Language of document : ECLI:EU:T:2001:145

SENTENZA DEL Tribunale (Terza Sezione ampliata)

5 giugno 2001 (1)

«Trattato CECA - Aiuti di Stato - Aiuti agli investimenti - Aiuti al funzionamento - Ambito d'applicazione del Trattato CECA - Principio di tutela del legittimo affidamento»

Nella causa T-6/99,

ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH, con sede in Riesa (Repubblica federale di Germania), rappresentata dagli avv.ti W.M. Kühne e S. Bauer, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

sostenuta dalla

Repubblica federale di Germania, rappresentata dai sigg. W.-D. Plessing e C.-D. Quassowski, in qualità di agenti,

e dal

Freistaat Sachsen, rappresentato dagli avv.ti J. Sedemund e T. Lübbig, con domicilio eletto in Lussemburgo,

intervenienti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. D. Triantafyllou e P. Nemitz, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 11 novembre 1998, n. 1999/580/CECA, relativa agli aiuti di Stato che la Germania ha accordato a ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH, Riesa, Sassonia (GU 1999, L 220, pag. 28),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione ampliata),

composto dai sigg. J. Azizi, presidente, P. Mengozzi, K. Lenaerts, R.M. Moura Ramos e M. Jaeger, giudici,

cancelliere: G. Herzig, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 5 dicembre 2000,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

     Ambito normativo e fattuale della controversia

1.
    La ricorrente è un'impresa siderurgica di diritto tedesco, controllata dal gruppo italiano Feralpi, anch'esso produttore d'acciaio. La sua sede e zona di produzione si trovano a Riesa (Sassonia), nella Repubblica federale di Germania.

2.
    Con lettera 1° marzo 1993 la Commissione ha approvato, ai sensi dell'art. 5, terzo trattino, della sua decisione 27 novembre 1991, n. 3855/91/CECA, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia (GU L 362, pag. 57; in prosieguo: il «quinto codice degli aiuti alla siderurgia»), la concessione alla ricorrente da partedelle autorità tedesche di una sovvenzione agli investimenti di 19,55 milioni di marchi tedeschi (DEM), di un vantaggio fiscale per gli investimenti di DEM 5,3 milioni e di una garanzia dello Stato di DEM 60,8 milioni (pratica di aiuto N 351/92).

3.
    Con lettera 13 gennaio 1995 la Commissione ha approvato, conformemente all'art. 5 del quinto codice degli aiuti alla siderurgia, la concessione alla ricorrente da parte delle autorità tedesche di un vantaggio fiscale per l'investimento di DEM 11,73 milioni, di un vantaggio fiscale per l'investimento di DEM 4,08 milioni, di un mutuo di DEM 6,215 milioni connesso ad un programma regionale di tutela dell'ambiente e di una garanzia dello Stato relativa ad un mutuo di DEM 23,975 milioni (pratica di aiuto N 673/94).

4.
    Nel 1995 un vantaggio fiscale per l'investimento di DEM 9,35714 milioni e un vantaggio fiscale all'investimento di DEM 1,236 milioni sono stati peraltro concessi alla ricorrente, senza previa notifica alla Commissione. Nel 1997 la ricorrente si è inoltre vista accordare, senza preventiva notifica alla Commissione, una garanzia dello Stato di DEM 12 milioni per la copertura di crediti aziendali.

5.
    Nel maggio 1997 la Commissione è stata informata da terzi che la ricorrente aveva ricevuto altri aiuti e che alcuni degli aiuti autorizzati sarebbero stati destinati a fini diversi da quelli che essa aveva ammesso.

6.
    Il 18 novembre 1997 la Commissione ha deciso di avviare il procedimento previsto dall'art. 6, n. 4, della sua decisione 18 dicembre 1996, n. 2496/96/CECA, recante norme comunitarie per gli aiuti alla siderurgia (GU L 388, pag. 42; in prosieguo: il «sesto codice degli aiuti alla siderurgia»). Con lettera 2 dicembre 1997 essa ne ha informato la Repubblica federale di Germania, che è stata invitata a presentare le sue osservazioni al riguardo. Tale lettera è stata oggetto di una comunicazione pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle comunità europee del 18 febbraio 1998 (GU C 51, pag. 3; in prosieguo: la «comunicazione del 18 febbraio 1998»), con la quale la Commissione ha invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni.

7.
    Con lettera 3 marzo 1998 la Repubblica federale di Germania ha inviato le sue osservazioni alla Commissione. Essa le ha fatto pervenire osservazioni integrative in due lettere datate 19 e 25 marzo 1998. In quest'ultima lettera, ha comunicato alla Commissione che un vantaggio fiscale per l'investimento integrativo per un importo di DEM 1,35586 milioni, che essa aveva presentato in una lettera 13 ottobre 1997 come un aumento prevedibile del vantaggio fiscale per l'investimento di cui al punto 4 di cui sopra, in realtà era stata già versata in quel periodo.

8.
    Il 1° aprile 1998 la Commissione ha trasmesso alla Repubblica federale di Germania le osservazioni che aveva ricevuto il 17 marzo 1998 dall'UK Steel Association (associazione britannica dell'industria siderurgica). Con lettera 22 aprile1998 la Repubblica federale di Germania ha comunicato alla Commissione le sue osservazioni sul punto di vista sostenuto da tale associazione di categoria.

9.
    Con lettera 24 aprile 1998 la Commissione ha informato la Repubblica federale di Germania del suo punto di vista provvisorio. La Repubblica federale di Germania ha replicato a quest'ultima con lettera 6 maggio 1998.

10.
    Con lettera 12 ottobre 1998, la Repubblica federale di Germania ha informato la Commissione che dei DEM 10,713 milioni, che rappresentano l'importo globale del vantaggio fiscale per l'investimento di cui ai punti 4 e 7 di cui sopra, DEM 2,54 milioni, corrispondenti a investimenti destinati al laminatoio a caldo della ricorrente, erano stati rimborsati da quest'ultima.

11.
    L'11 novembre 1998 la Commissione ha adottato la decisione 1999/580/CECA, relativa agli aiuti di Stato che la Germania ha accordato alla ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH, Riesa, Sassonia (GU 1999, L 220, pag. 28; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

12.
    Quest'ultima ritiene le seguenti disposizioni:

«                    Articolo 1

La sovvenzione agli investimenti di DEM 8,173 milioni, il premio agli investimenti di DEM 1,236 milioni e la garanzia di DEM 12 milioni, comportante un elemento costitutivo di aiuto di Stato, accordati nel 1995 dalla Germania all'impresa ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH, con sede in Riesa, sono incompatibili con la decisione n. 2496/96/CECA e con il mercato comune del carbone e dell'acciaio.

L'aiuto di Stato insito nelle garanzie di DEM 7,2 milioni e di DEM 4,8 milioni sui crediti per il finanziamento di capitale d'esercizio, accordate a fine 1994, non è stato autorizzato ed è incompatibile con la decisione n. 2496/96/CECA e con il mercato comune del carbone e dell'acciaio.

                    Articolo 2

La Germania esige da ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH, conformemente alle procedure e alle disposizioni della legislazione tedesca relative al recupero dei crediti pubblici, la restituzione degli aiuti accordati. La somma dovuta è maggiorata degli interessi che decorrono dalla data di erogazione fino alla data del rimborso, in modo da annullare gli effetti dell'aiuto. Il tasso d'interesse applicabile è il tasso di riferimento utilizzato dalla Commissione nel periodo in questione per la valutazione dei regimi di aiuti regionali.

                    Articolo 3

La Germania informa la Commissione, entro due mesi a decorrere dalla pubblicazione della presente decisione, delle misure che avrà adottato per conformarvisi.

                    Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione».

Procedimento

13.
    Di conseguenza, con atto depositato nella cancelleria del Tribunale l'11 gennaio 1999, la ricorrente ha proposto il ricorso in esame.

14.
    Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 21 giugno 1999 il Freistaat Sachsen ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della ricorrente. Le parti principali non hanno formulato osservazioni su tale istanza di intervento.

15.
    Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 25 giugno 1999 la Repubblica federale di Germania ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della ricorrente. Nella sua lettera 5 luglio 1999 la Commissione non ha sollevato alcuna obiezione. La ricorrente non ha formulato osservazioni.

16.
    Con ordinanza 8 novembre 1999 il presidente della Terza sezione ampliata del Tribunale ha autorizzato la Repubblica federale di Germania e il Freistaat Sachsen ad intervenire a sostegno delle conclusioni della ricorrente.

17.
    La Repubblica federale di Germania e il Freistaat Sachsen hanno depositato le loro memorie di intervento, il 24 e, rispettivamente, il 26 gennaio 2000.

18.
    Il 13 marzo 2000 la Commissione ha depositato le sue osservazioni sulle due memorie di intervento.

19.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza sezione ampliata) ha deciso di passare alla fase orale. Nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall'art. 64 del suo regolamento di procedura, esso ha invitato le parti a rispondere a quesiti scritti e a depositare taluni documenti. Le parti hanno ottemperato a tali richieste nel termine impartito.

20.
    Le parti hanno svolto osservazioni orali e risposto ai quesiti del Tribunale in occasione dell'udienza svoltasi il 5 dicembre 2000.

Conclusioni delle parti

21.
    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-    ingiungere alla Commissione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto CECA della Corte di giustizia, di produrre tutti i documenti relativi all'adozione della decisione impugnata;

-    permetterle di consultare i documenti così prodotti;

-    annullare la decisione impugnata;

-    condannare la Commissione alle spese.

22.
    La Repubblica federale chiede che il Tribunale voglia:

-    ingiungere alla Commissione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della Corte, di produrre tutti i documenti relativi all'adozione della decisione impugnata;

-    permettere ad essa, nonché alla ricorrente, di consultare i documenti così prodotti;

-    annullare la decisione impugnata;

-    condannare la Commissione alle spese.

23.
    Il Freistaat Sachsen chiede che il Tribunale voglia:

-    ingiungere alla Commissione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della Corte, di produrre tutti i documenti relativi all'adozione della decisione impugnata;

-    permettere ad esso, nonché alla ricorrente, di consultare i documenti così prodotti;

-    annullare la decisione impugnata;

-    condannare la Commissione alle spese.

24.
    La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

-    respingere il ricorso;

-    condannare la ricorrente alle spese.

Sulla domanda diretta alla produzione e alla consultazione del fascicolo amministrativo

25.
    In seguito alla misura d'organizzazione del procedimento del Tribunale che le era stata comunicata il 22 ottobre 1999, la Commissione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della Corte, ha depositato in cancelleria del Tribunale (con allegata unalettera del 12 novembre 1999) il fascicolo che si riferisce al procedimento amministrativo che è sfociato nell'adozione della decisione impugnata. In tale lettera, essa ha chiesto la riservatezza per tutti i documenti di tale fascicolo, ad eccezione delle proprie comunicazioni e dei documenti provenienti dalla ricorrente.

26.
    Con fax 16 novembre 1999, essa ha inviato alla cancelleria del Tribunale l'elenco dei documenti che costituiscono il fascicolo amministrativo.

27.
    La lettera ed il fax della Commissione di cui ai precedenti due punti sono stati trasmessi dalla cancelleria del Tribunale il 23 novembre 1999 alla ricorrente e il 28 marzo 2000 agli intervenienti.

28.
    Nessuna delle parti ha risposto a tale comunicazione.

29.
    Di conseguenza, e considerato il fatto che dalla lettura delle memorie della ricorrente non risulta che la mancanza di accesso al fascicolo amministrativo abbia nuociuto, come essa afferma nel suo ricorso senza sostenere il suo argomento, alla presentazione dei suoi argomenti nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, occorre respingere la domanda esaminata.

Sulla domanda di annullamento

30.
    A sostegno della sua domanda di annullamento la ricorrente adduce vari motivi contro l'art. 1, primo comma, della decisione impugnata. Un motivo è diretto all'annullamento dell'art. 1, secondo comma, della detta decisione. Un motivo mira all'annullamento dell'art. 2 di quest'ultima.

Sui motivi diretti all'annullamento dell'art. 1, primo comma, della decisione impugnata

31.
    Tali motivi sono in tutto sei. Il primo motivo è relativo all'applicazione errata del Trattato CECA. Il secondo motivo è relativo a una modifica illegittima del diritto comunitario primario. Il terzo motivo è basato su uno sviamento di potere. Il quarto motivo riguarda la violazione dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento. Il quinto motivo è fondato sulla violazione del principio di non discriminazione. Il sesto motivo attiene alla violazione degli artt. 5 e 15, primo comma, del Trattato CECA.

32.
    Pur prendendo in considerazione tutti i succitati motivi, occorre privilegiare l'analisi del primo motivo.

Argomenti delle parti

33.
    La ricorrente sostiene, in primo luogo, che la Commissione ha trascurato il fatto che il prodotto finale oggetto degli aiuti all'investimento controversi, vale a dire iltondo di cemento armato «allungato», non rientra nella categoria dei prodotti definita all'allegato I del Trattato CECA. Sostenuta dalla Repubblica federale di Germania e dal Freistaat Sachsen, essa espone che la vergella, alla quale la decisione impugnata ricollega il suo prodotto finale, rientra nel codice 4400 di tale allegato, il quale riguarda i «prodotti finiti a caldo in ferro, in acciaio ordinario o in acciaio speciale», vale a dire prodotti derivati dalla lavorazione a caldo dei laminati d'acciaio.

34.
    Tuttavia, il suo prodotto finale acquisirebbe le caratteristiche essenziali per la sua utilizzazione nelle costruzioni in cemento armato solo al termine di un processo di trasformazione a freddo della vergella. Tale procedimento corrisponderebbe ad una evoluzione tecnologica del procedimento classico di trasformazione mediante trafilatura. Orbene, i prodotti trafilati sarebbero esclusi dalla nomenclatura dei prodotti CECA definita all'allegato I del Trattato CECA. Essi rientrerebbero nella normativa relativa all'«inquadramento di taluni settori siderurgici al di fuori della CECA» (GU 1988, C 320, pag. 3; in prosieguo: l'«inquadramento al di fuori della CECA»), che menzionerebbe espressamente la trafilatura e la stiratura della vergella.

35.
    Basandosi sulla relazione peritale del professor Hensel (in prosieguo: la «relazione Hensel»), della Montanuniversität di Friburgo (Germania), riguardante il suo laminatoio e il suo impianto di «allungamento» a freddo, la ricorrente, sostenuta dal Freistaat Sachsen, chiarisce che la fabbricazione di tondi di cemento armato «allungati» richiede che la vergella già sottoposta al laminatoio a caldo sia oggetto di una operazione di aggiustaggio, che è diretta a darle una forma che permetta di lavorarla a freddo nell'impianto di «allungamento». L'«allungamento» a freddo deriverebbe da una nuova tecnologia sviluppata nel 1990 e riconosciuta dall'Ufficio europeo dei brevetti nel giugno 1994. Esso avrebbe sostituito la tecnica della lunga trafilatura. Esso si svolgerebbe in un impianto distinto dagli impianti di laminato a caldo e costituirebbe, sul piano tecnico ed economico, un'operazione totalmente distinta dal laminato a caldo. I produttori di vergelle disporrebbero peraltro raramente di impianti di «allungamento». Secondo le dichiarazioni stesse della Commissione, l'«allungamento» della vergella si farebbe in genere in centri di servizi siderurgici.

36.
    La ricorrente e gli intervenienti sostengono che la Commissione, nel momento in cui fa riferimento, al punto IV, quinto comma, dei 'considerando‘ della decisione impugnata al caso di imprese che non rientrano nell'art. 80 del Trattato CECA che utilizzano impianti di «allungamento» per lavorare le vergelle, ammette essa stessa implicitamente che il prodotto finale di cui trattasi, gli impianti utilizzati per la sua fabbricazione e gli aiuti destinati a tali impianti non rientrano nell'ambito di applicazione del Trattato CECA. Il Freistaat Sachsen aggiunge che, in tale passaggio della decisione impugnata, la Commissione riconosce che il prodotto finale della ricorrente costituisce un mercato specifico che non rientra in linea di principio nell'ambito di applicazione del Trattato CECA.

37.
    In secondo luogo, la ricorrente afferma che la tesi sostenuta dalla Commissione nella decisione impugnata, secondo la quale taluni aiuti di Stato accordati ad imprese che hanno attività che, in parte, rientrano nel Trattato CECA devono essere oggetto di una valutazione indifferenziata alla luce delle norme del Trattato CECA, è del tutto nuova in relazione alla posizione di tale istituzione nel corso del procedimento amministrativo.

38.
    La Repubblica federale di Germania e il Freistaat Sachsen negano che le norme del Trattato CECA in materia di aiuti siano indistintamente applicabili a qualsiasi aiuto avuto da un'impresa siderurgica. Gli aiuti all'investimento in favore di tale impresa dovrebbero essere valutati dal punto di vista del Trattato CE allorché sono destinati ad attività che non rientrano nel Trattato CECA. Tale interpretazione sarebbe conforme all'economia delle norme dei Trattati CE e CECA in materia di aiuti, che sarebbero diretti a garantire una concorrenza leale, nella Comunità, tra imprese presenti sul medesimo mercato di prodotti. Orbene, producendo tondi di cemento armato «allungati», la ricorrente sarebbe in concorrenza non con le imprese che rientrano nel Trattato CECA, ma con i centri di servizi siderurgici e le imprese di costruzione di cemento, che rientrerebbero nelle norme del Trattato CE. Queste ultime dovrebbero di conseguenza applicarsi anche alla ricorrente, per detta parte della sua produzione.

39.
    Il Freistaat Sachsen aggiunge che, poiché il diritto degli aiuti costituisce uno strumento di controllo della concorrenza, la compatibilità di detti aiuti con il mercato comune va valutata in funzione del mercato sul quale l'impresa beneficiaria interviene, e non in base ad un collegamento formale all'uno o all'altro Trattato. L'approccio adottato nel caso di specie dalla Commissione, basato sulla circostanza che la ricorrente è un'impresa siderurgica ai sensi dell'art. 80 del Trattato CECA, sarebbe in contrasto con la propria prassi, nonché con la giurisprudenza, che sancirebbe la prevalenza, per quanto riguarda il diritto degli aiuti, del criterio connesso alla natura del prodotto o della produzione rispetto a quello relativo alla qualificazione dell'impresa (v. sentenza della Corte 17 dicembre 1959, causa 14/59, Société des fonderies de Pont-à-Mousson/Alta Autorità, Racc. pag. 435, a pagg. 462-463, e le conclusioni dell'avvocato generale Lagrange relative a detta sentenza, pag. 469, a pag. 483; v., altresì, sentenze della Corte 15 dicembre 1987, causa 328/85, Deutsche Babcock, Racc. pag. 5119, punto 9, e 2 maggio 1996, causa C-18/94, Hopkins e a., Racc. pag. I-2281, punto 14).

40.
    Nella sua replica la ricorrente sostiene, basandosi su documenti, che essa tiene una contabilità distinta per settore di produzione, che esclude il rischio di sviamento di aiuti all'investimento destinati alle sue attività che non rientrano nel Trattato CECA a favore delle sue attività soggette a quest'ultimo. La Repubblica federale di Germania e il Freistaat Sachsen aggiungono che, mentre la ricorrente ha provato la separazione netta dei suoi conti per settore di attività, la Commissione non ha provato né nella decisione impugnata né nelle sue memorie che le attività della ricorrente che rientrano nel Trattato CECA abbiano tratto profitto dagli aiutidestinati al suo impianto di «allungamento», o che quest'ultima non abbia preso le misure sufficienti per evitare tale confusione. Il Freistaat Sachsen afferma inoltre che, nella sua comunicazione del 18 febbraio 1998, la Commissione aveva previsto un esame dettagliato a tal proposito. Esso deduce dall'assenza di riferimenti al detto esame nella decisione impugnata che il risultato di quest'ultimo è stato favorevole alla ricorrente.

41.
    La Commissione sottolinea, in via preliminare, che la ricorrente, che non ha preso parte al procedimento amministrativo, produce una serie di documenti che non sono mai stati portati a sua conoscenza nel corso del detto procedimento. Tali documenti, nonché le affermazioni di fatto che ad essi si ricollegano, dovrebbero di conseguenza essere considerati irrilevanti per la valutazione della legittimità della decisione impugnata (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 6 ottobre 1999, causa T-123/97, Salomon/Commissione, Racc. pag. II-2925, punto 55, e la giurisprudenza citata).

42.
    La Commissione afferma che, in ogni caso, gli argomenti della ricorrente e degli intervenienti non sono fondati.

43.
    In primo luogo essa contesta la presentazione fatta da questi ultimi del procedimento di produzione di tondi di cemento armato «allungati». Essa espone, come nella decisione impugnata, che l'«allungamento» o raddrizzatura dell'acciaio è solo una tecnica che permette di migliorare la qualità della vergella laminata a caldo per soddisfare le specifiche tecniche del settore della costruzione. Tale operazione non altererebbe la natura e le proprietà del prodotto lavorato al punto da farne un prodotto CE. Essa si ricollegherebbe alla produzione della vergella e quindi alle attività di produzione CECA della ricorrente, e non all'attività di trafilatura/stiratura, la quale modificherebbe la sostanza del prodotto.

44.
    Tale analisi sarebbe corroborata dai pareri dei professionisti dell'industria siderurgica, che collegherebbero l'attività di raddrizzatura alla produzione d'acciaio, nonché da vari documenti versati agli atti dalla ricorrente.

45.
    Così, nel fascicolo di brevetto allegato al ricorso, la raddrizzatura sarebbe descritta come un procedimento di consolidazione del cemento armato e in esso sarebbe altresì chiarito che la nuova tecnologia sviluppata dalla ricorrente è diretta a sostituire al precedente procedimento di raddrizzatura basato su una deformazione per torsione discontinua una tecnica di raddrizzatura continua che consenta di ottenere una consolidazione a freddo pluriassiale, molto uniforme e molto isotropa, e di migliorare i limiti di estensione, di resistenza e di allungamento del cemento armato. Tale descrizione tecnica, nella quale la nozione di stiratura sarebbe sistematicamente evitata, sarebbe corroborata dal rapporto Hensel, nel quale il sistema di cui trattasi sarebbe costantemente qualificato come procedimento di aggiustaggio, e mai di trafilatura o di stiratura. Essa sarebbe confermata anche dal documento allegato al ricorso e intitolato «Il cemento armato allungato - unsemplice processo di trasformazione normalizzata», che dimostrerebbe che il prodotto di cui trattasi rimane acciaio ai sensi del Trattato CECA.

46.
    Le indicazioni fornite da questi diversi documenti sarebbero confermate dalle definizioni della vergella e del tondo per cemento armato che figurano nel questionario statistico 2-71 che la Commissione invia alle imprese che rientrano nel Trattato CECA conformemente alla sua decisione 13 dicembre 1988, n. 4104/88/CECA, relativa alla modifica dei questionari contenuti nell'allegato della decisione n. 1566/86/CECA (GU L 365, pag. 1). Emergerebbe infatti dalle dette definizioni che la deformazione regolare a freddo di tali prodotti, in particolare per «allungamento» o raddrizzatura, non osta al collegamento dei prodotti provenienti da tali operazioni alla categoria dei prodotti siderurgici. Tali definizioni, che risalirebbero al 1986 [v. nota relativa alla definizione della vergella contenuta nella decisione della Commissione 24 febbraio 1986, n. 1566/86/CECA, relativa alle statistiche del ferro e dell'acciaio (GU L 141, pag. 1, 43)], non sarebbero mai state messe in discussione all'epoca dagli ambienti professionali. Esse non sarebbero contestate dalla ricorrente e dagli intervenienti.

47.
    In secondo luogo, e in subordine, la Commissione sostiene che, anche considerando il cemento armato raddrizzato come un prodotto che rientra nel Trattato CE, la ricorrente non poteva, in ogni caso, beneficiare di aiuti all'investimento per questo tipo di prodotto, poiché essa è un'impresa siderurgica.

48.
    L'argomentazione della ricorrente, basata sulla natura del prodotto, disconoscerebbe la portata del divieto degli aiuti di cui all'art. 4, lett. c) del Trattato CECA che sarebbe in funzione della qualità del beneficiario dell'aiuto (v. conclusioni dell'avvocato generale Lagrange relative alla sentenza della Corte 23 febbraio 1961, causa 30/59, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Alta Autorità, Racc. pag. 1, pag. 59). Orbene, conformemente all'art. 80 del Trattato CECA, l'esercizio di un'attività di produzione nel settore del carbone e dell'acciaio sarebbe sufficiente a qualificare l'impresa interessata come impresa siderurgica (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 21 gennaio 1999, cause riunite T-129/95, T-2/96 e T-97/96, Neue Maxütte Stahlwerke e Lech-Stahlwerke/Commissione, Racc. pag. II-17, punto 97). Applicato a tale impresa il divieto degli aiuti di cui all'art. 4, lett. c), del Trattato CECA riguarderebbe pertanto non solo gli aiuti destinati a finanziare investimenti direttamente connessi alla fabbricazione di prodotti siderurgici, ma anche quelli che sono destinati all'attività che non rientrano direttamente nel Trattato CECA (v., in tal senso, sentenza Société des fonderies de Pont-à-Mousson/Alta Autorità e conclusioni dell'avvocato generale Lagrange riguardanti tale sentenza, citate al punto 39 supra, rispettivamente, Racc. pagg. 470-472 e pag. 493). Siffatta interpretazione sarebbe confermata dall'art. 1 del sesto codice degli aiuti alla siderurgia che riguarderebbe gli aiuti alla siderurgia siano essi specifici o meno.

49.
    L'applicazione dell'art. 4, lett. c), del Trattato CECA basata sulla qualità dell'impresa beneficiaria degli aiuti deriverebbe inoltre dalla lettera e dal sistema delle disposizioni del detto Trattato. Essa risponderebbe all'intento di evitare che aiuti accordati ad un'impresa siderurgica per la sua produzione non soggetta al Trattato CECA rinforzino la sua posizione finanziaria sul mercato che rientra nell'ambito di applicazione del detto Trattato e falsino così la concorrenza su tale mercato. Orbene, nel caso di specie, il rischio di tale ripercussione sarebbe duplice. Da un lato, la ricorrente non terrebbe una contabilità analitica distinta per settore di produzione, di modo che gli aiuti accordati le permetterebbero di migliorare la sua situazione finanziaria globale e di vendere i suoi prodotti che rientrano nel Trattato CECA a prezzo ribassato. Dall'altro, gli aiuti controversi permetterebbero alla ricorrente di migliorare la qualità del tondo per cemento armato, il che accrescerebbe i suoi sbocchi per la sua produzione principale soggetta al Trattato CECA.

50.
    Nelle sue osservazioni inviate alla Commissione con lettera 22 aprile 1998, sopra menzionata al punto 8, la Repubblica federale di Germania avrebbe affermato che l'integrazione di fasi ulteriori della trasformazione dell'acciaio aumentava le spese di investimento e di funzionamento dell'impresa nel suo insieme. Tale affermazione confermerebbe che aiuti destinati a finanziare tali spese comportano benefici in definitiva per l'insieme delle attività dell'impresa interessata. Orbene, la produzione che rientra nel Trattato CECA di un'impresa siderurgica non potrebbe beneficiare di un aiuto dissimulato sotto forma di una sovvenzione alla produzione non soggetta al detto Trattato, a meno di privare dell'effetto utile l'art. 4, lett. c), del Trattato CECA, che vieta la concessione di aiuti sul mercato che rientrano nel Trattato CECA sotto qualsiasi forma.

51.
    La Commissione sostiene che la sua tesi è confermata dal punto 4 dell'allegato I del Trattato CECA. Le preoccupazioni connesse alle ripercussioni degli aiuti accordati per attività che non rientrano nel Trattato CECA sarebbero state prese peraltro in considerazione, nell'inquadramento al di fuori della CECA, a livello dei rapporti società controllante-società controllata nei gruppi siderurgici.

52.
    La mancanza di separazione effettiva tra le attività sovvenzionate e le altre attività della ricorrente, e i relativi rischi di sviamento degli aiuti e di ripercussione sul mercato che rientra nel Trattato CECA porterebbero altresì a respingere l'argomento della ricorrente relativo alla possibilità tecnica di procedere alla stiratura della vergella in impianti distinti dal laminatoio a caldo, e persino in imprese separate, come i centri di servizi siderurgici.

53.
    Nelle sue osservazioni sulle memorie di intervento, la Commissione sottolinea che il citato rischio di ripercussione non è così elevato in presenza di un centro di servizi siderurgici, sin dal momento in cui quest'ultimo non appartiene ad un'impresa di produzione soggetta al Trattato CECA, e dal momento in cui la produzione soggetta a quest'ultimo, che trasforma in prodotti che dipendono dal Trattato CE, è stata acquistata da un'impresa siderurgica alle normali condizionidi mercato. Essa aggiunge che, in presenza di un'impresa i cui diversi settori di produzione sono, come nel caso di specie, tecnicamente integrati, non tocca ad essa fornire la prova di uno sviamento abusivo degli aiuti contestati il quale sarebbe presunto, salvo prova contraria, a causa di siffatta integrazione industriale (v., in tal senso, sentenza Société des fonderies de Pont-à-Mousson/Alta Autorità, citata supra al punto 39, pag. 445). Al contrario, toccherebbe allo Stato membro interessato dimostrare la compatibilità dell'aiuto controverso (sentenza della Corte 28 aprile 1993, causa C-364/90, Italia/Commissione, Racc. pag. I-2097, punto 33), il che nella fattispecie la Repubblica federale di Germania non avrebbe fatto. Quest'ultima infatti non avrebbe prodotto,nel corso del procedimento amministrativo, alcun elemento che permetta di inficiare la suddetta presunzione.

54.
    Per quanto riguarda i documenti contabili allegati alla replica, la Commissione sostiene che essi sono irricevibili, conformemente all'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale. Tali documenti non potrebbero inoltre influenzare l'esame della legittimità della decisione impugnata, in quanto non sarebbero stati portati a conoscenza della Commissione nel corso del procedimento amministrativo. Essi non permetterebbero comunque di considerare che sia escluso nel caso di specie qualsiasi pericolo collegato alle ripercussioni degli aiuti concessi ad attività che non rientrano nel Trattato CECA. Infatti, i conti finali della ricorrente sarebbero consolidati, di modo che non sarebbe escluso che una sovvenzione destinata all'ultima fase della sua produzione possa giovare alle fasi precedenti.

Giudizio del Tribunale

55.
    In via preliminare occorre rammentare che, nell'art. 1, primo comma, della decisione impugnata, oggetto dei motivi esaminati, sono dichiarati incompatibili con il sesto codice degli aiuti alla siderurgia e al mercato comune del carbone e dell'acciaio il vantaggio fiscale per l'investimento di DEM 8,173 milioni e il premio all'investimento di DEM 1,236 milioni accordati alla ricorrente nel 1995, al pari della garanzia di Stato di DEM 12 milioni assegnata a questa non nel 1995, come indicato in tale disposizione, ma nel 1997, come emerge dal punto II dei 'considerando‘ della decisione impugnata e dalle risposte della Commissione ai quesiti scritti del Tribunale.

56.
    In risposta ad un quesito scritto del Tribunale, la ricorrente ha confermato che, come emerge dalle sue memorie, i suoi motivi diretti all'annullamento dell'art. 1, primo comma, della decisione impugnata riguardano soltanto la sovvenzione e il premio all'investimento, esclusa la garanzia di Stato di DEM 12 milioni che le è stata concessa nel 1997 per coprire crediti aziendali.

57.
    Di conseguenza, occorre esaminare se la Commissione fosse legittimata ad applicare il Trattato CECA a tali aiuti per l'investimento e a dichiararli incompatibili con le norme relative agli aiuti di Stato che derivano dal detto Trattato.

58.
    Ai sensi dell'art. 4, lett. c), del Trattato CECA, che costituisce il fondamento del regime giuridico degli aiuti di Stato disciplinati da tale Trattato, sono dichiarati incompatibili con il mercato comune del carbone e dell'acciaio e, di conseguenza, vietati, alle condizioni previste dal Trattato, le sovvenzioni o gli aiuti accordati dagli Stati sotto qualsiasi forma.

59.
    In tale articolo non si precisa se il principio di divieto da esso stabilito presupponga soltanto per la sua applicazione che l'impresa destinataria delle sovvenzioni o degli aiuti sia un'impresa siderurgica ai sensi del Trattato CECA, vale a dire, conformemente all'art. 80 del detto Trattato, un'impresa che esercita un'attività di produzione nel settore del carbone e dell'acciaio, o se sia anche necessario che l'attività considerata dalle sovvenzioni o dagli aiuti sia una attività di produzione che rientra nel Trattato CECA.

60.
    La circostanza che l'impresa considerata effettui, come nel caso di specie, attività di produzione nel settore dell'acciaio e sia, di conseguenza, un'impresa siderurgica ai sensi dell'art. 80 del Trattato CECA non implica - il che del resto la Commissione non afferma - che tutte le sue attività debbano essere considerate come attività soggette al Trattato CECA.

61.
    Tale circostanza non può nemmeno autorizzare a considerare che gli aiuti all'investimento destinati a siffatta impresa debbano essere considerati, in ogni caso, sotto il profilo delle norme relative agli aiuti di Stato che rientrano nel Trattato CECA.

62.
    A tal proposito, non emerge dalla giurisprudenza cui si è richiamata la Commissione nelle sue memorie (v. supra, punto 48) che l'impresa siderurgica che esercita in parte attività che rientrano nel Trattato CECA e, in parte, attività che non rientrano in quest'ultimo sia, in ogni caso, soggetta all'applicazione delle norme del Trattato CECA in materia di aiuti di Stato, compreso il caso in cui essa sia destinataria di aiuti all'investimento per le sue attività che non rientrano nell'ambito di applicazione del detto Trattato.

63.
    Nella sentenza Société des fonderies de Pont-à-Mousson/Alta Autorità, sopra citata al punto 39, era sorta la questione se la fabbricazione da parte dell'impresa ricorrente di ghisa liquida facesse di quest'ultima un'impresa che esercita un'attività di produzione ai sensi dell'art. 80 del Trattato CECA, ai fini dell'applicazione di un meccanismo finanziario di perequazione di cui all'art. 53 del detto Trattato. La ricorrente sosteneva che ciò non avveniva, facendo valere, da un lato, che la ghisa liquida fabbricata non era un prodotto considerato dall'allegato I del Trattato CECA e, dall'altro, che tale ghisa era destinata alla sua produzione di calchi di ghisa, che erano esclusi dall'ambito di applicazione del Trattato CECA. Tale tesi è stata respinta dall'Alta Autorità.

64.
    Aderendo alle conclusioni dell'avvocato generale Lagrange, la Corte, dopo aver affermato che la ghisa liquida fabbricata dalla ricorrente rientrava nella categoria«ghisa per fonderia e altre ghise grezze», prevista dal codice 4200 dell'allegato I del Trattato CECA, ha considerato che la circostanza che la ricorrente non smerciasse sul mercato la sua ghisa liquida, ma la consumasse immediatamente, nei suoi impianti, per la fabbricazione di prodotti che esulano dall'ambito di applicazione del Trattato CECA, non era tale da escludere l'applicazione di quest'ultimo alla detta ghisa. Essa ha concluso di conseguenza che la ricorrente, in quanto produttrice di ghisa, era un'impresa che esercitava un'attività di produzione nel settore dell'acciaio ai sensi delle disposizioni del Trattato CECA e pertanto era stata giustamente assoggettata dall'Alta Autorità al meccanismo di perequazione di cui trattasi per la sua produzione di ghisa liquida (Racc. pagg. 467-473).

65.
    Nessun passaggio della sentenza esaminata consente di sostenere la tesi della Commissione secondo la quale la qualità di impresa siderurgica del beneficiario dell'aiuto è sufficiente a sottoporla, in tutti i casi, alle norme del Trattato CECA in materia di aiuti di Stato. Al contrario, dalla detta sentenza emerge che una stessa impresa può contemporaneamente rientrare nel Trattato CECA per taluni dei suoi prodotti, nella fattispecie la ghisa liquida, e nel Trattato CE per altri prodotti, nella fattispecie i calchi di ghisa. In tal senso, tale sentenza rafforza l'argomentazione della ricorrente e degli intervenienti diretta al rigetto della summenzionata tesi della Commissione.

66.
    Occorre inoltre osservare che dalla sentenza esaminata, pronunciata in una materia diversa da quella degli aiuti di Stato, non discende che, in presenza di un'impresa siderurgica che esercita, in parte, attività rientranti nel Trattato CECA e, in parte, attività che non rientrano nel detto Trattato, viga una presunzione di sviamento degli aiuti destinati alle attività non soggette a tale Trattato a favore di quelle che lo sono, presunzione per la quale lo Stato membro interessato, eventualmente assistito dall'impresa beneficiaria di tali aiuti, sarebbe tenuto a fornire la prova contraria.

67.
    Per quanto riguarda le conclusioni dell'avvocato generale Lagrange relative alla sentenza De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Alta Autorità, citata supra al punto 48, è giocoforza constatare che queste ultime riguardano questioni estranee alla fattispecie, collegate, da un lato, al significato della nozione di sovvenzione di cui all'art. 4, lett. c), del Trattato CECA e, dall'altro, alla delimitazione del rispettivo ambito d'applicazione di tale disposizione e dell'art. 67 del Trattato CECA.

68.
    Nella sentenza Neue Maxhütte Stahlwerke e Lech-Stahlwerke/Commissione, citata supra al punto 48, il Tribunale ha affermato che le società ricorrenti rientravano nell'ambito d'applicazione dell'art. 80 del Trattato CECA dal momento che fabbricavano prodotti elencati nell'allegato I del detto Trattato e, di conseguenza, ha concluso per l'applicazione delle disposizioni del Trattato CECA (punto 97 della sentenza). Tuttavia, esso non ha dovuto pronunciarsi sulla questione se taleconclusione fosse valida per attività di produzione di un'impresa siderurgica estranee al Trattato CECA.

69.
    Tanto nella sua decisione iniziale del procedimento amministrativo quanto nella decisione impugnata, la stessa Commissione ammette peraltro che il mero fatto che l'impresa beneficiaria degli aiuti all'investimento sia un'impresa siderurgica ai sensi dell'art. 80 del Trattato CECA non è sufficiente ad assoggettarla, in ogni caso, all'applicazione delle norme del Trattato CECA in materia di aiuti di Stato.

70.
    Nella sua comunicazione 18 febbraio 1998 (pag. 5), la Commissione rileva:

    «Una parte attualmente non nota degli aiuti all'investimento in questione potrebbe essere compatibile con il mercato comune qualora essa riguardi esclusivamente gli investimenti realizzati al di fuori del settore CECA e qualora ne venga escluso un utilizzo non autorizzato per le attività CECA di ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH (...)».

71.
    Al punto IV, terzo paragrafo, dei 'considerando‘ della decisione impugnata, essa afferma:

«[...L'art. 4, lett. c), del Trattato CECA] contempla gli aiuti a favore di determinati investimenti che possono essere utilizzati anche per attività che non rientrano nel Trattato CECA, dal momento che sono concessi ad imprese CECA e che non esiste una netta separazione tra attività CECA e non CECA».

72.
    Al quinto paragrafo del medesimo punto essa sottolinea:

«Nei casi [di imprese che non rientrano nell'articolo 80 del Trattato CECA], gli aiuti a parziale copertura dei costi di investimento negli impianti di raddrizzatura si sarebbero esaminati in base al Trattato CE e potrebbero eventualmente essere autorizzati in quanto aiuti all'investimento di carattere regionale ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del Trattato CE. Ciò non significa tuttavia che gli investimenti di imprese CECA in impianti che corrispondono nel contempo ai requisiti di imprese non CECA siano da esaminare in linea di principio alla luce del Trattato CE. Il divieto della concessione di aiuti contenuto nell'articolo 4, lettera c), del Trattato CECA mira a garantire una leale concorrenza tra imprese che fabbricano prodotti CECA. Di regola, così come nella fattispecie, [le imprese che fabbricano prodotti che rientrano nel Trattato CECA] possono ricevere aiuti all'investimento soltanto quando le attività sviluppate negli impianti sovvenzionati siano nettamente separate dalle altre attività CECA».

73.
    Da tali brani emerge che la stessa Commissione non esclude di non tener conto dell'applicazione del principio di divieto degli aiuti di cui all'art. 4, lett. c), del Trattato CECA, a favore dell'applicazione delle norme istituite dal Trattato CE in materia di aiuti di Stato, ad aiuti agli investimenti accordati ad un'impresa siderurgica per le sue attività non soggette al Trattato CECA, purché tale impresasia caratterizzata da una netta separazione tra tali attività sovvenzionate e le sue attività di produzione che rientrano nel Trattato CECA, che elimini qualsiasi rischio di sviamento degli aiuti a favore di queste ultime.

74.
    Di conseguenza, occorre esaminare se la Commissione fosse legittimata a considerare che gli aiuti all'investimento di cui all'art. 1, primo comma, della decisione impugnata riguardavano attività di produzione della ricorrente rientranti nell'ambito di applicazione del Trattato CECA. In caso affermativo, sarà lecito concludere che la Commissione, a buon diritto, ha applicato il Trattato CECA al caso di specie. Nell'ipotesi contraria, si dovrà accertare se l'applicazione del Trattato CECA sia, malgrado tutto, giustificata dal fatto che l'organizzazione delle attività della ricorrente non offre garanzie sufficienti che permettano di escludere uno sviamento degli aiuti all'investimento controversi a favore delle sue attività di produzione soggette al Trattato CECA e, quindi, una violazione della concorrenza sul mercato disciplinata da detto Trattato.

75.
    In risposta ai quesiti scritti del Tribunale, la Commissione ha prodotto una copia della lettera che le era stata inviata il 12 ottobre 1998 dalla Repubblica federale di Germania (v. supra punto 10), da cui emerge che gli aiuti controversi sono stati accordati alla ricorrente per investimenti destinati ai suoi impianti di aggiustaggio e di «allungamento». Pertanto, occorre applicare l'analisi esposta al punto precedente, in primo luogo, alla parte degli aiuti all'investimento che si riferisce all'attività di aggiustaggio della ricorrente e, in secondo luogo, a quella relativa alla sua attività di «allungamento».

76.
    Per quanto riguarda, in primo luogo, la parte degli aiuti all'investimento collegata all'attività di aggiustaggio della ricorrente, emerge dalla relazione Hensel che la detta attività mira a preparare la vergella che esce dal laminatoio a caldo per l'operazione di «allungamento» (punti 6 e 7.2).

77.
    In tale relazione i prodotti che escono dall'operazione di aggiustaggio sono collegati al gruppo dei prodotti finiti del laminatoio in ferro, in acciaio o in acciaio speciale, di cui al codice 4400 dell'allegato I del Trattato CECA (punto 6). La ricorrente e gli intervenienti che non hanno svolto nelle loro memorie alcun argomento diretto a mettere in discussione la qualifica di prodotti soggetti al Trattato CECA adottata in tale relazione sono stati invitati, all'udienza, a prendere posizione sulle indicazioni relative ai detti prodotti contenute nella relazione Hensel. Essi hanno confermato l'esattezza di tali indicazioni.

78.
    Anche se la descrizione della gamma di prodotti fabbricati dalla ricorrente, fornita nelle sue risposte ai quesiti scritti del Tribunale, fa pensare che la vergella prodotta nel suo impianto di aggiustaggio non sia un prodotto che essa mette in vendita, tale e quale, sul mercato, siffatta circostanza non è, in ogni caso, atta ad escludere la sua attività di aggiustaggio, e il prodotto risultante da tale attività, dal campod'applicazione del Trattato CECA (v., in tal senso, sentenza Société des fonderies de Pont-à-Mousson/Alta Autorità, citata supra al punto 39, pagg. 470-472).

79.
    Per quanto riguarda gli aiuti relativi all'attività di aggiustaggio, occorre respingere l'argomentazione del Freistaat Sachsen relativa al collegamento degli aiuti all'investimento controversi a programmi regionali di aiuti precedentemente approvati dalla Commissione in base al Trattato CE.

0

80.
    Infatti, invitato con un quesito scritto ad individuare tali programmi, il Freistaat Sachsen ha accennato a questo proposito rispettivamente alla sovvenzione e al premio all'investimento, al 24. Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe «Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur» (24. piano quadro di interesse comune per il miglioramento delle strutture economiche regionali) e a una legge tedesca del 1991 sui premi all'investimento. Tuttavia, come esso stesso osserva nella sua risposta a tale quesito scritto, le decisioni della Commissione che autorizzano tali regimi di aiuto comportano entrambe una riserva per il settore che rientra nel Trattato CECA. Di conseguenza, gli aiuti all'investimento relativi all'attività di aggiustaggio della ricorrente non possono essere considerati coperti da tali decisioni di approvazione.

81.
    Emerge dall'analisi operata ai quattro punti precedenti che la Commissione era legittimata ad esaminare i detti aiuti alla luce del Trattato CECA.

82.
    Senza che sia necessario pronunciarsi sulla sua ricevibilità alla luce dell'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, l'argomentazione della ricorrente, svolta nella sua replica, che mira ad escludere l'applicazione dell'art. 4, lett. c), del Trattato CECA a favore dell'art. 67 del detto Trattato, non può essere accolta.

83.
    L'art. 67 del Trattato CECA è diretto a neutralizzare le violazioni della concorrenza che l'esercizio dei poteri detenuti dagli Stati membri non può mancare di comportare (v. sentenza De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Alta Autorità, citata supra al punto 48, Racc. pag. 47). A tal fine, il n. 2 di tale disposizione permette alla Commissione di autorizzare uno Stato membro a concedere aiuti alla sua industria siderurgica nazionale, allorché questi ultimi sono destinati a controbilanciare gli effetti dannosi per tale industria, in termini di condizioni di concorrenza, di un'altra azione statale (v., in tal senso, conclusioni dell'avvocato generale Jacobs relative alla sentenza della Corte 13 luglio 2000, causa C-210/98 P, Racc. pag. I-5843, a pag. I-5845, paragrafo 3).

84.
    Tuttavia, né la ricorrente né gli intervenienti hanno fatto valere il benché minimo elemento che sia diretto a dimostrare che tale sia stata la finalità perseguita, nella fattispecie, dalla concessione alla ricorrente degli aiuti all'investimento controversi.

85.
    L'art. 67, n.3, del Trattato CECA riguarda l'attività di uno Stato membro che conferisca un vantaggio alla sua industria siderurgica rispetto alle altre industrie nazionali. Esso riconosce implicitamente la legittimità di tale vantaggio, purlegittimando la Commissione a rivolgere allo Stato membro interessato le raccomandazioni necessarie (sentenza De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Alta Autorità, citata supra al punto 48, Racc. pag. 41). Tuttavia, come sottolineato dalla Commissione nelle sue memorie, tale disposizione concerne soltanto i vantaggi in favore dell'industria siderurgica che derivano dall'applicazione di una legislazione o di una normativa di Stato collegata alla politica economica generale dello Stato membro interessato, e non le sovvenzioni pubbliche accordate in special modo all'industria del carbone e dell'acciaio o, come nella fattispecie, ad una data impresa siderurgica, che rientrino nell'art. 4, lett. c), del Trattato CECA (v., in tal senso, le conclusioni dell'avvocato generale Roemer per la sentenza della Corte 6 luglio 1971, causa 59/70, Paesi Bassi/Commissione, Racc. pag. 639, a pagg. 662-664; v. altresì sentenza del Tribunale 25 marzo 1999, causa T-37/97, Forges de Clabecq/Commissione, Racc. Pag II-859, punto 141).

86.
    Alla luce delle considerazioni di cui sopra (punti 76-85), la Commissione era legittimata ad esaminare la compatibilità della parte degli aiuti all'investimento controversi relativa all'attività di aggiustaggio della ricorrente alla luce dell'art. 4, lett. c), del Trattato CECA e del sesto codice degli aiuti alla siderurgia, che fissa le deroghe generali al principio di divieto degli aiuti stabilito dalla disposizione summenzionata del Trattato CECA (sentenze del Tribunale 24 ottobre 1997, causa T-243/94, British Steel/Commissione, Racc. pag. II-1887, punto 49, e causa T-244/94, Wirtschaftsvereinigung Stahl e a./Commissione, Racc. pag. II-1963, punto 37). A tal proposito occorre sottolineare che la ricorrente e gli intervenienti non hanno contestato il contenuto dell'esame operato dalla Commissione al riguardo al punto IV, sesto e settimo paragrafo, dei 'considerando‘ della decisione impugnata.

87.
    In conclusione, occorre respingere il primo motivo, relativo ad un'applicazione errata del Trattato CECA, nella misura in cui riguarda la parte degli aiuti agli investimenti di cui all'art. 1, primo comma, della decisione impugnata, relativa agli investimenti della ricorrente nel suo impianto di aggiustaggio delle vergelle.

88.
    Il secondo, il terzo e il quarto motivo, relativi, rispettivamente ad una modifica illegittima del diritto comunitario primario, ad uno sviamento di potere e ad una violazione dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, devono anch'essi essere respinti in quanto riguardano gli aiuti di cui al punto precedente, dato che si basano sulla premessa, non fondata riguardante l'attività di aggiustaggio della ricorrente, secondo la quale le attività sovvenzionate nel caso di specie sono attività che non rientrano nel Trattato CECA.

89.
    Di conseguenza, e considerato il fatto che emerge dalle memorie della ricorrente e degli intervenienti che il loro quinto e sesto motivo, relativi, rispettivamente, ad una violazione del principio di non discriminazione e ad una violazione degli artt. 5 e 15, primo comma, del Trattato CECA, riguardano esclusivamente l'attività di «stiratura» della ricorrente, si deve concludere per la legittimità dell'art. 1, primocomma, della decisione impugnata, nella parte in cui la Commissione vi dichiara incompatibile con il sesto codice degli aiuti alla siderurgia e con il mercato comune del carbone e dell'acciaio la parte degli aiuti all'investimento concessi nel 1995 alla ricorrente, relativa agli investimenti di quest'ultima nel suo impianto di aggiustaggio delle vergelle.

90.
    Per quanto riguarda, in secondo luogo, l'altra parte degli aiuti all'investimento di cui supra al punto 75, la Commissione afferma al punto quarto, quarto paragrafo, dei 'considerando‘ della decisione impugnata:

«(...) la raddrizzatura dell'acciaio rappresenta semplicemente una tecnologia che consente di migliorare la qualità della vergella laminata a caldo, per soddisfare le specifiche tecniche imposte dal settore edile. Il prodotto finale (vergella raddrizzata) costituisce un prodotto compreso nell'allegato I del Trattato CECA e corrisponde al codice 4400 ”vergella” del detto allegato ed al codice 7213 della nomenclatura combinata riferita ai prodotti CECA. Non può dunque essere condiviso quanto affermato dalle autorità tedesche, vale a dire che la raddrizzatura dell'acciaio non è collegata alla produzione di prodotti CECA».

91.
    E' pacifico tra le parti che, nell'ambito della presente causa, la nozione di raddrizzatura utilizzata dalla Commissione nella decisione impugnata e quella di «allungamento» utilizzata dalla ricorrente e dagli intervenienti nelle loro memorie devono essere considerate equivalenti. Ciò vale anche per i termini derivati, rispettivamente, da queste due nozioni. E'altresì pacifico tra le parti che, nel caso di specie, le nozioni di vergella «allungata» raddrizzata e di tondo di cemento armato «allungato» raddrizzato, indifferentemente impiegate dalle parti nel corso della lite, designano entrambe il prodotto finale dell'attività di raddrizzatura («allungaggio») della ricorrente. Nel giudizio che segue si farà riferimento alla raddrizzatura per designare l'attività considerata e alla vergella per individuare il prodotto finale di cui trattasi.

92.
    Di conseguenza, seguendo lo schema di analisi esposto sopra al punto 74, occorre verificare se la Commissione fosse legittimata a considerare che l'attività di raddrizzatura della ricorrente e il prodotto finale risultato di tale attività rientrasse nell'ambito d'applicazione del Trattato CECA.

93.
    A tal proposito occorre notare che, nell'ambito di un ricorso di annullamento basato sull'art. 33 del Trattato CECA, la legittimità dell'atto comunitario di cui trattasi va valutata in funzione degli elementi di fatto e di diritto che esistevano alla data in cui tale atto è stato adottato (v., per analogia, sentenze della Corte 7 febbraio 1979, cause riunite 15/76 e 16/76, Francia/Commissione, Racc. pag. 321, punto 7, e del Tribunale 25 giugno 1998, British Airways e a. e British Midland Airways/Commissione, cause riunite T-371/94 e T-394/94, Racc. pag. II-2405, punto 81). Così le valutazioni complesse effettuate dalla Commissione devono essere esaminate unicamente in funzione dei soli elementi di cui quest'ultima disponeva al momento in cui essa le ha effettuate (v., per analogia, sentenze della Corte 10luglio 1986, causa 234/84, Belgio/Commissione, Racc. pag. 2263, punto 16, e 26 settembre 1996, causa C-241/94, Francia/Commissione, Racc. pag. I-4551, punto 33; sentenza British Airways e a. e British Midland Airways/Commissione, summenzionata, punto 81).

94.
    Alla luce di tali principi occorre esaminare la fondatezza dell'analisi operata dalla Commissione nel passaggio della decisione impugnata come sopra riprodotto al punto 90.

95.
    Su tale punto, occorre sottolineare, in primo luogo, che l'art. 81 del Trattato CECA stabilisce che le parole «carbone» e «acciaio», che circoscrivono il campo d'applicazione «ratione materiae» del detto Trattato, sono definite dall'allegato I di quest'ultimo. Il codice 4400 del detto allegato, al quale la Commissione collega il prodotto finale della ricorrente, designa la «vergella» tra una serie di «prodotti finiti a caldo in ferro, in acciaio ordinario o in acciaio speciale». Il codice 7213 del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1; in prosieguo: la «nomenclatura combinata»), al quale, parimenti, la Commissione fa riferimento nella decisione impugnata, annovera la «vergella» tra i prodotti che rientrano nel Trattato CECA.

96.
    Tuttavia, è pacifico tra le parti che il prodotto finale della ricorrente è il risultato di un'operazione di raddrizzatura della vergella realizzata a freddo. Orbene, né il codice 4400, né alcun altro codice dell'allegato I del Trattato CECA, né la classificazione dei prodotti che rientrano nel Trattato CECA contenuta nella nomenclatura combinata contemplano la vergella raddrizzata a freddo. Al contrario, la designazione, sotto il codice 4400 dell'allegato summenzionato, della vergella come prodotto finito a caldo non autorizza, in mancanza di indicazioni in senso contrario, ad equiparare a tale prodotto il prodotto che è il risultato di un'operazione di lavorazione a freddo.

97.
    Facendo riferimento al punto 4 dell'allegato I del Trattato CECA, la Commissione sostiene una interpretazione ampia del concetto di vergella considerato al codice 4400 del detto allegato, che l'autorizzerebbe ad equiparare a tale concetto la vergella raddrizzata a freddo prodotta dalla ricorrente.

98.
    Emerge da tale disposizione che l'azione della Commissione deve tener conto del fatto che la produzione di taluni dei prodotti che figurano nell'elenco contenuto nel detto allegato è direttamente collegata a quella di sottoprodotti che non vi figurano, ma i cui prezzi di vendita possono condizionare quello dei prodotti principali.

99.
    Tuttavia, né nella decisione impugnata né nel corso del procedimento giudiziario la Commissione ha spiegato perché il prezzo della vergella raddrizzata a freddo prodotta dalla ricorrente possa, in quanto tale, condizionare quello della vergella e degli altri prodotti siderurgici fabbricati a monte da quest'ultima.

100.
    Nelle sue memorie essa afferma che gli aiuti accordati alla ricorrente per investimenti connessi alla sua attività di raddrizzatura le permettono di migliorare la sua situazione finanziaria globale e di vendere a minor prezzo i suoi prodotti che rientrano nel Trattato CECA. I detti aiuti permetterebbero peraltro alla ricorrente di migliorare la qualità dei suoi tondi di cemento armato, il che accrescerebbe i suoi sbocchi per la sua produzione principale CECA (v. supra, punto 49). Tali affermazioni tendono tuttavia a dimostrare che, ammesso che la vergella raddrizzata a freddo prodotta dalla ricorrente non possa essere considerata un prodotto contemplato dall'allegato I del Trattato CECA, gli aiuti agli investimenti che si riferiscono a tale prodotto possono nel caso di specie avere un'incidenza sul mercato che rientra nel Trattato CECA, il che giustifica il fatto che essi vengano valutati alla luce delle norme del detto Trattato in materia. Esse non dimostrano, per contro, che, come prescritto dal punto 4 dell'allegato I del Trattato CECA, il prezzo della vergella raddrizzata a freddo prodotto dalla ricorrente possa, in quanto tale, influire sul prezzo dei prodotti siderurgici commercializzati da quest'ultima.

101.
    Di conseguenza, la Commissione non si può utilmente richiamare a tale disposizione per giustificare la sua decisione di applicare, nel caso di specie, le norme del Trattato CECA al prodotto finale della ricorrente.

102.
    Occorre peraltro sottolineare che, ai sensi dell'art. 81, secondo comma, del Trattato CECA, spetta al Consiglio, che delibera all'unanimità, integrare gli elenchi di prodotti contenuti nell'allegato I del Trattato CECA. A meno che il Consiglio non abbia utilizzato tale disposizione per includere nel detto allegato la vergella raddrizzata a freddo, quest'ultima non può essere interpretata nel senso che essa si estenda a tale prodotto, a meno di trascurare il fatto che il Trattato CECA costituisce, in forza dell'art. 232, n. 1, del Trattato CE (divenuto 305, n. 1, CE), una lex specialis che deroga alla lex generalis rappresentata dal Trattato CE (sentenza della Corte 24 ottobre 1985, causa 239/84, Gerlach, Racc. pag. 3507, punti 9-11, e relative conclusioni dell'avvocato generale M. VerLoren van Themaat, Racc. pag. 3508, punto 3.1; v. altresì, in tal senso, il parere 1/94 della Corte 15 novembre 1994 (Racc. pag. I-5267) sulla competenza della Comunità a concludere accordi internazionali in materia di servizi e di protezione della proprietà intellettuale, punti 25-27), e che, di conseguenza i termini che servono a circoscrivere il suo ambito d'applicazione devono essere interpretati restrittivamente.

103.
    In secondo luogo, poiché per quanto riguarda l'attività di raddrizzatura eseguita dalla ricorrente, la Commissione si limita a menzionare la relazione Hensel nella presentazione degli argomenti svolti dalla Repubblica federale di Germania nel corso del procedimento amministrativo (punto III, terzo paragrafo, dei 'considerando‘ della decisione impugnata), senza precisare in che cosa tale relazione confermi la sua analisi sopra esposta al punto 90, né indicare se, e in che misura, altri elementi siano stati considerati in detta analisi, il Tribunale ha dovuto chiedere alla Commissione, con un quesito scritto, di individuare gli elementi che sostengono tale analisi.

104.
    Nella sua risposta a tale quesito scritto, la Commissione ha osservato che la sua analisi si basava sulla relazione Hensel, sulle osservazioni ricevute il 17 marzo 1998 dall'associazione siderurgica britannica (v. supra, punto 8), sulle definizioni della vergella e del tondo di cemento armato che figurano nel questionario statistico 2-71 allegato alle sue decisioni nn. 1566/86 e 4104/88, sopra menzionate al punto 46, le quali equiparano tali prodotti alla vergella e al tondo di cemento armato raddrizzati a freddo, nonché su approfonditi colloqui con periti del settore.

105.
    Conformemente alla giurisprudenza rammentata supra al punto 93, occorre verificare se tali diversi elementi sostengano l'analisi della Commissione relativa all'attività di raddrizzatura della ricorrente.

106.
    Per quanto riguarda la relazione Hensel, la Commissione, nelle sue memorie, sostiene, in primo luogo, come dalla relazione stessa emerga che la raddrizzatura della vergella praticata dalla ricorrente si distingue dalla stiratura. L'autore della detta relazione eviterebbe infatti sistematicamente di ricorrere alla nozione della stiratura per designare l'attività di raddrizzatura della ricorrente.

107.
    Tuttavia, al punto 6 della relazione Hensel figura la seguente osservazione:

«Perciò, una misura di investimento, destinata alla fabbricazione del cemento armato allungato a freddo (stirato), può continuare a beneficiare di un aiuto in tutti i casi. Il cemento armato con nervature è incrudito con un procedimento di flessione-allungamento specifico, in quanto una trazione in un utensile di stiratura normale, come per fili lisci, comporterebbe una deformazione inaccettabile delle innervature».

108.
    Al punto 7. 2. della relazione, la raddrizzatura è così descritta: «un incrudimento come in una stiratura a freddo classica dei fili lisci».

109.
    In due occasioni nella relazione Hensel l'attività di raddrizzatura a freddo praticata dalla ricorrente è pertanto equiparata ad un'attività di stiratura che, come è pacifico tra le parti, non rientra nell'ambito d'applicazione del Trattato CECA (v. la nota 5 relativa al codice 4500 dell'allegato I del Trattato CECA, e l'inquadramento al di fuori della CECA).

110.
    All'udienza la Commissione non ha potuto spiegare perché non ha preso in considerazione nel corso del procedimento amministrativo le osservazioni della relazione Hensel sopra riprodotte ai punti 107 e 108.

111.
    In secondo luogo, le memorie della Commissione fanno emergere che quest'ultima ha dedotto dalla relazione Hensel che la raddrizzatura operata dalla ricorrente corrisponde a un aggiustaggio della vergella laminata a caldo.

112.
    Tuttavia, la semplice lettura dell'indice di tale relazione permette di constatare che, come confermato inequivocabilmente dal contenuto di quest'ultima, l'aggiustaggio costituisce, nel nuovo procedimento tecnologico sviluppato dalla ricorrente, un'operazione distinta dalla raddrizzatura (v. i punti 7. 2. e 7. 4.), destinata a raffreddare e a preparare la vergella che esce dal laminatoio a caldo ai fini della raddrizzatura.

113.
    Al punto 6 della relazione è così chiarito che, nell'impianto di aggiustaggio, «le sezioni di filo sono raffreddate, raccolte in fasci, portate allo stato freddo, legate, controllate, etichettate e pesate». Successivamente, «il tondo di cemento armato preparato secondo una qualità elevata e legato in colli nel nuovo impianto di aggiustaggio del laminato è portato in proporzione sempre più rilevante ad un livello di resistenza aumentato fino a tolleranza di ampiezza stretta nell'impianto di flessione-laminatura e di allungamento a freddo e consegnato sotto forma di bobine» (punto 7.2 della relazione).

114.
    Emerge dalle considerazioni che precedono (supra punti 106-113) che la Commissione ha effettuato una lettura solo parziale della relazione Hensel, senza tener conto dei passaggi di quest'ultima che paragonano il sistema di raddrizzatura a freddo praticato dalla ricorrente ad un sistema di stiratura, ed errata, confondendo le fasi di aggiustaggio e di raddrizzatura che si succedono nel processo di fabbricazione del prodotto finale della ricorrente.

115.
    Per quanto riguarda le osservazioni dell'associazione siderurgica britannica, occorre constatare che quest'ultima non ha preso posizione sulla qualificazione tecnica e giuridica dell'attività di raddrizzatura della ricorrente. Essa si è limitata ad affermare che, qualora dovesse risultare che l'aiuto ha favorito le attività della ricorrente soggette al Trattato CECA, ne conseguirebbe necessariamente che tale aiuto è incompatibile con il sesto codice degli aiuti alla siderurgia.

116.
    Nelle sue osservazioni, basate sulla supposizione che l'aiuto era destinato ad attività della ricorrente che non rientrano nel Trattato CECA, l'associazione sopra citata ha sottolineato il grado elevato d'integrazione delle attività di quest'ultima e il corrispondente rischio di sviamento dell'aiuto a profitto delle attività di quest'ultima soggette al Trattato CECA. L'associazione siderurgica britannica ha raccomandato di conseguenza che le attività delle ricorrente, che rientrino o meno nel Trattato CECA, siano nella fattispecie considerate come un insieme integrato, soggetto alla normativa degli aiuti del Trattato CECA.

117.
    Emerge dalle considerazioni esposte ai due punti precedenti che le osservazioni esaminate non contengono elementi che confermino l'analisi della Commissione contenuta al punto IV, quarto paragrafo, dei 'considerando‘ della decisione impugnata.

118.
    Per quanto riguarda le definizioni della vergella e del tondo di cemento armato contenute nel questionario statistico 2-71, queste non possono ignorare il fatto chené il codice 4400 dell'allegato I del Trattato CECA, né il codice 7213 della nomenclatura combinata, menzionati nella decisione impugnata, equiparano la vergella raddrizzata a freddo alla vergella (v. supra punti 95 e 96). Esse non possono nemmeno inficiare le osservazioni della relazione Hensel secondo le quali la raddrizzatura a freddo della vergella operata dalla ricorrente è conseguenza di uno sviluppo tecnologico apparso all'inizio degli anni '90, cioè dopo l'adozione delle decisioni della Commissione menzionate sopra al punto 46, e va paragonata alla classica stiratura a freddo della vergella.

119.
    Occorre aggiungere che la mancanza di reazione dell'ambiente professionale e, nel corso del presente procedimento giudiziario, della ricorrente e degli intervenienti, al collegamento, per fini statistici, della vergella raddrizzata a freddo alla vergella, non può evidentemente essere interpretata come un riconoscimento, da parte di queste ultime, della qualifica del prodotto finale della ricorrente come prodotto che rientra nel Trattato CECA ai fini dell'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato.

120.
    Per quanto riguarda i colloqui condotti dalla Commissione con esperti della siderurgia, è giocoforza constatare che, né nella decisione impugnata, né nelle sue memorie, né nelle risposte ai quesiti scritti del Tribunale, la Commissione fornisce la benché minima indicazione riguardo al contenuto di tali colloqui. Di conseguenza, essi non possono essere utilmente considerati a sostegno della sua analisi.

121.
    Nel corso dell'udienza, la Commissione ha inoltre sostenuto che, in passato, la Repubblica federale di Germania aveva essa stessa collegato l'attività di raddrizzatura a freddo della ricorrente alle attività di produzione che rientrano nel Trattato CECA. Essa ha fatto riferimento, a tal proposito, alle comunicazioni del 26 maggio 1992 e del 29 giugno 1994, con le quali la Repubblica federale di Germania le aveva notificato, conformemente al quinto codice degli aiuti alla siderurgia, progetti di aiuti degli investimenti in favore della ricorrente.

122.
    Tuttavia, la lettura di queste due comunicazioni induce a respingere le asserzioni della Commissione. Tali comunicazioni non comportano infatti alcuna osservazione che permetta di considerare che i progetti di aiuti notificati si siano riferiti all'attività di raddrizzatura a freddo della ricorrente.

123.
    Vero è che, come ha affermato la Commissione all'udienza, esse menzionano, fra gli investimenti interessati dai progetti di aiuti, quelli connessi alle attività di deformazione a freddo della ricorrente. Tuttavia, nulla consente di affermare che tale menzione designi la sua attività di raddrizzatura a freddo. Al contrario, la tabella allegata alla comunicazione del 26 maggio 1992 induce a ritenere che tale menzione riguardi la sua attività di laminatura a freddo.

124.
    Al termine dell'esame di cui sopra (supra punti 90-123), occorre concludere che la Commissione a torto ha considerato l'attività di raddrizzatura a freddo della vergella eseguita dalla ricorrente come un'attività di produzione soggetta al Trattato CECA e qualificato il prodotto finale di quest'ultima come prodotto che rientra nell'allegato I del Trattato CECA e della nomenclatura combinata.

125.
    Conformemente all'analisi esposta al summenzionato punto 74, l'applicazione del Trattato CECA agli aiuti concessi alla ricorrente per i suoi investimenti relativi alla sua attività di raddrizzatura non può di conseguenza giustificarsi se non per la mancanza di garanzie sufficienti che permettano di escludere uno sviamento di detti aiuti a favore delle sue attività di produzione che rientrano nel Trattato CECA.

126.
    A tal proposito, va sottolineato che spetta allo Stato membro interessato, eventualmente assistito dall'impresa beneficiaria dell'aiuto, che dispone dei dati pertinenti a tal fine, fornire alla Commissione tutti gli elementi che devono permettere a quest'ultima di verificare, nel corso del procedimento amministrativo, l'esistenza o meno di tali garanzie. Tuttavia, la Commissione ha il dovere di condurre detto procedimento con diligenza e conformemente al principio di tutela del legittimo affidamento, il quale si inserisce tra i principi fondamentali della Comunità (sentenza della Corte 14 ottobre 1999, causa C-104/97 P, Atlanta/Comunità europea, Racc pag. I-6983, punto 52). Ciò implica, nella materia in esame, di considerare il legittimo affidamento di ordine procedurale che le indicazioni contenute nella decisione dell'istituzione di avviare il procedimento di esame degli aiuti controversi hanno potuto ispirare alle parti interessate.

127.
    Orbene, nel caso di specie, emerge dalla comunicazione 18 febbraio 1998 (pag. 5, primo paragrafo) quanto segue:

«Una parte attualmente non nota degli aiuti all'investimento in questione potrebbe essere compatibile con il mercato comune qualora essa riguardi esclusivamente gli investimenti realizzati al di fuori del settore CECA e qualora ne venga escluso un utilizzo non autorizzato per le attività CECA di ESF. Lo studio succitato sulla destinazione dei fondi non permette tuttavia di stabilire con esattezza tale parte. E' dunque necessario esaminare in dettaglio la questione.»

128.
    Deriva da tali indicazioni che, al momento di avviare il procedimento amministrativo, la Commissione aveva previsto un esame dettagliato diretto a stabilire se, ed in che misura, una parte degli aiuti agli investimenti controversi abbia riguardato esclusivamente investimenti realizzati dalla ricorrente al di fuori del settore rientrante nel Trattato CECA e, eventualmente, diretto a verificare che fosse escluso uno sviamento di tali aiuti a favore delle sue attività soggette al detto Trattato. Contrariamente a quanto la Commissione ha sostenuto all'udienza, tale indicazione non corrispondeva ad un invito, rivolto alle parti interessate, a comunicarle gli elementi che le consentissero di procedere a tale verifica. Alla lettura di tale indicazione, le parti avevano diritto di aspettarsi che la Commissionechiedesse loro, nell'ambito dell'esame da essa previsto nella comunicazione summenzionata, di fornirle tali elementi.

129.
    Tuttavia, nelle sue risposte ai quesiti scritti del Tribunale e nel corso dell'udienza, la Commissione ha chiarito di aver ritenuto, nel corso del procedimento amministrativo, che la vergella raddrizzata a freddo prodotta dalla ricorrente fosse un prodotto che rientrava nel Trattato CECA, sebbene occorresse considerare che tutti gli aiuti all'investimento controversi si riferivano ad attività soggette al Trattato CECA. Essa ha aggiunto che, in ogni caso, il grado di integrazione delle attività della ricorrente escludeva a priori la possibilità di una separazione completa tra le stesse, di modo che qualsiasi aiuto all'investimento accordato alla ricorrente doveva necessariamente essere valutato alla luce del Trattato CECA.

130.
    Pertanto, emerge da tali osservazioni che essa non ha proceduto all'esame annunciato nella sua comunicazione del 18 febbraio 1998, e non ha invitato le parti interessate a inviarle gli elementi che le permettessero di verificare concretamente se fosse o meno escluso uno sviamento degli aiuti agli investimenti destinati all'attività di raddrizzatura della ricorrente a favore delle attività che rientrano nel Trattato CECA esercitate a monte da quest'ultima.

131.
    Di conseguenza, i passaggi della decisione impugnata, riprodotti supra ai punti 71 e 72, che fanno riferimento all'ipotesi di una mancanza di separazione completa, al livello dell'impresa beneficiaria degli aiuti, tra le sue attività rientranti nel Trattato CECA e quelle non soggette a quest'ultimo, non possono essere considerati nel senso che essi riflettono il risultato di un esame concreto e in contraddittorio che avrebbe fatto emergere la mancanza di garanzie sufficienti che consentissero di escludere, nel caso di specie, siffatto sviamento.

132.
    Poiché la Commissione non era legittimata a qualificare l'attività di raddrizzatura della ricorrente come attività che rientra nel Trattato CECA, la mancanza di tale esame impedisce di concludere per l'applicabilità del Trattato agli aiuti considerati.

133.
    Dall'esame previsto dalla Commissione nella sua comunicazione del 18 febbraio 1998 non se ne deve fare carico il Tribunale, che non può procedere a siffatto esame senza sconfinare nelle competenze dell'istituzione comunitaria interessata (v., in particolare, sentenza del Tribunale 24 febbraio 2000, causa T-145/98, ADT Projekt/Commissione, Racc. pag. II-387, punto 83).

134.
    Di conseguenza, alla luce delle considerazioni di cui sopra (supra punti 90-133), occorre accogliere il motivo fondato su un'errata applicazione del Trattato CECA, nella parte in cui tale motivo riguarda gli aiuti accordati alla ricorrente per investimenti connessi al suo impianto di raddrizzatura a freddo della vergella.

135.
    Tenuto conto di quanto precede, e senza che occorra esaminare gli altri motivi ed argomenti addotti dalla ricorrente e dagli intervenienti contro l'art. 1, primocomma, della decisione impugnata, si deve concludere che tale disposizione - nella parte in cui la Commissione vi dichiara incompatibile con il sesto codice degli aiuti alla siderurgia e con il mercato comune del carbone e dell'acciaio gli aiuti agli investimenti accordati nel 1995 alla ricorrente per investimenti nel suo impianto di raddrizzatura a freddo della vergella - è illegittima e di conseguenza dev'essere annullata. La domanda di annullamento contro tale disposizione della decisione impugnata dev'essere respinta per il resto.

Sul motivo relativo ad una violazione del principio della certezza del diritto, diretto all'annullamento dell'art. 1, secondo comma, della decisione impugnata

Argomenti delle parti

136.
    La ricorrente fa riferimento ad una violazione del principio della certezza del diritto. Essa sostiene che la Commissione aveva autorizzato l'uso parziale delle garanzie dello Stato considerato relative alle pratiche di aiuto N 351/92 e N 673/94 per la copertura di crediti aziendali. Infatti, per quanto riguarda la prima di dette garanzie, la Repubblica federale di Germania avrebbe inviato il 17 dicembre 1992 al funzionario della Commissione incaricato della pratica N 351/92 un fax nel quale si indicava che DEM 18 milioni relativi alla garanzia a buon fine dell'80% dovevano servire a coprire le perdite subite durante la realizzazione degli investimenti, nonché gli interessi scaduti. Per quanto riguarda la seconda garanzia dello Stato, la Repubblica federale di Germania avrebbe chiarito alla Commissione, in una lettera del 26 settembre 1994, che, quanto all'importo totale di tale garanzia, DEM 4,8 milioni erano destinati alla copertura di crediti aziendali.

137.
    Rinviando all'analisi dettagliata che essa dedica a tale questione al punto IV dei 'considerando‘ della decisione impugnata, la Commissione afferma che le controverse garanzie di Stato erano state dichiarate entrambe aiuti all'investimento. Tuttavia, nel corso del procedimento amministrativo, la Repubblica federale di Germania avrebbe inviato alla Commissione, il 17 dicembre 1992 e il 26 settembre 1994, documenti da cui risultava che tali garanzie erano state parzialmente destinate al finanziamento di crediti aziendali prima della loro approvazione da parte dell'istituzione.

138.
    Tali aiuti sarebbero stati non solo illegittimi, dato che essi sarebbero stati concessi senza l'accordo della Commissione, ma altresì incompatibili con il codice degli aiuti alla siderurgia, secondo il quale possono essere approvati soltanto gli aiuti alla ricerca, allo sviluppo, alla tutela dell'ambiente e alla chiusura. Tenuto conto del loro carattere manifestamente incompatibile con il mercato comune, gli aiuti al funzionamento non sarebbero considerati dal detto codice, il quale dovrebbe essere interpretato restrittivamente nella parte in cui deroga al principio di divieto degli aiuti (v., in tal senso, sentenza Neue Maxhütte Stahlmwerke e Lech-Stahlwerke/Commissione, citata supra al punto 48). Nel caso di specie una destinazione degli aiuti per fini diversi da quelli dell'investimento sarebbe stata quindi vietata.

139.
    La Commissione aggiunge che essa non può accettare a posteriori precisazioni che modificano la natura degli aiuti interessati (v., in tal senso, sentenza della Corte 24 febbraio 1987, causa 304/85, Falck/Commissione, Racc. pag. 871, punto 16, e la giurisprudenza citata). Ciò chiarirebbe che nel caso di specie essa si è attenuta alle precisazioni inizialmente fornite dalla Repubblica federale di Germania ed ha autorizzato gli aiuti in quanto aiuti all'investimento.

Giudizio del Tribunale

140.
    Per quanto riguarda anzitutto la pratica di aiuti N 351/92, è pacifico tra le parti che la Repubblica federale di Germania ha notificato alla Commissione il 26 maggio 1992, con lettera 2 giugno 1992, un progetto di concessione alla ricorrente di una sovvenzione e di un premio all'investimento per investimenti valutati in DEM 85 milioni.

141.
    Il 15 luglio 1992 la Repubblica federale di Germania ha comunicato alla Commissione la sua intenzione di accordare alla ricorrente una garanzia dello Stato fino all'80%, per un importo di DEM 68,8 milioni, «per i costi necessari alla creazione dell'impresa» (v. lettera inviata dalla Repubblica federale di Germania alla Commissione il 3 marzo 1998 e citata al punto I, secondo paragrafo, dei 'considerando‘ della decisione impugnata). Il 13 ottobre 1992 la Repubblica federale di Germania ha dichiarato alla Commissione che l'importo summenzionato era ridotto a DEM 60,8 milioni (v. la lettera citata).

142.
    Il 17 dicembre 1992 la Repubblica federale di Germania ha inviato alla Commissione un fax (in prosieguo: il «fax del 17 dicembre 1992») contenente le seguenti indicazioni:

«La somma degli investimenti menzionati nella notifica riguarda soltanto i costi ammissibili per la sovvenzione ed il premio all'investimento. Per quanto riguarda la garanzia dello Stato altri costi d'investimento sono stati presi in considerazione:

Costi del terreno                     8 milioni di DEM

Perdite subite fino

all'avvio della gestione                8 milioni di DEM

Interessi scaduti                    10 milioni di DEM

Costi d'investimento già menzionati    85 milioni di DEM

                            ___________________

                            111 milioni di DEM

meno sovvenzione e premio all'invest.    24,85 milioni di DEM

meno capitale proprio                10 milioni di DEM

                            ________________________                

importo da garantire                76,15 milioni di DEM

                    arr.        76 milioni di DEM

di cui l'80%                        60,8 milioni di DEM».

143.
    Emerge dalla sua lettera 1° marzo 1993 che la Commissione ha autorizzato in particolare la concessione alla ricorrente di «una garanzia dello Stato fino all'80% connessa ai costi necessari per la creazione dell'impresa e stimati in 76 milioni di DEM», vale a dire, come indicato nella decisione impugnata (v. tabella ricapitolativa che figura alla fine del punto II dei 'considerando‘), una garanzia dello Stato di DEM 60,8 milioni (l'80% di DEM 76 milioni).

144.
    Per quanto riguarda, inoltre, la pratica di aiuti N 673/94, è pacifico tra le parti che, con una comunicazione del 29 giugno 1994, la Repubblica federale di Germania ha notificato alla Commissione un progetto di concessione alla ricorrente di una sovvenzione e di un premio all'investimento per investimenti supplementari stimati in DEM 51 milioni. Tale comunicazione contiene le seguenti indicazioni:

«(...)

Il finanziamento degli investimenti supplementari di 51 milioni di DEM si presenta come segue:

-Fondi propri (aumento del capitale sociale)         5,4 milioni di DEM

-Vantaggio fiscale per l'investimento             11,73 milioni di DEM

-Premio all'investimento (8%)                 4,08 milioni di DEM

-Credito al tasso attuale del mercato             30,19 milioni di DEM

    (probabilmente sarà necessario aggiungere una garanzia supplementare, per la quale la decisione sarà presa nei prossimi mesi)

                        Totale:        51,00 milioni di DEM

Il governo federale notifica le misure di sostegno seguenti in favore della ricorrente:

Vantaggio fiscale per l'investimento 11,73 milioni di DEM

Premio all'investimento 4,08 milioni di DEM».

145.
    Con una comunicazione del 26 settembre 1994 (in prosieguo: la «comunicazione 26 settembre 1994») la Repubblica di federale di Germania ha «notificato (...) una garanzia dello Stato supplementare di 24 milioni di DEM, di cui 19,2 milioni di DEM per investimenti e 4,8 milioni di DEM per crediti aziendali».

146.
    Emerge sia dalla comunicazione del 18 febbraio 1998 (vedi tabella ricapitolativa che figura a pagina 4) sia dalla decisione impugnata (vedi tabella ricapitolativa che figura alla fine del punto II dei 'considerando‘) che, con lettera 13 gennaio 1995, la Commissione ha approvato, in particolare, la concessione alla ricorrente di una garanzia dello Stato per un importo di DEM 23,975 milioni.

147.
    Dagli elementi che precedono (punti 140-146) deriva che, per quanto riguarda sia la garanzia dello Stato relativa al fascicolo d'aiuto N 351/92 che quella collegata alla pratica d'aiuto N 673/94, la Repubblica federale di Germania, rispettivamentenel suo fax del 17 dicembre 1992 e nella sua comunicazione del 26 settembre 1994, aveva dato alla Commissione, prima che quest'ultima approvasse gli elementi di aiuto collegati alla concessione di tali garanzie alla ricorrente, indicazioni precise sulla ripartizione dei costi cui queste ultime si riferiscono. Nelle sue risposte ai quesiti scritti del Tribunale, la Commissione afferma che essa non ha registrato il fax del 17 dicembre 1992 e che la comunicazione del 26 settembre 1994 ha costituito una semplice integrazione d'informazione nell'ambito della pratica di aiuto N 673/94, di modo che questi due documenti non possono essere considerati notifiche formali. Essa tuttavia non nega di aver ricevuto tali documenti e non contesta il loro nesso con le pratiche di aiuto N 351/92 e N 673/94.

148.
    In entrambi i casi, la Commissione ha preso posizione sulle garanzie dello Stato di cui trattasi. La lettera 1° marzo 1993 riguarda infatti la «garanzia dello Stato fino all'80% connessa ai costi necessari per la creazione dell'impresa e stimati in 76 milioni di DEM» (v. supra punto 143). Il confronto di tale estratto e con l'indicazione, figurante nel fax del 17 dicembre 1992, di un importo globale di 76 milioni di DEM di garanzia fino al 80% permette di concludere che - il che non viene contestato dalla Commissione - quest'ultima si è pronunciata sulla garanzia dello Stato relativa al fascicolo di aiuti N 351/92 in base alle informazioni fornite dal detto fax. Per quanto riguarda la lettera 13 gennaio 1995, la Commissione non nega che il riferimento contenuto in tale lettera al «prestito commerciale con una garanzia dello Stato» per un importo di DEM 23,975 milioni manifesti la sua presa in considerazione delle indicazioni contenute nella comunicazione 26 settembre 1994 riguardo al progetto di concessione alla ricorrente di una garanzia dello Stato nell'ambito del fascicolo di aiuto N 673/94.

149.
    Per tale motivo occorre respingere l'applicazione nel caso di specie della soluzione adottata nella sentenza Falck/Commissione (citata supra al punto 139), menzionata dalla Commissione nelle sue memorie. Infatti, in tale sentenza la Corte ha statuito, a proposito di progetti di aiuti alla siderurgia il cui termine di notifica alla Commissione scadeva il 31 maggio 1985 in forza del codice degli aiuti alla siderurgia allora vigente, che la Commissione non era tenuta ad accettare precisazioni intervenute dopo tale data che avrebbero influenzato la natura dell'aiuto previsto e che, pertanto, avrebbero comportato che il progetto attuato non sarebbe stato corrispondente a quello notificato. Orbene, nel caso di specie è pacifico che il fax del 17 dicembre 1992 è pervenuto in tempo utile alla Commissione, ed emerge dall'analisi esposta ai due punti precedenti che le indicazioni che figurano in tale fax sono state prese in considerazione dalla Commissione nell'ambito della sua decisione finale contenuta nella lettera 1° marzo 1993. Per quanto riguarda la comunicazione del 26 settembre 1994 la stessa Commissione afferma, nelle sue risposte ai quesiti scritti del Tribunale, che tale comunicazione è stata «considerata come un semplice supplemento d'informazione nella pratica 673/94» e che di conseguenza è stata ricollegata al fascicolo di notifica che le era stato inviato dalla Repubblica federale di Germania il 29 giugno 1994 e che aveva annunciato un possibile progetto di concessione di una garanziasupplementare da parte dello Stato considerato alla ricorrente (v. supra punto 144). Inoltre, l'analisi esposta ai due punti precedenti fa emergere che le indicazioni che figurano in tale comunicazione sono state prese in considerazione dalla Commissione nell'ambito della sua decisione finale contenuta nella sua lettera 13 gennaio 1995.

150.
    Dalla lettura della lettera 1° marzo 1993 risulta che il progetto di concessione della garanzia dello Stato considerata è designato, allo stesso titolo degli altri elementi di aiuto relativi alla pratica N 351/92, come un progetto di aiuti all'investimento ed è stato esaminato e approvato alla luce dell'art. 5, terzo trattino, del quinto codice degli aiuti alla siderurgia, relativo agli aiuti regionali all'investimento in favore di imprese stabilite sul territorio della ex Repubblica democratica tedesca. Nella lettera 13 gennaio 1995 è parimenti osservato che il progetto di concessione alla ricorrente di una garanzia dello Stato connessa ad un mutuo commerciale, alla stregua degli altri elementi di aiuto oggetto della pratica N 673/94, è stato esaminato e approvato in base a questa stessa disposizione del codice degli aiuti alla siderurgia.

151.
    Al punto IV, undicesimo paragrafo dei 'considerando‘ della decisione impugnata, la Commissione afferma tuttavia che «[la Repubblica federale di Germania] ha notificato aiuti generali al funzionamento a favore di un'impresa CECA». Nelle sue risposte ai quesiti scritti del Tribunale e nel corso dell'udienza, la Commissione ha confermato che, come emerge dal canto suo della decisione impugnata, con tale affermazione si considerano il fax 17 dicembre 1992 e la comunicazione 26 settembre 1994. Alla luce di tali elementi, si può quindi pensare che la Commissione ha considerato all'epoca, alla lettura di tali documenti, che le garanzie dello Stato descritte in questi ultimi contenevano elementi di aiuto generale al funzionamento. Ciò è confermato dall'affermazione della Commissione nelle sue memorie, secondo la quale il fax del 17 dicembre 1992 e la comunicazione del 26 settembre 1994 hanno evidenziato una destinazione parziale di tali garanzie dello Stato per la copertura di crediti aziendali (v.supra, punto 137).

152.
    Di conseguenza, occorre considerare che, approvando, nell'ambito dei fascicoli d'aiuto N 351/92 e N 673/94, e con perfetta cognizione di causa, le garanzie dello Stato fino alla totalità degli importi menzionati dalla Repubblica federale di Germania, rispettivamente, nel suo fax 17 dicembre 1992 e nella sua comunicazione 26 settembre 1994, nella misura di DEM 25.000 circa nel secondo caso, la Commissione ha autorizzato l'uso parziale, annunciato in questi due documenti, di tali garanzie dello Stato come aiuti al funzionamento.

153.
    Non può essere accolto l'argomento della Commissione secondo il quale la mancanza di riferimenti, nelle sue lettere 1° marzo 1993 e 13 gennaio 1995, al progetto di destinazione parziale delle garanzie dello Stato alla copertura dei crediti aziendali doveva necessariamente indurre la Repubblica federale di Germania a rendersi conto che non era stato autorizzato alcun aiuto al funzionamento.

154.
    Qualora l'intenzione delle autorità tedesche di destinare una parte delle garanzie dello Stato alla copertura di tali crediti avesse provocato un'obiezione da parte sua, la Commissione avrebbe dovuto all'epoca, nel rispetto della procedura prevista a tal fine, adottare una decisione che, o autorizzasse la concessione di tali garanzie solo nei limiti dell'importo relativo alla copertura di spese d'investimento, o approvasse la concessione di tali garanzie nella loro totalità solo a condizione che queste ultime fossero interamente destinate alla copertura di spese d'investimento. Orbene, è giocoforza constatare che questo non è il tenore delle due lettere summenzionate.

155.
    La Commissione non può nemmeno far riferimento al carattere manifestamente incompatibile degli aiuti al funzionamento con il mercato comune del carbone e dell'acciaio per sostenere che la Repubblica federale di Germania doveva necessariamente chiedersi se la destinazione parziale della garanzia dello Stato alla copertura di crediti di gestione non fosse stata approvata.

156.
    Infatti, oltre a ciò che è stato esposto sopra ai punti 152 e 154, si deve constatare che, al punto IV, undicesimo paragrafo, dei 'considerando‘ dalla decisione impugnata, la Commissione afferma che «essa non avrebbe autorizzato aiuti al funzionamento contrari ai principi consolidati». La Commissione stessa non esclude quindi che tali aiuti possano essere autorizzati. Di conseguenza, essa non può obiettare che la Repubblica federale di Germania non poteva ragionevolmente interpretare le sue lettere 1° marzo 1993 e 13 gennaio 1995 come lettere contenenti l'autorizzazione degli elementi di aiuto al funzionamento contenuti nelle controverse garanzie dello Stato.

157.
    Ammesso che, nonostante quanto essa afferma nella decisione impugnata e nelle sue memorie (v.supra punto 151), la Commissione abbia considerato all'epoca i progetti controversi di concessione delle garanzie dello Stato integralmente corrispondenti a progetti di aiuti all'investimento, occorre sottolineare che tale impostazione, così come l'esame e l'approvazione della Commissione delle dette garanzie dello Stato come aiuti all'investimento, sono intervenuti in considerazione delle indicazioni fornite dalla Repubblica federale di Germania nel fax del 17 dicembre 1992 e nella comunicazione del 26 settembre 1994 quanto ai costi considerati da tali garanzie (v. supra punti 147 e 148). A tal proposito, alla luce di tali elementi, non si può rimproverare alla Repubblica federale di Germania di aver cercato di mascherare le finalità previste dalle garanzie controverse e di far così approvare dalla Commissione una destinazione di queste ultime diversa da quella che le era stata indicata.

158.
    Di conseguenza, l'autorizzazione come aiuti all'investimento, contenuta nelle lettere 1° marzo 1993 e 13 gennaio 1995, delle garanzie dello Stato a concorrenza della totalità - per DEM 25.000 circa, nel secondo caso - dell'importo globale menzionato dalla Repubblica federale di Germania, rispettivamente, nel suo fax 17 dicembre 1992 e nella sua comunicazione 26 settembre 1994, va considerata comeapprovazione dell'utilizzo di tali garanzie dello Stato a copertura dei rispettivi importi dei diversi tipi di costi menzionati in detti due documenti.

159.
    Non spetta al Tribunale interrogarsi sui motivi per i quali la Commissione ha autorizzato all'epoca la concessione alla ricorrente delle garanzie dello Stato controverse senza la minima riserva riguardo alle indicazioni fornite dalla Repubblica federale di Germania nel suo fax 17 dicembre 1992 e nella sua comunicazione 26 settembre 1994 quanto alla destinazione delle dette garanzie prevista in tali due documenti. E'giocoforza constatare, secondo l'analisi di cui sopra (v.supra punti 140-158), che le lettere 1° marzo 1993 e 13 gennaio 1995 devono essere interpretate nel senso che esse autorizzano la concessione alla ricorrente di garanzie dello Stato, rispettivamente, di DEM 60,8 milioni e di DEM 23,975 milioni, così come tali garanzie erano state descritte, quanto alla destinazione, dalla Repubblica federale di Germania nel suo fax 17 dicembre 1992 e nella sua comunicazione 26 settembre 1994, i cui passaggi utili sono stati riprodotti ai punti 142 e 145 di cui sopra.

160.
    Né nella decisione impugnata, né nelle sue memorie, la Commissione contesta il nesso stabilito dalla Repubblica federale di Germania, nel corso del procedimento amministrativo, tra la garanzia dello Stato di DEM 7,2 milioni, di cui all'art. 1, secondo comma, della decisione impugnata, concessa alla ricorrente alla fine del 1994 per coprire crediti aziendali, e la destinazione, annunciata nel fax 17 dicembre 1992 relativo alla pratica d'aiuto N 351/92, della garanzia dello Stato considerata da tale fax per la copertura di perdite subite durante la realizzazione di investimenti e di interessi scaduti, valutate globalmente in DEM 18 milioni. Non è neanche contestato che il summenzionato importo di DEM 7,2 milioni non superi il limite ammissibile, tenuto conto della rispettiva importanza dei diversi tipi di costi considerati dalla garanzia dello Stato di cui trattasi e della destinazione parziale di quest'ultima alla copertura di crediti aziendali.

161.
    La Commissione non nega neanche, nella decisione impugnata e nelle sue memorie, il nesso stabilito dalla Repubblica federale di Germania, nel corso del procedimento amministrativo, tra la garanzia dello Stato di DEM 4,8 milioni, di cui all'art. 1, secondo comma, della decisione impugnata, accordata alla ricorrente alla fine dell'anno 1994 per coprire crediti aziendali e la destinazione, annunciata nella comunicazione 26 settembre 1994 relativa alla pratica di aiuto N 673/94, della garanzia dello Stato considerata da tale comunicazione a copertura di crediti aziendali fino a DEM 4,8 milioni.

162.
    Di conseguenza, occorre concludere che l'elemento di aiuto contenuto nelle garanzie dello Stato accordate alla ricorrente alla fine dell'anno 1994 per coprire crediti aziendali nella misura, rispettivamente, di DEM 7,2 milioni e DEM 4,8 milioni, era stato approvato dalla Commissione, rispettivamente, nella sua lettera 1° marzo 1993 relativa al fascicolo di aiuto N 351/92 e nella sua lettera 13 gennaio 1995 relativa al fascicolo di aiuto N 673/94.

163.
    Occorre inoltre accertare se la Commissione fosse legittimata a considerare, all'art. 1, secondo comma, della decisione impugnata, che tale elemento di aiuto fosse incompatibile con il sesto codice degli aiuti alla siderurgia e con il mercato comune del carbone e dell'acciaio.

164.
    A tal proposito, occorre osservare che la qualificazione di aiuto generale al funzionamento conferita dalla Commissione a tale elemento di aiuto nella decisione impugnata (punto IV, ottavo e undicesimo paragrafo dei 'considerando‘) non è contestata dalla ricorrente e dagli intervenienti. Orbene, gli aiuti generali al funzionamento non rientrano in nessuna delle categorie di aiuti, definite dal sesto codice degli aiuti alla siderurgia, applicabile dal 1° gennaio 1997, per le quali è prevista una deroga generale al principio di divieto stabilito dall'art. 4, lett. c), del Trattato CECA. Peraltro, sia nel corso del procedimento amministrativo che durante il procedimento giudiziario, le parti in causa si sono limitate a sostenere che erano state autorizzate dalla Commissione le garanzie dello Stato di DEM 7,2 milioni e di DEM 4,8 milioni concesse alla ricorrente alla fine dell'anno 1994 per coprire crediti aziendali. Esse non hanno sviluppato argomenti diretti a dimostrare la compatibilità di tali garanzie con il mercato comune del carbone e dell'acciaio.

165.
    Di conseguenza, si deve concludere che la Commissione era legittimata a dichiarare, all'art. 1, secondo comma, della decisione impugnata, che l'elemento di aiuto contenuto nelle garanzie di DEM 7,2 milioni e di DEM 4,8 milioni accordate alla ricorrente alla fine dell'anno 1994 per coprire crediti aziendali è incompatibile con il sesto codice degli aiuti alla siderurgia e con il mercato comune del carbone e dell'acciaio.

166.
    Tenuto conto di tutto ciò di cui sopra (v. supra punti 140-165), l'art. 1, secondo comma, della decisione impugnata va annullato nella parte in cui dispone che non era stato autorizzato l'elemento di aiuto contenuto nelle garanzie dello Stato di DEM 7,2 milioni e di DEM 4,8 milioni accordate alla ricorrente alla fine dell'anno 1994 per coprire crediti aziendali. Il motivo esaminato va respinto per il resto.

Sul motivo relativo alla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento, diretto all'annullamento dell'art. 2 della decisione impugnata

Argomenti delle parti

167.
    La ricorrente sostiene che poteva legittimamente credere che aiuti destinati ad impianti non impiegati, in quanto tali, per un'attività che rientra nel Trattato CECA dovevano essere esaminati alla luce delle norme del Trattato CE in materia di aiuti di Stato, e ciò nonostante la mancanza di intervento di un'impresa a parte nello sfruttamento dei detti impianti (sentenza del Tribunale 31 marzo 1998, causa T-129/96, Preussag Stahl/Commissione, Racc. pag. II-609, punto 77, e la giurisprudenza citata).

168.
    Per quanto riguarda le garanzie dello Stato, essa afferma di aver creduto che la Repubblica federale di Germania aveva adempiuto l'obbligo di notifica per mezzo delle sue comunicazioni alla Commissione. Peraltro, approvando tali garanzie, l'istituzione comunitaria avrebbe fatto sorgere in sé stessa fondate aspettative (sentenza del Tribunale 15 dicembre 1994, causa T-489/93, Unifruit Hellas/Commissione, Racc. pag. II-1201, punto 51).

169.
    La ricorrente espone che essa ha provveduto a investimenti irreversibili, utilizzando in gran parte i mezzi che le erano stati accordati. Essa sostiene che, qualora fosse stata informata del rischio di una richiesta di rimborso degli aiuti controversi, non avrebbe effettuato tali investimenti e non si troverebbe attualmente di fronte ai problemi che le pone siffatta richiesta.

170.
    Essa rammenta il desiderio della giurisprudenza comunitaria di garantire un equilibrio tra il principio della legalità, da un lato, e i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, dall'altro (sentenza della Corte 21 settembre 1983, cause riunite 205-215/82, Deutsche Milchkontor, Racc. pag. 2633, punto 30).

171.
    Il Freistaat Sachsen sostiene che gli aiuti all'investimento controversi hanno costituito singole misure di esecuzione di programmi regionali di aiuti che erano state autorizzati dalla Commissione conformemente all'art. 93 del Trattato CE (divenuto art. 88 CE). Essi corrisponderebbero pertanto ad aiuti esistenti, dispensati dall'obbligo di previa notifica alla Commissione.

172.
    La Commissione afferma che, oltre al fatto che la ricorrente sostiene una qualificazione errata dell'operazione di raddrizzatura, emerge da una giurisprudenza costante che le imprese beneficiarie di un aiuto possono fare legittimo affidamento, in linea di principio, sulla regolarità dell'aiuto solamente qualora quest'ultimo sia stato concesso nel rispetto della procedura prevista, di cui un operatore economico diligente deve essere in grado di accertarsi (sentenza della Corte 20 settembre 1990, causa C-5/89, Commissione/Germania, Racc. pag. I-3437, punto 14). A tal proposito una comunicazione della Commissione (GU 1983, C 318, pag. 3) metterebbe sull'avviso i potenziali beneficiari di aiuti illegittimamente concessi contro il rischio di rimborso di siffatti aiuti.

173.
    Per quanto riguarda gli aiuti di cui all'art. 1, primo comma, della decisione impugnata, la ricorrente,inoltre, non potrebbe avvalersi di alcuna decisione di approvazione sulla quale possa fondare il suo legittimo affidamento. Per quanto riguarda l'argomento relativo al carattere irreversibile dei suoi investimenti, esso sarebbe irrilevante. Infatti, la Commissione non richiederebbe il ritiro dei detti investimenti, ma soltanto il rimborso dei fondi illegittimamente riscossi. Tale misura di rimborso sarebbe la conseguenza logica della constatazione di incompatibilità dell'aiuto con il mercato comune, dato che essa mira al ripristino della situazione precedente (sentenza della Corte 21 marzo 1990, causa C-142/87, Belgio/Commissione, Racc. pag. I-959).

174.
    Per quanto riguarda le garanzie dello Stato relative ai fascicoli di aiuto N 351/92 e N 673/94, esse sarebbero state utilizzate in violazione del quinto codice degli aiuti alla siderurgia. Infatti, sarebbero state destinate a fini diversi da quelli dichiarati alla Commissione e vietate dal detto codice. Inoltre, esse sarebbero state concesse alla ricorrente prima che la Commissione abbia stabilito la sua posizione al riguardo. Di conseguenza, la ricorrente non sarebbe legittimata ad affermare che l'approvazione di tali garanzie come aiuti all'investimento l'ha legittimamente indotto a ritenere che queste ultime fossero autorizzate come aiuti al funzionamento (v., in tal senso, sentenze della Corte 6 luglio 1988, causa 236/86, Dillinger Hüttenwerke/Commissione, Racc. pag. 3761, punto 14, e 6 dicembre 1990, causa C-180/88, Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie/Commissione, Racc. pag. I-4413, punto 22).

175.
    La Commissione aggiunge che la giurisprudenza comunitaria prescrive il recupero di aiuti illegittimi anche quando l'autorità nazionale è responsabile dell'illegittimità a tal punto che la revoca della decisione di concessione dell'aiuto risulta, rispetto al beneficiario dell'aiuto, in contrasto con la buona fede, poiché il detto beneficiario non ha potuto avere, in ragione del mancato rispetto del procedimento previsto, un legittimo affidamento nella regolarità dell'aiuto di cui trattasi (sentenza della Corte 20 marzo 1997, causa C-24/95, Alcan Deutschland, Racc. pag. I-1591, punto 43). Il recupero degli aiuti si imporrebbe tanto più quanto, come nel caso di specie, le autorità nazionali hanno cercato di far approvare a posteriori una destinazione dell'aiuto diversa da quella che era stata inizialmente notificata alla Commissione.

Giudizio del Tribunale

176.
    Occorre in primo luogo rammentare che l'art. 1, primo comma, della decisione impugnata va annullato nella parte in cui la Commissione in esso dichiara incompatibile con il sesto codice degli aiuti alla siderurgia e con il mercato comune del carbone e dell'acciaio la parte degli aiuti all'investimento accordati alla ricorrente nel 1995, relativa ad investimenti nel suo impianto di raddrizzatura a freddo della vergella (v. supra punto 135).

177.
    Orbene, il recupero degli aiuti che la Commissione può imporre allo Stato membro interessato è la conseguenza della loro incompatibilità con il mercato comune. Esso non può essere giustificato dal solo motivo che l'aiuto considerato non è stato notificato alla Commissione (v., in tal senso, sentenze della Corte 14 febbraio 1990, causa C-301/87, Francia/Commissione, punti 11-22; 21 marzo 1990, Belgio/Commissione, citata supra al punto 173, punti 15-20; 11 luglio 1996, causa C-39/94, SFEI e a., Racc. pag. I-3547, punto 43; sentenza del Tribunale 18 settembre 1995, causa T- 49/93, SIDE/Commissione, Racc. pag. II-2501, punto 85).

178.
    Di conseguenza, la Commissione non è legittimata a richiedere dalla Repubblica federale di Germania, all'art. 2 della decisione impugnata, il recupero degli aiuti all'investimento sopra menzionati al punto 176.

179.
    In secondo luogo, per quanto riguarda gli altri aiuti di cui all'art. 1, primo comma, della decisione impugnata, occorre anzitutto rammentare che la Commissione ha giustamente dichiarato incompatibile con il sesto codice degli aiuti alla siderurgia e con il mercato comune del carbone e dell'acciaio la parte degli aiuti all'investimento accordati alla ricorrente nel 1995, relativa ad investimenti nel suo impianto di aggiustaggio (v.supra punto 89). Per quanto riguarda la garanzia dello Stato di DEM 12 milioni concessa a quest'ultima nel 1997, la ricorrente e gli intervenienti non hanno censurato, nel corso del procedimento giudiziario, la constatazione effettuata dalla Commissione nella summenzionata disposizione della decisione impugnata, secondo la quale l'elemento di aiuto contenuto in tale garanzia è incompatibile con il sesto codice degli aiuti alla siderurgia e con il mercato comune del carbone e dell'acciaio (v. supra punto 56).

180.
    Inoltre, va osservato che la ricorrente non nega di essere stata consapevole, all'epoca, dell'esistenza di elementi di aiuto pubblico contenuti negli aiuti all'investimento e nella garanzia dello Stato di cui al punto precedente.

181.
    Nelle sue risposte ai quesiti scritti del Tribunale la ricorrente non ha contestato peraltro che, come emerge dalle indicazioni che figurano nella comunicazione 18 febbraio 1998 (v., in particolare, la tabella riprodotta a pag. 4) e nella decisione impugnata (v., in particolare, la tabella ricapitolativa che figura alla fine del punto II dei «considerando»), tali elementi di aiuto le sono stati concessi senza preventiva notifica alla Commissione. Orbene, il procedimento di notifica preventiva si impone in modo generale agli Stati membri a proposito di qualsiasi progetto di intervento finanziario dei poteri pubblici a beneficio di imprese siderurgiche (v., in tal senso, l'ordinanza del presidente della Corte 3 maggio 1996, causa C-399/95 R, Germania/Commissione, Racc. pag. I-2441, punti 50 e 54). A tal proposito, l'argomento del Freistaat Sachsen riprodotto sopra al punto 171 va respinto, tenuto conto delle constatazioni operate sopra al punto 80.

182.
    Secondo una giurisprudenza costante, l'impresa beneficiaria di un aiuto di Stato può fare legittimo affidamento sulla regolarità dell'aiuto solamente qualora quest'ultimo sia stato concesso nel rispetto della procedura, di cui un operatore economico diligente deve essere in grado di accertarsi (v. sentenze del Tribunale Preussag Stahl/Commissione, citata supra al punto 167, punto 77, e 29 settembre 2000, causa T-55/99, Confederacíon Espanola del Transporte de Mercancíos (CETM)/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 121).

183.
    E' vero che il beneficiario di un aiuto illegittimo è ammesso a far riferimento a circostanze eccezionali che hanno legittimamente potuto fondare il proprio legittimo affidamento sulla regolarità di tal aiuto per opporsi al suo rimborso (sentenza CETM/Commissione, citata al punto precedente, punto 16).

184.
    Tuttavia, è giocoforza constatare che nel caso di specie la ricorrente non fa nemmeno valere tali circostanze.

185.
    Essa non sostiene nemmeno che la Commissione le ha fornito garanzie precise tali da darle speranze fondate quanto alla regolarità degli aiuti di cui trattasi.

186.
    Di conseguenza, essa non può rimproverare alla Commissione di non avere ponderato gli imperativi dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, da un lato, e del principio della legalità, dall'altro (v., in tal senso, sentenza Preussag Stahl/Commissione, citata supra al punto 167, punto 84).

187.
    La Commissione è pertanto legittimata ad ordinare il recupero degli elementi di aiuto di cui supra al punto 179.

188.
    Per quanto riguarda, in terzo luogo, l'elemento di aiuto di cui all'art. 1, secondo comma, della decisione impugnata, contenuto nelle garanzie dello Stato di DEM 7,2 milioni e di DEM 4,8 milioni concesse alla ricorrente alla fine dell'anno 1994 per coprire crediti aziendali, occorre rammentare che la Commissione aveva autorizzato tali garanzie, rispettivamente nelle sue lettere 1° marzo 1993 e 13 gennaio 1995 (v. supra punti 140-166). In tal modo, la Commissione ha fornito all'epoca assicurazioni precise che hanno permesso alle parti interessate, in particolare alla ricorrente, di avere fondate aspettative quanto alla regolarità dell'elemento di aiuto contenuto nelle suddette garanzie (sentenze Unifruit Hellas/Commissione, citata supra al punto 168, punto 51, e Preussag Stahl/Commissione, citata supra al punto 167, punto 78).

189.
    Di conseguenza, il principio di tutela del legittimo affidamento osta a che la Commissione ordini il recupero di tale elemento di aiuto di cui, in seguito ad informazioni provenienti da terzi (v. comunicazione 18 febbraio 1998, pag. 3), essa ha riesaminato, diversi anni dopo l'autorizzazione delle garanzie di cui trattasi, la compatibilità con il mercato comune del carbone e dell'acciaio e ha dichiarato l'incompatibilità con quest'ultimo.

190.
    A tal proposito, va respinto l'argomento della Commissione relativo al fatto che le garanzie dello Stato controverse sono state accordate alla ricorrente prima che essa abbia stabilito la sua posizione nei loro confronti. Infatti, per quanto riguarda la garanzia dello Stato di DEM 7,2 milioni accordata nell'ambito della pratica di aiuto N 351/92 (v. supra punto 160), emerge dal testo stesso dell'art. 1, secondo comma, della decisione impugnata che tale garanzia è stata concessa alla ricorrente «alla fine dell'anno 1994», vale a dire successivamente alla lettera del 1°marzo 1993 riguardante l'autorizzazione della summenzionata pratica di aiuti. In ogni caso, tale argomento non può ignorare il fatto che, approvando le garanzie dello Stato di cui trattasi, rispettivamente il 1°marzo 1993 e il 13 gennaio 1995, la Commissione ha dato alla ricorrente assicurazioni precise tali da darle speranze fondate quanto alla regolarità dell'elemento di aiuto contenuto in tali garanzie, che vietano allaCommissione di ordinarne il recupero in seguito alla constatazione successiva della loro incompatibilità con il mercato comune.

191.
    Ne consegue che la Commissione non è legittimata a richiedere alla Repubblica federale di Germania, all'art. 2 della decisione impugnata, che essa recuperi l'elemento di aiuto contenuto nelle garanzie dello Stato di DEM 7,2 milioni e di DEM 4,8 milioni accordate alla ricorrente alla fine dell'anno 1994 per coprire crediti aziendali.

192.
    Tenuto conto di tutto quanto sopra (v. supra, punti 176-191), l'art. 2 della decisione impugnata va annullato, nella parte in cui con esso si ingiunge alla Repubblica federale di Germania di provvedere al recupero della parte degli aiuti all'investimento concessi nel 1995 alla ricorrente, relativa ad investimenti nei suoi impianti di raddrizzatura a freddo della vergella, nonché dell'elemento di aiuto contenuto nelle garanzie dello Stato di DEM 7,2 milioni e di DEM 4,8 milioni accordate alla ricorrente alla fine dell'anno 1994 per coprire crediti aziendali. Il motivo esaminato va respinto per il resto.

    

Sulle spese

193.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 3, del regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese. Nel caso di specie, sebbene la ricorrente sia rimasta in parte soccombente, essa ha visto accogliere la sua domanda per una parte significativa delle sue conclusioni.

194.
    Di conseguenza, il Tribunale farà una giusta valutazione delle circostanze della causa decidendo che la ricorrente sopporterà due terzi delle sue spese e che la Commissione sopporterà, oltre alle proprie spese, un terzo delle spese della ricorrente.

195.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 4, del regolamento di procedura, gli intervenienti sopporteranno le proprie spese.

Per questi motivi,

Il Tribunale (Terza Sezione ampliata),

dichiara e statuisce:

1)    L'art. 1, primo comma, della decisione della Commissione 11 novembre 1998, n. 1999/580/CECA, relativa agli aiuti di Stato che la Repubblica federale di Germania ha accordato alla ESF Elbe-Stahlwerke FeralpiGmbH, Riesa, Sassonia, è annullato nella parte in cui con esso si dichiara incompatibile con la decisione della Commissione 18 dicembre 1996, n. 2496/96/CECA, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia, e con il mercato comune del carbone e dell'acciaio, la parte degli aiuti agli investimenti accordati alla ricorrente nel 1995, relativa ad investimenti nel suo impianto di raddrizzatura a freddo della vergella.

2)    L'art. 1, secondo comma, della decisione n. 1999/580 è annullato nella parte in cui dispone che non era stato autorizzato l'elemento di aiuto insito nelle garanzie accordate alla ricorrente alla fine dell'anno 1994 per coprire crediti aziendali di DEM 7,2 milioni e di DEM 4,8 milioni.

3)    L'art. 2 della decisione n. 1999/580 è annullato nella parte in cui con esso si ingiunge alla Repubblica federale di Germania di provvedere al recupero presso la ricorrente della parte degli aiuti agli investimenti concessi alla ricorrente stessa nel 1995, relativa ad investimenti nei suoi impianti di raddrizzatura a freddo della vergella, nonché dell'elemento di aiuto insito nelle garanzie di DEM 7,2 milioni e di DEM 4,8 milioni accordate alla ricorrente alla fine dell'anno 1994 per coprire crediti aziendali.

4)    Il ricorso è respinto per il resto.

5)    La ricorrente sopporterà due terzi delle proprie spese.

6)    La Commissione sopporterà, oltre alle proprie spese, un terzo delle spese sostenute dalla ricorrente.

7)    Gli intervenienti sopporteranno le proprie spese.

Azizi
Mengozzi
Lenaerts

Moura Ramos

Jaeger

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 5 giugno 2001.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

J. Azizi


1: Lingua processuale: il tedesco.