Language of document : ECLI:EU:F:2013:186

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Seconda Sezione)

14 novembre 2013

Causa F‑96/09 DEP

Eva Cuallado Martorell

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Procedura – Liquidazione delle spese – Ricorrente che beneficia del gratuito patrocinio – Importo massimo, da versare all’avvocato per le fasi scritta e orale, fissato dal Tribunale – Inapplicabilità del limite quando un’altra parte è condannata alle spese di giudizio»

Oggetto: Domanda di liquidazione delle spese ripetibili, ai sensi dell’articolo 92 del regolamento di procedura, presentata al Tribunale dalla sig.ra Cuallado Martorell in seguito alla sentenza del 18 settembre 2012, Cuallado Martorell/Commissione, F‑96/09 (in prosieguo: la «sentenza del 18 settembre 2012»).

Decisione:      L’importo totale delle spese che la sig.ra Cuallado Martorell può ripetere dalla Commissione europea per la causa F‑96/09 è fissato in EUR 3 620.

Massime

1.      Procedimento giurisdizionale – Domanda di gratuito patrocinio – Presupposti per la concessione – Incapacità di far fronte alle spese di assistenza e di rappresentanza – Ammissione al beneficio del gratuito patrocinio – Determinazione dell’importo degli onorari dell’avvocato da parte del Tribunale della funzione pubblica – Valutazione

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, artt. 95‑98)

2.      Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Elementi da prendere in considerazione

[Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 91, b)]

1.      Le disposizioni del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica relative al gratuito patrocinio, ossia gli articoli da 95 a 98, non disciplinano in modo esaustivo tutti i casi ipotizzabili.

A fortiori, tali disposizioni non disciplinano la questione dell’importo che la parte condannata alle spese deve rimborsare, a titolo di onorari, all’avvocato del ricorrente che benefici del gratuito patrocinio.

Da un lato, dall’articolo 97, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento citato emerge che l’ordinanza di concessione del gratuito patrocinio, la quale può o stabilire l’importo che deve essere versato dalla cassa del Tribunale della funzione pubblica all’avvocato incaricato di rappresentare l’interessato o fissare un limite massimo che le spese e gli onorari dell’avvocato non potranno, in via di principio, superare, non ha lo scopo di determinare le spese ripetibili per la parte vincitrice, bensì di garantire un accesso effettivo alla giustizia a qualunque persona sia incapace, in tutto o in parte, per la sua situazione economica, di far fronte alle spese connesse all’assistenza e alla rappresentanza dinanzi al Tribunale.

Dall’altro lato, dalla formulazione letterale dell’articolo 95, paragrafo 1, secondo comma, del suddetto regolamento emerge che il gratuito patrocinio concesso con ordinanza può coprire in tutto o in parte le spese connesse all’assistenza e alla rappresentanza in giudizio dinanzi al Tribunale della funzione pubblica. Ora, è noto che gli onorari degli avvocati possono differire largamente in funzione dello Stato membro in cui essi esercitano e del loro grado di specializzazione in un settore, se non addirittura della reputazione di cui godono nell’ambiente professionale. Non è escluso che, alla luce della somma garantita dal Tribunale nella sua ordinanza, il ricorrente s’impegni a pagare al suo avvocato, in caso di condanna alle spese, la parte degli onorari non coperta dal gratuito patrocinio.

Inoltre, un avvocato che, al momento della presentazione del ricorso, abbia accettato di rappresentare pro bono l’interessato non può essere tenuto a rinunciare a una parte degli onorari qualora, in esito al procedimento, sia la parte avversa ad essere condannata alle spese.

(v. punti 19‑23)

2.      Il giudice dell’Unione ha il potere non di liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai rispettivi avvocati, ma di determinare l’importo a concorrenza del quale tali compensi possono essere recuperati presso la parte condannata alle spese. Statuendo sulla domanda di liquidazione delle spese, il giudice dell’Unione non è tenuto a prendere in considerazione una tariffa nazionale che fissi gli onorari degli avvocati né un eventuale accordo concluso al riguardo tra l’interessato e i suoi agenti o difensori.

In mancanza di disposizioni tariffarie nel diritto dell’Unione, il giudice deve valutare liberamente i dati della causa, tenendo conto dell’oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione e delle difficoltà della causa, della mole di lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto richiedere agli agenti o ai difensori intervenuti nonché degli interessi economici che la controversia ha rappresentato per le parti.

(v. punti 28 e 29)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 8 novembre 2011, U/Parlamento, F‑92/09 DEP, punti 38 e 39