Language of document : ECLI:EU:T:2001:138

SENTENZA DEL TRIBUNALE

16 maggio 2001 (1)

«Clausola compromissoria - Inadempimento contrattuale -

Domanda riconvenzionale»

Nella causa T-68/99,

Toditec NV, con sede in Anversa (Belgio), rappresentata dagli avv.ti E. Ballon e H. Dubois, avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità Europee, rappresentata dai sigg. E. de March e M. Shotter, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. J. Stuyck, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto, da una parte, una domanda in forza di una clausola compromissoria ai sensi dell'art. 181 del Trattato CE (divenuto art. 238 CE) diretta a vedere condannare la Commissione al pagamento di un ammontare di ECU 74 967, oltre agli interessi al tasso del 7% (tasso legale in Belgio) a decorrere dal 5 giugno 1998 e, dall'altra parte, una domanda riconvenzionale della Commissione diretta a veder condannare la ricorrente al pagamento in suo favore di una somma di EUR 54 486, oltre agli interessi al tasso del 7% a decorrere dal 31 gennaio 1999,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(giudice unico),

giudice: sig. M. Vilaras,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale dell'8 novembre 2000,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Il contratto controverso

1.
    Il 13 febbraio 1996, la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione, stipulava con la ricorrente un contratto denominato «Esprit Network of Excellence/Working Group - 20526 - Dissemination Coordination for OMI - Discomi» (in prosieguo: il «contratto»). Il contratto veniva concluso per la durata di dodici mesi, a decorrere dal 1° dicembre 1995.

2.
    Con tale contratto, la ricorrente si impegnava ad eseguire, sotto la propria responsabilità esclusiva, il compito descritto in dettaglio nell'allegato I (dal titolo di: «allegato tecnico») del medesimo contratto, in cooperazione con altri quattro partecipanti, e cioè RWM Consulting (Paesi Bassi), HD Geoconsult (Danimarca), Hellenic Esprit Club (Grecia) e STM Ltd (Regno Unito). Secondo quanto stabilito nell'allegato tecnico, l'obiettivo globale del progetto Discomi (Dissemination Co-ordination for OMI) (in prosieguo: il «progetto») consisteva nel miglioramento, per il pubblico più vasto possibile, della visibilità del programma OMI («Open Microprocessors System Initiative») e, in particolare, dei suoi risultati commercialmente disponibili, attraverso l'agevolazione e il coordinamento dellediverse misure di diffusione. Ai sensi del medesimo allegato, per la realizzazione di tale compito dovevano essere avviate sei categorie di azioni, ciascuna delle quali era poi oggetto di programmi di lavoro dettagliati, in seno ai quali era previsto un elenco di precise prestazioni da eseguire (work packages «deliverables»).

3.
    Tale contratto si inserisce nell'ambito della decisione del Consiglio 23 novembre 1994, 94/802/CE, che adotta un programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione nel settore delle tecnologie dell'informazione (1994-1998) (GU L 334, pag. 24), adottata nell'ambito della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 26 aprile 1994, n. 1110/94/CE, relativa al quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) (GU L 126, pag.1).

4.
    L'allegato IV della decisione n. 1110/94 precisa le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità ai diversi tipi di azioni di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (RST) svolte nell'ambito dei programmi specifici e prevede che la quota di partecipazione finanziaria della Comunità per le azioni indirette relative a misure preparatorie, di sostegno e di promozione possa coprire fino al 100% dei costi di tali misure.

5.
    L'allegato III della decisione 94/802 fissa le modalità di realizzazione del programma e stabilisce che quest'ultimo sarà realizzato mediante azioni indirette, cioè la partecipazione finanziaria della Comunità ad attività di RST eseguite da terzi o da Istituti del Centro comune di ricerca (CCR) in associazione con terzi. Nel medesimo allegato, si prevede anche che la quota di partecipazione finanziaria della Comunità per azioni di preparazione, di accompagnamento e di sostegno possa coprire fino al 100% dei costi di tali misure.

6.
    Le clausole finanziarie del contratto figurano all'art. 4 di quest'ultimo, all'allegato II del contratto stesso intitolato «Relazioni» e all'appendice 1 dell'allegato II intitolato «Spese di viaggio e di soggiorno».

7.
    Ai sensi dell'art. 4, n. 1, del contratto, «la Commissione contribuirà alle spese, comprese le spese di viaggio e di soggiorno, dichiarate dalla controparte contrattuale e approvate dalla Commissione in conformità all'art. 3, n. 1, e all'allegato II, per un importo massimo di ECU 550 000».

8.
    L'art. 4, n. 2, del contratto definisce le modalità di versamento del contributo e prevede, in particolare, che un anticipo di ECU 275 000 sarà versato entro 60 giorni dalla data della firma del contratto da parte della Commissione, e che pagamenti periodici saranno effettuati in base agli stati delle spese allegati alle relazioni periodiche di avanzamento dei lavori che saranno approvate dalla Commissione. I pagamenti verranno effettuati entro 60 giorni dall'approvazione della relativa relazione da parte della Commissione. Inoltre, è stabilito che «nel caso in cui i pagamenti effettuati dalla Commissione fossero superiori alle spesedichiarate e approvate dalla medesima, la controparte contrattuale rimborserà l'ammontare in eccesso entro 60 giorni a decorrere dal ricevimento della domanda di rimborso».

9.
    L'art. 3, n. 1, del contratto impone alla ricorrente di sottoporre alla Commissione talune «relazioni che consolidano e ricapitolano i lavori e i risultati» di tutti i partecipanti al progetto, e cioè relazioni periodiche di avanzamento dei lavori ogni sei mesi a decorrere dalla data effettiva dell'inizio del progetto e una relazione finale entro i due mesi successivi alla conclusione, alla cessazione oppure alla risoluzione dell'incarico.

10.
    Il contenuto delle citate relazioni, comprese le informazioni richieste per la stesura degli stati delle spese sostenute, così come la procedura da seguire per la loro presentazione, sono esposti all'allegato II del contratto, al quale rinvia espressamente l'art. 3, n. 1, di quest'ultimo. Ai sensi dell'allegato II (punti 1.1 e 1.2), gli stati di avanzamento periodici (e la relazione finale) devono non solo esporre dettagliatamente tutte le attività svolte nell'ambito dell'incarico da compiere, ma anche «contenere informazioni dettagliate sulla situazione finanziaria e fornire, per ciascun partecipante, stati delle spese relativi:

-    alle spese di personale relative alla gestione dell'infrastruttura utilizzata per lo svolgimento dell'incarico, sulla base degli stipendi e retribuzioni lordi effettivi o di ogni altro costo connesso direttamente all'utilizzo di mano d'opera, come gli oneri sociali e i contributi pensionistici. La relazione conterrà altresì stati delle spese di personale sostenute dalla controparte contrattuale per il coordinamento delle attività. Le spese di personale non debbono comprendere quote di oneri indiretti o di spese generali;

-    alle spese di viaggio e soggiorno. L'appendice I del presente allegato specifica le spese di viaggio e di soggiorno ammesse in forza del presente contratto;

-    alle spese per attrezzatura durevole e materiale di consumo. Queste spese sono ammesse in forza del presente contratto a condizione che abbiano ricevuto previamente l'autorizzazione da parte della Commissione o se specificate nell'allegato [tecnico];

-    agli altri costi. Costi aggiuntivi o imprevisti non rientranti nelle categorie sopramenzionate potranno essere fatturati con l'approvazione della Commissione, a condizione che siano necessari per la realizzazione dell'incarico e che non modifichino sostanzialmente la portata di quest'ultimo.

Per quanto riguarda le spese di personale e le spese per attrezzatura durevole e materiale di consumo, saranno ammessi in forza del presente contratto soltanto i costi effettivamente sostenuti da ogni partecipante a partire dalla data effettiva diinizio del progetto che saranno espressamente necessari per la realizzazione dell'incarico. Nessun altro onere o spesa sopravvenuta nell'ambito della realizzazione dell'incarico sarà dichiarato dalla controparte contrattuale né accettato dalla Commissione».

11.
    L'art. 8 del contratto obbliga la controparte contrattuale a tenere, «in modo regolare e secondo le normali regole contabili alle quali essa è soggetta, libri contabili e una documentazione idonea, comprendente, in maniera non restrittiva, le fatture e i fogli di presenza, per comprovare e giustificare le spese dichiarate» e dispone, inoltre, che tali «diversi documenti [devono rimanere] a disposizione a fini di verifica e di revisione contabile». L'art. 9 riconosce poi ai dipendenti della Commissione un «diritto di accesso ragionevole» ai luoghi di svolgimento dell'incarico ai fini di verifica e di revisione contabile.

12.
    Infine, in conformità all'art. 14, il contratto è regolato dal diritto belga e, ai sensi dell'art. 15, la Corte di giustizia delle Comunità europee è competente in via esclusiva per le controversie ad esso relative.

Fatti e procedimento

13.
    Il 21 marzo 1996, la Commissione, conformemente all'art. 4, n. 2, del contratto, procedeva al versamento a favore della ricorrente di un anticipo di ECU 275 000.

14.
    Con lettere 19 luglio e 23 agosto 1996, la ricorrente presentava alla Commissione il suo primo stato delle spese per il periodo contrattuale 1° dicembre 1995 - 31 maggio 1996 (in prosieguo: il «primo periodo»), per un ammontare globale di ECU 249 213,93, di cui 120 307,40 corrispondevano alle proprie spese e il resto alle spese degli altri partecipanti al progetto. Le spese presentate alla Commissione sono state calcolate in franchi belgi (BEF) e convertite in ECU dalla ricorrente al tasso di conversione in vigore il 19 luglio 1996.

15.
    Con lettera 22 novembre 1996, la Commissione, applicando il tasso di conversione BEF/ECU in vigore a tale data, accettava le spese dichiarate dalla ricorrente fino all'importo di ECU 67 342, rifiutando la presa a carico del resto, e cioè ECU 51 361. Le spese della ricorrente rifiutate dalla Commissione riguardavano essenzialmente una parte delle spese di personale e di collaborazione di terzi. Le spese dichiarate per gli altri partecipanti al progetto venivano sostanzialmente accettate. Nella medesima lettera, la Commissione disponeva il pagamento alla ricorrente di ECU 160 015, di cui 67 342 corrispondevano alle spese proprie di quest'ultima e il resto alle spese degli altri partecipanti al progetto.

16.
    Con telecopia del 4 dicembre 1996, la ricorrente contestava il rigetto di una parte così consistente delle proprie spese e si impegnava a giustificare queste ultime in occasione della presentazione del consuntivo delle proprie spese relative al progetto.

17.
    Il 16 dicembre 1996, si svolgeva a Bruxelles una riunione di valutazione finale del suddetto progetto. Nella sua telecopia del 18 dicembre 1996, che conteneva il resoconto di tale riunione, la Commissione dichiarava, in particolare:

«[...Il] progetto è stato giudicato interessante, ma sfortunatamente, non ha raggiunto i suoi obiettivi. Pertanto, i valutatori hanno ritenuto che le risorse utilizzate fossero elevate rispetto ai risultati ottenuti.»

18.
    Con lettera 24 gennaio 1997, giunta alla Commissione il 3 marzo 1997, la ricorrente sottoponeva il suo secondo stato delle spese per il periodo contrattuale compreso tra il 1° giugno e il 30 novembre 1996 (in prosieguo: il «secondo periodo»). L'importo delle spese proprie dichiarate per questo periodo dalla ricorrente, fissato in BEF e convertito in ECU al tasso di conversione in vigore il 24 gennaio 1997, ammontava a ECU 167 128 (pari a ECU 115 767 di spese relative al secondo periodo ed ECU 51 361 per spese relative al primo periodo, non accettate dalla Commissione nella citata lettera del 22 novembre 1996).

19.
    Con telecopia del 4 marzo 1997, la Commissione attirava l'attenzione della ricorrente sul fatto che quest'ultima non le aveva ancora trasmesso l'ultima relazione semestrale e, soprattutto, la relazione finale prevista all'art. 3, n. 1, e all'allegato II del contratto.

20.
    Il 26 maggio 1997, la ricorrente inviava alla Commissione una versione, denominata «versione 1», della sua relazione finale.

21.
    Conformemente alla sua lettera 1° aprile 1998, la Commissione respingeva provvisoriamente la totalità delle spese dichiarate dalla ricorrente nel suo secondo stato delle spese (cioè ECU 164 638, anziché ECU 167 128 sulla base del tasso di conversione BEF/ECU in vigore in tale data), in quanto formavano oggetto di verifiche. Al contrario, relativamente alle spese degli altri partecipanti per il secondo periodo, la Commissione ne accettava la quasi totalità (cioè ECU 180 621), rifiutando tuttavia una parte di ECU 4 708 relativa alle spese dichiarate dalla HD Geoconsult. L'ammontare globale dei costi non accettati per il secondo periodo corrispondeva in tal modo alla somma di ECU 169 346. Di conseguenza, la Commissione dichiarava nella sua lettera che nessun pagamento sarebbe stato effettuato, dal momento che l'insieme dei costi da essa già accettati, e cioè ECU 340 636 (180 621 + 160 015), risultava inferiore alla somma dei pagamenti effettuati sino a tale data, e cioè ECU 435 015 (275 000 + 160 015). Negli allegati a tale lettera, la Commissione spiegava, in particolare, che le «spese di personale» dichiarate dalla ricorrente erano tutte provvisoriamente respinte, «in attesa dell'esito delle trattative».

22.
    Con lettera del 4 giugno 1998, la Commissione informava la ricorrente di non aver ancora ricevuto i consuntivi consolidati delle spese di tutti i partecipanti al progetto che essa avrebbe dovuto ricevere conformemente all'allegato II del contratto. Pertanto, la Commissione proponeva alla ricorrente di chiudere la parte finanziariadel progetto sulla base dei costi reali accettati conformemente alle relazioni di pagamento intermedie. A questo proposito, la Commissione precisava che se non avesse ricevuto, nel mese successivo alla data della lettera, i consuntivi consolidati delle spese, avrebbe riconsiderato la propria posizione conformemente all'allegato II del contratto.

23.
    In una tabella allegata a tale lettera, la Commissione presentava una ripartizione delle spese per tutti i partecipanti al progetto che erano state da lei accettate per la durata completa del contratto, nonché dei pagamenti già effettuati. Da tale tabella risultava altresì che le somme versate alla ricorrente erano superiori di ECU 94 379 (435 015 - 340 636) rispetto alle spese accettate dalla Commissione.

24.
    Con lettere del 5 e del 17 giugno 1998, la ricorrente contestava il rifiuto della Commissione di accettare le proprie spese con le lettere del 1° aprile e del 4 giugno 1998. Essa riproponeva la sua domanda di rimborso di ECU 169 346 (v. supra, punto 21) e sollecitava il pagamento di ECU 74 967 (cioè 340 636 + 169 346 - 435 015) da parte della Commissione.

25.
    Con lettera del 2 dicembre 1998, la Commissione inviava alla ricorrente un estratto definitivo delle spese da essa accettate per il secondo periodo. Essa non accettava alcuna spesa aggiuntiva dichiarata dalla ricorrente, facendo valere l'inadempimento contrattuale. Inoltre, la Commissione riduceva di ECU 9 949 il credito della ricorrente per spese di personale relative al primo periodo, in seguito alla fissazione a 1 565 BEF/ora della tariffa oraria di retribuzione dei due esperti utilizzati da quest'ultima, e cioè il Dr. Geerinckx e la sig.ra Cuyvers, le cui prestazioni erano state fatturate dalla ricorrente, rispettivamente, nella misura di 2 067 BEF/ora e 2 684 BEF/ora. Pertanto, l'ammontare delle spese proprie della ricorrente inizialmente accettate, e cioè ECU 67 342 (v. supra, punto 15), veniva ridotto a ECU 57 393. Infine, la Commissione accettava di rimborsare ECU 4 709 per le spese sostenute dalla HD Geoconsult che erano state inizialmente rifiutate nei limiti di ECU 4 708 (v. supra, punto 21).

26.
    A seguito di tali correzioni, l'importo totale delle spese accettate dalla Commissione per tutti i partecipanti e per la durata completa del contratto ammontava ad ECU 335 396 (340 636 + 4 709 - 9 949) e l'importo ricevuto in eccesso dalla ricorrente ad ECU 99 619 (435 015 - 335 396). Con un'altra lettera del 2 dicembre 1998, la Commissione chiedeva alla ricorrente il rimborso di tale importo ricevuto in eccesso, per il quale veniva successivamente inviata a quest'ultima una nota di addebito il 14 dicembre 1998.

27.
    Ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 17 giugno 1997, n. 1103, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro (GU L 162, pag. 1), l'ECU è stato sostituito dall'euro a decorrere dal 1° gennaio 1999 al tasso di un euro per un ECU.

28.
    Con lettera raccomandata del 20 gennaio 1999, la ricorrente contestava formalmente la richiesta di rimborso della Commissione. Con lettera in pari data, l'avvocato della ricorrente confermava la posizione adottata dalla sua cliente e metteva in mora la Commissione ingiungendole di pagare alla cliente stessa la somma di EUR 77 591, pari all'ammontare delle spese non accettate (EUR 74 967) oltre a EUR 2 624 di interessi. Inoltre, egli contestava la deduzione di EUR 9 949, così come il rifiuto di accettare la maggior parte delle spese di personale sostenute dalla ricorrente per il primo periodo.

29.
    Alla luce di quanto sopra esposto, la ricorrente, con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 marzo 1999, ha proposto il presente ricorso.

30.
    In risposta alla citata lettera del 20 gennaio 1999, la Commissione, con lettera del 29 aprile 1999, ha informato l'avvocato della ricorrente che, a seguito del riesame del fascicolo e della scoperta di qualche errore nel calcolo di alcuni costi nonché del numero totale delle ore di lavoro compiute dalla ricorrente (1 452 ore anziché le 710 già accettate per il primo periodo), essa aveva deciso di procedere ad una rettifica, in favore della ricorrente, dell'importo delle spese proprie di quest'ultima in misura pari a EUR 45 133. A seguito di tale rettifica, l'ammontare dell'importo ricevuto in eccesso reclamato dalla Commissione è stato ridotto a EUR 54 486 (99 619 - 45 133).

31.
    D'altronde, in tale lettera, la Commissione ha fornito ulteriori spiegazioni sulla riduzione, annunciata nella sua lettera del 2 dicembre 1998 (v. supra, punto 25), delle tariffe orarie di retribuzione dei due esperti di cui la ricorrente si era avvalsa. Inoltre, la Commissione ha informato l'avvocato della ricorrente di non poter accettare la sua domanda di pagamento di EUR 74 967.

32.
    Nel suo controricorso, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 maggio 1999, la Commissione ha proposto una domanda riconvenzionale.

33.
    Conformemente agli artt. 14, n. 2, e 51 del regolamento di procedura del Tribunale, la Prima Sezione ha assegnato la causa al sig. Vilaras, in funzione di giudice unico.

34.
    Il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale e, nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento, ha invitato la ricorrente a rispondere per iscritto ad alcuni quesiti. La ricorrente ha ottemperato a tale invito nel termine impartito.

35.
    Le difese orali e le risposte delle parti ai quesiti posti dal Tribunale sono state sentite all'udienza dell'8 novembre 2000.

Conclusioni delle parti

36.
    La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

-    dichiarare il ricorso ricevibile e accoglierlo;

-    condannare la Commissione al pagamento nei suoi confronti di un ammontare in euro equivalente a ECU 74 967, oltre agli interessi al tasso del 7% (interesse legale applicabile in Belgio) a decorrere dal 5 giugno 1998;

-    per quanto necessario, ordinare una perizia;

-    respingere la domanda riconvenzionale della Commissione;

-    condannare la Commissione alle spese.

37.
    La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

-    respingere il ricorso;

-    condannare la ricorrente al pagamento nei suoi confronti della somma di EUR 54 486, oltre gli interessi al tasso del 7% a decorrere dal 31 gennaio 1999;

-     condannare la ricorrente alle spese.

Sulla domanda di perizia

Argomenti delle parti

38.
    La ricorrente sostiene che, dal momento che la Commissione non ha utilizzato le possibilità offerte dall'art. 9 del contratto in materia di verifiche tecniche e di revisione contabile, occorrerebbe ordinare una perizia per verificare l'esecuzione dei compiti e il carattere effettivo di tutte le spese dichiarate.

39.
    La Commissione osserva che la domanda della ricorrente diretta a far adottare provvedimenti istruttori dimostra la sua incapacità a fornire prove che giustifichino il carattere rimborsabile delle spese controverse.

Giudizio del Tribunale

40.
    Per giurisprudenza consolidata, spetta al Tribunale valutare l'utilità di provvedimenti istruttori ai fini della soluzione della lite (v. sentenza del Tribunale 22 febbraio 2000, causa T-138/98, ACAV e a./Consiglio, Racc. pag. II-341, punto 72). Ora, alla luce degli elementi risultanti dal fascicolo e in considerazione delle censure fatte valere dalla ricorrente, è chiaro che un simile provvedimento non è né pertinente, né necessario per statuire sulla presente causa. Non occorre quindi farvi ricorso.

41.
    Il capo della domanda della ricorrente diretto a veder ordinare una perizia deve, pertanto, essere respinto.

Sulla domanda principale della ricorrente

Argomenti delle parti

42.
    La ricorrente deduce un motivo unico, relativo alla violazione del contratto da parte della Commissione.

43.
    La ricorrente sostiene, in maniera generale, che la Commissione è venuta meno ai suoi obblighi contrattuali rifiutando di rimborsare le spese controverse senza motivo e senza concederle la possibilità di difendersi. Essa contesta ugualmente alla Commissione la circostanza di non aver fatto ricorso alle possibilità ad essa offerte dagli artt. 8 e 9 del contratto, al fine di verificare l'esecuzione dell'incarico il carattere effettivo di tutte le spese dichiarate. Ad ogni modo, le attività e le spese sostenute dalla ricorrente nell'ambito del progetto sarebbero note alla Commissione e provate dagli stati delle spese, dalle relazioni di avanzamento periodiche e dalla relazione finale nonché dal bilancio presentato nel corso della riunione del 16 dicembre 1996.

44.
    La ricorrente contesta poi il rifiuto da parte della Commissione di alcune spese specifiche relative al primo e al secondo periodo.

45.
    Sul primo periodo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha compiuto una serie di errori per quanto riguarda gli oneri salariali relativi ai due esperti, le spese relative alla collaborazione di terzi e gli altri costi.

46.
    Per quanto riguarda gli oneri salariali, la ricorrente fa valere che la tariffa oraria di BEF 1 565 accettata dalla Commissione per la retribuzione dei due esperti di cui si è avvalsa la ricorrente nell'ambito del progetto, e cioè la sig.ra Cuyvers e il Dottor Geerinckx, non è giustificata ed è inadeguata alle qualifiche professionali delle persone interessate. Inoltre, considerata la complessità dei compiti eseguiti e la responsabilità che essi comportavano, le tariffe applicate dalla ricorrente, che a suo avviso, non includevano né oneri indiretti né spese generali, sarebbero giustificate e paragonabili a quelle accettate dalla Commissione per altri partecipanti al medesimo progetto, provenienti da Stati membri confinanti.

47.
    La ricorrente sostiene altresì che l'accettazione da parte della Commissione di 66 ore di lavoro per la sig.ra Cuyvers durante il primo periodo in luogo delle 660 ore dichiarate costituisce un errore materiale oppure consegue da una errata valutazione delle prestazioni fornite da tale esperto nel corso del detto periodo.

48.
    La ricorrente contesta anche il rifiuto, che essa considera errato e non motivato, di alcune spese relative alla collaborazione di terzi nel corso del primo periodo, e cioè le spese relative all'assistenza in attività di gestione e di segreteria fornita dalla Bejolu e dall'Antwerp Business Center, così come il rifiuto degli altri costi.

49.
    Per quanto riguarda il secondo periodo, la ricorrente ritiene che la decisione della Commissione di rifiutare la totalità delle spese dichiarate, comprese quelle relative a un contratto di subfornitura con il sig. Molina, previsto all'allegato tecnico, è incomprensibile, tanto più che la sola motivazione fatta valere a tale riguardo consiste nella «mancanza di risultati», cioè l'inadempimento del contratto, che la ricorrente qualifica assurda e in contrasto con la realtà. A sostegno della sua posizione, la ricorrente fa valere la conferenza «EMSYS 1996» da essa organizzata nell'ambito del progetto a Berlino, dal 23 al 25 settembre 1996, che la Commissione aveva qualificato come il «principale successo del progetto».

50.
    Secondo la ricorrente, il fatto che il progetto non abbia conseguito tutti gli obiettivi previsti non costituisce un inadempimento contrattuale da parte sua. A questo riguardo, la ricorrente sottolinea che essa era vincolata da un'obbligazione di mezzi e non da un'obbligazione di risultato. Conseguentemente, gli esempi di compiti non eseguiti, citati dalla Commissione, non sarebbero pertinenti.

51.
    In particolare, relativamente al rifiuto da parte della Commissione di accettare le spese per il materiale di consumo (che, nel prospetto effettuato dalla Commissione il 1° aprile 1998, sono classificate nella categoria degli altri costi), la ricorrente fa valere che, conformemente all'allegato II del contratto, esse non erano soggette a previa autorizzazione da parte della Commissione, dal momento che erano specificate nell'allegato tecnico. A questo riguardo, la ricorrente sottolinea che, secondo tale allegato, le era stata accordata una disponibilità di ECU 10 000 per le spese relative al materiale di consumo.

52.
    La ricorrente contesta, allo stesso modo, alla Commissione il fatto di essere venuta meno all'obbligo di cooperare lealmente all'esecuzione del contratto. Così, la Commissione non avrebbe mai fatto commenti, né formulato critiche, relativamente agli stati di avanzamento periodici che la ricorrente le sottoponeva regolarmente. Per questa ragione, la ricorrente rifiuta di accettare le critiche contenute nella relazione di valutazione, fatta valere dalla Commissione, redatta dal sig. Vernon, esperto incaricato al riguardo, il 16 gennaio 1997. Le ultime quattro pagine della citata relazione non sarebbero mai state comunicate alla ricorrente, altrimenti essa avrebbe immediatamente risposto. D'altronde, secondo la ricorrente, il rifiuto delle spese relative alla prestazione della sig.ra Cuyvers non può essere considerato come una critica formulata in tempo utile, dal momento che tale rifiuto è stato comunicato il 22 novembre 1996, cioè esattamente sette giorni prima della fine del progetto. Inoltre, la ricorrente sostiene che la rettifica tardiva dei calcoli della Commissione operata da quest'ultima nella lettera del 29 aprile 1999 costituisce la prova di un atteggiamento arbitrario, rappresentativo del comportamento dell'istituzione nell'ambito della stesura dei conti definitivi relativi al progetto.

53.
    In risposta alle critiche della Commissione sul carattere incompleto della relazione finale e sull'assenza di un consuntivo delle spese consolidato per tutti i partecipanti al progetto, la ricorrente fa valere, da una parte, che la Commissione non spiegaperché la relazione finale sarebbe stata incompleta e, dall'altra parte, che un consuntivo delle spese consolidato potrebbe essere comunicato solo ove esistesse un accordo sull'ammontare delle spese che doveva essere dichiarato. Ora, secondo la ricorrente, il contratto non prevedeva termini per la comunicazione degli stati delle spese, che sono stati sottoposti alla Commissione con ogni informazione richiesta «in termini normali e praticabili».

54.
    Per quanto riguarda, poi, la natura del contratto, la ricorrente contesta la qualificazione operata dalla Commissione nel suo controricorso, secondo la quale si tratta di un «contratto di finanziamento» concluso nell'ambito della decisione 94/802 e non di un «contratto commerciale di prestazione di servizi», nonché le conseguenze che l'istituzione ha tratto da tale qualificazione. Inoltre, non sarebbe chiara l'influenza che l'una o l'altra di queste qualificazioni potrebbe avere sull'obbligo a carico della Commissione di effettuare una valutazione appropriata e corretta dei compiti svolti dalla ricorrente in forza del contratto, così come sull'obbligo di accettare le spese dichiarate da quest'ultima.

55.
    Al contrario, il testo del contratto sarebbe chiaro e non necessiterebbe di alcuna interpretazione sulla base delle decisioni 94/802 e n. 1110/94. Se risultasse necessario interpretare il contratto, occorrerebbe farlo sulla base degli artt. 1156-1164 del codice civile belga, che è applicabile in forza dell'art. 14 del contratto. La ricorrente tuttavia fa valere che l'art. 1156 del codice civile belga, il quale prevede che, nell'interpretazione di un contratto, deve ricercarsi la comune intenzione delle parti anziché limitarsi al senso letterale dei suoi termini, si applica soltanto se la formulazione del citato contratto manca di chiarezza, il che non si verifica nel caso di specie.

56.
    Al riguardo, la ricorrente ricorda che, in forza dell'art. 1 del contratto, essa si è impegnata a svolgere l'incarico descritto nell'allegato tecnico. Per la sua esecuzione, la Commissione dovrebbe contribuire alle spese, sostenute dai partecipanti a tale incarico e da essa accettate, conformemente all'art. 3, n. 1, e all'allegato II del contratto, per un importo massimo di ECU 550 000. Secondo la ricorrente, dal contratto non si ricava che il contributo della Commissione alle spese sia soltanto parziale fino a che il massimale di finanziamento di ECU 550 000 non sia superato. Al contrario, dal «Project Administrative Review» (sintesi amministrativa del progetto, v. pag. 6 dell'allegato tecnico) risulterebbe che la Commissione dovrebbe rimborsare l'intero costo del progetto, dal momento che l'ammontare di questo costo corrisponderebbe a quello del finanziamento previsto, e cioè a ECU 550 000.

57.
    Inoltre, la decisione 94/802 prevederebbe la possibilità di un finanziamento al 100% dei compiti di diffusione o promozione, come i compiti realizzati dalla ricorrente in forza del contratto. Tale possibilità sarebbe logica e conforme alla natura di tali attività, dal momento che le imprese che si incaricano della diffusione e della promozione non traggono alcun profitto dalle attività stesse, né direttamente né indirettamente. Di conseguenza, la ricorrente ritiene che il contratto dovrebbeessere qualificato come «contratto commerciale di prestazione di servizi» nell'ambito del programma ESPRIT.

58.
    In via preliminare, la Commissione fa valere che il contratto è un contratto di finanziamento diretto all'apporto di un contributo finanziario parziale da parte della Comunità per un incarico che deve essere realizzato dalla ricorrente alle condizioni previste dal contratto. Tale contributo finanziario comunitario sarebbe subordinato all'accettazione formale da parte della Commissione dei costi reali sostenuti e dichiarati dalla ricorrente nell'ambito dell'esecuzione del contratto. All'argomento della ricorrente secondo il quale quest'ultima era tenuta soltanto ad un'obbligazione di mezzi, la Commissione ribatte che, se essa non contesta il fatto che la ricorrente «fosse tenuta a fare tutto il possibile», quest'ultima doveva, nondimeno, fornire la prova delle prestazioni fornite nell'ambito del progetto.

59.
    La Commissione ritiene che, nei limiti in cui la ricorrente non contesta che il contratto sia stato concluso nell'ambito del programma ESPRIT sulla base della decisione 94/802, la ricorrente stessa non può negare che si tratti di un contratto di finanziamento e non di un contratto di prestazione di servizi commerciali. La Commissione aggiunge che, indipendentemente dalla natura del contratto, le parti hanno espressamente accettato il fatto che il contributo finanziario comunitario fosse subordinato all'accettazione formale da parte dell'istituzione dei costi realmente sostenuti e dichiarati dalla ricorrente nell'ambito dell'esecuzione dei suoi obblighi contrattuali, conformemente all'art. 4, n. 1, del contratto. Inoltre, la Commissione fa valere che, se la decisione 94/802 consente un finanziamento comunitario al 100%, essa tuttavia non prevede che tale finanziamento debba necessariamente raggiungere il 100%.

60.
    Tenuto conto della natura del contratto, gli importi menzionati all'art. 4, n. 2, del contratto sarebbero soltanto dei massimali e la Commissione avrebbe non solo il diritto, ma anche il dovere di verificare in modo approfondito che tutti i costi dichiarati siano giustificati e ragionevoli. Secondo la Commissione, un pagamento può e deve avvenire soltanto se le spese dichiarate dalla ricorrente sono state realmente effettuate per l'esecuzione del progetto e se erano necessarie.

61.
    A questo proposito, la Commissione fa riferimento all'allegato II del contratto e spiega che le spese di personale possono e devono essere accettate soltanto se la ricorrente può provare che i suddetti compensi, in primo luogo, sono stati effettivamente pagati ed erano realmente dovuti, in secondo luogo, sono stati versati a persone che hanno realmente dedicato il loro lavoro al progetto e, in terzo luogo, non erano superiori ai compensi che la ricorrente paga normalmente alle persone che svolgono compiti analoghi.

62.
    Nel caso specifico, la ricorrente non avrebbe provato che i compensi che si asseriscono versati alla sig.ra Cuyvers siano stati effettivamente pagati e che questa ne avesse diritto. La Commissione fa valere che la sig.ra Cuyvers ha presentatosoltanto un prospetto delle sue ore di lavoro, senza alcun altro documento giustificativo (nota di credito, foglio paga, ecc.). Pertanto, la Commissione ritiene che la ricorrente non abbia provato il carattere effettivo del preteso lavoro né che le ore dichiarate per i suoi due esperti siano state realmente dedicate al progetto.

63.
    Per quanto riguarda la riduzione delle tariffe orarie per la retribuzione della sig.ra Cuyvers e del Dr. Geerinckx, la Commissione sostiene che la tariffa da essa adottata corrisponde a quella che la stessa ricorrente aveva proposto in un progetto simile. La Commissione sottolinea che, finché la ricorrente non avrà provato che compensi superiori siano giustificati, essa potrà accettare soltanto una tariffa oraria di BEF 1 565. Inoltre, secondo la Commissione, poiché il contratto era un «contratto di finanziamento», la ricorrente non poteva reclamare l'applicazione delle sue usuali tariffe commerciali che comprendono costi fissi, e cioè gli «oneri indiretti o spese generali», in quanto questi ultimi, ai sensi dell'allegato II del contratto, non erano rimborsabili. La Commissione ritiene altresì che essa non fosse assolutamente tenuta ad applicare alla ricorrente le tariffe orarie utilizzate da altri partecipanti al progetto di altri Stati membri, dal momento che ciascun contratto è individuale e specifico per ciascuna controparte firmataria.

64.
    La Commissione sostiene poi che i costi di subfornitura così come gli altri costi sono stati respinti perché non erano previsti nel contratto, né specificati nell'allegato tecnico o esplicitamente autorizzati dai suoi servizi. Inoltre, le spese relative al materiale di consumo rientrerebbero nelle spese generali e sarebbero quindi inammissibili.

65.
    Per quanto riguarda le spese dichiarate dalla ricorrente per il secondo periodo, la Commissione spiega che sono state inizialmente rifiutate a causa dell'inadempimento contrattuale, che essa ha proceduto successivamente ad una rettifica dei calcoli in favore della ricorrente per EUR 45 133 e che il rifiuto di accettare il resto delle spese dichiarate per questo periodo resta giustificato.

66.
    A tale proposito, la Commissione fa valere le valutazioni del progetto secondo le quali i risultati di quest'ultimo non erano positivi. In particolare, la Commissione cita la relazione di valutazione finale del progetto del 28 gennaio 1997, basata sulle relazioni degli esperti addetti alla valutazione, sig.ra Graham e sig. Vernon, redatte lo stesso mese, che precisa: «Globalmente, il progetto è stato giudicato interessante, ma sfortunatamente non ha raggiunto i suoi obiettivi. Pertanto, i redattori della valutazione hanno ritenuto che le risorse utilizzate fossero elevate rispetto ai risultati ottenuti». Dal medesimo rapporto risulterebbe che alcune prestazioni effettuate non erano adeguate e che altre, essenziali, non sono state fornite.

67.
    La Commissione fa anche osservare che, nel corso della riunione di valutazione finale del progetto, il 16 dicembre 1996, alla quale la ricorrente ha partecipato, il gestore del progetto nominato da quest'ultima ha dichiarato: «Non siamo riusciti a realizzare altre azioni di diffusione per il pubblico salvo l'annuncio dellaconferenza OMI». Ne consegue, secondo la Commissione, che benché la ricorrente abbia compiuto un certo lavoro, essa tuttavia non ha potuto, con l'eccezione della conferenza svoltasi a Berlino dal 23 al 25 settembre 1996, eseguire i compiti essenziali del progetto descritti nell'allegato tecnico.

68.
    Pertanto, la Commissione ritiene di aver valutato correttamente e in buona fede i compiti eseguiti dalla ricorrente nell'ambito del contratto. Tenuto conto delle informazioni trasmesse dalla ricorrente, la Commissione sarebbe giunta alla conclusione che non tutte le spese dichiarate erano state effettivamente sostenute. Per giunta, considerati i mediocri risultati ottenuti, la Commissione non avrebbe potuto dedurre dai dati in suo possesso che le spese prese a carico dalla ricorrente superassero quelle che essa aveva già accettato.

69.
    Per quanto riguarda le osservazioni della ricorrente sulla mancanza o insufficienza di motivazione, la Commissione fa riferimento all'art. 1315 del codice civile belga a norma del quale «chi chiede l'esecuzione di un'obbligazione deve provarne l'esistenza» e essa non è assolutamente tenuta a motivare la sua decisione di rifiuto o di accettazione delle spese dichiarate. Al contrario, spetterebbe alla ricorrente giustificare le spese di cui trattasi. Ad ogni modo, la Commissione avrebbe eseguito i suoi obblighi contrattuali in buona fede e avrebbe motivato in modo sufficiente, nel caso specifico, il rifiuto delle spese dichiarate dalla ricorrente.

70.
    Per quanto riguarda l'asserzione della ricorrente secondo cui non le sarebbero mai state rivolte critiche durante l'esecuzione del contratto, la Commissione ribatte che, rifiutando, nella sua lettera del 22 novembre 1996, di accettare una parte delle spese relative alla prestazione della sig.ra Cuyvers, essa criticava di fatto una parte del lavoro svolto dalla ricorrente. Inoltre, la Commissione fa valere che soltanto dopo il compimento del progetto essa poteva determinare se i costi dichiarati fossero conformi al lavoro svolto nell'ambito del contratto.

71.
    La Commissione confuta poi l'asserzione della ricorrente secondo la quale il fatto che essa abbia accettato 742 ore aggiuntive nella sua lettera del 29 aprile 1999 costituirebbe la prova di un comportamento arbitrario da parte sua. L'accettazione delle ore aggiuntive per quanto riguarda la sig.ra Cuyvers, che è stata all'origine della rettifica a favore della ricorrente, sarebbe stata basata su una valutazione più favorevole delle spese dichiarate da quest'ultima. Quest'ultima valutazione sarebbe stata effettuata in mancanza di prove relative alle spese effettive sostenute e sulla base del lavoro stimato necessario per conseguire i risultati e fornire le prestazioni attesi nell'ambito del progetto.

72.
    La Commissione contesta parimenti l'affermazione della ricorrente secondo la quale l'invio degli stati delle spese non era soggetto ad alcun termine contrattuale ed essa fa riferimento, a tale proposito, all'art. 3 del contratto. Secondo la Commissione, le relazioni che dovevano esserle inviate dovevano contenere, in particolare, informazioni finanziarie dettagliate, in conformità all'allegato II delcontratto. Ora, la relazione finale della ricorrente sarebbe stata incompleta, dal momento che non conteneva, per esempio, una visione d'insieme delle prestazioni effettuate per programma di lavoro e per partecipante.

73.
    Infine, la Commissione ribatte all'argomento della ricorrente secondo cui una parte del rapporto di valutazione finale del progetto non le sarebbe mai stata inviata, affermando che il rapporto di cui trattasi è stato inviato al gestore del progetto ufficialmente nominato dalla ricorrente e che essa non è responsabile della sua diffusione.

Giudizio del Tribunale

Osservazioni preliminari

74.
    Occorre sottolineare che, ai sensi del contratto, la ricorrente si è impegnata a portare a termine l'incarico definito all'allegato tecnico, dal titolo «Dissemination Co-ordinatiom for OMI (Discomi)». A tal fine, sei diverse categorie di azioni dovevano essere condotte, nell'ambito di programmi di lavoro dettagliati all'interno dei quali era previsto un elenco di diverse prestazioni precise da fornire.

75.
    Al fine di consentire alla Commissione di verificare che controparte contrattuale adempisse ai propri obblighi conformemente al programma descritto all'allegato tecnico, l'art. 3, n. 1, e l'allegato II del contratto obbligavano altresì la ricorrente a tenere informata tale istituzione sull'avanzamento dei lavori e sulle spese sostenute. In particolare, la ricorrente era tenuta a sottoporre entro termini precisi alla Commissione, da una parte, relazioni periodiche relative all'avanzamento dei lavori comprendenti uno stato delle spese per ogni partecipante al progetto e, d'altra parte, una relazione finale descrittiva dei risultati ottenuti e contenente proposte per il loro sfruttamento nonché un dettagliato consuntivo delle spese di tutti i partecipanti al progetto per l'intera durata di quest'ultimo.

76.
    Oltre a ciò, il contratto e il suo allegato II hanno previsto una serie di condizioni relative alle modalità di rimborso delle diverse categorie di spese sostenute dalla ricorrente.

77.
    Tenuto conto di tali clausole, la questione della qualificazione del contratto, sulla quale le parti hanno apportato risposte divergenti nel corso del procedimento, è ininfluente sulla soluzione della controversia. Infatti, così come è stato riconosciuto dalle parti stesse, indipendentemente dalla natura del detto contratto, esse rimangono tenute ad adempiere alle loro obbligazioni contrattuali.

78.
    Occorre, pertanto, esaminare la fondatezza della domanda della ricorrente per ciascuna categoria di spese di cui essa chiede il rimborso, e cioè le spese per il personale, le spese relative alla collaborazione di terzi, le spese per materiale diconsumo e attrezzature durevoli e gli altri costi, tenendo conto delle formalità e delle condizioni di merito previste nel contratto.

Sulle spese di personale

79.
    Per quanto riguarda, in primo luogo, le «spese di personale» occorre ricordare che la ricorrente contesta il mancato rimborso di una parte dei costi salariali dei suoi due esperti, la sig.ra Cuyvers e il Dr. Geerinckx. A tale proposito, essa adduce due argomenti basati, in primo luogo, su una riduzione ingiustificata da parte della Commissione della loro tariffa oraria, fatturata rispettivamente, 2 684 BEF/ora e 2 067 BEF/ora, ad un ammontare di 1 565 BEF/ora e, in secondo luogo, su una errata valutazione del numero complessivo delle ore di lavoro effettuate da tali esperti nel corso dell'intera durata del contratto.

80.
    Questi argomenti devono essere disattesi.

81.
    Innanzi tutto, per quanto riguarda la tariffa oraria accettata dalla Commissione per i due esperti di cui sopra, occorre sottolineare che il punto 1.1 dell'allegato II prevede espressamente che «le spese di personale non debbono comprendere quote di oneri indiretti o di spese generali». In base a questa clausola, spettava alla ricorrente presentare stati finanziari che consentissero alla Commissione di verificare, ancor prima del carattere effettivo e necessario delle spese sostenute per la realizzazione dell'incarico di cui trattasi, la non inclusione di oneri fissi nelle spese di personale.

82.
    Ora, nel caso di specie, la ricorrente si è limitata a dichiarare le sue asserite spese di personale per i due esperti in questione senza provare, né alla Commissione né al Tribunale, che tali spese siano state effettivamente sostenute e non comprendessero oneri fissi. D'altronde, così come sostiene la Commissione, senza essere contraddetta dalla ricorrente, quest'ultima non ha dimostrato che tariffe di retribuzione superiori fossero giustificate rispetto alla tariffa accettata dalla Commissione, che corrisponde a quella che la ricorrente medesima aveva applicato in un progetto analogo. Pertanto, l'argomento della ricorrente, secondo il quale le tariffe da essa applicate erano giustificate in considerazione della complessità dei compiti svolti e della responsabilità che essi comportavano, è privo di fondamento e deve essere respinto. Infine, l'asserzione secondo la quale le tariffe orarie applicate dalla ricorrente sarebbero analoghe alle tariffe applicate da altri partecipanti al progetto e provenienti da paesi confinanti, non è pertinente.

83.
    Inoltre, per quanto riguarda la valutazione compiuta dalla Commissione sul numero complessivo di ore che i due esperti hanno dedicato alla realizzazione del progetto, occorre sottolineare che, su un totale di 2 647 ore dichiarate dalla ricorrente (1 304 per il primo periodo e 1 343 per il secondo), la Commissione ne ha inizialmenteaccettato solo 710, poi, nella rettifica operata con lettera del 29 aprile 1999, altre 742 ore, per un totale complessivo di 1 452 ore accettate.

84.
    Nella sua valutazione, la Commissione ha ritenuto non solo che non fosse stato provato dalla ricorrente il carattere effettivo del lavoro fatto valere dei due esperti, non essendo stato accertato che il totale di ore controverse fosse stato effettivamente dedicato al progetto, ma anche che non fosse stato dimostrato che tutti i compensi dichiarati fossero stati effettivamente versati a tali esperti.

85.
    La ricorrente non contesta tali argomenti della Commissione, ma si limita a sostenere che l'accettazione da parte di quest'ultima di altre 742 ore di lavoro nella lettera del 29 aprile 1999 costituirebbe la prova del carattere arbitrario della valutazione dell'istituzione su questo punto.

86.
    Tale argomento dev'essere respinto. Infatti, la sola circostanza che la Commissione abbia svolto, di propria iniziativa e nonostante l'assenza di nuovi elementi, una rettifica in favore della ricorrente non può permettere a quest'ultima di ottenere una rettifica ulteriore senza provare la fondatezza della sua domanda in tal senso.

Sulle spese relative alla collaborazione di terzi

87.
    Per quanto riguarda, in secondo luogo, le spese relative alla collaborazione di terzi, occorre ricordare che la ricorrente chiede, innanzi tutto, il rimborso delle spese di subfornitura sostenute nel secondo periodo, nell'ambito di un contratto di prestazione di servizi concluso con il sig. Molina. La presa a carico di un contratto con il sig. Molina era espressamente prevista dall'allegato tecnico (v. parte 1, punto 2.3 del suddetto allegato) per un ammontare di ECU 40 000. Ora, successivamente alla rettifica compiuta dalla Commissione il 29 aprile 1999, tutte le spese relative al contratto con il sig. Molina sono state accettate da quest'ultima, cosicché la domanda della ricorrente è divenuta priva di oggetto.

88.
    A titolo di spese rientranti nella stessa categoria, la ricorrente pretende anche il rimborso di spese di aiuto di gestione, di assistenza in attività di segreteria e di consulenza giuridica che sarebbero state da essa sostenute nel corso dei due periodi del contratto. Risulta, infatti, dal fascicolo che alcuni contratti di prestazione di servizi sono stati conclusi a tali fini con la Fiduciaire Spaenjaers, la Bejolu, Dubois e l'Antwerpen Business Center. Nondimeno, le spese relative a tali contratti non sono riconducibili nelle categorie delle spese rimborsabili ai sensi dell'allegato II del contratto. Infatti, nei limiti in cui i contratti in questione non erano, a differenza di quello concluso con il sig. Molina, specificati nell'allegato tecnico, le spese che ne conseguono potevano essere fatturate, ai sensi dell'allegato II del contratto, soltanto con l'approvazione della Commissione, a condizione che fossero necessarie per la realizzazione dell'incarico e che non ne modificassero la portata. La ricorrente non sostiene che tali condizioni siano soddisfatte nella fattispecie. Risulta, inoltre, dagli allegati della lettera della Commissione del 1° aprile 1998 che l'assistenza in attività di gestione e di segreteria era stata attribuita in modo specifico a uno degli altripartecipanti al progetto (la RWM Consulting), cosicché l'asserita assistenza dei prestatori di servizi in questione non era necessaria. Di conseguenza, la domanda della ricorrente relativa al rimborso di tali spese non è fondata e deve essere respinta.

Sulle spese relative a materiale di consumo

89.
    In terzo luogo, per quanto riguarda le somme pretese dalla ricorrente a titolo di spese per materiale di consumo e per attrezzatura durevole, occorre notare che nel suo calcolo che figura nella lettera del 22 novembre 1996, la Commissione aveva inizialmente accettato un ammontare di ECU 2 491 per le spese per materiale di consumo relative al primo periodo. Tuttavia, nel corso della rettifica effettuata nell'aprile 1999, l'importo in questione, rivalutato a EUR 2 429 in ragione del tasso di conversione BEF/EUR, è stato alla fine respinto. D'altronde, la Commissione aveva del pari rifiutato, nel suo calcolo del 1° aprile 1998, l'importo di ECU 2 213, corrispondente alle spese per materiale di consumo della ricorrente per il secondo periodo. Per giustificare il rifiuto delle suddette spese, la Commissione ha, da una parte, fatto valere l'assenza di previa autorizzazione e, d'altra parte, sostenuto che le spese per materiale di consumo costituivano spese generali non rimborsabili.

90.
    Ai sensi dell'allegato II del contratto, le spese per materiale di consumo sono accettate soltanto se hanno ricevuto la previa autorizzazione della Commissione ovvero se sono state specificate nell'allegato tecnico. Ai sensi di quest'ultimo allegato, alla ricorrente è stata espressamente riservata una disponibilità di ECU 10 000 per le spese per materiale di consumo. Come è stato riconosciuto dalla Commissione durante l'udienza, il rimborso delle spese per materiale di consumo nei limiti di tale disponibilità non era soggetto alla previa autorizzazione di cui all'allegato II del contratto. Tenuto conto di queste previsioni espresse, l'argomento della Commissione secondo cui le spese per materiale di consumo costituiscono spese generali non rimborsabili è anch'esso privo di fondamento. Conseguentemente, e nella misura in cui la disponibilità di ECU 10 000 non è stata superata nella fattispecie, la domanda della ricorrente relativa al rimborso di tali spese è fondata e la Commissione dovrà essere condannata a versarle la somma corrispondente di EUR 4 642 (2 429 + 2 213).

Sugli altri costi

91.
    Per quanto riguarda, infine, gli altri costi dichiarati, occorre notare che si tratta, in realtà, di spese generali per un ammontare totale di ECU 7 138 corrispondenti a costi di comunicazioni per telefono, fax, posta, ecc..

92.
    La Commissione ha rifiutato le suddette spese facendo valere il fatto che le condizioni per il loro rimborso previste dal contratto e dai suoi allegati non erano soddisfatte. A tale proposito, occorre rilevare che, in quanto, ai sensi dell'allegato II del contratto, le spese generali non erano rimborsabili, la ricorrente ha chiesto ilrimborso delle spese citate classificandole nella categoria degli altri costi. Nondimeno, per le spese che rientrano in quest'ultima categoria, lo stesso allegato prevede che «costi aggiuntivi o imprevisti non rientranti nelle categorie sopramenzionate potranno essere fatturati con l'approvazione della Commissione, a condizione che siano necessari per la realizzazione dell'incarico e che non modifichino sostanzialmente la portata di quest'ultimo».

93.
    Ora, la ricorrente si limita a contestare alla Commissione il fatto di aver rifiutato tali costi senza giustificazione, senza addurre argomenti precisi o elementi di prova che dimostrino che le condizioni per il loro rimborso erano soddisfatte nel caso specifico. Di conseguenza, l'argomento della ricorrente relativo al carattere ingiustificato del rifiuto di tali costi dev'essere respinto.

Sulla violazione dei propri obblighi da parte della Commissione

94.
    Innanzi tutto, la censura generale della ricorrente secondo cui la Commissione non avrebbe motivato il rifiuto della totalità delle spese controverse, pregiudicando in tal modo i suoi diritti della difesa, deve essere respinta, in quanto tale censura è intesa in realtà a determinare un'inversione dell'onere della prova. Nella fattispecie, poiché la lite verte sull'esecuzione di un contratto, occorre, infatti, basarsi sulle pertinenti clausole contrattuali relative, da una parte, alle prestazioni da fornire e ai loro costi e, dall'altra, al loro rimborso.

95.
    Ora, sulla base delle disposizioni del contratto e dell'art. 1315 del codice civile belga, applicabile a quest'ultimo, è incontestabile che spettava alla ricorrente provare il carattere effettivo delle spese sostenute e il rispetto delle altre formalità contrattuali per poter pretendere il rimborso di tali spese. Soltanto nell'ipotesi in cui la ricorrente avesse fornito prove del genere la Commissione avrebbe dovuto giustificare il rifiuto delle spese controverse. Ora, pur sostenendo di disporre di tutte le prove richieste dal contratto e pur asserendo di averle comunicate alla Commissione (v. supra, punto 43), la ricorrente non lo dimostra. Essa non ha prodotto nessuna di queste asserite prove dinanzi al Tribunale e, al contrario, si è limitata a proporre che fosse ordinata una perizia.

96.
    La ricorrente conferma implicitamente di non aver sottoposto elementi probanti alla Commissione contestando a quest'ultima di non aver effettuato verifiche sulle spese controverse, in applicazione degli artt. 8 e 9 del contratto. A tale proposito, occorre osservare che tali disposizioni, che conferiscono alla Commissione la facoltà e non l'obbligo di effettuare verifiche tecniche e revisioni finanziarie, non esoneravano tuttavia la ricorrente dall'obbligo di allegare alle richieste di pagamento stati finanziari probanti, conformemente all'art. 3 del contratto e all'allegato II di quest'ultimo.

97.
    D'altronde, non può essere accolto l'argomento della ricorrente diretto a giustificare la propria inosservanza dell'obbligo di sottoporre un consuntivo delle spese consolidato per tutti i partecipanti al progetto a causa del mancato accordocon la Commissione sugli importi delle spese da dichiarare, poiché una condizione simile non figura nel contratto.

98.
    Si deve poi respingere l'asserzione della ricorrente secondo la quale la Commissione sarebbe venuta meno al suo obbligo di cooperare lealmente all'esecuzione del contratto per il fatto che essa non aveva formulato critiche relativamente alle relazioni di avanzamento periodiche che le venivano sottoposte. Da una parte, il fatto che la Commissione non formulasse commenti o critiche sulle prestazioni della ricorrente è ininfluente sugli obblighi incombenti a quest'ultima in forza del contratto. D'altra parte, soltanto dopo la conclusione del contratto la Commissione poteva determinare se le spese dichiarate fossero conformi al lavoro svolto nell'ambito del contratto stesso. A tale proposito, occorre aggiungere che, come risulta dalla sua telecopia del 4 dicembre 1996, la ricorrente doveva ancora sottoporre alla Commissione, dopo la fine del contratto, documenti giustificativi delle sue spese per il primo periodo, ed essa ha comunicato lo stato delle sue spese per il secondo periodo soltanto il 3 marzo 1997.

99.
    Infine, occorre respingere le altre due censure della ricorrente relative al fatto che la Commissione, in primo luogo, non le ha trasmesso la relazione di valutazione del sig. Vernon e, in secondo luogo, non le ha spiegato perché la relazione finale sarebbe stata incompleta. Per quanto riguarda la prima di queste due censure, la Commissione sostiene, senza essere contraddetta su tale punto, che la relazione di valutazione del sig. Vernon è stata comunicata al gestore del progetto ufficialmente nominato dalla ricorrente e che essa non era responsabile della diffusione della suddetta relazione tra i diversi partecipanti al progetto. Per quanto riguarda il carattere incompleto della relazione finale, dal fascicolo risulta che la Commissione, con la sua lettera del 4 giugno 1998, aveva informato la ricorrente che i consuntivi consolidati delle spese di tutti i partecipanti non le erano stati ancora sottoposti. Conseguentemente, le censure della ricorrente in esame non sono fondate e devono essere respinte.

100.
    Sulla base delle considerazioni che precedono, si deve accogliere la domanda della ricorrente, nella parte in cui è diretta al rimborso di spese per materiale di consumo, per un ammontare di EUR 4 642 e respingerla per il resto.

Sulla domanda riconvenzionale della convenuta

Argomenti della parti

101.
    La Commissione chiede, in forza dell'art. 4, n. 2, del contratto, il rimborso della somma di EUR 54 486, pari alla differenza tra le spese da essa accettate e le somme effettivamente versate alla ricorrente.

102.
    La ricorrente fa valere che in mancanza di qualsiasi spiegazione da parte della Commissione sul calcolo dell'ammontare reclamato da quest'ultima la domanda riconvenzionale non è fondata e deve essere respinta.

Giudizio del Tribunale

103.
    Dal fascicolo risulta che la Commissione ha versato alla ricorrente la somma complessiva di EUR 435 015. A seguito della rettifica compiuta dalla Commissione con lettera del 29 aprile 1999, l'ammontare delle spese accettate nell'ambito del contratto è stato definito in EUR 380 529. Ne consegue che a buon diritto la Commissione chiede, in applicazione dell'art. 4, n. 2, del contratto, il rimborso da parte della ricorrente di un importo percepito in eccesso di EUR 54 486. Dedotto il credito della ricorrente, sopra fissato in EUR 4 642, occorre accogliere la domanda riconvenzionale della Commissione per un importo di EUR 49 844. Questo importo produrrà interessi al tasso annuo del 7% a decorrere dal 31 gennaio 1999.

Sulle spese

104.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, ai sensi del n. 3 dello stesso articolo, se le parti soccombono, come nel caso di specie, su uno o più capi, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

105.
    Nelle circostanze del caso di specie, il Tribunale ritiene che sarà operata un'equa valutazione della causa condannando la ricorrente a sopportare, oltre alla proprie spese, la metà delle spese sostenute dalla Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (giudice unico)

dichiara e statuisce:

1)    La domanda della ricorrente è accolta nella parte in cui è diretta al rimborso di spese per materiale di consumo per un importo di EUR 4 642.

2)    Per il resto, il ricorso è respinto.

3)    La domanda riconvenzionale della Commissione è accolta.

4)    La ricorrente è condannata a versare alla Commissione la somma di EUR 49 844, oltre agli interessi al tasso annuo del 7% a decorrere dal 31 gennaio 1999.

5)    La ricorrente è condannata a sopportare le proprie spese nonché la metà delle spese sostenute dalla Commissione.

6)    La Commissione sopporterà la metà delle proprie spese.

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 maggio 2001.

Il cancelliere

Il giudice

H. Jung

M. Vilaras


1: Lingua processuale: l'inglese.

Racc.