sul sito internet dell’EPSO (in prosieguo: la «guida ad uso dei candidati»), disponeva:

«(…)

b)      I candidati che non abbiano superato la prova/le prove scritte/pratiche e/o non figurino tra coloro che sono stati invitati alla prova orale possono chiedere le loro prove e la scheda individuale di valutazione delle prove da parte della commissione giudicatrice. La domanda dev’essere presentata entro il termine di un mese dalla data di invio della lettera con la quale il candidato è informato della fine della sua partecipazione al concorso.

(…)».

15      Per quanto riguarda la procedura dinanzi al Tribunale, e specialmente il gratuito patrocinio che può essere concesso, l’articolo 97, paragrafo 4, del regolamento di procedura del Tribunale dispone:

«La presentazione della domanda di gratuito patrocinio sospende il termine previsto per la presentazione del ricorso sino alla data di notificazione dell’ordinanza che decide su tale domanda ovvero, nell’ipotesi prevista al paragrafo 3, secondo comma, dell’ordinanza che designa l’avvocato incaricato di rappresentare il richiedente».

 Fatti

16      La ricorrente ha presentato la propria candidatura al concorso. Ella ha scelto l’indirizzo «Parlamento/Consiglio» ed è stata convocata alle prove scritte obbligatorie, che si sono tenute il 28 novembre 2008 a Madrid (Spagna).

17      Con lettera del 14 maggio 2009, inviata a nome del presidente della commissione giudicatrice del concorso, l’EPSO ha informato la ricorrente dei risultati da lei ottenuti alle prove scritte obbligatorie a) e b), ossia, rispettivamente, 28/40 e 19/40, e del fatto che, alla luce di quest’ultimo risultato, inferiore al minimo richiesto di 20/40, la commissione giudicatrice del concorso non aveva corretto la prova scritta obbligatoria c).

18      Il 14 maggio 2009, la ricorrente ha inviato un messaggio di posta elettronica all’EPSO nel quale chiedeva informazioni sulla valutazione della sua prova scritta b). Alla luce del fatto che le mancava un solo punto per raggiungere il minimo richiesto di 20 punti, ella intendeva accertarsi che non vi fosse stato alcun errore di calcolo. A tal fine, ella chiedeva che le fosse comunicata la sua prova scritta b), con la correzione e il punteggio che le era stato attribuito.

19      Il 27 maggio 2009, la ricorrente ha presentato una domanda di riesame della sua prova scritta b), accompagnata da una domanda di correzione della sua prova scritta c) e di ammissione, se del caso, a partecipare alla prova orale.

20      Con lettera del 2 luglio 2009, inviata a nome del presidente della commissione giudicatrice del concorso, l’EPSO ha informato la ricorrente del fatto che il suo messaggio di posta elettronica del 14 maggio 2009 era stato considerato come una domanda di riesame della sua prova scritta b), del fatto che, dopo il riesame della detta prova, la commissione giudicatrice aveva deciso di correggere la sua prova scritta c), e che il risultato ottenuto in quest’ultima prova, ossia 18/40, rimaneva al di sotto del minimo richiesto, ossia 20/40, perché ella fosse ammessa a partecipare alla prova orale. In tale lettera si affermava che la prova scritta b) effettuata dalla ricorrente era stata inviata a quest’ultima.

21      Con messaggio di posta elettronica del 4 luglio 2009, la ricorrente ha chiesto informazioni sulla valutazione della sua prova scritta c), tenuto conto dell’esiguo scarto tra il suo punteggio e il minimo richiesto. Ella ha altresì chiesto che le fosse comunicata la sua prova scritta c), con la correzione e il punteggio attribuitole e, se possibile, che la detta prova fosse riesaminata.

22      Il 10 luglio 2009, la ricorrente ha inviato una lettera motivata con la quale ella chiedeva il riesame della sua prova scritta c), la comunicazione della detta prova nonché della scheda individuale di valutazione della commissione giudicatrice relativa alla stessa prova e la sua ammissione, se del caso, a partecipare alla prova orale.

23      Dopo aver riesaminato la prova scritta c) della ricorrente, la commissione giudicatrice del concorso ha deciso di confermare il punteggio di 18/40. Tale decisione, la cui data non è precisata, è stata comunicata alla ricorrente con lettera dell’EPSO del 23 luglio 2009.

24      Con nota del 28 luglio 2009, intitolata «R[eclamo]», la ricorrente, dopo aver fatto riferimento all’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, aver accusato ricevuta della lettera del 23 luglio 2009 e aver riferito di aver chiesto, senza successo, di ricevere in copia le sue prove scritte b) e c) nonché la scheda di valutazione individuale con il punteggio di tali prove assegnato dalla commissione giudicatrice, ha reiterato tali domande, aggiungendo che ella intendeva altresì ricevere ogni informazione aggiuntiva che la riguardasse, in relazione alla sua partecipazione al concorso. Per il caso in cui ella ottenesse il punteggio necessario, l’interessata chiedeva, inoltre, di essere ammessa a partecipare alla prova orale del concorso. La nota di cui sopra è stata trattata dall’EPSO come una domanda di documenti e non come un reclamo amministrativo previo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto.

25      La ricorrente ha ricevuto un messaggio di posta elettronica il 14 settembre 2009 recante come oggetto «EPSO/AD/130/0[8] – Sua domanda di ricevere le prove scritte b) e c), e la scheda di valutazione per la prova scritta c)» (in prosieguo: il «messaggio di posta elettronica del 14 settembre 2009»). In tale messaggio si afferma che in allegato si trovano i documenti citati in oggetto, la cui comunicazione era stata richiesta nella lettera della ricorrente del 28 luglio 2009, ma si aggiunge che i candidati potevano ricevere copia delle prove scritte originali, mentre non avevano accesso alle prove corrette né alla traduzione tipo utilizzata dai correttori. Risulta dal fascicolo che i citati documenti in oggetto non erano tuttavia allegati al messaggio di posta elettronica.

26      Il 18 novembre 2009, la ricorrente ha chiesto la sua ammissione al beneficio del gratuito patrocinio ai sensi dell’articolo 95 del regolamento di procedura, al fine di proporre ricorso dinanzi al Tribunale. Con ordinanza del presidente del Tribunale, del 2 marzo 2010, tale domanda è stata accolta.

27      Posteriormente alla presentazione del ricorso, l’EPSO ha comunicato alla ricorrente, con lettera del 16 giugno 2010, i testi delle prove scritte a), b) e c), le prove scritte senza le correzioni apportate dalla commissione giudicatrice e le schede di valutazione individuale corrispondenti alle prove b) e c).

 Conclusioni delle parti e procedimento

28      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        «annullare la decisione adottata il 14 settembre 2009, con la quale l’[EPSO] ha rifiutato di fornire alla ricorrente la copia delle sue prove scritte [corrette] nonché la scheda di valutazione individuale da cui risultino i motivi che hanno indotto la commissione giudicatrice ad attribuirle il punteggio eliminatorio di 18/40 nell’ultima prova scritta c), e ha ignorato la domanda di ammissione alla prova orale del concorso (…);

–        annullare la decisione emanata il 23 luglio 2009, con la quale l’[EPSO] ha confermato il mantenimento del punteggio eliminatorio di 18/40 nell’ultima prova scritta c) e le ha negato l’ammissione a [partecipare al]la prova orale del concorso (…);

–        annullare l’elenco di riserva pubblicato a seguito del concorso, con effetto retroattivo a far data dalla pubblicazione dell’elenco stesso;

–        condannare la Commissione [europea] alle spese».

29      La Commissione chiede che Tribunale voglia:

–        in via principale, respingere il ricorso in quanto irricevibile;

–        in subordine, respingere il ricorso in quanto infondato;

–        condannare la ricorrente alle spese.

30      In seguito al deposito del controricorso, il Tribunale ha autorizzato un secondo scambio di memorie, tuttavia limitato alla questione della ricevibilità del ricorso. Poiché il Tribunale si è ritenuto allora in grado di statuire senza trattazione orale, le parti sono state invitate, con lettera della cancelleria del 16 giugno 2011, a comunicare al Tribunale il loro consenso o dissenso rispetto alla proposta di statuire senza udienza, sul fondamento dell’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento di procedura. Le parti hanno espresso il loro consenso riguardo alla proposta del Tribunale di statuire senza udienza.

 Sulla ricevibilità del ricorso

 Argomenti delle parti

31      La Commissione eccepisce l’irricevibilità del ricorso in quanto, da una parte, la ricorrente non avrebbe individuato correttamente l’atto impugnato e, dall’altra, sarebbe quasi certo che sia la domanda di gratuito patrocinio, presentata il 18 novembre 2009, sia il ricorso, proposto il 26 marzo 2010, siano tardivi.

32      In primo luogo, la ricorrente avrebbe erroneamente individuato il messaggio di posta elettronica del 14 settembre 2009 come l’atto lesivo, mentre l’atto che le arrecherebbe pregiudizio sarebbe la decisione della commissione giudicatrice comunicata con lettera dell’EPSO del 23 luglio 2009, decisione che confermava, previo riesame, il punteggio di 18/40 alla prova scritta c) e la non ammissione della ricorrente a partecipare alla prova orale. La ricorrente avrebbe dovuto contestare quest’ultima decisione la quale, essendo stata adottata dalla commissione giudicatrice del concorso, avrebbe potuto essere impugnata direttamente dinanzi al Tribunale. In tal caso, il termine previsto dall’articolo 91, paragrafo 3, dello Statuto sarebbe scaduto, in linea di massima, dopo tre mesi e dieci giorni dal 23 luglio 2009, vale a dire il 2 novembre 2009.

33      In secondo luogo, la Commissione sostiene che la nota del 28 luglio 2009, che la ricorrente ha intitolato «R[eclamo]» ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, era una semplice domanda diretta a ottenere la comunicazione di documenti, e non presentava il contenuto minimo richiesto dalla definizione della nozione di reclamo amministrativo previo ai sensi delle disposizioni dello Statuto, ragione per cui tale nota non ha potuto avere l’effetto di sospendere il termine di tre mesi e dieci giorni per l’adizione del Tribunale.

34      In terzo luogo, la Commissione fa valere che, anche supponendo che la nota del 28 luglio 2009 soddisfacesse i requisiti indispensabili per configurare un reclamo, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, il messaggio di posta elettronica del 14 settembre 2009 non può essere considerato come la risposta al reclamo, in quanto non proverrebbe dall’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN»). Di conseguenza, in applicazione dell’articolo 90, paragrafo 2, secondo comma, dello Statuto, un rigetto implicito del reclamo sarebbe intervenuto quattro mesi dopo quest’ultimo, vale a dire il 28 novembre 2009, e la ricorrente avrebbe allora disposto di tre mesi e dieci giorni per proporre il suo ricorso, ossia fino al 10 marzo 2010. Poiché il ricorso è stato proposto il 26 marzo 2010, esso sarebbe quindi fuori termine.

35      In quarto luogo, la Commissione è del parere che la domanda di gratuito patrocinio, presentata il 18 novembre 2009, sarebbe stata prematura, in quanto presentata dieci giorni prima della scadenza del termine di quattro mesi di cui disponeva l’APN per rispondere al preteso reclamo, e non avrebbe avuto l’effetto di sospendere il termine del ricorso contenzioso.

36      La Commissione aggiunge che, anche se la parte del ricorso relativa all’accesso alle informazioni fosse dichiarata ricevibile, nella misura in cui un diritto di accesso ai documenti della procedura di un concorso può esistere indipendentemente da una domanda di annullamento di una decisione della commissione giudicatrice del concorso, la pretesa relativa alla non ammissione a partecipare alla prova orale, che sarebbe la parte principale del ricorso, resterebbe irricevibile.

37      Infine, la Commissione ritiene che non vi sia contraddizione tra l’irricevibilità da essa eccepita e il fatto che la ricorrente si sia vista accordare il gratuito patrocinio dal presidente del Tribunale. A tale proposito, la Commissione ricorda che il gratuito patrocinio è negato quando l’azione per la quale esso è richiesto appare manifestamente irricevibile, mentre, nelle sue memorie, essa si limita a sostenere che, dopo un’analisi delle varie fasi amministrative, il ricorso le sembra irricevibile, senza tuttavia affermare che l’irricevibilità sia manifesta.

38      La ricorrente ribatte, in primo luogo, che il ricorso riguarda il messaggio di posta elettronica del 14 settembre 2009 poiché esso è cronologicamente l’ultima decisione adottata dall’EPSO. In quanto tale decisione è stata adottata a seguito del suo reclamo, essa si sostituirebbe alla decisione della commissione giudicatrice del concorso, che le era stata comunicata con lettera del 23 luglio 2009, e costituirebbe l’atto lesivo.

39      In secondo luogo, la ricorrente afferma che la sua nota, in data 28 luglio 2009, costituisce un vero e proprio reclamo, ai sensi delle disposizioni dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto. Infatti, da una parte, la ricorrente l’avrebbe intitolata «R[eclamo]» e avrebbe precisato che essa era presentata sul fondamento dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, il che testimonierebbe la sua volontà di presentare un reclamo ai sensi delle disposizioni dello Statuto. Dall’altra, risulterebbe chiaramente dal testo della sua nota che quest’ultima aveva lo scopo di contestare la decisione della commissione giudicatrice del concorso che le era stata comunicata con lettera del 23 luglio 2009, lettera che vi era allegata. Risulterebbe altresì dal testo della nota che la ricorrente chiedeva che la sua prova scritta c) fosse riesaminata e, di conseguenza, che ella fosse ammessa a partecipare alla prova orale. Infine, la ricorrente sostiene di non aver potuto precisare ulteriormente, nella sua nota, il proprio disaccordo con la decisione della commissione giudicatrice notificata il 23 luglio 2009, in quanto non era riuscita a farsi comunicare le sue prove scritte corrette e solo il 16 giugno 2010 l’EPSO le aveva inviato le sue prove scritte b) e c), ma senza le correzioni. Inoltre, se si dovesse ritenere che la sua nota del 28 luglio 2009 non fosse un reclamo, ai sensi delle disposizioni dello Statuto, ciò implicherebbe che il presidente del Tribunale le avrebbe concesso il gratuito patrocinio per proporre un ricorso fuori termine.

40      In terzo luogo, la ricorrente osserva che il messaggio di posta elettronica del 14 settembre 2009 menziona esplicitamente le sue domande del 28 luglio 2009 alle quali esso è diretto a fornire una risposta. Al riguardo la ricorrente aggiunge che un messaggio di posta elettronica in cui l’indirizzo elettronico del mittente aveva lo stesso dominio figurante nei messaggi di posta elettronica dell’EPSO, che rispondeva a quanto da lei richiesto nel suo reclamo e che faceva espressamente rinvio a quest’ultimo, senza tuttavia accoglierlo, dev’essere considerato come contenente un rigetto del suo reclamo. Secondo la ricorrente, la Commissione non può sostenere che ella avrebbe dovuto ignorare il messaggio di posta elettronica del 14 settembre 2009 e attendere la fine del termine di quattro mesi a partire dal suo reclamo del 28 luglio 2009, la cui scadenza equivale a una decisione implicita di rigetto, a rischio di vedersi opporre la decadenza del termine di ricorso contenzioso, per non aver contestato in tempo il rigetto esplicito del suo reclamo. In ogni caso, ella avrebbe dovuto esserne avvertita.

41      In quarto luogo, anche nell’ipotesi in cui il messaggio di posta elettronica del 14 settembre 2009 non costituisse un rigetto del suo reclamo, la ricorrente fa valere che la domanda di gratuito patrocinio ha sospeso il termine per la proposizione del ricorso sino alla data di notifica dell’ordinanza del presidente del Tribunale di concessione del gratuito patrocinio, ossia il 10 marzo 2010, data alla quale il termine ha ricominciato a decorrere. Pertanto, il ricorso, proposto il 26 marzo 2010, non sarebbe fuori termine.

42      La ricorrente aggiunge che, anche supponendo che si debba ritenere che la sua domanda di gratuito patrocinio, presentata il 18 novembre 2009, fosse prematura, in quanto presentata prima del 28 novembre 2009, data di scadenza del termine di risposta al suo reclamo del 28 luglio 2009, è accertato che il presidente del Tribunale ha tenuto conto di tale domanda quanto meno alla scadenza del detto termine, il 28 novembre 2009. Ne conseguirebbe che il termine per la proposizione del ricorso era stato sospeso tra il 18 novembre 2009, ovvero il 28 novembre 2009 se il Tribunale fosse giunto a considerare che il messaggio di posta elettronica del 14 settembre 2009 non costituisce un rigetto del suo reclamo, e il 10 marzo 2010, data dell’ordinanza del presidente del Tribunale con cui è stato concesso il gratuito patrocinio. Sarebbe evidente che il procedimento contenzioso era iniziato, dato che non soltanto la domanda di gratuito patrocinio era stata trattata, ma il presidente del Tribunale l’aveva accolta, cosa che non avrebbe fatto se il termine di ricorso contenzioso fosse scaduto e, di conseguenza, il ricorso fosse stato manifestamente irricevibile.

 Giudizio del Tribunale

 Sugli atti che arrecano pregiudizio alla ricorrente

43      Occorre ricordare, in via preliminare, che tanto il reclamo amministrativo quanto il ricorso giurisdizionale devono essere diretti, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, contro un atto che arreca pregiudizio al ricorrente. Secondo una giurisprudenza costante, l’atto lesivo è quello che produce effetti giuridici vincolanti tali da pregiudicare direttamente e immediatamente gli interessi del ricorrente, modificando, in maniera sensibile, la situazione giuridica di quest’ultimo (sentenza del Tribunale del 15 settembre 2011, Munch/UAMI, F‑6/10, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

44      Per quanto riguarda, in primo luogo, le decisioni di una commissione giudicatrice di concorso, risulta da una giurisprudenza costante che la decisione con la quale una commissione giudicatrice di concorso rifiuta l’ammissione di un candidato alle prove, dopo aver proceduto, su domanda dell’interessato, al riesame della sua candidatura, si sostituisce alla decisione precedentemente adottata dalla commissione giudicatrice e non può essere considerata come puramente confermativa della decisione stessa (sentenza del Tribunale di primo grado dell’11 febbraio 1992, Panagiotopoulou/Parlamento, T‑16/90, punto 20). In tal senso, quando un candidato di un concorso sollecita il riesame della decisione adottata da una commissione giudicatrice, l’atto che gli arreca pregiudizio è costituito dalla decisione adottata da quest’ultima previo riesame della situazione del candidato (sentenza del Tribunale di primo grado del 13 dicembre 2006, Heus/Commissione, T‑173/05, punto 19).

45      Pertanto, la decisione della commissione giudicatrice del concorso secondo la quale la ricorrente non era ammessa alla prova orale, adottata a seguito della domanda di riesame presentata dalla ricorrente il 10 luglio 2009 e comunicata con lettera dell’EPSO del 23 luglio 2009, si è sostituita alla decisione iniziale della commissione giudicatrice, comunicata con lettera dell’EPSO del 2 luglio 2009, e costituisce nella fattispecie l’atto lesivo per quanto riguarda la non ammissione della ricorrente a partecipare alla prova orale del concorso (in prosieguo: la «decisione di non ammissione alla prova orale»). È parimenti la decisione di non ammissione alla prova orale, adottata previo riesame, che fa decorrere i termini di reclamo e di ricorso senza che occorra verificare se, in una situazione del genere, la detta decisione possa eventualmente essere considerata come un atto meramente confermativo (v. sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2007, Van Neyghem/Commissione, F‑73/06, punto 39).

46      Per quanto riguarda, in secondo luogo, le decisioni recanti diniego di comunicazione di informazioni o di documenti a candidati, occorre precisare che il bando di concorso ha istituito, al titolo D, punto 4, una procedura specifica, che – qualora il candidato decida di seguirla, si sostituisce a quella prevista dall’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto – è caratterizzata da termini molto brevi e ha lo scopo di permettere ai candidati di esercitare il diritto specifico loro riconosciuto di accedere a talune informazioni che li riguardino direttamente e individualmente. In forza di tale diritto, l’«EPSO può fornire, a un candidato che ne faccia domanda», informazioni supplementari riguardanti la sua partecipazione al concorso. Le domande devono essere presentate entro un termine di un mese dalla notifica dei risultati del concorso, e l’EPSO si impegna a rispondere ad esse entro il termine di un mese dalla ricezione della domanda. Il titolo D, punto 4, del bando di concorso rinvia al titolo III, punto 3, della guida ad uso dei candidati per esempi di informazioni che possono essere fornite ai candidati. Risulta dal titolo III, punto 3, lettera b), di detta guida che i candidati che non hanno superato le prove scritte possono chiedere copia delle loro prove scritte, nonché la scheda individuale di valutazione delle prove con il punteggio assegnato dalla commissione giudicatrice.

47      Il diritto specifico riconosciuto ai candidati mira a far sì che i candidati esclusi dai concorsi possano ricevere, senza che sia pregiudicata la segretezza dei lavori della commissione giudicatrice, informazioni e documenti che possano consentir loro di prendere, con piena cognizione di causa, una decisione quanto all’utilità di contestare o meno la decisione di escluderli dal concorso. A tal fine, l’imposizione di termini molto brevi, tanto per la presentazione della domanda di informazioni o di documenti quanto per la risposta a quest’ultima, ha lo scopo di consentire al candidato di disporre in ogni caso di tali informazioni e documenti almeno un mese prima della scadenza vuoi del termine di ricorso dinanzi al Tribunale vuoi del termine per presentare un reclamo presso l’EPSO, il cui direttore esercita, in forza dell’articolo 4 della decisione 2002/621, i poteri conferiti all’APN.

48      Risulta dall’esame appena effettuato che il rigoroso rispetto da parte dell’EPSO del diritto specifico riconosciuto ai candidati, per quanto riguarda tanto il contenuto di tale diritto quanto il termine di risposta, è l’espressione degli obblighi che discendono dal principio di buona amministrazione, dal diritto di accesso del pubblico ai documenti e dal diritto ad un ricorso effettivo, conformemente agli articoli 41, 42 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Ne consegue che il mancato rispetto da parte dell’EPSO del diritto specifico riconosciuto ai candidati, oltre a poter condurre taluni candidati esclusi a proporre ricorsi o reclami senza disporre di dati sufficienti, è di natura tale da costituire un illecito amministrativo che può far sorgere, se del caso, un diritto a risarcimento danni in capo al candidato.

49      Nella fattispecie, il messaggio di posta elettronica della ricorrente, del 14 maggio 2009, conteneva una domanda diretta ad ottenere la comunicazione della sua prova scritta b) corretta, con il punteggio assegnato dalla commissione giudicatrice, e il suo messaggio di posta elettronica del 4 luglio 2009 conteneva una domanda di comunicazione della sua prova scritta c), anch’essa corretta, e il punteggio assegnato dalla commissione giudicatrice. Oltre a questi due messaggi di posta elettronica, la ricorrente ha presentato una prima domanda di riesame, il 27 maggio 2009, diretta ad ottenere che la commissione giudicatrice riconsiderasse la sua decisione iniziale relativa al punteggio della sua prova scritta b), domanda di riesame che la ricorrente ha visto accolta, e una seconda domanda di riesame, il 10 luglio 2009, relativa alla prova scritta c), a seguito della quale la commissione giudicatrice ha mantenuto il suo punteggio relativo alla prova controversa, così come comunicato alla ricorrente con lettera del 23 luglio 2009, senza tuttavia rispondere alla sua domanda di disporre della sua prova scritta c) corretta e della scheda individuale di valutazione della commissione giudicatrice relativa alla detta prova.

50      Risulta così dalla cronologia dei fatti che il termine di un mese di cui disponeva l’EPSO per comunicare alla ricorrente, in risposta al suo messaggio di posta elettronica del 14 maggio 2009, copia della sua prova b) nonché della scheda di valutazione individuale con il punteggio assegnato dalla commissione giudicatrice, è scaduto il 14 giugno 2009, senza che alcun documento sia stato trasmesso alla ricorrente. Per quanto riguarda la comunicazione dell’informazione relativa alla prova scritta c), la mancata risposta al messaggio di posta elettronica della ricorrente del 4 luglio 2009 e alla sua richiesta figurante nella sua domanda di riesame del 10 luglio 2009 non può essere qualificata se non come una decisione implicita di rigetto. Si deve aggiungere, a tale proposito, che, anche se, nella lettera del 2 luglio 2009 indirizzata alla ricorrente, l’EPSO afferma di averle già inviato copia della sua prova scritta b), così come nel messaggio di posta elettronica del 14 settembre 2009 si specifica che la prova scritta c) e la scheda di valutazione della detta prova sono accluse in allegato, nondimeno tali documenti non sono stati trasmessi alla ricorrente alle date indicate.

51      Ne consegue che, per quanto riguarda le domande di comunicazione di informazioni e di documenti, tanto la decisione implicita di diniego di trasmissione delle informazioni richieste relative alla prova b), intervenuta il 14 giugno 2009 [in prosieguo: la «decisione di diniego di comunicazione della prova scritta b)»], quanto la decisione implicita di non trasmettere informazioni richieste in ordine alla prova c), che figura nella lettera del 23 luglio 2009 [in prosieguo: la «decisione di diniego di comunicazione della prova scritta c)»], in quanto la detta lettera non affronta la questione della trasmissione delle informazioni richieste, sono atti che arrecano pregiudizio alla ricorrente.

52      Di conseguenza, sia la decisione di non ammissione alla prova orale, sia la decisione di diniego di comunicazione della prova scritta b) e la decisione di diniego di comunicazione della prova scritta c) sono atti che arrecano pregiudizio alla ricorrente.

 Sul rispetto dei termini da parte della ricorrente

53      A questo proposito occorre ricordare, in primo luogo, che, come la Corte ha più volte dichiarato, il rimedio giuridico esperibile nei confronti della decisione di una commissione giudicatrice di concorso consiste normalmente nell’adizione diretta del giudice (v., in particolare, sentenza della Corte del 14 luglio 1983, Detti/Corte di giustizia, 144/82, punto 16 e giurisprudenza ivi citata). Infatti, il reclamo diretto contro una decisione di una commissione giudicatrice di concorso appare privo di senso, dato che l’istituzione interessata non può annullare né modificare le decisioni di una commissione giudicatrice di concorso. Di conseguenza, un’interpretazione eccessivamente restrittiva dell’articolo 91, paragrafo 2, dello Statuto condurrebbe unicamente a prolungare, senza alcuna utilità, la procedura (v., in particolare, sentenza della Corte del 16 marzo 1978, Ritter von Wüllerstorff und Urbair/Commissione, 7/77, punto 8).

54      Nella fattispecie, poiché la decisione di non ammissione alla prova orale costituisce una decisione di una commissione giudicatrice di concorso impugnabile, in quanto tale, dinanzi al Tribunale senza reclamo amministrativo previo, il termine di ricorso di tre mesi stabilito dall’articolo 91, paragrafo 3, dello Statuto, maggiorato del termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni in forza dell’articolo 100, paragrafo 3, del regolamento di procedura, ha iniziato a decorrere dalla notifica, in data indeterminata, di tale decisione con lettera del 23 luglio 2009, ma non oltre il 28 luglio 2009, data della nota intitolata «R[eclamo]» nella quale la ricorrente riconosce di esserne venuta a conoscenza, ed è scaduto il 7 novembre 2009. Poiché il 7 novembre 2009 era un sabato, il termine di ricorso è stato prorogato automaticamente, in applicazione dell’articolo 100, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di procedura, sino a lunedì 9 novembre 2009.

55      Anche la decisione di diniego di comunicazione della prova scritta b) e la decisione di diniego di comunicazione della prova scritta c) costituiscono decisioni della commissione giudicatrice del concorso impugnabili dinanzi al Tribunale senza reclamo amministrativo previo. Poiché la prima di tali decisioni è intervenuta il 14 giugno 2009 e la ricorrente è venuta a conoscenza della seconda decisione al più tardi il 28 luglio 2009, il termine di tre mesi e dieci giorni per intentare ricorso dinanzi al Tribunale è scaduto, rispettivamente, il 24 settembre 2009 e il 7 novembre 2009, termine, quest’ultimo, prorogato sino al 9 novembre 2009 per i motivi indicati al punto precedente.

56      Di conseguenza, la ricorrente avrebbe potuto adire direttamente il Tribunale proponendo un ricorso, al più tardi il 24 settembre 2009, per contestare la decisione di diniego di comunicazione della prova scritta b) e, al più tardi il 9 novembre 2009, per contestare la decisione di non ammissione alla prova orale e la decisione di diniego di comunicazione della prova scritta c).

57      Tale constatazione non può essere infirmata dalla formulazione dell’articolo 97, paragrafo 4, del regolamento di procedura, ai sensi del quale la presentazione di una domanda di gratuito patrocinio sospende il termine previsto per la proposizione del ricorso sino alla data della notifica dell’ordinanza che statuisce sulla domanda, in quanto, nella fattispecie, la ricorrente ha chiesto la propria ammissione al beneficio del gratuito patrocinio soltanto il 18 novembre 2009, ossia quando i termini di ricorso, per le tre citate decisioni della commissione giudicatrice del concorso, erano già scaduti.

58      Occorre ricordare, in secondo luogo, che pure secondo una giurisprudenza costante, se l’interessato, anziché adire direttamente il giudice, fa valere le disposizioni statutarie per rivolgersi, per via di reclamo amministrativo, all’APN, la ricevibilità del ricorso giurisdizionale proposto successivamente dipenderà dal rispetto da parte dell’interessato di tutti i vincoli procedurali che sono connessi al rimedio del reclamo previo (sentenza del Tribunale di primo grado del 23 gennaio 2002, Gonçalves/Parlamento, T‑386/00, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

59      Nella fattispecie, la ricorrente fa valere che la nota del 28 luglio 2009, intitolata «R[eclamo]» e riferentesi espressamente alle disposizioni dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, costituirebbe un reclamo ai sensi delle dette disposizioni.

60      Vero è che, secondo una giurisprudenza costante, un reclamo non deve presentare una forma particolare. È sufficiente che esso manifesti, chiaramente e in maniera precisa, la volontà del ricorrente di impugnare una decisione adottata nei suoi confronti (v., in tal senso, sentenze della Corte del 31 maggio 1988, Rousseau/Corte dei conti, 167/86, punto 8, e del 14 luglio 1988, Aldinger e Virgili/Parlamento, 23/87 e 24/87, punto 13; sentenza del Tribunale di primo grado del 16 febbraio 2005, Reggimenti/Parlamento, T‑354/03, punto 43). Risulta altresì dalla giurisprudenza che l’amministrazione deve esaminare i reclami con spirito di apertura ed è sufficiente, per ritenere che essa si trovi in presenza di un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, che un motivo sia stato preliminarmente sollevato, nell’ambito del procedimento amministrativo, in maniera sufficientemente chiara perché l’APN sia stata in grado di conoscere le censure formulate dall’interessato contro la decisione contestata (v. sentenza del Tribunale di primo grado del 13 gennaio 1998, Volger/Parlamento, T‑176/96, punto 65).

61      Nondimeno, poiché lo scopo del procedimento precontenzioso è la composizione amichevole di una controversia che sorge al momento del reclamo, l’APN dev’essere in grado di conoscere in maniera sufficientemente precisa gli argomenti formulati dall’interessato contro una decisione amministrativa. Ne consegue che il reclamo deve contenere, in ogni caso, un’esposizione dei motivi e degli argomenti fatti valere contro la decisione amministrativa nei cui confronti esso è diretto (v., in tal senso, sentenza del Tribunale di primo grado del 7 marzo 1996, Williams/Corte dei conti, T‑146/94, punto 44).

62      Nella fattispecie il Tribunale constata, innanzitutto, che, come ricordato al punto 24 della presente sentenza, la nota del 28 luglio 2009 si suddivideva in due parti. Con la prima, la ricorrente chiedeva la produzione di taluni documenti nonché informazioni integrative. Con la seconda, ella chiedeva la sua ammissione a partecipare alla prova orale nel caso in cui ottenesse i punti necessari.

63      Il Tribunale constata poi che, riguardo alla seconda parte della nota del 28 luglio 2009, con la quale potrebbe ritenersi che la ricorrente, chiedendo la propria ammissione a partecipare alla prova orale, contesti la decisione di non ammissione alla prova orale, il testo della nota controversa non contiene l’esposizione di alcun motivo né argomento di fatto o di diritto a sostegno della domanda di modifica della detta decisione. Di conseguenza, tale parte della nota del 28 luglio 2009 non soddisfa i requisiti minimi richiesti dalla giurisprudenza sopra ricordata per essere considerata come un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto e l’EPSO non era in grado di fornirvi una risposta motivata.

64      Di conseguenza, la domanda di annullamento della decisione di non ammissione alla prova orale è irricevibile. Poiché la domanda di annullamento dell’elenco di riserva può essere accolta solo in caso di annullamento da parte del Tribunale della decisione di non ammissione alla prova orale, anche la detta domanda deve pertanto essere dichiarata irricevibile.

65      Il Tribunale constata, infine, che, anche se la ricorrente non adduce né argomenti né motivi a sostegno delle domande che formano oggetto della prima parte della nota del 28 luglio 2009, nondimeno può essere dedotto dalla formulazione stessa della nota del 28 luglio 2009 che la ricorrente lamentava di non aver ricevuto i documenti più volte reclamati, in particolare nel suo messaggio di posta elettronica del 14 maggio 2009, relativo alla prova scritta b), nonché nel suo messaggio di posta elettronica del 4 luglio 2009 e nella sua domanda di riesame del 10 luglio 2009, per quanto riguarda la prova scritta c). Ne consegue che, alla luce delle circostanze del caso di specie, la prima parte della nota del 28 luglio 2009 avrebbe dovuto essere trattata dall’EPSO come un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto.

66      In quanto l’EPSO non ha dato seguito alle domande di produzione di documenti entro i termini ricordati al punto 50 della presente sentenza, per presentare un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto contro la decisione di diniego di comunicazione della prova scritta b) e contro la decisione di diniego di comunicazione della prova scritta c), la ricorrente ha avuto a disposizione un termine di tre mesi che scadeva, rispettivamente, il 14 settembre 2009 e il 28 ottobre 2009.

67      Pertanto, il reclamo presentato dalla ricorrente il 28 luglio 2009 era ricevibile riguardo sia alla decisione di diniego di comunicazione della prova scritta b) sia alla decisione di diniego di comunicazione della prova scritta c).

68      Si deve rilevare, al riguardo, che, a seguito della presentazione del reclamo del 28 luglio 2009, le domande di comunicazione delle prove scritte b) e c) corrette hanno formato oggetto di una decisione esplicita di rigetto, comunicata con il messaggio di posta elettronica dell’EPSO del 14 settembre 2009.

69      In quanto inoltre l’EPSO, con il messaggio di posta elettronica del 14 settembre 2009, ha rifiutato in pratica di comunicare alla ricorrente le prove scritte b) e c) nonché la scheda di valutazione individuale richieste, domande che avevano già formato oggetto delle decisioni di diniego di comunicazione delle prove scritte b) e c), non vi è luogo a statuire sulla domanda diretta all’annullamento della decisione comunicata con messaggio di posta elettronica del 14 settembre 2009. Infatti, risulta da una giurisprudenza costante che una domanda formale diretta contro il rigetto di un reclamo ha l’effetto di sottoporre al giudizio del Tribunale l’atto contro il quale il reclamo è stato presentato quando il rigetto del reclamo è, in quanto tale, privo di contenuto autonomo, qualora la decisione di rigetto sia puramente confermativa della decisione contestata (sentenza Munch/UAMI, cit., punto 24 e giurisprudenza ivi citata).

70      Risulta da tutto quanto precede che il ricorso è ricevibile nella parte in cui è diretto all’annullamento della decisione di diniego di comunicazione della prova scritta b) e della decisione di diniego di comunicazione della prova scritta c).

 Nel merito

71      Si deve ricordare, in via preliminare, che le consecutive domande della ricorrente dirette ad ottenere che le fossero comunicati taluni documenti da parte dell’EPSO vertevano sia sugli scritti da lei redatti nell’ambito delle prove scritte b) e c) e sulla scheda di valutazione dei detti scritti da parte della commissione giudicatrice, sia sulle correzioni apportate agli scritti stessi.

72      Se è vero che, per quanto riguarda le domande di comunicazione delle prove scritte b) e c), in quanto esse riguardavano gli scritti redatti dalla ricorrente nell’ambito di tali due prove, e delle schede di valutazione dei detti scritti compilate dalla commissione giudicatrice, l’EPSO non vi ha dato seguito entro i termini fissati dal titolo D, punto 4, del bando di concorso e non li ha neppure allegati al messaggio di posta elettronica del 14 settembre 2009, nondimeno copia degli scritti summenzionati redatti dalla ricorrente nonché i fogli di valutazione di ciascuna prova compilati dalla commissione giudicatrice le sono stati trasmessi in corso di causa, concretamente con lettera dell’EPSO del 16 giugno 2010, e tali documenti figurano nel fascicolo di causa in quanto allegati al controricorso della Commissione.

73      Pertanto, in mancanza di conclusioni risarcitorie, il ricorso è divenuto senza oggetto per quanto riguarda le decisioni di diniego di comunicazione delle prove scritte b) e c), in quanto con tali decisioni veniva negata la comunicazione degli scritti redatti dalla ricorrente e delle schede di valutazione dei detti scritti da parte della commissione giudicatrice. Occorre aggiungere che, nei limiti in cui è ricevibile, la presente controversia non è una controversia di carattere pecuniario ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto e che, di conseguenza, il Tribunale non dispone nel caso di specie di una competenza estesa al merito, il che gli impedisce di verificare se occorra condannare d’ufficio la parte convenuta a versare un risarcimento per il danno causato dal suo illecito (v., in tal senso, sentenza della Corte del 20 maggio 2010, Gogos/Commissione, C‑583/08 P, punto 44).

74      Restano quindi soltanto da esaminare le domande di annullamento delle decisioni di diniego di comunicazione delle prove scritte b) e c), in quanto con tali decisioni veniva negata la comunicazione di tali prove scritte corrette.

75      A sostegno del ricorso nel suo complesso, la ricorrente solleva vari motivi relativi, il primo, alla violazione del diritto dei candidati ad accedere a informazioni che li riguardino, il secondo, alla violazione dell’obbligo di motivazione e del codice di buona condotta amministrativa della Commissione, il terzo, alla violazione del principio di trasparenza e il quarto, alla violazione del principio della parità di trattamento. Un quinto motivo, tratto dalla violazione delle regole determinanti per il lavoro della commissione giudicatrice del concorso e dei criteri di esame vigenti, è dedotto unicamente a sostegno della domanda diretta all’annullamento della decisione di non ammissione alla prova orale, domanda dichiarata irricevibile al punto 64 della presente sentenza.

76      Pertanto, il Tribunale limiterà il suo esame ai primi quattro motivi dedotti a sostegno del ricorso nel suo complesso.

 Sul primo motivo, relativo alla violazione del diritto dei candidati ad accedere a informazioni che li riguardino

 Argomenti delle parti

77      La ricorrente fa valere che il fatto di non averle comunicato le sue prove scritte b) e c) corrette è in contrasto col diritto dei cittadini dell’Unione europea di accedere ai documenti delle istituzioni dell’Unione, sancito dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43). Un siffatto diniego sarebbe parimenti in contrasto con il titolo D, punto 4, del bando di concorso e col titolo III, punto 3, della guida ad uso dei candidati. L’accesso alle sue prove scritte corrette avrebbe consentito alla ricorrente di comprendere gli errori commessi e di migliorarsi in futuro.

78      La Commissione conclude per il rigetto del motivo.

 Giudizio del Tribunale

79      Per quanto riguarda la pretesa violazione del regolamento n. 1049/2001, si deve sottolineare che la ricorrente non ha seguito, prima di intentare la sua azione dinanzi al Tribunale, la procedura amministrativa previa obbligatoria, prevista agli articoli 6 e seguenti di tale regolamento, per ottenere l’accesso ai documenti che formano oggetto della presente controversia, il che rende il primo motivo irricevibile in quanto è fondato sulla violazione del regolamento summenzionato.

80      In ogni caso, occorre ricordare la giurisprudenza consolidata secondo la quale il regolamento n. 1049/2001 costituisce una normativa di carattere generale che determina i principi generali che disciplinano l’esercizio del diritto di ogni cittadino dell’Unione di accedere ai documenti delle istituzioni interessate in tutti i settori di attività dell’Unione, compreso quello della funzione pubblica (sentenza del Tribunale di primo grado del 17 maggio 2006, Kallianos/Commissione, T‑93/04, punto 87). Tuttavia, come ogni norma di carattere generale, il diritto di accesso ai documenti così previsto può essere precisato, esteso o, viceversa, limitato se non escluso – secondo il principio per il quale la norma speciale deroga alla norma generale (lex specialis derogat legi generali) – quando esistono norme speciali che disciplinano materie specifiche (sentenze del Tribunale di primo grado del 5 aprile 2005, Hendrickx/Consiglio, T‑376/03, punto 55, e del 14 luglio 2005, Le Voci/Consiglio, T‑371/03, punto 122; sentenza del Tribunale del 20 gennaio 2011, Strack/Commissione, F‑121/07, punto 65, che forma oggetto di due impugnazioni pendenti dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑197/11 P e causa T‑198/11 P).

81      L’articolo 6 dell’allegato III dello Statuto, il titolo D, punto 4, del bando di concorso e il titolo III, punto 3, della guida ad uso dei candidati costituiscono, appunto, disposizioni specifiche che derogano a quelle del regolamento n. 1049/2001, poiché esse disciplinano l’accesso a tipi di documenti specifici, cioè le prove scritte redatte dai candidati nonché le schede di valutazione di tali prove da parte della commissione giudicatrice.

82      Ne consegue che, anche se la ricorrente avesse seguito la procedura stabilita agli articoli 6 e seguenti del regolamento n. 1049/2001, le disposizioni di tale regolamento non sarebbero applicabili nel caso di specie.

83      Per quanto riguarda la violazione del titolo D, punto 4, del bando di concorso e del titolo III, punto 3, della guida ad uso dei candidati, risulta dalla formulazione stessa di tali disposizioni che esse non prevedono la comunicazione ai candidati delle loro prove scritte corrette.

84      Infatti, le prove scritte corrette dei candidati contengono valutazioni di carattere personale e comparativo nei confronti dei candidati e rientrano pertanto nell’ambito di applicazione dell’articolo 6 dell’allegato III dello Statuto, il quale riguarda in maniera specifica la procedura di concorso, che dispone che «[i] lavori della commissione giudicatrice sono segreti». Come la Corte ha già avuto modo di rilevare, tale vincolo del segreto è stato istituito al fine di garantire l’indipendenza delle commissioni giudicatrici di concorso e l’obiettività del loro operato, ponendole al riparo da qualsiasi ingerenza e pressione esterna, da parte tanto della stessa amministrazione quanto dei candidati interessati o di terzi. Il rispetto di tale segreto osta, pertanto, sia alla divulgazione delle posizioni assunte dai singoli componenti delle commissioni giudicatrici, sia alla rivelazione di tutti gli elementi relativi a valutazioni di indole personale o comparativa riguardanti i candidati (sentenza della Corte del 4 luglio 1996, Parlamento/Innamorati, C‑254/95 P, punto 24; v. anche sentenze del Tribunale di primo grado del 27 marzo 2003, Martínez Páramo e a./Commissione, T‑33/00, punto 44, e Hendrickx/Consiglio, cit., punto 56).

85      Ne consegue che, poiché il regolamento n. 1049/2001 non è applicabile nel caso di specie e l’articolo 6 dell’allegato III dello Statuto, il titolo D, punto 4 del bando di concorso e il titolo III, punto 3, della guida ad uso dei candidati non obbligano l’EPSO a comunicare ai candidati le loro prove scritte corrette, il primo motivo dev’essere respinto, in parte in quanto irricevibile e in parte in quanto infondato.

 Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione nonché del codice di buona condotta amministrativa della Commissione

 Argomenti delle parti

86      La ricorrente fa valere che, non comunicandole copia delle sue prove scritte b) e c) corrette, l’EPSO non avrebbe rispettato l’articolo 296 TFUE né l’articolo 25, secondo comma, dello Statuto, nel senso che le decisioni di diniego non sarebbero motivate. L’EPSO avrebbe altresì agito in violazione dell’allegato alla decisione della Commissione, del 17 ottobre 2000, recante modificazione del suo regolamento interno (GU L 267, pag. 63), intitolato «C[odice di buona condotta amministrativa del personale della Commissione nei suoi rapporti col pubblico]» (in prosieguo: il «codice di buona condotta amministrativa»), in forza del quale la Commissione dovrebbe rispondere alle domande che le sono rivolte entro il termine di quindici giorni e ogni decisione di tale istituzione dovrebbe indicare chiaramente i motivi sui quali essa è fondata ed essere portata a conoscenza delle persone e parti interessate.

87      La Commissione conclude per il rigetto del motivo.

 Giudizio del Tribunale

88      Secondo una giurisprudenza costante, l’obbligo di motivazione di una decisione lesiva ha lo scopo, da un lato, di fornire all’interessato le indicazioni necessarie per accertare se la decisione sia o meno fondata e, dall’altro, di renderne possibile il sindacato giurisdizionale. Per quanto riguarda le decisioni adottate da una commissione giudicatrice di concorso, tale obbligo deve tuttavia conciliarsi con il rispetto del vincolo di segretezza cui sono soggetti i lavori della commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 6 dell’allegato III dello Statuto. L’obbligo di motivazione delle decisioni di una commissione giudicatrice di concorso deve di conseguenza tener conto della natura dei lavori di cui trattasi che comportano, in generale, almeno due fasi distinte, ossia, in primo luogo, l’esame delle candidature, per selezionare i candidati ammessi al concorso, e, in secondo luogo, l’esame dell’idoneità dei candidati al posto da coprire, al fine di redigere un elenco degli idonei. La seconda fase dei lavori della commissione giudicatrice è innanzi tutto di natura comparativa e, pertanto, coperta dal segreto inerente a tali lavori. I criteri di correzione adottati dalla commissione giudicatrice preliminarmente alle prove fanno parte integrante delle valutazioni di natura comparativa che la commissione giudicatrice dà sui meriti rispettivi dei candidati. Tali criteri sono pertanto coperti dal segreto delle deliberazioni, allo stesso titolo delle valutazioni della commissione giudicatrice. Le valutazioni di natura comparativa date dalla commissione giudicatrice sono espresse dai punteggi che quest’ultima attribuisce ai candidati. Tenuto conto della segretezza che deve caratterizzare i lavori della commissione giudicatrice, la comunicazione dei punteggi ottenuti nelle varie prove costituisce una motivazione sufficiente delle decisioni della commissione giudicatrice dato che quest’ultima non è tenuta a precisare le risposte dei candidati che sono state giudicate insufficienti o a spiegare perché tali risposte sono state giudicate insufficienti (sentenza Parlamento/Innamorati, cit., punti da 23 a 31; sentenza Martínez Páramo e a./Commissione, cit., punti da 43 a 52; sentenza del Tribunale del 30 aprile 2008, Dragoman/Commissione, F‑16/07, punto 63).

89      Orbene, nella fattispecie, si deve constatare, innanzitutto, che, per motivare il diniego di comunicazione alla ricorrente delle sue prove scritte b) e c) corrette, il messaggio di posta elettronica del 14 settembre 2009 rinvia all’articolo 6 dell’allegato III dello Statuto, il quale prevede che i lavori della commissione giudicatrice siano segreti; inoltre, che, come risulta dalla giurisprudenza citata al punto precedente, poiché la comunicazione dei punteggi ottenuti nelle prove costituisce una motivazione sufficiente, la commissione giudicatrice non è tenuta a precisare le risposte dei candidati giudicate insufficienti; infine, che il titolo III, punto 3, della guida ad uso dei candidati, documento a disposizione della ricorrente, non prevede la comunicazione ai candidati delle prove scritte corrette. Di conseguenza, la ricorrente non può sostenere che non aveva le indicazioni necessarie per stabilire se il diniego di comunicazione delle sue prove scritte b) e c), di cui ella è venuta a conoscenza con il messaggio di posta elettronica del 14 settembre 2009, fosse o non fosse fondato.

90      Neppure l’argomento della ricorrente secondo il quale l’EPSO avrebbe agito in contrasto con le disposizioni del codice di buona condotta amministrativa può essere accolto, dato che tale codice non è applicabile nel caso di specie. Infatti, in primo luogo, risulta dal titolo stesso del detto codice che esso si rivolge al personale della Commissione e che si presuppone che esso disciplini i rapporti di tale personale con il pubblico. In secondo luogo, occorre rilevare che il detto codice ricorda, nella disposizione dedicata al suo ambito di applicazione, che i rapporti tra la Commissione e il suo personale sono esclusivamente disciplinati dallo Statuto.

91      Orbene, nella fattispecie, la ricorrente non può sostenere di fare semplicemente parte del pubblico per quanto riguarda i suoi rapporti con l’EPSO. Infatti, da una parte, risulta dall’articolo 4 della decisione 2002/620, che, in applicazione dell’articolo 91 bis dello Statuto, le domande e i reclami relativi all’esercizio dei poteri conferiti in forza dell’articolo 2, paragrafi 1 e 2, della detta decisione sono presentati presso l’EPSO. Dall’altra, avendo ella partecipato al concorso come candidata, ogni domanda di informazioni riguardante la sua partecipazione al detto concorso presso l’EPSO è disciplinata dall’allegato III dello Statuto, dal titolo D, punto 4, del bando di concorso e dal titolo III, punto 3, della guida ad uso dei candidati.

92      Il secondo motivo deve dunque essere respinto in quanto infondato.

 Sul terzo motivo, relativo alla violazione del principio di trasparenza

 Argomenti delle parti

93      La ricorrente sostiene che, in forza dell’articolo 15 TFUE, la trasparenza è un principio base dell’Unione, dato che ciascuna istituzione e ciascun organo dell’Unione deve garantire la trasparenza dei suoi lavori. Inoltre, il Mediatore avrebbe affermato che la trasparenza dovrebbe disciplinare le procedure di assunzione e avrebbe formulato raccomandazioni alla Commissione in questo senso. Infine, l’EPSO stesso, nel suo programma di sviluppo, pubblicato sul suo sito Internet l’11 settembre 2008, destinato a modernizzare il suo indirizzo nella selezione dei candidati, richiederebbe la trasparenza delle procedure di assunzione. Rifiutando di comunicarle le sue prove scritte b) e c) corrette, l’EPSO avrebbe agito in violazione del principio di trasparenza.

94      La Commissione ritiene che il motivo sia destituito di fondamento.

 Giudizio del Tribunale

95      Si deve necessariamente ricordare che l’articolo 6 dell’allegato III dello Statuto dispone che i lavori della commissione giudicatrice sono segreti.

96      Pertanto, quando un’istituzione dell’Unione rifiuta di comunicare a un candidato la sua prova scritta corretta, quest’ultimo non può validamente fondarsi sulla nozione di trasparenza per mettere in discussione l’applicabilità dell’articolo 6 dell’allegato III dello Statuto (sentenza Le Voci/Consiglio, cit., punto 124).

97      Tale conclusione non può essere rimessa in questione dagli argomenti della ricorrente relativi ad un ipotetico diritto di accesso dei candidati di un concorso alle prove scritte corrette, fondato su una raccomandazione del Mediatore alla Commissione, del 18 ottobre 1999, sull’accettazione di tale raccomandazione da parte della Commissione e su un’indagine del Mediatore, avviata nel 2005, la quale sarebbe terminata con una nuova raccomandazione alla Commissione relativa all’obbligo, per quest’ultima, di informare i candidati che ne facciano domanda sui criteri di valutazione.

98      Infatti, in primo luogo, è vero che la relazione speciale al Parlamento europeo del Mediatore 1004/97/(PD)GG, del 18 ottobre 1999, disponibile sul sito Internet del Mediatore, contiene una raccomandazione alla Commissione nel senso che, a partire dal 1° luglio 2000 al più tardi, essa dovrebbe consentire l’accesso alle loro proprie prove corrette ai candidati a concorsi che ne facciano domanda e che, nel comunicato stampa 15/2000, del 31 luglio 2000, citato dalla ricorrente, disponibile sul sito Internet del Mediatore, si afferma che «[l]a Commissione ha accettato la raccomandazione del Mediatore che ha avuto effetto nel luglio 2000». È altresì vero che il Mediatore ha avviato nel 2005 l’indagine d’iniziativa OI/5/05/PB relativa all’accesso ai criteri di valutazione fissati dalle commissioni giudicatrici per le prove scritte, indagine conclusa con la stessa raccomandazione.

99      Non è tuttavia meno vero che, come risulta dai punti 84 e 95 della presente sentenza, l’articolo 6 dell’allegato III dello Statuto persegue una finalità propria, giustificata da motivi di interesse pubblico, e riguarda in maniera specifica l’accesso ai lavori della commissione giudicatrice. Orbene, in forza del titolo D, punto 4, del bando di concorso e del titolo III, punto 3, della guida ad uso dei candidati, il diritto specifico riconosciuto ai candidati di accedere a informazioni che li riguardino relative alla loro partecipazione al concorso non è assoluto né illimitato, ma consiste, per quelli tra loro che non hanno superato le prove scritte, nel diritto di ottenere una copia della loro prova scritta e la scheda di valutazione individuale della loro prova scritta con il punteggio assegnato dalla commissione giudicatrice.

100    In ogni caso, si deve necessariamente constatare che l’affermazione della ricorrente relativa ad un eventuale impegno da parte della Commissione o dell’EPSO di fornire ai candidati di un concorso le loro prove scritte corrette non è suffragata da alcun elemento di prova.

101    Per quanto riguarda l’argomento relativo alla trasparenza delle procedure di assunzione che sarebbe richiesta dal programma di sviluppo dell’EPSO del 2008, citato al punto 93 della presente sentenza, in particolare dalla misura n. 13, si deve rilevare, senza pregiudicare il suo valore giuridico, che, in tale programma di sviluppo, si tratta della trasparenza unicamente in relazione all’introduzione, nella procedura di concorso, di colloqui strutturati nel corso delle prove orali e in relazione all’utilizzazione degli elenchi di riserva da parte delle varie istituzioni. Per quanto riguarda, concretamente, la misura n. 13, essa si limita a precisare che il consiglio di amministrazione dell’EPSO ha approvato l’introduzione, nella procedura di concorso, di un meccanismo per facilitare l’accesso dei candidati a informazioni complete, allo scopo di ridurre il numero di reclami e di ricorsi, senza definire però il contenuto concreto delle informazioni alle quali i candidati dovrebbero avere accesso.

102    Infine, la ricorrente non può neppure fondarsi sulla sentenza del Tribunale del 14 ottobre 2008, Meierhofer/Commissione, (F‑74/07, annullata su impugnazione – ma non quanto all’insufficienza di motivazione – con sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 12 maggio 2010, Commissione/Meierhofer, T‑560/08 P), nella quale il Tribunale ha annullato, per insufficienza di motivazione, la decisione della commissione giudicatrice di concorso di non iscrivere il ricorrente nell’elenco di riserva, in quanto la Commissione aveva rifiutato di produrre, per integrare la comunicazione del punteggio individuale eliminatorio ricevuto dal ricorrente alla prova orale, precisazioni ulteriori quali i punteggi intermedi che erano serviti per il calcolo del detto punteggio e, eventualmente, le schede di valutazione. Infatti, è sufficiente rilevare che nella causa in cui è stata pronunciata la citata sentenza Meierhofer/Commissione, è il Tribunale stesso che ha ingiunto la produzione di informazioni supplementari, alla luce delle circostanze particolari della controversia, la quale non verteva, come nel caso di specie, su un diniego di accesso a informazioni.

 Sul quarto motivo, relativo alla violazione del principio di parità di trattamento

 Argomenti delle parti

103    La ricorrente fa valere che ad ella è stato negato l’accesso alle sue prove scritte corrette, mentre in altre cause la Commissione le avrebbe inviate ai candidati, di norma, dopo una denuncia presentata al Mediatore, e cita sentenze dei giudici dell’Unione in cui si menzionerebbe una siffatta comunicazione.

104    La Commissione precisa che tutti i candidati al concorso sono stati trattati allo stesso modo e che la politica dell’EPSO è quella di non comunicare le prove corrette, in quanto esse sono protette dal vincolo di segretezza che caratterizza i lavori delle commissioni giudicatrici di concorso.

 Giudizio del Tribunale

105    Secondo una giurisprudenza costante, si configura una violazione del principio di uguaglianza quando situazioni diverse sono trattate in maniera identica o quando a due categorie di persone, le cui situazioni di fatto e di diritto non presentino differenze sostanziali, viene applicato un trattamento diverso (v., in particolare, sentenza del Tribunale di primo grado del 25 ottobre 2005, De Bustamante Tello/Consiglio, T‑368/03, punto 69 e giurisprudenza ivi citata).

106    Nella fattispecie, la ricorrente non sostiene di essere stata trattata in maniera diversa dagli altri candidati del concorso per quanto riguarda l’accesso alle prove scritte corrette, ma in maniera diversa dai candidati ad altri concorsi che avrebbero avuto accesso alle loro prove scritte corrette.

107    A sostegno della sua argomentazione, la ricorrente fa valere due categorie di esempi. La prima consiste in esempi di situazioni nelle quali un’istituzione avrebbe fornito a un candidato le sue prove scritte corrette a seguito dell’intervento del Mediatore su denuncia presentatagli da detto candidato. La seconda è rappresentata da una sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee e due sentenze del Tribunale.

108    Per quanto riguarda i casi rientranti nella prima categoria di esempi, si deve rilevare che la ricorrente non ha presentato alcuna denuncia al Mediatore. Ella non può dunque pretendere di essere trattata dall’EPSO allo stesso modo dei candidati che hanno espresso doglianze presso il Mediatore. Per quanto riguarda la seconda categoria di esempi, il Tribunale constata che dalla citata sentenza Le Voci/Consiglio risulta che, benché, nella causa in cui è stata pronunciata tale sentenza, il Consiglio, per seguire la raccomandazione del Mediatore presso il quale il candidato aveva presentato doglianze, abbia trasmesso a quest’ultimo copia della sua prova scritta con la valutazione, non per questo il Consiglio si è impegnato, con tale trasmissione, a una futura sistematica divulgazione delle prove scritte corrette, dato che la portata di una siffatta decisione dell’istituzione è limitata al caso di specie, mentre, nelle cause in cui sono state pronunciate le citate sentenze Van Neyghem/Commissione e Dragoman/Commissione, ai ricorrenti, così come alla ricorrente, erano state comunicate le loro prove scritte nonché le schede di valutazione redatte dalla commissione giudicatrice.

109    Ne consegue che il quarto motivo dedotto a sostegno del ricorso va respinto in quanto infondato.

110    Da tutto quel che precede risulta che il ricorso dev’essere respinto in toto in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.

 Sulle spese

111    Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo VIII del titolo II del regolamento medesimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, in forza dell’articolo 88 del detto regolamento, «[u]na parte, anche se non soccombente, può essere condannata parzialmente o addirittura totalmente alle spese, qualora ciò appaia giustificato in ragione del suo comportamento, compreso quello precedente alla presentazione del ricorso, in particolare qualora essa abbia causato all’altra parte spese che siano riconosciute superflue o defatigatorie».

112    Nella fattispecie, anche se risulta, dalla motivazione e dalle conclusioni in precedenza enunciate, che la ricorrente è la parte soccombente e che la Commissione ha chiesto la sua condanna alle spese, ne risulta altresì che, mentre la ricorrente aveva chiesto a più riprese la comunicazione di informazioni che la riguardavano, relative alle sue prove scritte b) e c), seguendo la procedura stabilita al titolo D, punto 4, del bando di concorso, e aveva ricevuto dall’EPSO diverse comunicazioni secondo le quali la documentazione richiesta vi era allegata, l’EPSO ha accolto la domanda di comunicazione di informazioni solo il 16 giugno 2010, ossia quando la ricorrente aveva già proposto il suo ricorso. Così facendo, l’EPSO è venuto meno all’obbligo figurante nel bando di concorso e consistente nel fornire, a ogni candidato che ne faccia richiesta, informazioni supplementari in ordine alla sua partecipazione al concorso. D’altro canto, e anche se le informazioni richieste non fossero indispensabili ai fini della redazione del reclamo, non può essere escluso che, ove la ricorrente ne avesse disposto tempestivamente, ella avrebbe potuto meglio preparare il reclamo e il ricorso, o addirittura decidere di non presentare alcun ricorso. Tenuto conto delle circostanze particolari del caso di specie, e con la precisazione che l’applicazione dell’articolo 88 del regolamento di procedura non è ristretta alle sole ipotesi in cui l’amministrazione abbia fatto sostenere ad un ricorrente spese superflue o defatigatorie, la Commissione deve sopportare le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dalla ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Commissione europea sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dalla sig.ra Cuallado Martorell.

Rofes i Pujol

Boruta

Bradley

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 18 settembre 2012.

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

       M.I. Rofes I Pujol


* Lingua processuale: lo spagnolo.