Language of document : ECLI:EU:T:2015:739

Causa T‑450/12

Alexios Anagnostakis

contro

Commissione europea

«Diritto delle istituzioni – Iniziativa dei cittadini europei – Politica economica e monetaria – Mancato rimborso del debito pubblico – Riconoscimento del principio dello “stato di necessità” – Rifiuto di registrazione – Competenze della Commissione – Obbligo di motivazione»

Massime – Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 30 settembre 2015

1.      Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Conclusioni volte ad ottenere un’ingiunzione nei confronti di un’istituzione – Irricevibilità

(Art. 263 TFUE)

2.      Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Violazione delle forme sostanziali – Difetto o insufficienza di motivazione – Esame d’ufficio da parte del giudice

(Artt. 263 TFUE e 296 TFUE)

3.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione della Commissione che rifiuta di registrare una proposta d’iniziativa dei cittadini

(Artt. 24, comma 1, TFUE e 296 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 211/2011, considerando 1 e art. 4, § 3)

4.      Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Difetto o insufficienza di motivazione – Motivo distinto da quello vertente sulla legalità sostanziale

(Artt. 263 TFUE e 296 TFUE)

5.      Politica economica e monetaria – Politica economica – Competenza dell’Unione a concedere assistenza finanziaria agli Stati membri in difficoltà – Portata – Adozione di una normativa recante riconoscimento di un principio dello stato di necessità che permette a uno Stato membro alle prese con gravi problemi finanziari di non rimborsare in tutto o in parte il proprio debito – Esclusione

(Art. 122 TFUE)

6.      Politica economica e monetaria – Politica economica – Coordinamento delle politiche economiche – Competenza dell’Unione – Portata – Adozione di una normativa recante riconoscimento di un principio dello stato di necessità che permette a uno Stato membro alle prese con gravi problemi finanziari di non rimborsare in tutto o in parte il proprio debito – Esclusione

(Art. 136 TFUE)

7.      Trattati dell’Unione – Clausola di solidarietà – Ambito di applicazione – Obbligo di adottare una normativa recante riconoscimento di un principio dello stato di necessità che permette a uno Stato membro alle prese con gravi problemi finanziari di non rimborsare in tutto o in parte il proprio debito – Insussistenza

(Art. 222 TFUE)

8.      Commissione – Competenze – Potere di iniziativa legislativa – Possibilità di fondare un’iniziativa legislativa su un principio di diritto internazionale in mancanza di una competenza nei Trattati – Esclusione

(Art. 13, § 2, TUE)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punto 12)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punto 21)

3.      L’obbligo di motivare una decisione individuale, stabilito dall’articolo 296 TFUE, mira a fornire all’interessato indicazioni sufficienti per stabilire se la decisione sia fondata oppure sia, eventualmente, inficiata da un vizio che consente di contestarne la validità, nonché a permettere al giudice dell’Unione di esercitare il proprio controllo in merito alla legittimità della decisione in esame.

Nel caso di una decisione recante rigetto della domanda di registrazione di un’iniziativa dei cittadini europei, il fatto che la proposta non sia stata registrata è idoneo a pregiudicare l’effettività stessa del diritto dei cittadini di presentare una loro iniziativa, sancito dall’articolo 24, primo comma, TFUE. Di conseguenza, una decisione del genere deve far risultare chiaramente i motivi che giustificano detto rifiuto. Infatti, il cittadino che abbia presentato una proposta di iniziativa deve essere posto in grado di capire le ragioni per le quali questa non viene registrata dalla Commissione. Spetta a tale istituzione, investita di una proposta siffatta, valutarla, ma anche motivare la propria decisione di rifiuto tenendo conto della sua incidenza sull’esercizio effettivo del diritto sancito dal Trattato. Ciò deriva dalla natura stessa di tale diritto, il quale, come viene chiarito al considerando 1 del regolamento n. 211/2011, riguardante l’iniziativa dei cittadini, è inteso a rafforzare la cittadinanza europea e a potenziare il funzionamento democratico dell’Unione attraverso una partecipazione dei cittadini alla vita democratica dell’Unione stessa.

(v. punti 22, 25, 26)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punto 33)

5.      L’articolo 122, paragrafo 1, TFUE non può costituire una base giuridica adeguata per l’adozione nella legislazione dell’Unione di un principio dello stato di necessità, in virtù del quale uno Stato membro sarebbe legittimato a decidere unilateralmente di non rimborsare in tutto o in parte il proprio debito per il fatto di trovarsi dinanzi a gravi problemi finanziari. Al riguardo, se è pur vero che non risulta dal testo di detta disposizione che questa sia necessariamente limitata all’adozione di misure da parte del Consiglio soltanto nel caso in cui sorgano gravi difficoltà nell’approvvigionamento di determinati prodotti, in particolare nel settore dell’energia, nondimeno lo spirito di solidarietà tra Stati membri che deve presiedere all’adozione da parte del Consiglio delle misure adeguate alla situazione economica ai sensi della disposizione sopra citata indica che tali misure sono fondate sull’assistenza tra gli Stati membri.

Inoltre, l’adozione di un siffatto principio dello stato di necessità non rientra manifestamente neppure nell’ambito delle misure di assistenza finanziaria che il Consiglio è legittimato ad adottare sulla base dell’articolo 122, paragrafo 2, TFUE. Infatti, tale disposizione, se certo consente all’Unione di concedere, a determinate condizioni, un’assistenza finanziaria specifica a uno Stato membro, non può invece giustificare l’introduzione legislativa di un meccanismo di estinzione del debito, se non altro a motivo del carattere generale e permanente di un siffatto meccanismo.

Inoltre, poiché l’articolo 122 TFUE ha per oggetto unicamente un’assistenza finanziaria concessa dall’Unione e non dagli Stati membri, l’adozione di un principio dello stato di necessità – anche a supporre che esso possa rientrare nella nozione di assistenza finanziaria ai sensi di detta disposizione – non può rientrare tra le misure di assistenza concesse dall’Unione in applicazione della disposizione summenzionata, in quanto, in particolare, l’adozione di tale principio non riguarderebbe soltanto il debito di uno Stato membro nei confronti dell’Unione, ma anche i debiti contratti da detto Stato nei confronti di altre persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonostante che tale situazione manifestamente non rientri nella disposizione di cui trattasi.

(v. punti 42, 43, 48‑50)

6.      Il ruolo dell’Unione nel settore della politica economica è circoscritto all’adozione di misure di coordinamento. Al riguardo, l’adozione di un atto legislativo che autorizzi il mancato rimborso del debito da parte di uno Stato membro, lungi dal rientrare nella nozione di orientamento di politica economica ai sensi dell’articolo 136, paragrafo 1, lettera b), TFUE, avrebbe in realtà come effetto di sostituire un meccanismo legislativo di estinzione unilaterale del debito pubblico alla libera volontà delle parti contraenti, ciò che tale disposizione palesemente non consente.

(v. punto 58)

7.      Il rifiuto di accogliere nei testi dell’Unione un principio dello stato di necessità, secondo cui uno Stato membro sarebbe legittimato a decidere unilateralmente di non rimborsare in tutto o in parte il proprio debito per il fatto di trovarsi dinanzi a gravi problemi finanziari, non è contrario alla clausola di solidarietà definita dall’articolo 222 TFUE, se non altro in quanto tale clausola non riguarda manifestamente la politica economica e monetaria, né la situazione economica o le difficoltà di bilancio degli Stati membri.

(v. punto 60)

8.      Anche supponendo che esista una norma di diritto internazionale che sancisce un principio dello stato di necessità secondo cui uno Stato membro sarebbe autorizzato a non rimborsare il debito pubblico in situazioni eccezionali, la sola esistenza di un siffatto principio di diritto internazionale non sarebbe sufficiente per fondare un’iniziativa legislativa da parte della Commissione, dal momento che nei Trattati manca una qualsiasi attribuzione di competenza a tal fine.

(v. punto 65)