Language of document : ECLI:EU:T:2011:617

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

24 ottobre 2011

Causa T-213/10 P

P

contro

Parlamento europeo

«Impugnazione – Funzione pubblica – Agenti temporanei – Licenziamento – Perdita di fiducia – Motivazione – Snaturamento degli elementi di prova»

Oggetto:      Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) 24 febbraio 2010, causa F‑89/08, P/Parlamento.

Decisione:      L’impugnazione è respinta. La sig.ra P sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Parlamento europeo nell’ambito del presente grado di giudizio.

Massime

1.      Funzionari – Agenti temporanei – Agenti temporanei di cui all’art. 2, lett. c), del Regime applicabile agli altri agenti – Agente temporaneo assegnato presso un gruppo politico del Parlamento – Decisione di licenziamento di un agente temporaneo a seguito della rottura del rapporto di fiducia – Obbligo di motivazione – Portata

[Statuto dei funzionari, art. 25, secondo comma; Regime applicabile agli altri agenti, art. 2, lett. c)]

2.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Ricorso da parte del Tribunale della funzione pubblica ad una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti

(Statuto della Corte di giustizia, art. 36 e allegato I, art. 7, n. 1)

3.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Sindacato del Tribunale sulla valutazione degli elementi di prova – Esclusione, salvo il caso di snaturamento

(Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11)

1.      Il rispetto da parte dell’amministrazione della portata dell’obbligo di motivazione rientra nell’ambito di una questione di diritto soggetta al sindacato del Tribunale nel contesto di un’impugnazione.

L’obbligo di motivazione ai sensi dell’art. 25, secondo comma, dello Statuto si applica a decisioni di risoluzione di un contratto di agente temporaneo a tempo indeterminato disciplinato dal Regime applicabile agli altri agenti. Tale disposizione prevede che «[o]gni decisione individuale presa in applicazione del presente statuto deve essere immediatamente comunicata per iscritto al funzionario interessato; quelle prese a suo carico devono essere motivate».

Per quanto riguarda, in particolare, il motivo di licenziamento vertente sul venir meno della reciproca fiducia tra un agente temporaneo e il gruppo politico del Parlamento europeo cui questi è assegnato, in mancanza di un obbligo di motivazione anche un controllo minimo da parte del giudice dell’Unione risulterebbe impossibile. La circostanza che l’autorità abilitata a concludere i contratti (in prosieguo: l’«AACC») non possieda alcun margine discrezionale in merito al soddisfacimento della domanda del gruppo politico non limita assolutamente la portata dell’obbligo di motivazione. In tal caso, la motivazione della decisione dell’AACC deve, per lo meno, riflettere la motivazione della domanda presentata dal gruppo politico in virtù della quale l’AACC si vede obbligata ad adottare una decisione che pone termine al contratto. Infatti, la domanda del gruppo può comportare, di per sé, talune irregolarità fonti di illegittimità e, pertanto, deve poter essere soggetta ad un effettivo sindacato giurisdizionale. Infine, è effettivamente solo alla luce della motivazione che, da un lato, l’interessato è in grado di valutare l’opportunità di un ricorso giurisdizionale avverso la decisione che gli reca pregiudizio e, dall’altro, il giudice dell’Unione può esercitare il suo controllo.

La portata del detto obbligo di motivazione deve essere valutata in funzione delle circostanze concrete, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi invocati e dell’interesse a ricevere spiegazioni che può avere il destinatario e, al fine di valutare il carattere sufficiente della motivazione, è necessario situarla nel contesto di fatto e di diritto nell’ambito del quale si inserisce l’adozione dell’atto impugnato. Quindi, una decisione è sufficientemente motivata quando è intervenuta in un contesto noto all’agente interessato che gli permetta di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti.

(v. punti 27-30)

Riferimento:

Corte: 28 giugno 2005, cause riunite C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, Dansk Rørindustri e a./Commissione (Racc. pag. I‑5425, punto 453); 28 febbraio 2008, causa C‑17/07 P, Neirinck/Commissione (non pubblicata nella Raccolta, punti 50-52); 10 luglio 2008, causa C‑413/06 P, Bertelsmann e Sony Corporation of America/Impala (Racc. pag. 4951, punto 30)

Tribunale di primo grado: 8 dicembre 2005, causa T‑237/00, Reynolds/Parlamento (Racc. PI pagg. I-A-385 e II-1731, punto 96); 17 ottobre 2006, causa T‑406/04, Bonnet/Corte di giustizia (Racc. FP pagg. I‑A‑2‑213 e II‑A‑2‑1097, punto 52); 8 settembre 2009, causa T‑404/06 P, ETF/Landgren (Racc. pag. II‑2841, punti 143-171)

2.      L’obbligo del Tribunale della funzione pubblica di motivare le sue sentenze in forza dell’art. 36 dello Statuto della Corte di giustizia, in combinato disposto con l’art. 7, n. 1, dell’allegato I dello stesso Statuto, non impone a tale giudice di fornire una spiegazione che ripercorra esaustivamente e singolarmente tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia. La motivazione può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali sono state adottate le misure di cui trattasi e al giudice dell’impugnazione di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo giurisdizionale. Infatti, tale obbligo non può essere interpretato nel senso di implicare che il Tribunale della funzione pubblica sia tenuto a replicare in dettaglio a tutti gli argomenti invocati dal ricorrente, specialmente se essi non erano sufficientemente chiari e precisi né fondati su elementi di prova circostanziati.

La questione se la motivazione di una sentenza del Tribunale della funzione pubblica sia contraddittoria o insufficiente costituisce una questione di diritto che può, in quanto tale, essere dedotta in sede d’impugnazione.

(v. punti 31 e 32)

Riferimento:

Corte: 21 gennaio 2010, causa C‑150/09 P, Iride e Iride Energia/Commissione (non pubblicata nella Raccolta, punto 42 e giurisprudenza ivi citata); 24 giugno 2010, causa C‑117/09 P, Kronoply/Commissione (non pubblicata nella Raccolta, punto 52 e giurisprudenza ivi citata)

Tribunale di primo grado: Bonnet/Corte di giustizia, cit., punti 52 e 64 e giurisprudenza ivi citata; 8 giugno 2009, causa T‑498/07 P, Krcova/Corte di giustizia, Racc. FP pagg. I‑B‑1‑35 e II‑B‑1‑197, punto 34

3.      Risulta dall’art. 11 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia, che riproduce il testo dell’art. 58 dello Statuto medesimo, che l’impugnazione è limitata alle questioni di diritto e dev’essere fondata su motivi relativi all’incompetenza del Tribunale della funzione pubblica, a vizi di procedura dinanzi al Tribunale della funzione pubblica recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente o alla violazione del diritto dell’Unione da parte di quest’ultimo.

Di conseguenza, il Tribunale della funzione pubblica è il solo competente ad accertare i fatti, salvo nel caso in cui l’inesattezza materiale nei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposti, e a valutare tali fatti. La valutazione dei fatti non costituisce quindi, salvo il caso di snaturamento degli elementi di prova prodotti dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato del giudice dell’impugnazione.

Un siffatto snaturamento deve risultare in modo evidente dal fascicolo, senza che occorra procedere ad nuova valutazione dei fatti e delle prove o addirittura far ricorso a nuovi elementi di prova.

(v. punti 46-48)

Riferimento:

Corte: 9 novembre 2007, causa C‑74/07 P, Lavagnoli/Commissione (non pubblicata nella Raccolta, punto 20); 17 giugno 2010, causa C‑413/08 P, Lafarge/Commissione (Racc. pag. I‑5361, punto 17 e giurisprudenza ivi citata)

Tribunale: 2 marzo 2010, causa T‑248/08 P, Doktor/Consiglio, punti 39 e 42 e giurisprudenza ivi citata