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Ricorso proposto l'8 maggio 2012 - Euro-Link Consultants e European Profiles / Commissione

(Causa T-199/12)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Euro-Link Consultants Ltd (Bucarest, Romania) e European Profiles SA (Atene, Grecia) (rappresentante: avv. S. Pappas)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Annullare la decisione del 28 febbraio 2012 della Delegazione dell'Unione europea in Ucraina, adottata nel contesto della gara d'appalto EuropeAid/131567/C/SER/UA, "Progetto di supporto e diversificazione del turismo della Crimea", nonché le decisioni successive adottate nello stesso contesto dalla medesima autorità e dal Direttore della DG Sviluppo della Commissione europea;

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo sostanziale di motivazione, con il quale le ricorrenti sostengono che:

la giurisprudenza e la legislazione impongono alla convenuta l'obbligo di rappresentare chiaramente i vantaggi dell'offerta selezionata, e non di limitarsi a contestare il valore degli elementi di prova presentati dalle ricorrenti; un'amministrazione efficiente deve esaminare le allegazioni e valutare correttamente le medesime, a fortiori in talune circostanze aggravanti.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo sostanziale del rispetto del procedimento applicabile, con il quale le ricorrenti sostengono che:

il procedimento di valutazione seguito dal comitato era inficiato da irregolarità, delle quali la convenuta era edotta e che non ha considerato prima di pubblicare gli esiti. Di conseguenza le decisioni adottate successivamente risultano illegittime, nei limiti in cui esse si fondano sul risultato di tali irregolarità.

Terzo motivo, vertente sulla violazione della parità di trattamento e sullo sviamento di potere, con il quale le ricorrenti sostengono che:

il procedimento illegittimo è stato applicato soltanto alle ricorrenti, in violazione del principio di non discriminazione. Risulta inoltre che l'unico obiettivo del procedimento illegittimo fosse l'eliminazione delle ricorrenti dal primo posto nell'elenco di valutazione.

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