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Impugnazione proposta il 20 gennaio 2022 da Google LLC e Alphabet, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 10 novembre 2021, causa T-612/17, Google e Alphabet / Commissione

(Causa C-48/22 P)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Google LLC e Alphabet, Inc. (rappresentanti: T. Graf, Rechtsanwalt, R. Snelders, advocaat, C. Thomas, avocat, A. Bray, avocate, M. Pickford QC, e D. Gregory e H. Mostyn, barristers)

Altre parti nel procedimento: Computer & Communications Industry Association, Commissione europea, Repubblica federale di Germania, Autorità di vigilanza EFTA, Ufficio europeo delle unioni dei consumatori (UEUC), Infederation Ltd, Kelkoo, Verband Deutscher Zeitschriftenverleger eV, Visual Meta GmbH, BDZV - Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger eV, già Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger eV, Twenga

Conclusioni dei ricorrenti

I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

annullare la Decisione1 o in subordine rinviare la causa al Tribunale;

condannare la Commissione a sopportare i costi e le spese dei ricorrenti inerenti al presente procedimento e al procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della loro impugnazione, le ricorrenti deducono quattro motivi.

Primo motivo di impugnazione: il Tribunale sarebbe incorso in errore nel confermare la Decisione nonostante il mancato rispetto, da parte di quest’ultima, del criterio giuridico relativo all’obbligo di fornitura dell’accesso a servizi di acquisti comparativi.

Il Tribunale si sarebbe indebitamente discostato dalla Decisione, ritenendo che le condizioni relative all’obbligo di fornitura fossero soddisfatte.

Il Tribunale sarebbe incorso in errore nel concludere che le condizioni relative all’obbligo di fornitura non fossero applicabili.

Secondo motivo di impugnazione: il Tribunale sarebbe incorso in errore nel confermare la Decisione nonostante la mancata individuazione, da parte di quest’ultima, di un comportamento che si discostasse dalla concorrenza in base ai meriti.

Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che le circostanze rilevanti rispetto ai probabili effetti del comportamento di Google fossero in grado di indicare se Google competesse sulla base dei propri meriti.

Il Tribunale avrebbe indebitamente riscritto la Decisione dichiarando ragioni supplementari per le quali il comportamento di Google si sarebbe presumibilmente discostato dalla concorrenza in base ai meriti.

Le ragioni supplementari dichiarate dal Tribunale per le quali Google non avrebbe fatto concorrenza sulla base dei propri meriti non sarebbero giuridicamente valide.

Terzo motivo di impugnazione: il Tribunale sarebbe incorso in errore nella determinazione del nesso di causalità tra il presunto abuso e i probabili effetti.

Il Tribunale sarebbe incorso in errore nel ritenere che l’onere di condurre un’analisi controfattuale gravasse su Google, piuttosto che sulla Commissione.

Il Tribunale sarebbe incorso in errore nel ritenere che l’analisi controfattuale di un abuso consistente nella combinazione di due pratiche legali richieda l’esclusione di entrambe le pratiche.

L’approccio adottato dal Tribunale inficerebbe la sua valutazione sia degli effetti che della giustificazione obiettiva.

Quarto motivo di impugnazione: il Tribunale sarebbe incorso in errore ritenendo che la Commissione non fosse obbligata a valutare se il comportamento fosse atto a precludere il mercato a concorrenti altrettanto efficienti.

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1 Decisione C(2017) 4444 final della Commissione, del 27 giugno 2017, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 TFUE e dell’articolo 54 dell’accordo SEE [caso AT.39740 – Google Search (Shopping)].