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Ricorso proposto il 10 ottobre 2012 - Visa Europe / Commissione

(Causa T-447/12)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Visa Europe Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: A. Renshaw e J. Aitken, Solicitors)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione adottata dalla Commissione il 31 luglio 2012 nel caso COMP/D1/39398-Visa MIF, in quanto rigetta la domanda della Visa Europe di modificare il tetto della commissione interbancaria multilaterale (MIF) applicabile alle operazioni di debito, reso giuridicamente vincolante con decisione della Commissione dell'8 dicembre 2010, e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, vertente

sulla violazione dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dei diritti della difesa della Visa Europe e del principio di buona amministrazione, da parte della Commissione, che non ha concesso alla Visa Europe la possibilità di far valere in maniera effettiva il proprio punto di vista sulle circostanze di fatto rilevanti e sulle obiezioni della Commissione relative alle asserite insufficienze dello studio economico presentato dalla Visa Europe prima di rigettare definitivamente la domanda di quest'ultima di modificare il tetto della MIF.

Secondo motivo, vertente

sulla violazione dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 , del principio di buona amministrazione e dell'articolo 296 TFUE, da parte della Commissione, che non ha paragonato lo studio economico presentato dalla Visa Europe agli studi precedentemente impiegati per calcolare il tetto della MIF, e si è basata su considerazioni irrilevanti per rigettare la domanda della Visa Europe di modificare detto tetto.

Terzo motivo, vertente

sul manifesto errore di valutazione da parte della Commissione. Quest'ultima ha rigettato gli elementi di prova presentati dalla Visa Europe sulla base di considerazioni erronee, nonché di obiezioni incompatibili con i precedenti stessi della Commissione. Essa non ha considerato, inoltre, che le proprie obiezioni, anche se fossero esatte, non potrebbero tuttavia giustificare il rifiuto di modificare il tetto della MIF.

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1 - Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1)