Language of document : ECLI:EU:T:2016:335

Cause riunite da T‑426/10 a T‑429/10 e da T‑438/12 a T‑441/12

(pubblicazione per estratto)

Moreda-Riviere Trefilerías, SA e altri

contro

Commissione europea

«Concorrenza – Intese – Mercato europeo dell’acciaio per precompresso – Fissazione dei prezzi, ripartizione del mercato e scambio di informazioni commerciali riservate – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE – Unità economica – Partecipazione diretta all’infrazione – Responsabilità derivata delle società controllanti – Successione di imprese – Infrazione complessa – Infrazione unica e continuata – Orientamenti del 2006 per il calcolo dell’importo delle ammende – Principi di irretroattività e di legalità delle pene – Circostanze attenuanti – Capacità contributiva – Diritti della difesa – Obbligo di motivazione – Domanda di rivalutazione – Assenza di mutamento delle circostanze di fatto – Lettera di rigetto – Irricevibilità»

Massime – Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 2 giugno 2016

Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Decisione del direttore generale della concorrenza della Commissione che statuisce su una domanda di rivalutazione della capacità contributiva di imprese sanzionate con un’ammenda per violazione delle regole di concorrenza – Proposizione di tale domanda successivamente alla decisione della Commissione – Assenza di fatti nuovi e sostanziali – Irricevibilità

(Art. 263 TFUE; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02)

Nel caso di una domanda proveniente da imprese cui sia stata inflitta un’ammenda per violazione delle regole della concorrenza, diretta ad ottenere una riduzione dell’importo dell’ammenda in ragione della considerazione della loro capacità contributiva, ai sensi del paragrafo 35 degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003, se è vero che la Commissione non può legittimamente sostenere che solo un aggravamento della situazione finanziaria di un’impresa potrebbe giustificare la presentazione da parte di quest’ultima di una nuova domanda di valutazione della sua capacità contributiva, tuttavia, qualora il solo mutamento rispetto alla situazione di fatto esaminata dalla Commissione quando ha valutato la capacità contributiva di un’impresa consista nel miglioramento della sua situazione finanziaria, la stessa impresa non è legittimata a chiedere alla Commissione il riesame della posizione da essa precedentemente adottata. In una situazione del genere, di conseguenza, il rigetto da parte della Commissione di tale domanda di rivalutazione non costituisce un atto impugnabile.

Pertanto, qualora l’amministrazione riceva una domanda di riesame di una decisione precedentemente adottata, si deve distinguere tra la questione dell’esame della situazione di fatto e di diritto in cui si trova l’interessato e quella del riesame della decisione precedente. L’amministrazione è tenuta a procedere al riesame della propria decisione solo nel caso in cui, al termine dell’esame della situazione dell’interessato, accerti un mutamento sostanziale, in fatto o in diritto, della situazione di quest’ultimo. Per contro, in mancanza di un mutamento sostanziale delle circostanze di fatto o di diritto, l’amministrazione non può essere tenuta a procedere al riesame delle sue decisioni e la presa di posizione con cui respinge una domanda di riesame presentata in tali circostanze non ha carattere decisionale, sicché un ricorso proposto contro siffatta presa di posizione deve essere respinto in quanto irricevibile, essendo diretto contro un atto non impugnabile. Tuttavia, la valutazione dell’amministrazione secondo cui l’interessato non presenta alcun fatto nuovo e non dimostra il mutamento sostanziale della sua situazione di fatto e di diritto può essere soggetta al controllo del giudice dell’Unione.

(v. punti 556, 557)