Language of document : ECLI:EU:T:2014:1031





Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 9 dicembre 2014 –

Feralpi / Commissione

(causa T‑70/10)

«Concorrenza – Intese – Mercato del tondo per cemento armato in barre o in rotoli – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 65 CA, dopo la scadenza del Trattato CECA, in base al regolamento (CE) n. 1/2003 – Fissazione dei prezzi e dei termini di pagamento – Limitazione o controllo della produzione o delle vendite – Violazione delle forme sostanziali – Incompetenza – Base giuridica – Violazione dei diritti della difesa – Principio della buona amministrazione, della proporzionalità e della parità delle armi – Criteri di imputazione – Definizione del mercato – Violazione dell’articolo 65 CA – Ammende – Prescrizione – Gravità – Durata»

1.                     Atti delle istituzioni – Presunzione di validità – Atto inesistente – Nozione (Art. 249 CE) (v. punti 50‑53)

2.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di applicazione delle regole di concorrenza notificata senza i suoi allegati – Contesto conosciuto dall’interessato, che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Insussistenza della violazione dell’obbligo di motivazione (Artt. 15 CA e 36 CA) (v. punti 56‑61, 82)

3.                     Commissione – Principio di collegialità – Portata – Decisione di applicazione delle regole di concorrenza notificata senza i suoi allegati – Violazione del principio di collegialità – Insussistenza – Elementi sufficientemente esposti nel testo della decisione (Art. 219 CE) (v. punti 84‑86)

4.                     Atti delle istituzioni – Scelta della base giuridica – Normativa dell’Unione – Requisito di chiarezza e di prevedibilità – Indicazione espressa del fondamento giuridico – Decisione della Commissione che constata, dopo la scadenza del Trattato CECA, un’infrazione all’articolo 65 CA e che sanziona l’impresa di cui trattasi – Base giuridica costituita dall’articolo 7, paragrafo 1, e dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 (Art. 65, § 1, CA; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 7, § 1, e 23, § 2) (v. punti 94‑99)

5.                     Intese – Intese soggette ratione materiae e ratione temporis al regime giuridico del Trattato CECA – Scadenza del Trattato CECA – Continuità del regime di libera concorrenza con il Trattato CE – Mantenimento di un controllo da parte della Commissione che agisce nel contesto normativo del regolamento n. 1/2003 (Art. 65, § 1, CA; regolamento del Consiglio n. 1/2003) (v. punti 100‑115)

6.                     Atti delle istituzioni – Applicazione nel tempo – Norme di procedura – Norme sostanziali – Distinzione – Scadenza del Trattato CECA – Decisione di applicazione delle regole di concorrenza adottata dopo tale scadenza e riguardante fatti ad essa precedenti – Principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e della legalità delle pene – Situazioni giuridiche maturate anteriormente alla scadenza del Trattato CECA – Assoggettamento al regime giuridico del Trattato CECA (Art. 65, § 1, CA; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 49, § 1) (v. punti 117, 118, 120‑122)

7.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Rispetto dei diritti della difesa – Portata del principio – Annullamento di una prima decisione della Commissione che constata un’infrazione – Adozione di una nuova decisione sul fondamento di un’altra base giuridica e dei precedenti atti preparatori – Ammissibilità – Obbligo di procedere ad una nuova comunicazione degli addebiti – Insussistenza (Art. 65 CA) (v. punti 133‑142, 147, 148)

8.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Rispetto dei diritti della difesa – Accesso al fascicolo – Portata – Diniego di comunicazione di un documento che costituisce prova a carico – Conseguenze sull’onere della prova incombente all’impresa interessata (Art. 65, § 1, CA; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 27, § 2) (v. punto 144)

9.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Obblighi della Commissione – Osservanza di un termine ragionevole – Criteri di valutazione – Violazione – Presupposto – Lesione dei diritti della difesa – Effetti che possono consistere in una riduzione d’ammenda (Art. 65, § 1, CA; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41; regolamento del Consiglio n. 1/2003) (v. punti 152‑155)

10.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Diritti della difesa – Comunicazione degli addebiti che menziona un documento non allegato – Insussistenza di una violazione dei diritti della difesa in caso di accesso a tale documento prima della scadenza del termine impartito per la risposta (v. punti 168, 169)

11.                     Concorrenza – Impresa – Nozione – Unità economica – Imputazione delle infrazioni – Persona giuridica responsabile della gestione dell’impresa al momento dell’infrazione – Imputazione a un’entità che succede a quella che ha commesso l’infrazione nell’attività economica sul mercato interessato (Art. 65, § 1, CA) (v. punti 177‑179)

12.                     Intese – Pratica concordata – Nozione – Coordinamento e cooperazione incompatibili con l’obbligo per ciascuna impresa di determinare autonomamente il proprio comportamento sul mercato – Scambio di informazioni tra concorrenti – Presunzione dell’utilizzo delle informazioni per determinare il comportamento sul mercato (Art. 65, § 1, CA) (v. punti 201‑204, 269)

13.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Onere della prova dell’infrazione e della sua durata incombente alla Commissione – Presunzione d’innocenza – Ricorso a un insieme di indizi – Grado di forza probatoria richiesto agli elementi di prova raccolti dalla Commissione – Oneri probatori delle imprese che contestano la sussistenza dell’infrazione (Art. 65, § 1, CA; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 48, § 1; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2) (v. punti 206‑215, 239)

14.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Contraddizione nella motivazione – Presupposti – Effetti (Art. 296 TFUE) (v. punto 220)

15.                     Intese – Divieto – Infrazioni – Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione – Responsabilità per i comportamenti di altre imprese nell’ambito della stessa infrazione – Ammissibilità – Criteri – Presa in considerazione al momento della valutazione della gravità dell’infrazione (Art. 65, § 1, CA) (v. punti 225, 226, 301‑306)

16.                     Concorrenza – Ammende – Valutazione in funzione del comportamento individuale dell’impresa – Rilevanza della mancata adozione di sanzioni nei confronti di un altro operatore economico – Insussistenza (v. punti 227, 293)

17.                     CECA – Prezzi – Listino prezzi – Pubblicità obbligatoria – Compatibilità con il divieto di intese (Artt. 60 CA e 65, § 1, CA) (v. punti 243, 297)

18.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Modalità di prova – Prove documentali – Valutazione dell’efficacia probatoria di un documento – Criteri – Assenza di sigle e di firma – Irrilevanza (Art. 65 CA) (v. punto 250)

19.                     Intese – Partecipazione a riunioni aventi oggetto anticoncorrenziale – Circostanza che, in assenza di una dissociazione rispetto alle decisioni adottate, consente di presumere la partecipazione alla conseguente intesa – Pubblica dissociazione – Interpretazione restrittiva (Art. 65, § 1, CA) (v. punti 254, 285)

20.                     Intese – Accordi fra imprese – Pregiudizio alla concorrenza ai sensi dell’articolo 65 CA – Criteri di valutazione – Oggetto anticoncorrenziale – Constatazione sufficiente (Art. 65, § 1, CA) (v. punto 317)

21.                     Concorrenza – Ammende – Orientamenti per il calcolo delle ammende – Metodo di calcolo che tiene conto di diversi elementi di flessibilità – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Competenza estesa al merito (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punti 1 A e 1 B) (v. punti 331, 342‑344)

22.                     Concorrenza – Ammende – Orientamenti per il calcolo delle ammende – Natura giuridica – Regola di condotta indicativa che comporta un’autolimitazione del potere discrezionale della Commissione – Obbligo di rispettare i principi di parità di trattamento, di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto (Comunicazione della Commissione 98/C 9/03) (v. punti 334‑336)

23.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Ripartizione delle imprese interessate in categorie aventi un punto di partenza specifico – Ammissibilità – Presupposti – Rispetto dei principi di parità di trattamento e di proporzionalità – Criteri (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 1 A) (v. punti 360‑365, 367, 368)

24.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Qualificazione di un’infrazione come molto grave – Ruolo fondamentale del criterio attinente alla natura dell’infrazione – Mancanza di autonomia di quello attinente alle dimensioni del mercato dei prodotti di cui trattasi – Qualificazione di un’infrazione come molto grave malgrado la sua limitazione al territorio di un solo Stato membro – Ammissibilità (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 1 A) (v. punti 372, 380, 392‑294)

25.                     Concorrenza – Ammende – Contesto giuridico – Determinazione – Precedente prassi decisionale della Commissione – Carattere indicativo (Art. 65 CA; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2) (v. punto 376)

26.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Fissazione dei prezzi – Obbligo per la Commissione di far riferimento, per valutare l’impatto di un’infrazione, al gioco della concorrenza in assenza di infrazione (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2) (v. punti 381, 382)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2009) 7492 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2009, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 65 CA (caso COMP/37.956 – Tondo per cemento armato, riadozione), come modificata dalla decisione C (2009) 9912 definitivo della Commissione, dell’8 dicembre 2009, mediante la quale la Commissione ha inflitto alla ricorrente un’ammenda di EUR 10,25 milioni per la violazione dell’articolo 65, paragrafo 1, CA.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Feralpi Holding SpA è condannata alle spese.