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Ricorso proposto l'11 maggio 2010 - Repubblica ellenica / Commissione

(Causa T-215/10)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti I. Chalkias, G. Skiani e E. Leftheriotou)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Accogliere il ricorso come fondato e annullare nel suo complesso la decisione della Commissione impugnata;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso la Repubblica ellenica chiede l'annullamento della decisione della Commissione dell'11 marzo 2010, "che esclude dal finanziamento dell'Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA)", notificata con il numero C(2010) 1317 e pubblicata il 12 marzo 2010 con il numero 2010/152/UE (GU L 63, pag. 7), nella parte in cui le impone rettifiche finanziarie nei seguenti settori: a) cotone; b) misure di sviluppo rurale e c) distribuzione di aiuti alimentari agli indigenti.

Per quanto riguarda le rettifiche nel settore del cotone, la ricorrente lamenta anzitutto un'errata valutazione dei fatti da parte della Commissione e un difetto di motivazione della decisione impugnata relativamente all'ambiente di controllo e alla compatibilità del regime di aiuti al cotone con il SIGC, da un lato, e al controllo in loco delle superfici e all'analisi del pericolo, dall'altro.

In secondo luogo, la ricorrente fa valere l'errata valutazione delle circostanze di fatto da parte della Commissione e la falsa interpretazione e applicazione degli artt. 13, n. 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 1 e 17 del regolamento (CE) n. 1051/2001 2 relativamente alle misure ambientali e all'insufficiente sistema di controllo nonché al seguito dato ai controlli sulle superfici coltivate a cotone e sulle misure ambientali. In particolare, la ricorrente sostiene che l'accusa mossale dalla Commissione di non aver applicato le dovute sanzioni è infondata in diritto e in fatto, non trova riscontro nelle disposizioni dei regolamenti nn. 1051/2001 e 1591/2001 e in nessuna delle disposizioni in vigore nel periodo controverso e non può validamente giustificare la rettifica imposta con la decisione impugnata.

In terzo luogo, la ricorrente deplora la falsa interpretazione e applicazione delle linee direttrici sulle rettifiche forfettarie nonché la violazione del principio di uguaglianza, in quanto non sarebbe sussistito alcun rischio di perdite per il FEAGA e la situazione del sistema di controllo non sarebbe stata la stessa per tutte e tre le campagne controllate, cioè le campagne 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, cosicché anche la rettifica avrebbe dovuto essere graduata.

In quarto luogo, la ricorrente evidenzia l'errata interpretazione da parte della Commissione dell'art. 7, n. 4, del regolamento (CE) n. 1051/2001 e delle disposizioni dell'art. 1 dei regolamenti (CE) nn. 1123/2004 3, 905/2005 4, 871/2006 5 e 1486/2002 6, che fissano anno per anno il quantitativo di cotone effettivamente ammissibile all'aiuto, relativamente alle rettifiche una tantum a titolo degli esercizi 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006 per asserito superamento dei quantitativi stabiliti e conseguente pagamento indebito.

In quinto luogo, la ricorrente sostiene che la giustificazione delle rettifiche offerta nella decisione impugnata è in sé contraddittoria e che le rettifiche medesime sono viziate da errori di calcolo, in quanto sussistono sia discordanze sia incongruenze in relazione alle campagne di commercializzazione di cui trattasi.

Per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale, la ricorrente invoca anzitutto la nullità della procedura di liquidazione dei conti per violazione delle forme sostanziali di cui all'art. 8, n. 1, terza frase, prima parte, del regolamento (CE) n. 1663/1995 7, dal momento che non sarebbe stata convocata una discussione bilaterale in merito all'imposizione della rettifica finanziaria per le misure di sviluppo rurale.

In secondo luogo, la ricorrente accusa la Commissione di un errore materiale, un'erronea valutazione dei fatti, un difetto di motivazione e una violazione del principio di uguaglianza relativamente alle asserite carenze del SICG, dei controlli primari e di quelli complementari.

Per quanto riguarda il settore della distribuzione degli aiuti alimentari, la ricorrente osserva anzitutto che il comportamento della Commissione ha creato legittime aspettative che non le sarebbero stati addebitati i costi del programma di forniture gratuite di riso e che il cambiamento a posteriori della politica della Commissione viola i principi delle legittime aspettative, della certezza del diritto e del legittimo affidamento ed integra un eccesso di discrezionalità, se non un abuso di potere.

In secondo luogo, la ricorrente lamenta un errore di calcolo, a suo danno, delle spese di trasporto.

In terzo luogo, essa stigmatizza la falsa interpretazione e applicazione da parte della Commissione delle disposizioni comunitarie, segnatamente dell'art. 3, n. 2, del regolamento (CEE) n. 3149/1992 8, la violazione del principio di uguaglianza e un eccesso di discrezionalità.

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1 - Regolamento (CE) della Commissione 2 agosto 2001, n. 1591, recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per il cotone (GU L 210, pag. 10).

2 - Regolamento (CE) del Consiglio 22 maggio 2001, n. 1051, relativo all'aiuto alla produzione di cotone (GU L 148, pag. 3).

3 - Regolamento (CE) della Commissione 17 giugno 2004, n. 1123, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2003/2004, la produzione effettiva del cotone non sgranato nonché la conseguente riduzione del prezzo d'obiettivo (GU L 218, pag. 3).

4 - Regolamento (CE) della Commissione 16 giugno 2005, n. 905, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, la produzione effettiva del cotone non sgranato nonché la conseguente riduzione del prezzo d'obiettivo (GU L 154, pag. 3).

5 - Regolamento (CE) della Commissione 15 giugno 2006, n. 871, recante fissazione, per la campagna di commercializzazione 2005/2006, della produzione effettiva di cotone non sgranato e della conseguente riduzione del prezzo d'obiettivo (GU L 164, pag. 3).

6 - Regolamento (CE) della Commissione 19 agosto 2002, n. 1486, che modifica il regolamento (CE) n. 1591/2001 recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per il cotone (GU L 223, pag. 3).

7 - Regolamento (CE) della Commissione 7 luglio 1995, n. 1663, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del Feaog, sezione "garanzia" (GU L 158, pag. 6).

8 - Regolamento (CEE) della Commissione 29 ottobre 1992, n. 3149, recante modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità.