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Ricorso proposto il 9 gennaio 2012 - Interbev / Commissione

(Causa T-18/12)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Association Nationale Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes (Interbev) (Parigi, Francia) (rappresentanti: P. Morrier e A. Bouviala, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea del 13 luglio 2011, aiuto di Stato SA. 14974 (C 46/2003) - Francia - relativa ai contributi a vantaggio di INTERBEV, C(2011) 4923 def., non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, in quanto qualifica come aiuti di Stato le azioni condotte da INTERBEV tra il 1996 e il 2004 in materia di pubblicità, promozione, assistenza tecnica, nonché ricerca e sviluppo, da una parte, e i contributi volontari estesi, che servono a finanziare tali azioni, come risorse pubbliche, facenti parte integrante dei suddetti provvedimenti, aventi ad oggetto aiuti di Stato, dall'altra;

in subordine, annullare la decisione della Commissione europea del 13 luglio 2011, aiuto di Stato SA.14974 (C 46/2003) - Francia - relativa ai contributi a vantaggio di INTERBEV, C(2011) 4923 def., non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, in quanto invita i giudici nazionali a disporre il rimborso dei contributi volontari estesi (decisione impugnata, punti 201 e 202);

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

Primo motivo, vertente su una motivazione insufficiente della decisione impugnata alla luce dell'articolo 296 del TFUE e, in particolare, delle condizioni relative i) ad un vantaggio economico selettivo a beneficio degli operatori delle filiere bovine e ovine, ii) all'origine statale delle azioni condotte dalla ricorrente, iii) al pregiudizio alla concorrenza e al commercio tra Stati membri e iv) al nesso vincolante tra le azioni condotte dalla ricorrente e i contributi volontari estesi, anche denominati contributi volontari obbligatori, prelevati tra il 1996 e il 2004.

Secondo motivo, vertente su una violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto le azioni condotte dalla ricorrente tra il 1996 e il 2004:

non sarebbero imputabili allo Stato e i contributi volontari estesi che le hanno finanziate non costituirebbero risorse dello Stato e non sarebbero in alcun modo imputabili allo Stato francese;

non costituirebbero un vantaggio economico per uno o più beneficiari;

non pregiudicherebbero neppure potenzialmente la concorrenza e gli scambi tra Stati membri.

Terzo motivo, vertente, in subordine, su un errore manifesto di valutazione quanto all'esistenza di un nesso di destinazione vincolante tra i contributi volontari estesi e le azioni condotte dalla ricorrente.

Quarto motivo, vertente, in ulteriore subordine, su un errore manifesto di valutazione in merito alle conseguenze che il giudice nazionale dovrebbe trarre dall'assenza di notifica dei contributi volontari estesi. La Commissione esorterebbe, al punto 202 della decisione impugnata, i giudici nazionali a disporre la restituzione dei contributi volontari estesi, nonché a dichiarare l'invalidità degli aiuti, e gli interessati ad adire il giudice nazionale, sebbene il giudice nazionale non sia tenuto a disporre la restituzione degli aiuti e dei contributi volontari estesi per l'inopportunità e l'impossibilità pratica di tale restituzione.

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