Language of document : ECLI:EU:T:2016:335

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

2 giugno 2016 (*)

«Concorrenza – Intese – Mercato europeo dell’acciaio per precompresso – Fissazione dei prezzi, ripartizione del mercato e scambio di informazioni commerciali riservate – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE – Unità economica – Partecipazione diretta all’infrazione – Responsabilità derivata delle società controllanti – Successione di imprese – Infrazione complessa – Infrazione unica e continuata – Orientamenti del 2006 per il calcolo dell’importo delle ammende – Principi di irretroattività e di legalità delle pene – Circostanze attenuanti – Capacità contributiva – Diritti della difesa – Obbligo di motivazione – Domanda di rivalutazione – Assenza di mutamento delle circostanze di fatto – Lettera di rigetto – Irricevibilità»

Nelle cause riunite da T‑426/10 a T‑429/10, da T‑438/12 a T‑441/12,

Moreda-Riviere Trefilerías, SA, con sede in Gijón (Spagna), rappresentata, nella causa T‑426/10, da F. González Díaz e A. Tresandi Blanco e, nella causa T‑440/12, inizialmente da González Díaz e P. Herrero Prieto, successivamente da González Díaz e Tresandi Blanco, avvocati,

ricorrente nelle cause T‑426/10 e T‑440/12,

Trefilerías Quijano, SA, con sede in Los Corrales de Buelna (Spagna), rappresentata, nella causa T‑427/10, da González Díaz e Tresandi Blanco e, nella causa T‑439/12, inizialmente da González Díaz e Herrero Prieto, successivamente da González Díaz e Tresandi Blanco,

ricorrente nelle cause T‑427/10 e T‑439/12,

Trenzas y Cables de Acero PSC, SL, con sede in Santander (Spagna), rappresentata, nella causa T‑428/10, da González Díaz e Tresandi Blanco e, nella causa T‑441/12, inizialmente da González Díaz e Herrero Prieto, successivamente da González Díaz e Tresandi Blanco,

ricorrente nelle cause T‑428/10 e T‑441/12,

Global Steel Wire, SA, con sede in Cerdanyola del Vallés (Spagna), rappresentata, nella causa T‑429/10, da González Díaz e Tresandi Blanco e, nella causa T‑438/12, inizialmente da González Díaz e Herrero Prieto, successivamente da González Díaz e Tresandi Blanco,

ricorrente nelle cause T‑429/10 e T‑438/12,

contro

Commissione europea, rappresentata, nelle cause T‑426/10, T‑427/10, T‑429/10, da T‑438/12 a T‑441/12, da V. Bottka, F. Castillo de la Torre e C. Urraca Caviedes, in qualità di agenti, assistiti da L. Ortiz Blanco e A. Lamadrid de Pablo, avvocati, e, nella causa T‑428/10, da Bottka e Castillo de la Torre, assistiti da Ortiz Blanco e Lamadrid de Pablo,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento e di riforma della decisione C (2010) 4387 definitivo della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/38344 – Acciaio per precompresso), modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2010, e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo della Commissione, del 4 aprile 2011, nonché della lettera del direttore generale della direzione generale «Concorrenza» della Commissione del 25 luglio 2012,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composto da S. Frimodt Nielsen (relatore), presidente, F. Dehousse e A.M. Collins, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 luglio 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza (1)

[omissis]

In diritto

[omissis]

II – Sulla terza serie di cause

[omissis]

 B – Sulla ricevibilità dei ricorsi

539    La Commissione ha eccepito la ricevibilità della terza serie di cause. Tali eccezioni, contestate dalle ricorrenti, sono state riunite al merito.

540    Occorre rammentare che una manifestazione di opinione scritta proveniente da un’istituzione dell’Unione non può costituire una decisione atta a formare oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263, primo comma, TFUE, in quanto non può produrre effetti giuridici o non mira a produrne (v., in tal senso, sentenze del 27 marzo 1980, Sucrimex e Westzucker/Commissione, 133/79, EU:C:1980:104, punti da 15 a 19, e del 27 settembre 1988, Regno Unito/Commissione, 114/86, EU:C:1988:449, punti da 12 a 15).

541    Del pari, qualsiasi lettera di un organismo dell’Unione inviata in risposta ad una domanda formulata dal suo destinatario non costituisce un atto che possa essere oggetto di un ricorso ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE (v., in tal senso, ordinanza del 27 gennaio 1993, Miethke/Parlamento, C‑25/92, EU:C:1993:32, punto 10).

542    Per contro, secondo costante giurisprudenza, i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi di terzi modificando in misura rilevante la loro situazione giuridica costituiscono atti che possono formare oggetto di un ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE (v. sentenze dell’11 novembre 1981, IBM/Commissione, 60/81, EU:C:1981:264, punto 9 e giurisprudenza ivi citata, e del 17 aprile 2008, Cestas/Commissione, T‑260/04, EU:T:2008:115, punto 67 e giurisprudenza ivi citata).

543    Inoltre, occorre tener conto della sostanza del provvedimento di cui è stato richiesto l’annullamento al fine di determinare se questo possa essere oggetto di un ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, atteso che la forma in cui tale provvedimento è stato adottato è, in linea di massima, irrilevante al riguardo (v. sentenze dell’11 novembre 1981, IBM/Commissione, 60/81, EU:C:1981:264, punto 9 e giurisprudenza ivi citata, e del 17 aprile 2008, Cestas/Commissione, T‑260/04, EU:T:2008:115, punto 68 e giurisprudenza ivi citata).

544    Solamente l’atto con il quale un organismo dell’Unione prende posizione in modo chiaro e definitivo, in una forma che ne rivela inequivocabilmente la natura, costituisce una decisione che può formare oggetto di un ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, a condizione che, tuttavia, tale decisione non costituisca la mera conferma di un atto precedente (v., in tal senso, sentenza del 26 maggio 1982, Germania e Bundesanstalt für Arbeit/Commissione, 44/81, EU:C:1982:197, punto 12).

545    Secondo una ben consolidata giurisprudenza, il ricorso diretto contro un atto meramente confermativo di una precedente decisione divenuta definitiva è irricevibile. Un atto è considerato meramente confermativo di una decisione precedente qualora non contenga nessun elemento nuovo rispetto alla decisione precedente e non sia stato preceduto da un riesame della situazione del destinatario della decisione medesima (sentenze del 7 febbraio 2001, Inpesca/Commissione, T‑186/98, EU:T:2001:42, punto 44; del 22 maggio 2012, Sviluppo Globale/Commissione, T‑6/10, non pubblicata, EU:T:2012:245, punto 22, e del 2 ottobre 2014, Euro-Link Consultants e European Profiles/Commissione, T‑199/12, non pubblicata, EU:T:2014:848, punto 40).

546    Tuttavia, il carattere confermativo o meno di un atto non può essere valutato unicamente in funzione del suo contenuto rispetto a quello della precedente decisione di cui costituisca la conferma. Infatti, la natura dell’atto impugnato deve essere altresì valutata in funzione della natura della domanda di cui tale atto costituisce la risposta (sentenze del 7 febbraio 2001, Inpesca/Commissione, T‑186/98, EU:T:2001:42, punto 45; del 22 maggio 2012, Sviluppo Globale/Commissione, T‑6/10, non pubblicata, EU:T:2012:245, punto 23, e del 2 ottobre 2014, Euro-Link Consultants e European Profiles/Commissione, T‑199/12, non pubblicata, EU:T:2014:848, punto 41).

547    In particolare, se l’atto costituisce la risposta ad una richiesta con cui vengono addotti fatti nuovi e sostanziali e con la quale l’amministrazione viene invitata a procedere ad un riesame della precedente decisione, tale atto non può essere considerato come avente natura meramente confermativa, qualora esso si pronunci sui fatti suddetti e contenga dunque un elemento nuovo rispetto alla decisione precedente (sentenze del 7 febbraio 2001, Inpesca/Commissione, T‑186/98, EU:T:2001:42, punto 46; del 22 maggio 2012, Sviluppo Globale/Commissione, T‑6/10, non pubblicata, EU:T:2012:245, punto 24, e del 2 ottobre 2014, Euro-Link Consultants e European Profiles/Commissione, T‑199/12, non pubblicata, EU:T:2014:848, punto 42).

548    Per giurisprudenza costante, l’esistenza di nuovi fatti sostanziali può giustificare la presentazione di una richiesta di riesame di una previa sentenza divenuta definitiva. Qualora una domanda diretta al riesame di una decisione divenuta definitiva sia basata su fatti nuovi e rilevanti, l’istituzione interessata è tenuta a darvi seguito. In esito a tale riesame, l’istituzione dovrà emanare una nuova decisione, la cui legittimità potrà essere eventualmente contestata dinanzi al giudice dell’Unione. Invece, qualora la domanda di riesame non sia basata su fatti nuovi e sostanziali, l’istituzione non è tenuta ad accoglierla (v. sentenze del 7 febbraio 2001, Inpesca/Commissione, T‑186/98, EU:T:2001:42, punti 47 e 48 e giurisprudenza ivi citata, e del 2 ottobre 2014, Euro-Link Consultants e European Profiles/Commissione, T‑199/12, non pubblicata, EU:T:2014:848, punto 43).

549    Un ricorso proposto avverso una decisione di diniego di procedere al riesame di una decisione già divenuta definitiva sarà dichiarato ricevibile ove risulti che la domanda era effettivamente fondata su fatti nuovi e sostanziali. Per contro, qualora risulti che la domanda non era basata su fatti di tal genere, il ricorso avverso la decisione di diniego di procedere al riesame richiesto sarà dichiarato irricevibile (v. sentenze del 7 febbraio 2001, Inpesca/Commissione, T‑186/98, EU:T:2001:42, punto 49 e giurisprudenza ivi citata, e del 2 ottobre 2014, Euro-Link Consultants e European Profiles/Commissione, T‑199/12, non pubblicata, EU:T:2014:848, punto 44).

550    Per quanto attiene alla questione dell’individuazione dei criteri in base ai quali determinati fatti devono essere qualificati come «nuovi e rilevanti», emerge dalla giurisprudenza che, perché sussista la «novità», occorre che né il ricorrente né l’amministrazione siano o siano stati in grado di conoscere quel fatto al momento dell’emanazione della decisione precedente (v. sentenze del 7 febbraio 2001, Inpesca/Commissione, T‑186/98, EU:T:2001:42, punto 50 e giurisprudenza ivi citata, e del 2 ottobre 2014, Euro-Link Consultants e European Profiles/Commissione, T‑199/12, non pubblicata, EU:T:2014:848, punto 45).

551    Perché sussista l’elemento della «rilevanza», occorre che il fatto di cui trattasi sia idoneo a modificare in modo sostanziale la situazione dell’autore della domanda originaria da cui è scaturita la decisione precedente divenuta definitiva (v. sentenze del 7 febbraio 2001, Inpesca/Commissione, T‑186/98, EU:T:2001:42, punto 51 e giurisprudenza ivi citata, e del 2 ottobre 2014, Euro-Link Consultants e European Profiles/Commissione, T‑199/12, non pubblicata, EU:T:2014:848, punto 46).

552    È alla luce di tale giurisprudenza che occorre valutare la ricevibilità dei presenti ricorsi, nella parte in cui sono diretti avverso la lettera del 25 luglio 2012.

553    È giocoforza osservare anzitutto che, per respingere le seconde istanze, il direttore generale, nella lettera del 25 luglio 2012, si è basato sulla stessa motivazione adottata dal collegio dei membri della Commissione nella decisione impugnata.

554    Così, nel caso di specie, il direttore generale ha considerato che dagli elementi trasmessi dalle ricorrenti dopo l’adozione della decisione impugnata era emerso che la loro situazione finanziaria era migliorata rispetto a quella che la Commissione aveva preso in considerazione quando ha ritenuto che esse potessero far fronte al pagamento dell’ammenda, ricorrendo, se del caso, a istituti di credito.

555    Per quanto concerne il secondo motivo indicato nella decisione impugnata, vale a dire la possibilità di ricorrere agli azionisti persone giuridiche e fisiche, il direttore generale lo ha ripreso in modo identico, ritenendo che il decesso del sig. Rub., avvenuto durante l’esame delle seconde istanze, non avesse carattere sostanziale, atteso che il suo patrimonio personale era stato trasmesso ai suoi aventi diritto.

556    Se è vero che la Commissione non può legittimamente sostenere che solo un aggravamento della situazione finanziaria di un’impresa potrebbe giustificare la presentazione da parte di quest’ultima di una nuova domanda di valutazione della sua capacità contributiva, occorre tuttavia considerare che, qualora il solo mutamento rispetto alla situazione di fatto esaminata dalla Commissione quando ha valutato la capacità contributiva di un’impresa consista nel miglioramento della sua situazione finanziaria, la stessa impresa non è legittimata a chiedere alla Commissione il riesame della posizione da essa precedentemente adottata. In una situazione del genere, di conseguenza, il rigetto da parte della Commissione di tale domanda di rivalutazione non costituisce un atto impugnabile.

557    Pertanto, qualora l’amministrazione riceva una domanda di riesame di una decisione precedentemente adottata, si deve distinguere tra la questione dell’esame della situazione di fatto e di diritto in cui si trova l’interessato e quella del riesame della decisione precedente. L’amministrazione è tenuta a procedere al riesame della propria decisione solo nel caso in cui, al termine dell’esame della situazione dell’interessato, accerti un mutamento sostanziale, in fatto o in diritto, della situazione di quest’ultimo. Per contro, in mancanza di un mutamento sostanziale delle circostanze di fatto o di diritto, l’amministrazione non può essere tenuta a procedere al riesame delle sue decisioni e la presa di posizione con cui respinge una domanda di riesame presentata in tali circostanze non ha carattere decisionale, sicché un ricorso proposto contro siffatta presa di posizione deve essere respinto in quanto irricevibile, essendo diretto contro un atto non impugnabile. Tuttavia, la valutazione dell’amministrazione secondo cui l’interessato non presenta alcun fatto nuovo e non dimostra il mutamento sostanziale della sua situazione di fatto e di diritto può essere soggetta al controllo del giudice dell’Unione.

558    Occorre quindi esaminare se, come sostiene la Commissione, la situazione finanziaria delle ricorrenti sia migliorata rispetto a quella che essa aveva preso in considerazione nella decisione impugnata, cosa che le ricorrenti contestano.

559    Si deve rammentare, in limine, che la Commissione, quando ha adottato la decisione impugnata, era legittimata a tener conto della situazione delle ricorrenti quale risultava negli ultimi conti annuali disponibili, relativi all’esercizio 2009 (v. punto 518 supra). Inoltre, le ricorrenti, a sostegno delle seconde istanze, hanno presentato numerosi elementi concernenti la loro situazione finanziaria (v. punto 532 supra). I primi elementi sono stati forniti alla data di presentazione di tali istanze, vale a dire nel mese di luglio del 2011, e riguardavano l’inizio di quest’ultimo anno. L’istruzione delle seconde istanze è durata quasi un anno, nel corso del quale la Commissione ha chiesto e ottenuto informazioni, sicché, nella lettera del 25 luglio 2012, il direttore generale si è basato sui dati finanziari esistenti alla fine del 2011.

560    Orbene, le ricorrenti, a sostegno dell’affermazione secondo cui la loro situazione è peggiorata in seguito all’adozione della decisione impugnata, non confrontano i dati della fine del 2011 – ossia gli ultimi dati disponibili nel momento in cui il direttore generale si è pronunciato – con quelli del 2009 – vale a dire quelli presi in considerazione dalla Commissione nella decisione impugnata –, bensì i dati dell’inizio del 2011 con quelli del 2008, anno del culmine della crisi economica.

561    È giocoforza tuttavia constatare che il confronto tra la situazione delle ricorrenti quale risultava nel mese di luglio del 2012 e quella, relativa al 2009, che è stata presa in considerazione dalla Commissione nella decisione impugnata rivela un netto miglioramento. Orbene, i dati presentati al riguardo dalla Commissione non sono contestati dalle ricorrenti.

562    Infatti, se è vero che l’importo totale delle ammende, interessi compresi, era pari a EUR 54,26 milioni nel 2010 e ammontava a EUR 58,6 milioni alla fine del 2011, il fatturato mondiale della GSW, nel medesimo periodo, è passato da EUR 543 milioni a EUR 823 milioni. Il rapporto tra l’importo delle ammende e il fatturato della GSW è quindi sceso dal 10%, alla data di adozione della decisione impugnata, al 7,1%, alla data in cui il direttore generale si è pronunciato.

563    Occorre rilevare che, nello stesso periodo, il rapporto tra l’importo delle ammende e il valore del patrimonio cumulato della GSW e della TQ è rimasto stabile e compreso tra il 6% e il 7%.

564    Se è vero che i fondi propri delle ricorrenti hanno subito un peggioramento tra il 2009 e il 2011, passando da EUR 212 milioni a EUR 196 milioni, sicché anche il rapporto tra l’importo totale delle ammende e i fondi propri ha subito un leggero peggioramento, passando dal 26% al 30%, occorre tuttavia fare riferimento alle previsioni prospettate dalle ricorrenti alla Commissione secondo le quali il livello dei fondi propri attesi nel 2015 era pari a EUR 244 milioni, ovvero un livello superiore a quello registrato per l’esercizio 2009.

565    Nello stesso periodo, sono inoltre notevolmente migliorate le prospettive di redditività della GSW. Così, nel 2009 la GSW ha registrato perdite dopo cinque anni consecutivi durante i quali il risultato era stato positivo. Le previsioni circa i risultati per gli anni 2010 e 2011 ipotizzavano, alla fine del 2009, una perdita, rispettivamente, di EUR 6 milioni e di EUR 5 milioni. Orbene, i risultati realizzati sono stati superiori a tali previsioni, vale a dire, un utile di EUR 1 milione nel 2010 e di EUR 25 milioni nel 2011. Del pari, mentre, nel 2009, l’«earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization» (utile al lordo di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti, EBITDA) era pari a.– EUR 20 milioni, esso raggiungeva EUR 51 milioni nel 2010 e EUR 90 milioni nel 2011. Il profilo di rischio della GSW, costituito dal rapporto tra il suo debito netto, con o senza ammenda, da un lato, e l’EBITDA, dall’altro, è quindi notevolmente migliorato tra il 2009 e il 2011.

566    Inoltre, anche le disponibilità liquide sono migliorate tra il 2009 e il 2011, in quanto il capitale circolante è passato da – EUR 51 milioni nel 2010 a – EUR 42 milioni nel 2011. Sebbene il risultato del test Z-score di Altmann, un indicatore del rischio di fallimento basato su dati retrospettivi, fosse preoccupante nel 2009 (0,59 senza ammenda e 0,44 ammende incluse), esso non lo era più nel 2011 (1,35 senza ammenda e 1,29 ammende incluse), dal momento che, riguardo all’industria, la soglia si era stabilita a 1,23.

567    Infine, sebbene, nel 2009, la GSW disponesse di un importo totale di crediti bancari superiore a EUR 160 milioni, di cui 22 non erano utilizzati nel 2011, i debiti bancari dell’impresa erano stati rinegoziati con successo per un importo di EUR 3 miliardi, le cui ammende costituivano circa il 2%.

568    Le ricorrenti non contestano l’esattezza di tali dati finanziari. Infatti, esse si limitano a proporre altri confronti, riguardanti i dati relativi ad anni differenti. In proposito, per i motivi indicati al punto 559 supra, la Commissione è legittimata a sostenere che, al fine di valutare la questione dell’evoluzione della situazione delle ricorrenti alla data della lettera del 25 luglio 2012, i termini del confronto sono, da un lato, la situazione vigente alla fine del 2009 e che è stata presa in considerazione nella decisione impugnata e, dall’altro, quella esistente alla data in cui il direttore generale ha adottato la lettera del 25 luglio 2012. Orbene, è giocoforza rilevare che, tra le suddette due date, la situazione finanziaria delle ricorrenti è notevolmente migliorata.

569    Tenuto conto delle considerazioni svolte nei punti 556 e 557 supra, ne consegue che i fatti addotti dalle ricorrenti nelle seconde istanze non consentivano di modificare in modo sostanziale la valutazione contenuta nella decisione impugnata e relativa alla loro capacità contributiva. Pertanto, la lettera del 25 luglio 2012 non presenta carattere decisionale e i ricorsi che costituiscono la terza serie di cause (cause da T‑438/12 a T‑441/12), essendo diretti contro detta lettera, devono essere respinti in quanto irricevibili.

570    Dall’insieme dei suesposti rilievi risulta che tutti i ricorsi in esame devono essere respinti.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

dichiara e statuisce:

1)      I ricorsi sono respinti.

2)      La Moreda-Riviere Trefilerías, SA, la Trefilerías Quijano, SA, la Trenzas y Cables de Acero PSC, SL e la Global Steel Wire, SA sono condannate alle spese.

Frimodt Nielsen

Dehousse

Collins

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 2 giugno 2016.

Firme


* Lingua processuale: lo spagnolo.


1 –            Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.