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Impugnazione proposta il 24 aprile 2024 dalla Société Air France e dall’Air France-KLM avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 7 febbraio 2024, causa T-146/22, Ryanair/Commissione (KLM II; COVID-19)

(Causa C-289/24 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Société Air France, Air France-KLM (rappresentanti: J. Derenne e D. Vallindas, avocats, A. Álvarez Vidal, abogada)

Altre parti nel procedimento: Ryanair DAC, Commissione europea, Repubblica francese, Regno dei Paesi Bassi, Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

avvalersi del potere conferitole dall’articolo 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di statuire definitivamente sulla controversia e respingere il ricorso di annullamento proposto nella causa T-146/22;

in subordine, rinviare la causa al Tribunale affinché esamini i motivi non ancora valutati; e

condannare la Ryanair DAC alle spese del procedimento di impugnazione e di quelle di primo grado, qualora statuisca definitivamente sulla controversia, o riservare le spese del presente procedimento, in caso di rinvio della causa al Tribunale.

Motivi del ricorso e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe applicato un criterio errato per la determinazione del beneficiario dell’aiuto all’interno di un gruppo societario e, pertanto, avrebbe erroneamente concluso che la Air France-KLM (la holding) e l’Air France non potessero essere escluse dal beneficiario della misura di aiuto controversa.

Secondo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe sostituito la propria valutazione della determinazione del beneficiario dell’aiuto senza dimostrare adeguatamente un errore manifesto di valutazione della decisione controversa della Commissione.

Terzo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nell’interpretazione delle nozioni di vantaggio indiretto e di effetti secondari nel settore degli aiuti di Stato.

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