Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 30 maggio 2013 – Moselland / UAMI – Renta Siete (DIVINUS)
(causa T‑214/10)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo DIVINUS – Marchio nazionale figurativo anteriore MOSELLAND Divinum – Esistenza, validità e portata della protezione del diritto anteriore – Prova»
1. Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Presupposti – Ampliamento di un motivo esistente – Ammissibilità (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, § 2, comma 1) (v. punto 69)
2. Marchio comunitario – Procedimenti dinanzi agli organi dell’Ufficio – Invio delle comunicazioni all’Ufficio – Invio tramite telefax – Comunicazione incompleta o illeggibile (Regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 80, § 2) (v. punti 76-78)
Oggetto
| Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 22 febbraio 2010 (procedimento R 1204/2009‑2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Moselland eG – Winzergenossenschaft e la Renta Siete, SL. |
Dispositivo
1) | | La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 22 febbraio 2010 (procedimento R 1204/2009‑2) è annullata. |
2) | | L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché le spese sostenute dalla Moselland eG – Winzergenossenschaft ai fini dei procedimenti dinanzi al Tribunale e dinanzi alla commissione di ricorso. |