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Ricorso proposto l'11 ottobre 2012 - Anagnostakis / Commissione

(Causa T-450/12)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Alexios Anagnostakis (Atene, Grecia) (rappresentante: A. Anagnostakis, avvocato)

Convenuta : Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea del 6 settembre 2012, recante rigetto della domanda di registrazione dell'iniziativa cittadina intitolata "UN MILIONE DI FIRME PER UN'EUROPA DELLA SOLIDARIETÀ";

ingiungere alla Commissione la registrazione prevista dalla legge dell'iniziativa di cui sopra nonché disporre l'adozione delle ulteriori misure previste dalla legge, e

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

Il primo motivo si fonda sull'articolo 122 TFUE.

Secondo il ricorrente, la Commissione europea asserisce infondatamente di non essere competente a presentare una proposta consistente nell'adozione di un atto normativo attinente all'iniziativa proposta di adottare il "principio dello stato di necessità". Ai sensi dell'articolo 122, paragrafo 1, TFUE (ex articolo 100 TCE), la Commissione propone (e il Consiglio decide), in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, le misure adeguate alla situazione economica. L'integrazione del principio dello stato di necessità nei Trattati dell'Unione europea costituisce una misura di tal genere, al pari dell'adozione di misure e di politiche in tal senso.

Il secondo motivo si fonda sull'articolo 136, paragrafo 1, TFUE.

Il ricorrente fa valere che la Commissione non può fondatamente ritenere, nella sua decisione, che l'articolo 136, paragrafo 1, TFUE, può costituire il fondamento normativo solo se le misure vertono sul rafforzamento della disciplina di bilancio e si limitano ad essa. Ai sensi del paragrafo 1, lettera b), dello stesso articolo, le misure proposte possono anche vertere sull'elaborazione di orientamenti di politica economica per gli Stati di cui trattasi. Il principio dello stato di necessità costituisce un orientamento di tal genere nell'esercizio di detta politica.

Il terzo motivo si fonda sull'articolo 136, paragrafo 1, TFUE.

Il ricorrente deduce che la Commissione non può fondatamente ritenere, nella sua decisione, che l'articolo 136, paragrafo 1, TFUE non legittimi l'Unione europea a sostituirsi agli Stati membri quanto all'esercizio della loro sovranità in materia di bilancio e delle funzioni connesse alle entrate e alle spese dello Stato. Il Consiglio può decidere, conformemente alla procedura di cui agli articoli da 121 a 126 TFUE, misure relative agli Stati membri la cui moneta è l'euro, il che risulta chiaramente dall'articolo 136, paragrafo 1. Tale articolo non prevede alcun limite all'applicazione delle misure in ragione della sovranità degli Stati membri in materia di bilancio.

Il quarto motivo si fonda sull'articolo 222 TFUE.

Il ricorrente sostiene che la decisione della Commissione viola direttamente la clausola di solidarietà di cui all'articolo 222 TFUE.

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