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Ricorso proposto il 14 settembre 2012 - Xeda International e altri / Commissione

(Causa T-415/12)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Xeda International SA (Saint-Andiol, Francia); Pace International LLC (Washington, Stati Uniti) e Decco Iberica Post Cosecha, SAU (Paterna, Spagna) (rappresentanti : avv.ti C. Mereu e K. Van Maldegem)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ammissibile e fondato;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 578/2012 della Commissione2; e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

Primo motivo, vertente sulla illegittimità dell'atto impugnato per manifesti errori di valutazione. La Commissione avrebbe agito illegittimamente giustificando l'atto impugnato sulla base di elementi ipotetici: (i) i tre metaboliti non identificati e (ii) i beni trasformati. In relazione a questi elementi, la Commissione ha altresì agito illegittimamente nel chiedere alle ricorrenti una probatio diabolica, chiedendo cioè l'identità dei metaboliti non identificati nelle mele immagazzinate mentre ciò era tecnicamente impossibile, e nel richiedere alle ricorrenti di dimostrare un'assenza di rischio in relazione ai composti a basso rischio trovati al di sotto del limite di quantificazione (LDQ) nei beni trasformati.

Secondo motivo, vertente sulla illegittimità dell'atto impugnato per violazione del giusto processo e del diritto di difesa. L'atto impugnato è basato su un rapporto dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) che ha introdotto un nuovo requisito - la presentazione di un metodo analitico pienamente convalidato - in una fase molto avanzata del procedimento di valutazione. Le ricorrenti hanno trasmesso i dati richiesti al relatore, il quale, da parte sua, li ha valutati e ha preparato una conclusione secondo la quale i dati erano sufficienti a soddisfare la questione sollevata dall'EFSA. Tuttavia, la Commissione non ha tenuto in considerazione i nuovi dati. Inoltre, alle ricorrenti non è stata data alcuna possibilità di affrontare la questione a causa dell'errata comprensione da parte della Commissione del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, relativo alla trasmissione di nuovi dati.

Terzo motivo, vertente sulla illegittimità dell'atto impugnato in quanto sproporzionato. Anche se fosse stato accettato che i nuovi studi non potevano essere presi in considerazione, la Commissione avrebbe potuto adottare una decisione di inclusione con misure meno restrittive, come per esempio sottoporla a dati di conferma.

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1 - Regolamento di esecuzione (UE) n. 578/2012 della Commissione, del 29 giugno 2012, concernente la non approvazione della sostanza attiva difenilammina conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 171, pag. 2)

2 - Regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell'allegato I (GU L 15, pag. 5)