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Ricorso proposto il 10 gennaio 2012 - Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik / UAMI - Impexmetal (KFŁT KRAŚNIK)

(Causa T-19/12)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik S.A. (Kraśnik, Polonia) (rappresentante: J. Sieklucki, adwokat)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Impexmetal S.A. (Warszawa, Polonia)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 27 ottobre 2011 (procedimento R 2475/2010-1) sul rifiuto di registrazione del marchio comunitario KFŁT KRAŚNIK per prodotti della classe 7: macchine e macchine-utensili; cuscinetti a rotolamento e relativi accessori (sfere, rulli di cuscinetti); cuscinetti con rulli a botte e cuscinetti di grandi dimensioni;

condannare il convenuto e la IMPEXMETAL S.A. alle spese, incluse le spese della ricorrente nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso ed alla divisione di opposizione dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo contenente l'elemento denominativo "KFŁT KRAŚNIK" per prodotti della classe 7: macchine e macchine-utensili; cuscinetti a rotolamento e relativi accessori (sfere, rulli di cuscinetti); cuscinetti con rulli a botte e cuscinetti di grandi dimensioni

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: marchi comunitari nn. CTM-3415437 e CTM-3415379, per prodotti della classe 7, nonché marchi nazionali (polacchi) nn. PL-45550, PL-45826 e PL-112347, per prodotti della classe 7

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009  per la parte relativa alla constatazione della somiglianza dei marchi e della possibilità di indurre in errore i clienti nonché dell'articolo 8, paragrafo 3, del suddetto regolamento

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, del 24.3.2009, pag. 1).