Language of document : ECLI:EU:T:2022:775

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)

7 dicembre 2022 (*)

«Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Articolo 22 della direttiva 2013/36/UE – Opposizione della BCE all’acquisizione di partecipazioni qualificate in un ente creditizio – Dies a quo del periodo di valutazione – Intervento della BCE nella fase iniziale del procedimento – Criteri di stabilità finanziaria del candidato acquirente e di rispetto dei requisiti prudenziali – Esistenza di un motivo ragionevole di opposizione all’acquisizione sulla base di un solo o di più criteri di valutazione – Articolo 106 del regolamento di procedura – Domanda di udienza priva di motivazione»

Nella causa T‑330/19,

PNB Banka AS, con sede in Riga (Lettonia), rappresentata da O. Behrends, avvocato,

ricorrente,

contro

Banca centrale europea (BCE), rappresentata da C. Hernández Saseta, F. Bonnard e V. Hümpfner, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da:

Commissione europea, rappresentata da D. Triantafyllou, A. Nijenhuis e A. Steiblytė, in qualità di agenti,

interveniente,


IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata),

composto, al momento della deliberazione, da S. Gervasoni (relatore), presidente, L. Madise, P. Nihoul, R. Frendo e J. Martín y Pérez de Nanclares, giudici,

cancelliere: E. Coulon

vista la fase scritta del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la PNB Banka AS, ricorrente, chiede l’annullamento della decisione, notificata con lettera del 21 marzo 2019, con la quale la Banca centrale europea (BCE) ha deciso di opporsi all’operazione consistente nell’acquisizione di partecipazioni qualificate nella B (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

I.      Fatti

2        Alla data della decisione impugnata, la ricorrente era un ente creditizio meno significativo ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63), con sede in Lettonia. Essa era quindi sottoposta alla vigilanza prudenziale diretta della Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Commissione dei mercati finanziari e dei capitali, Lettonia; in prosieguo: la «CMFC»).

3        Alla data di proposizione del ricorso, CR era il principale azionista della ricorrente.

4        Nell’agosto 2017, secondo la ricorrente, CR ha presentato una denuncia alle autorità del Regno Unito riguardante fatti di corruzione di cui si sarebbe reso colpevole A, governatore della Latvijas Banka (Banca centrale di Lettonia). I fatti di corruzione denunciati consistevano nei tentativi di quest’ultimo di ottenere, grazie alla sua influenza sulla CMFC, tangenti da CR.

5        Il 12 dicembre 2017 la ricorrente nonché CR e altri membri della famiglia di quest’ultimo, azionisti della ricorrente, hanno avviato un procedimento arbitrale nei confronti della Repubblica di Lettonia dinanzi al Centro internazionale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti (ICSID), sulla base del Trattato del 24 gennaio 1994 per la promozione e la tutela degli investimenti tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Repubblica di Lettonia.

6        Nel dicembre 2017, secondo la ricorrente, CR ha denunciato alle autorità lettoni i fatti di corruzione menzionati al punto 4 supra.

7        Il 17 febbraio 2018 A è stato arrestato in seguito all’avvio, il 15 febbraio 2018, di un’indagine penale preliminare a suo carico da parte del Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (Ufficio per la prevenzione e la lotta alla corruzione, Lettonia; in prosieguo: il «KNAB»). Tale indagine aveva ad oggetto accuse di corruzione in relazione alla procedura di vigilanza prudenziale nei confronti di una banca lettone diversa dalla ricorrente. Con decisione del 19 febbraio 2018, allorché A è stato rilasciato, il KNAB gli ha imposto varie misure di sicurezza, tra cui il divieto di svolgere le sue funzioni di governatore della Banca centrale di Lettonia.

8        Il 28 giugno 2018 A è stato incriminato dalla procuratrice incaricata dell’indagine menzionata al punto 7 supra. L’atto di imputazione, integrato il 24 maggio 2019, conteneva tre capi di accusa. Il primo capo di accusa riguardava l’accettazione, nel 2010, di un’offerta di tangente proposta dal presidente del consiglio di vigilanza di una banca lettone diversa dalla ricorrente, e della tangente stessa, in cambio della quale A avrebbe fornito consigli per consentire a tale banca di sottrarsi alla vigilanza della CMFC e si sarebbe astenuto dal partecipare alle riunioni della CMFC nelle quali sono state affrontate le questioni relative alla vigilanza di tale banca. Il secondo capo di accusa riguardava, da un lato, l’accettazione, dopo il 23 agosto 2012, di un’offerta di tangente proposta dal vicepresidente del consiglio di amministrazione della medesima banca, in cambio di consigli da parte di A per ottenere la revoca delle restrizioni delle attività disposte dalla CMFC e di evitare altre restrizioni, e, dall’altro, l’accettazione da parte di A del pagamento della metà di tale tangente. Il terzo capo di accusa riguardava il riciclaggio di denaro destinato ad occultare l’origine, i trasferimenti e la proprietà dei fondi versati ad A corrispondenti alla tangente di cui al secondo capo di accusa.

9        Il 1º ottobre 2018 la ricorrente ha notificato alla CMFC la propria intenzione di acquisire direttamente una partecipazione qualificata in un altro ente creditizio lettone, B (in prosieguo: la «banca bersaglio») e di superare il 50% del capitale e dei diritti di voto in quest’ultima. Lo stesso giorno, CR ha notificato alla CMFC la propria intenzione di acquisire indirettamente, attraverso la sua partecipazione al capitale della ricorrente, una partecipazione qualificata nella banca bersaglio.

10      Il 3 ottobre 2018 la CMFC ha informato la ricorrente che considerava la sua notifica incompleta e che non avrebbe proceduto alla sua valutazione. Il giorno successivo, essa ha chiesto alla ricorrente di fornire informazioni supplementari.

11      Il 19 ottobre 2018 i candidati acquirenti indiretti diversi da CR, in particolare CT, hanno notificato alla CMFC la loro intenzione di acquisire indirettamente una partecipazione qualificata nella banca bersaglio.

12      Il 19 e il 22 ottobre 2018 la ricorrente ha trasmesso informazioni aggiuntive alla CMFC, in particolare un piano aziendale.

13      Il 30 ottobre 2018 la CMFC ha notificato alla ricorrente che gli elementi forniti erano incompleti e che non avrebbe avviato il processo di valutazione. Il giorno successivo ha richiesto informazioni supplementari.

14      Il 1° e il 20 novembre 2018 i candidati acquirenti hanno fornito le informazioni aggiuntive richieste, in particolare un piano aziendale aggiornato.

15      Il 23 novembre 2018 la CMFC ha informato i candidati acquirenti di aver ricevuto le notifiche, che queste ultime erano complete e che sarebbero state valutate entro 60 giorni lavorativi.

16      Il 15 e il 18 gennaio 2019 la CMFC ha chiesto alla ricorrente e a CR ulteriori informazioni. Essa ha sospeso il periodo di valutazione fino alla data di ricezione delle informazioni di cui trattasi, al più tardi fino al 13 febbraio 2019.

17      Il 12 e il 13 febbraio 2019 la ricorrente e CR hanno fornito ulteriori informazioni.

18      Con lettera del 15 febbraio 2019, la CMFC ha confermato di aver ricevuto le informazioni trasmesse e ha informato i candidati acquirenti del fatto che il periodo di valutazione sarebbe scaduto il 22 marzo 2019.

19      Con sentenza del 26 febbraio 2019, Rimšēvičs e BCE/Lettonia (C‑202/18 e C‑238/18, EU:C:2019:139), la Corte ha annullato la decisione del KNAB del 19 febbraio 2018 nella parte in cui vietava ad A di esercitare le sue funzioni di governatore della Banca centrale di Lettonia. Essa ha considerato che la Repubblica di Lettonia non aveva dimostrato che il sollevamento di A dall’incarico di governatore della Banca centrale di Lettonia si basasse sull’esistenza di indizi sufficienti del fatto che egli aveva commesso gravi mancanze ai sensi dell’articolo 14.2, secondo comma, dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della BCE.

20      Lo stesso giorno, la CMFC ha adottato la decisione n. 45/2019, che impone alla ricorrente di rispettare, su base individuale e su base consolidata, un requisito patrimoniale totale nell’ambito del processo di revisione e valutazione prudenziale (in prosieguo: il «requisito patrimoniale SREP totale») del 12%.

21      Il 1º marzo 2019 la CMFC ha trasmesso alla BCE una proposta di decisione, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 1024/2013, ai fini di vietare il progetto di acquisizione.

22      Con lettera del 7 marzo 2019, la BCE ha invitato i candidati acquirenti a presentare osservazioni su un progetto di decisione.

23      Con lettera del 14 marzo 2019, la ricorrente e CR hanno presentato osservazioni.

24      Con lettera del 21 marzo 2019, la BCE ha notificato ai candidati acquirenti la decisione impugnata. Mediante quest’ultima, essa si opponeva all’acquisizione di partecipazioni qualificate e al superamento del:

–        30% del capitale e dei diritti di voto detenuti indirettamente da CR e da altre parti che agiscono di concerto, in qualità di candidati acquirenti indiretti, nella banca bersaglio;

–        50% del capitale e dei diritti di voto detenuti direttamente dalla ricorrente, in qualità di candidato acquirente diretto, nella banca bersaglio.

25      La BCE ha allegato alla decisione impugnata la propria risposta alle osservazioni presentate dalla ricorrente e da CR nella loro lettera del 14 marzo 2019 (in prosieguo: la «risposta alle osservazioni»).

26      In primo luogo, per quanto riguarda il criterio di solidità finanziaria dei candidati acquirenti, la BCE ha affermato che detto criterio doveva essere considerato soddisfatto se si fosse dimostrato che il candidato acquirente disponeva non solo della capacità di finanziare il progetto di acquisizione, ma anche della capacità di mantenere una struttura finanziaria solida in un futuro prevedibile, per quanto riguarda sia il candidato acquirente diretto sia la banca bersaglio.

27      Da un lato, la BCE ha ritenuto che la ricorrente disponesse dei capitali per acquistare le azioni della banca bersaglio. Tuttavia, essa ha constatato che la ricorrente aveva subito perdite nette significative. Essa ha considerato che la ricorrente stava affrontando un elevato livello di rischio di credito, in particolare un’incidenza dei crediti deteriorati del 47% a metà 2018, e un basso livello di fondi propri. Essa ha sottolineato, in particolare, che i coefficienti di capitale della ricorrente costituivano una violazione del requisito patrimoniale complessivo (RPC). Ha aggiunto che, alla fine del 2018, la ricorrente violava i requisiti applicabili alle grandi esposizioni nei confronti di diverse controparti. Ha affermato che la ricorrente violava i limiti applicabili alle operazioni con le parti collegate per quanto riguarda CR e ha ritenuto che la ricorrente non sarebbe stata in grado, laddove necessario, di fornire un sostegno finanziario alla banca bersaglio.

28      Dall’altro lato, la BCE ha ritenuto che i candidati acquirenti indiretti, che avrebbero controllato indirettamente la banca bersaglio e il nuovo gruppo formatosi dopo il progetto di acquisizione (in prosieguo: il «nuovo gruppo»), non sarebbero stati in grado di fornire un sostegno finanziario sufficiente alla banca bersaglio e al nuovo gruppo. Essa ha constatato che CR, principale azionista della ricorrente, non aveva dichiarato ulteriori risorse finanziarie oltre alla sua partecipazione nella ricorrente, per un valore stimato di EUR 13,6 milioni, dalla quale dovevano essere decurtate le sue passività nei confronti della ricorrente per EUR 11,8 milioni. Ha ritenuto che il piano aziendale presentato dai candidati acquirenti indicasse che il nuovo gruppo avrebbe avuto un basso livello di fondi propri. Ha constatato che il coefficiente di capitale totale del nuovo gruppo non avrebbe consentito di raggiungere il RPC attualmente applicabile alla ricorrente a livello di gruppo. In generale, la BCE ha ritenuto che il livello di fondi propri del nuovo gruppo non sarebbe stato adeguato, tenuto conto del fatto che detto gruppo avrebbe presentato un elevato livello di rischio e che probabilmente sarebbero stati necessari futuri apporti di capitale.

29      Inoltre, la BCE ha considerato che sussistevano seri dubbi quanto alla reale volontà dei candidati acquirenti indiretti di sostenere, laddove necessario, la banca bersaglio. Essa ha rilevato l’assenza di un impegno fermo e irrevocabile da parte dei candidati acquirenti indiretti a fornire siffatto sostegno. Ha altresì tenuto conto della sostanziale mancanza di sostegno finanziario fornito alla ricorrente nel recente passato.

30      La BCE ha concluso che il criterio di solidità finanziaria non era soddisfatto.

31      In secondo luogo, per quanto riguarda il criterio della capacità dell’ente creditizio di rispettare i requisiti prudenziali, la BCE ha dichiarato che tale capacità doveva essere valutata non solo a livello della banca bersaglio, ma anche a livello del nuovo gruppo. Essa ha aggiunto che l’attenzione doveva essere rivolta non solo al momento del progetto di acquisizione, ma anche al periodo successivo a tale acquisizione.

32      La BCE ha considerato che, sebbene il progetto di acquisizione non avrebbe avuto un impatto negativo immediato sul rispetto, da parte della sola banca bersaglio, dei requisiti patrimoniali e di liquidità a livello individuale, il nuovo gruppo non avrebbe probabilmente rispettato i requisiti patrimoniali sia nello scenario di base sia in quello sfavorevole prospettati dal piano aziendale presentato dai candidati acquirenti. Infatti, supponendo che il requisito patrimoniale SREP totale applicabile al nuovo gruppo non fosse inferiore a quello applicabile alla ricorrente nel 2018 e nel 2019, il nuovo gruppo avrebbe violato il RPC applicabile.

33      La BCE ha inoltre constatato che la banca bersaglio aveva registrato perdite significative nei due anni precedenti. Essa ha indicato che la CMFC aveva avviato un procedimento amministrativo il 26 febbraio 2018 in relazione a carenze della banca bersaglio relative al sistema di controllo interno e alla lotta contro il riciclaggio di denaro. Ha ritenuto che il nuovo gruppo avrebbe avuto un profilo di rischio elevato e che si potesse ragionevolmente prevedere che il requisito patrimoniale SREP totale applicabile a detto nuovo gruppo sarebbe stato superiore ai livelli previsti nello scenario di base del piano aziendale.

34      La BCE ha ritenuto che il suddetto scenario di base fosse eccessivamente ottimistico, in quanto prevedeva un rapidissimo ripristino della redditività e l’accumulo di utili. Ha sottolineato che il piano aziendale non forniva informazioni dettagliate e convincenti sui tempi necessari per raggiungere la soglia di redditività e arrivare a un tale livello di profitto in un anno.

35      La BCE ha constatato che i candidati acquirenti avevano fornito diversi scenari sfavorevoli. Ha osservato che, nello scenario più sfavorevole, i costi di gestione della banca bersaglio sarebbero rimasti costanti e che quest’ultima avrebbe subito un’ammenda di EUR 1,5 milioni imposta dalla CMFC nell’ambito del procedimento amministrativo relativo alla lotta contro il riciclaggio di denaro. In detto scenario si sarebbe verificata un’ulteriore carenza patrimoniale rispetto al RPC del 2019. La BCE ha ritenuto che detti scenari sfavorevoli fossero più realistici dello scenario di base, mettendo in evidenza l’insufficiente livello di fondi propri del nuovo gruppo.

36      La BCE ha considerato che, di conseguenza, il nuovo gruppo non avrebbe probabilmente rispettato i requisiti patrimoniali applicabili.

37      La BCE ha considerato che il nuovo gruppo si sarebbe trovato ad affrontare i problemi ereditati dalla ricorrente, vale a dire un elevato livello di rischio di credito e la violazione dei limiti alle grandi esposizioni. Ha ritenuto che la persistenza dell’elevato livello di rischio di credito della ricorrente avrebbe avuto un impatto sul rischio di carenza patrimoniale del nuovo gruppo. Ha dichiarato che, in caso di scenari sfavorevoli, sarebbero rimaste le violazioni dei limiti alle grandi esposizioni della ricorrente.

38      Infine, la BCE ha considerato che le carenze nella governance e nel controllo interno della ricorrente e della banca bersaglio, in particolare per quanto riguarda la prevenzione del riciclaggio di denaro, non erano state trattate nel piano aziendale e che non vi era motivo di ritenere che la costituzione di un nuovo gruppo avrebbe consentito di risolvere dette carenze.

39      In generale, la BCE ha ritenuto che la strategia dei candidati acquirenti nei confronti della banca bersaglio non fosse chiara. Ha ritenuto che i candidati acquirenti avessero fornito solo informazioni alquanto limitate sul progetto di fusione, che avrebbe dovuto estendersi fino a 18 mesi, e sull’organizzazione del nuovo gruppo fino al completamento della fusione. Ha indicato che questa mancanza di chiarezza si manifestava nella scarsa qualità del piano aziendale in termini di coerenza, leggibilità e descrizione delle attività pianificate, il che aumentava i dubbi sulla credibilità complessiva del progetto di acquisizione.

40      La BCE ha considerato che il progetto di acquisizione non poteva portare alla costituzione di un nuovo gruppo bancario redditizio, in particolare perché gli interventi idonei a garantire il successo di una tale operazione non erano sufficientemente dettagliati o convincenti. Ha dichiarato che il nuovo gruppo sarebbe stato compromesso da un modello di impresa insostenibile, da un debole sistema di governance e di controllo interno ereditato dai due soggetti che dovevano fondersi, nonché da una strategia poco chiara per superare dette criticità e che avrebbe disposto di un basso livello di fondi propri, presentando un elevato rischio di violazione dei requisiti prudenziali. Ha ritenuto che, indipendentemente dal progetto di fusione e considerando soltanto la banca bersaglio, il progetto di acquisizione avrebbe avuto un impatto negativo sulla capacità di detta banca di rimediare alle sue carenze attuali.

41      Di conseguenza, la BCE ha ritenuto che neanche il criterio del rispetto dei requisiti prudenziali fosse soddisfatto.

42      La BCE ha concluso che, non essendo soddisfatti né il criterio di stabilità finanziaria del candidato acquirente, né quello del rispetto dei requisiti prudenziali, essa si opponeva al progetto di acquisizione, senza esaminare detta acquisizione alla luce degli altri criteri di cui all’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU 2013, L 176, pag. 338), come trasposto nel diritto lettone.

43      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 31 maggio 2019, la ricorrente, CR e CT hanno proposto il ricorso in esame.

II.    Fatti successivi alla presentazione del ricorso

44      Il 15 agosto 2019 la BCE ha concluso che la ricorrente era in dissesto o a rischio di dissesto, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1). In pari data, il Comitato di risoluzione unico (CRU) ha deciso di non adottare un programma di risoluzione ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, di tale regolamento nei confronti della ricorrente.

45      Il 22 agosto 2019 la CMFC ha chiesto al Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa (Tribunale cittadino di Riga, circoscrizione suburbana di Vidzeme, Lettonia) di dichiarare l’insolvenza della ricorrente.

46      Il 12 settembre 2019 il Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa (Tribunale cittadino di Riga, circoscrizione suburbana di Vidzeme) ha dichiarato l’insolvenza della ricorrente. Esso ha nominato un curatore fallimentare incaricato della procedura di insolvenza (in prosieguo: il «curatore fallimentare») e gli ha trasferito tutti i poteri della ricorrente e del consiglio di amministrazione di quest’ultima. Esso ha respinto la richiesta del consiglio di amministrazione della ricorrente di mantenere i propri diritti di rappresentare quest’ultima nell’ambito del ricorso avverso la valutazione della BCE, del 15 agosto 2019, che dichiarava che la ricorrente era in dissesto o a rischio di dissesto, avverso la decisione del CRU, dello stesso giorno, di non adottare un programma di risoluzione nei confronti della ricorrente stessa e avverso la decisione della CMFC di avviare una procedura di insolvenza. Detto giudice ha aggiunto che ciò non escludeva la possibilità per il consiglio di amministrazione della ricorrente di sottoporre una domanda separata al curatore fallimentare in relazione ai diritti di rappresentanza nell’ambito di specifici compiti.

47      Parimenti il 12 settembre 2019 la CMFC ha chiesto alla BCE di revocare l’autorizzazione della ricorrente.

48      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 25 ottobre 2019 (causa T‑732/19), la ricorrente e altri azionisti o potenziali azionisti della ricorrente hanno chiesto l’annullamento della decisione del CRU del 15 agosto 2019 di non adottare un programma di risoluzione nei confronti della ricorrente.

49      Il 21 dicembre 2019 A ha cessato di svolgere le sue funzioni di governatore della Banca centrale di Lettonia.

50      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 gennaio 2020 (causa T‑50/20), la ricorrente ha chiesto l’annullamento della decisione della BCE del 19 novembre 2019 recante diniego di ingiungere al curatore fallimentare di consentire all’avvocato nominato dal consiglio di amministrazione della ricorrente l’accesso ai suoi locali, alle informazioni da essa detenute, al suo personale e alle sue risorse.

51      Il 17 febbraio 2020 la BCE ha proceduto alla revoca dell’autorizzazione della ricorrente. Tale revoca ha preso effetto il giorno seguente.

52      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 27 aprile 2020 (causa T‑230/20), la ricorrente ha proposto un ricorso avverso tale decisione.

III. Procedimento e conclusioni delle parti

53      Il 10 settembre 2019 la BCE ha depositato un controricorso presso la cancelleria del Tribunale.

54      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 settembre 2019, la Commissione europea ha chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni della BCE. Con decisione del 28 ottobre 2019, il presidente della Quarta Sezione del Tribunale ha ammesso l’intervento della Commissione.

55      Il 4 novembre 2019 la Commissione ha depositato una memoria d’intervento presso la cancelleria del Tribunale.

56      Il 28 aprile 2020 il presidente della Quarta Sezione ha deciso, sulla base dell’articolo 69, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale, di sospendere il procedimento fino alla pronuncia della decisione del Tribunale nella causa T‑50/20. Con ordinanza del 12 marzo 2021, PNB Banka/BCE (T‑50/20, EU:T:2021:141), il Tribunale ha reso la propria decisione in detta causa e il procedimento nella presente causa è ripreso a tale data.

57      Il 28 aprile 2021, e successivamente il 28 giugno 2021, la ricorrente, CR e CT hanno chiesto la sospensione del procedimento fino alla pronuncia della Corte nella causa C‑321/21 P, relativa all’impugnazione proposta avverso l’ordinanza del 12 marzo 2021, PNB Banka/BCE (T‑50/20, EU:T:2021:141). Il 20 maggio 2021 e successivamente il 6 agosto 2021, il presidente della Quarta Sezione, sentita la BCE, ha deciso di non sospendere il procedimento.

58      Con lettera dell’8 luglio 2021, il rappresentante della parte ricorrente ha informato il Tribunale che non rappresentava più CR e CT. Con ordinanza del 21 dicembre 2021, il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso, sulla base dell’articolo 131, paragrafo 2, del regolamento di procedura, che non vi era più luogo a statuire sul presente ricorso nei limiti in cui era stato proposto da CR e CT.

59      Il termine per il deposito della replica è stato fissato da ultimo al 30 settembre 2021. La ricorrente non ha depositato alcuna replica entro il termine impartito.

60      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare la BCE alle spese.

61      La BCE, sostenuta dalla Commissione, chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto infondato;

–        condannare la ricorrente alle spese.

IV.    In diritto

A.      Sull’esistenza di un mandato del rappresentante che ha proposto il ricorso a nome della ricorrente

62      Ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 3, del regolamento di procedura, gli avvocati, quando la parte che rappresentano è una persona giuridica di diritto privato, sono tenuti a depositare in cancelleria un mandato rilasciato da quest’ultima.

63      Nel fascicolo (allegato A.2) figura un mandato rilasciato il 5 marzo 2019 dal presidente del consiglio di amministrazione della ricorrente.

64      La ricorrente afferma che il curatore fallimentare ha negato all’avvocato da essa designato per rappresentarla l’accesso ai suoi documenti, ai suoi locali, al suo personale e alle sue risorse. Nell’ambito della sua risposta del 13 marzo 2020 a un quesito del Tribunale, essa ha prodotto una lettera del curatore fallimentare del 16 settembre 2019 indicante che il suo avvocato doveva, in primo luogo, «sottoporre al curatore [fallimentare] una relazione scritta sullo stato di avanzamento dell’accordo [relativo alla fornitura di servizi giuridici], specificando nel dettaglio le istruzioni ricevute dalla [ricorrente], i compiti svolti [dall’avvocato] e se vi fossero effettivamente lavori in corso», in secondo luogo, «informare il curatore [fallimentare] in merito ai pagamenti (...)», in terzo luogo, «astenersi da qualsiasi attività a nome della [ricorrente] senza previa consultazione con il curatore [fallimentare], in particolare cessare di fornire servizi fatturabili alla [ricorrente]».

65      Nonostante la suddetta lettera del curatore fallimentare del 16 settembre 2019, dai documenti del fascicolo non risulta e non viene affermato né dalla ricorrente né dalla BCE che il curatore fallimentare abbia proceduto alla revoca del mandato conferito dal presidente del consiglio di amministrazione della ricorrente il 5 marzo 2019. Detta lettera non menziona una revoca siffatta, pur indicando che l’avvocato designato dal presidente del consiglio di amministrazione deve astenersi da qualsiasi attività a nome della ricorrente senza previa consultazione con il curatore fallimentare.

66      Pertanto, il Tribunale constata che la ricorrente ha depositato un mandato che autorizza il suo avvocato a presentare un ricorso ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 3, del regolamento di procedura.

B.      Sulle domande di sospensione del procedimento presentate il 28 aprile 2021 e successivamente il 28 giugno 2021

67      Il 28 aprile 2021, e successivamente il 28 giugno 2021, la ricorrente ha chiesto la sospensione del procedimento. A sostegno delle sue domande di sospensione, essa ha sostenuto che le occorreva accedere ai propri locali, ai propri fascicoli e alle proprie risorse finanziarie e che il curatore fallimentare non cooperava al fine di assicurare la sua rappresentanza effettiva, nonostante la sentenza del 5 novembre 2019, BCE e a./Trasta Komercbanka e a. (C‑663/17 P, C‑665/17 P e C‑669/17 P, EU:C:2019:923).

68      Pur non essendo tenuto ad esporre i motivi per i quali decide di sospendere o meno un procedimento, sulla base dell’articolo 69, lettere c) o d), del regolamento di procedura, il Tribunale ritiene utile, in via eccezionale, precisare quanto segue.

69      La decisione di sospendere o meno un procedimento, sul fondamento dell’articolo 69, lettere c) o d), del regolamento di procedura, rientra nella competenza discrezionale del Tribunale (v., in tal senso, ordinanze del 20 ottobre 2011, DTL/UAMI, C‑67/11 P, non pubblicata, EU:C:2011:683, punti 32 e 33; del 15 ottobre 2012, Internationaler Hilfsfonds/Commissione, C‑554/11 P, non pubblicata, EU:C:2012:629, punto 37, e del 17 gennaio 2018, Josel/EUIPO, C‑536/17 P, non pubblicata, EU:C:2018:14, punto 5).

70      Nel caso di specie, il 28 aprile 2020, il procedimento è stato sospeso fino alla pronuncia della decisione del Tribunale nella causa T‑50/20, nella quale la ricorrente aveva chiesto l’annullamento della decisione della BCE del 19 novembre 2019 recante diniego di ingiungere al curatore fallimentare di consentire all’avvocato nominato dal consiglio di amministrazione della ricorrente l’accesso ai suoi locali, alle informazioni da essa detenute, al suo personale e alle sue risorse.

71      Con ordinanza del 12 marzo 2021, PNB Banka/BCE (T‑50/20, EU:T:2021:141), il Tribunale ha respinto il ricorso della ricorrente. Esso ha considerato in particolare che la BCE era manifestamente priva della competenza per dare seguito alla domanda del consiglio di amministrazione della ricorrente di ordinare al curatore fallimentare di consentire all’avvocato nominato da detto consiglio di accedere ai locali, alle informazioni, al personale e alle risorse della ricorrente (punto 73). Ha inoltre ritenuto che le decisioni adottate dalle autorità nazionali nel contesto della procedura d’insolvenza, come quella cui è assoggettata la ricorrente, in risposta a un’eventuale domanda di accesso ai documenti, ai locali, al personale o alle risorse dell’ente creditizio di cui trattasi sono, in linea di principio, soggette al sindacato dei giudici nazionali che possono, se del caso, sottoporre alla Corte questioni pregiudiziali ai sensi dell’articolo 267 TFUE qualora incontrino difficoltà nell’interpretare il diritto dell’Unione (punto 72).

72      Si deve inoltre constatare che, nonostante, in particolare, la sospensione del procedimento dal 28 aprile 2020 al 12 marzo 2021, la ricorrente non dimostra né tantomeno afferma, nemmeno nella sua domanda di sospensione del procedimento del 28 giugno 2021, di avere avviato un procedimento giurisdizionale nei confronti del curatore fallimentare, al quale addebita tuttavia, dinanzi al Tribunale, di privare l’avvocato nominato dal suo consiglio di amministrazione dell’accesso ai suoi locali, alle sue informazioni, al suo personale e alle sue risorse fin dalla fine del 2019.

73      Dopo avere prodotto scambi di lettere e di messaggi di posta elettronica con il curatore fallimentare avvenuti il 12 e il 16 settembre 2019 nonché nel novembre 2019, la ricorrente si è limitata a sostenere, nella sua domanda di sospensione del procedimento depositata presso la cancelleria del Tribunale il 28 aprile 2021, che stava «intensificando i propri sforzi» nei riguardi del curatore fallimentare e dei giudici lettoni, senza fornire precisazioni in merito alla natura di tali sforzi.

74      Inoltre, dalla decisione del 12 settembre 2019 del Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa (Tribunale cittadino di Riga, circoscrizione suburbana di Vidzeme), menzionata al punto 46 supra, non risulta che alla ricorrente sia precluso di sottoporre ai giudici lettoni un’eventuale controversia con il curatore fallimentare. Non solo la suddetta decisione indica che non è esclusa la possibilità per il consiglio di amministrazione della ricorrente di presentare una domanda separata al curatore fallimentare per quanto riguarda i diritti di rappresentanza nell’ambito di specifici compiti, ma la sentenza del 5 novembre 2019, BCE e a./ Trasta Komercbanka e a. (C‑663/17 P, C‑665/17 P e C‑669/17 P, EU:C:2019:923), invocata dalla ricorrente per sostenere che il curatore fallimentare non coopera in modo soddisfacente per garantire la sua rappresentanza effettiva, è successiva alla suddetta decisione, di modo che la ricorrente poteva a priori far valere detta sentenza come elemento nuovo dinanzi al giudice nazionale.

75      Di conseguenza, il Tribunale ritiene che non occorra sospendere nuovamente il procedimento.

C.      Sulla fase orale del procedimento

76      Ai sensi dell’articolo 106 del regolamento di procedura:

«1.      Il procedimento dinanzi al Tribunale comporta, nella sua fase orale, un’udienza di discussione organizzata d’ufficio o su domanda di una parte principale.

2.      La domanda di udienza di discussione presentata da una parte principale indica i motivi per i quali quest’ultima desidera essere ascoltata. (…)

3.      In assenza di una domanda ai sensi del paragrafo 2, il Tribunale, qualora si ritenga sufficientemente edotto alla luce degli atti del fascicolo di causa, può decidere di statuire su un ricorso senza fase orale. (…)».

77      Dalla formulazione dell’articolo 106 del regolamento di procedura risulta quindi che, in mancanza di una domanda di udienza di discussione che indichi i motivi per i quali una parte principale desidera essere ascoltata, il Tribunale, qualora si ritenga sufficientemente edotto, può decidere di statuire sul ricorso senza fase orale.

78      La motivazione del progetto di regolamento di procedura del 14 marzo 2014, accessibile al pubblico sul sito Internet della Corte di giustizia dell’Unione europea, conferma peraltro che, tenuto conto in particolare delle esigenze di buona amministrazione della giustizia e di economia processuale, «il Tribunale intende potersi esimere dall’organizzazione di un’udienza qualora non la ritenga necessaria, a meno che una parte principale non presenti una domanda, indicando i motivi per i quali essa desidera essere ascoltata».

79      Le norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura (in prosieguo: le «NPE») prevedono, al punto 142, che la parte principale che desidera essere sentita in un’udienza di discussione deve presentare entro il termine di tre settimane dalla notifica alle parti della chiusura della fase scritta del procedimento, una domanda motivata in tal senso. Detto punto precisa che tale motivazione deve risultare da una valutazione concreta dell’utilità di un’udienza di discussione per la parte in causa e indicare gli elementi del fascicolo di causa «o» dell’argomentazione che tale parte ritiene necessario esporre «o» confutare più ampiamente in un’udienza di discussione. Esso indica che, al fine di meglio orientare la discussione nell’ambito di quest’ultima, è «auspicabile» che la motivazione non sia generica e che non si limiti, ad esempio, a fare riferimento all’importanza della causa. Il punto 143 delle NPE prevede che qualora nessuna parte principale presenti una domanda motivata entro il termine impartitole, il Tribunale può decidere di statuire sul ricorso senza fase orale del procedimento.

80      Dall’articolo 106 del regolamento di procedura nonché dai punti 142 e 143 delle NPE risulta quindi che, in assenza di una domanda di udienza di discussione o in presenza di una domanda di udienza di discussione priva di motivazione, il Tribunale può decidere di statuire sul ricorso senza fase orale, qualora si ritenga sufficientemente edotto alla luce degli atti del fascicolo di causa.

81      Nel caso di specie, la ricorrente, con lettera del 29 novembre 2021, ha preso posizione nei seguenti termini sullo svolgimento di un’udienza:

«1. Confermo che, per le ragioni che ho già esposto in modo dettagliato, non vi è attualmente alcuna rappresentanza effettiva della [ricorrente]. Al solo fine di rispettare il termine applicabile, con la presente chiedo che si tenga un’udienza. Tuttavia, occorrerebbe prima ripristinare la rappresentanza effettiva [della ricorrente].

2. Non è possibile preparare o partecipare a un’udienza nelle attuali circostanze».

82      Da detta lettera del 29 novembre 2021 risulta che la domanda di svolgimento di un’udienza formulata dalla ricorrente è priva di motivazione. Tale domanda non indica infatti alcun motivo per il quale la ricorrente desidera essere ascoltata.

83      Per di più, nella lettera del 25 ottobre 2021 con cui ha informato le parti principali della chiusura della fase scritta del procedimento, il cancelliere del Tribunale ha ricordato le disposizioni dell’articolo 106, paragrafo 2, del regolamento di procedura nonché quelle del punto 142 delle NPE e ha richiamato l’attenzione delle parti principali sul fatto che, nel contesto della crisi sanitaria, la motivazione doveva soddisfare i requisiti di cui al suddetto punto delle NPE.

84      È vero che la ricorrente ha fatto valere, nella sua domanda di udienza, che si riteneva privata di una rappresentanza effettiva.

85      Anche supponendo che la ricorrente tenti, così facendo, di giustificare implicitamente l’assenza di motivazione della sua domanda di udienza, il che tuttavia non risulta da detta domanda, si deve ritenere che la sua argomentazione relativa a un’assenza di rappresentanza effettiva non possa essere considerata una giustificazione dell’assenza di motivazione di tale domanda. In particolare, la circostanza che la ricorrente sia privata di rappresentanza effettiva, nel senso da essa esposto, non le impediva affatto di dedurre elementi circostanziati a sostegno di una domanda di udienza.

86      Di conseguenza, dal momento che la ricorrente non ha presentato alcuna motivazione nella sua domanda di udienza e, inoltre, l’obbligo di motivare tale domanda le era stato espressamente ricordato dal cancelliere del Tribunale, si deve ritenere che detta domanda di udienza non soddisfi l’articolo 106, paragrafo 2, del regolamento di procedura.

87      In tali circostanze, il Tribunale, ritenendosi sufficientemente edotto alla luce degli atti del fascicolo di causa, decide di statuire sul ricorso senza la fase orale del procedimento, conformemente all’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura.

D.      Nel merito

1.      Sul primo motivo, vertente sulla scadenza del periodo di valutazione prima delladozione della decisione impugnata

88      La ricorrente sostiene che il periodo di valutazione previsto dall’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2013/36 è scaduto prima dell’adozione della decisione impugnata. Orbene, il progetto di acquisizione si considera approvato se l’autorità di vigilanza non si è opposta prima della scadenza di detto periodo, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 6, della suddetta direttiva, e la BCE non avrebbe potuto, alla data della decisione impugnata, opporsi al progetto di acquisizione.

89      La ricorrente sostiene che, alla data del messaggio di posta elettronica della CMFC del 25 ottobre 2018, erano soddisfatte tutte le condizioni per l’inizio del periodo di valutazione. Quest’ultimo sarebbe iniziato al più tardi il 29 ottobre 2018, due giorni lavorativi dopo il suddetto messaggio di posta elettronica. Infatti, con tale messaggio di posta elettronica, e successivamente con la lettera del 30 ottobre 2018, la CMFC avrebbe riconosciuto di aver ricevuto la notifica del progetto di acquisizione nonché tutti i documenti richiesti. La ricorrente aggiunge che, se è vero che, nel suo messaggio di posta elettronica del 25 ottobre 2018 e successivamente nella sua lettera del 30 ottobre 2019, la CMFC ha descritto un approccio diverso dalla procedura e dai termini previsti dall’articolo 22 della direttiva 2013/36 e che, secondo la CMFC, le sarebbe stato imposto dalla BCE, tale argomento è irrilevante.

90      La BCE contesta l’argomento della ricorrente.

91      Ai sensi dell’articolo 22, paragrafi 1, 2 e 6, della direttiva 2013/36:

«1.      Gli Stati membri prevedono che qualsiasi persona fisica o giuridica (“candidato acquirente”) che abbia deciso, da sola o di concerto con altre, di acquisire, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in un ente creditizio o di aumentare ulteriormente, direttamente o indirettamente, detta partecipazione qualificata in modo tale che la quota dei diritti di voto o del capitale da essa detenuta raggiunga o superi il 20%, 30% o 50%, o che l’ente creditizio divenga una sua filiazione (“progetto di acquisizione”), notifichi prima dell’acquisizione per iscritto alle autorità competenti dell’ente creditizio nel quale intende acquisire o aumentare una partecipazione qualificata, indicando l’entità prevista della partecipazione e le informazioni pertinenti specificate conformemente all’articolo 23, paragrafo 4. [della presente direttiva]. (…)

2.      Le autorità competenti comunicano per iscritto al candidato acquirente di aver ricevuto la notifica di cui al paragrafo 1 o eventuali informazioni di cui al paragrafo 3 prontamente e comunque entro due giorni lavorativi dalla ricezione.

Le autorità competenti dispongono di un massimo di sessanta giorni lavorativi decorrenti dalla data dell’avviso scritto di ricevimento della notifica e di tutti i documenti che lo Stato membro ha chiesto di allegare alla notifica in base all’elenco di cui all’articolo 23, paragrafo 4[, della presente direttiva] (“periodo di valutazione”), per effettuare la valutazione di cui all’articolo 23, paragrafo 1[, della presente direttiva] (“valutazione”).

Le autorità competenti informano il candidato acquirente della data di scadenza del periodo di valutazione al momento del ricevimento della notifica.

(…)

6.      Se, entro il periodo di valutazione, le autorità competenti non si oppongono per iscritto al progetto di acquisizione, il progetto di acquisizione è da considerarsi approvato».

92      Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 4, della direttiva 2013/36: «Gli Stati membri pubblicano l’elenco delle informazioni che sono necessarie per effettuare la valutazione e che devono essere fornite alle autorità competenti all’atto della notifica di cui all’articolo 22 paragrafo 1 [della presente direttiva]. (…)».

93      Gli articoli 22 e 23 della direttiva 2013/36 sono stati trasposti dagli articoli 28 e 29 della legge lettone sugli enti creditizi, come precisati dal regolamento 192 della CMFC del 28 novembre 2017, intitolato «Elenco delle informazioni richieste per la notifica dell’acquisizione o dell’aumento di una partecipazione qualificata e principi generali e procedure applicabili all’esame di una notifica» (in prosieguo: il «regolamento 192»).

94      L’articolo 28 del regolamento 192 stabilisce che l’avviso di ricevimento della notifica del progetto di acquisizione indica, in particolare, che la notifica si considera completa.

95      Gli Orientamenti comuni dell’Autorità bancaria europea (ABE), dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario, pubblicati il 20 dicembre 2016 (JC/GL/2016/01; in prosieguo: gli «orientamenti comuni»), contengono inoltre precisazioni relative alla notifica. Sia la BCE sia la CMFC hanno dichiarato che si sarebbero conformate a detti orientamenti in conformità all’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU 2010, L 331, pag. 12). Secondo il punto 9.1, seconda frase, di detti orientamenti, la notifica andrebbe considerata completa qualora includa tutte le informazioni richieste riportate nell’elenco che va pubblicato in conformità della legislazione applicabile ai fini della valutazione prudenziale da parte dell’autorità di vigilanza prudenziale. La terza frase del punto 9.1 indica che l’avviso di ricevimento dovrebbe costituire esclusivamente una fase procedurale relativa alla completezza formale della notifica, con l’effetto di far decorrere i 60 giorni lavorativi utili per la valutazione prudenziale, e non comporta una revisione sostanziale da parte dell’autorità di vigilanza competente sulla banca bersaglio, della documentazione fornita.

96      Nel caso di specie, la CMFC ha comunicato di aver ricevuto la notifica del progetto di acquisizione, conformemente all’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2013/36, come trasposto nel diritto lettone, con lettera del 23 novembre 2018. Quest’ultima lettera riporta, in particolare, che la notifica è completa, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento 192.

97      La ricorrente sostiene erroneamente che, prima del 23 novembre 2018, la CMFC ha riconosciuto, con il suo messaggio di posta elettronica del 25 ottobre 2018 e con la sua lettera del 30 ottobre 2018, di aver ricevuto la notifica nonché tutti i documenti richiesti.

98      Al contrario, da un lato, con il suddetto messaggio di posta elettronica del 25 ottobre 2018, citato nella suddetta lettera del 30 ottobre 2018, la CMFC ha comunicato alla ricorrente che la BCE stava procedendo alla verifica della completezza della notifica. Dall’altro lato, con detta lettera del 30 ottobre 2018, essa ha comunicato alla ricorrente che le relazioni prodotte non erano complete e che la procedura di valutazione non era iniziata. Essa ha aggiunto che avrebbe informato la ricorrente con lettera separata circa le informazioni mancanti. Il 31 ottobre 2018 ha inviato alla ricorrente l’elenco di tali informazioni.

99      Di conseguenza, né il messaggio di posta elettronica del 25 ottobre 2018 né la lettera del 30 ottobre 2018 della CMFC rappresentavano un avviso di ricevimento della notifica, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2013/36, come trasposto nel diritto lettone.

100    Inoltre, la ricorrente non afferma che le informazioni richieste dalla CMFC nella sua lettera del 31 ottobre 2018 non fossero necessarie per procedere alla valutazione e non dovessero essere comunicate alla CMFC al momento della notifica, conformemente all’articolo 22, paragrafo 1, e all’articolo 23, paragrafo 4, della direttiva 2013/36, come trasposti nel diritto lettone. In particolare, non indica che dette informazioni non sono menzionate nel regolamento 192, che stabilisce l’elenco delle informazioni necessarie per effettuare la valutazione e che devono essere comunicate alle autorità competenti al momento della notifica di cui all’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2013/36, e negli allegati di detto regolamento.

101    Ad abundantiam, occorre rilevare che la BCE sostiene, senza essere contraddetta, che nel piano aziendale presentato il 19 ottobre 2018 mancavano alcune informazioni richieste ai sensi dell’allegato 9 del regolamento 192, vale a dire, in primo luogo, un piano di attuazione dell’obiettivo perseguito dal progetto di acquisizione; in secondo luogo, i risultati finanziari attesi per i tre anni successivi (sia a livello individuale sia a livello consolidato); in terzo luogo, la composizione del consiglio di amministrazione, la composizione del consiglio di vigilanza e i relativi obblighi nonché la composizione dei principali comitati dell’ente finanziario, istituiti dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di sorveglianza, comprese le informazioni sulle persone che dirigono o dirigeranno l’ente finanziario e i suoi comitati.

102    Di conseguenza, la ricorrente non può fondatamente sostenere che, a partire dal 25 ottobre 2018, erano soddisfatte le condizioni affinché potesse iniziare il periodo di valutazione.

103    Il primo motivo deve essere quindi respinto in quanto infondato.

2.      Sul secondo motivo, vertente sulla violazione della procedura prevista dallarticolo 15 del regolamento n. 1024/2013 e dagli articoli da 85 a 87 del regolamento n. 468/2014

104    La ricorrente sostiene che la CMFC e la BCE non hanno rispettato le norme procedurali prescritte nel caso di specie, conformemente all’articolo 15 del regolamento n. 1024/2013 e agli articoli da 85 a 87 del regolamento (UE) n. 468/2014 della BCE, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (GU 2014, L 141, pag. 1), considerato che la CMFC non ha presentato alcuna proposta di decisione.

105    La ricorrente sostiene altresì che la decisione impugnata è inficiata da un vizio procedurale, in quanto i requisiti patrimoniali regolamentari sui quali si basa sono stati definiti solo con una lettera ricevuta il 1° marzo 2019, molto tempo dopo la notifica del progetto di acquisizione, in un momento in cui la ricorrente non aveva più la possibilità di modificare detta notifica. Inoltre, la BCE non avrebbe tenuto conto del fatto che i requisiti specifici stabiliti dalla CMFC sarebbero stati contestati dalla ricorrente e sarebbero stati oggetto di esame.

106    La BCE contesta l’argomentazione della ricorrente.

107    Ai sensi dell’articolo 15 del regolamento n. 1024/2013:

«1.      Fatte salve le deroghe di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), [di tale regolamento], la notifica di acquisizione di una partecipazione qualificata in un ente creditizio stabilito in uno Stato membro partecipante ovvero ogni informazione connessa è presentata alle autorità nazionali competenti dello Stato membro nel quale è stabilito l’ente creditizio conformemente ai requisiti di cui al pertinente diritto nazionale basato sugli atti di cui all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma[, di tale regolamento].

2.      L’autorità nazionale competente valuta l’acquisizione proposta e trasmette alla BCE la notifica e una proposta di decisione di vietare o di non vietare l’acquisizione, sulla base dei criteri stabiliti dagli atti di cui all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, [di tale regolamento], almeno dieci giorni lavorativi prima della scadenza del termine per la valutazione stabilito dal pertinente diritto dell’Unione e assiste la BCE conformemente all’articolo 6 [di tale regolamento].

3.      La BCE decide se vietare l’acquisizione sulla base dei criteri di valutazione stabiliti dal pertinente diritto dell’Unione e conformemente alla procedura ed entro i termini per la valutazione ivi stabiliti».

108    In primo luogo, nella misura in cui la ricorrente sostiene che la decisione impugnata è contraria all’articolo 15 del regolamento n. 1024/2013 e agli articoli da 85 a 87 del regolamento n. 468/2014, in quanto la CMFC non ha presentato una proposta di decisione alla BCE, occorre constatare che detto argomento è infondato in punto di fatto. Come risulta dai punti 1.3 e 2.1 della decisione impugnata, la CMFC ha presentato una proposta di decisione alla BCE il 1º marzo 2019, che è stata prodotta dinanzi al Tribunale.

109    In secondo luogo, la ricorrente invoca l’esistenza di un vizio procedurale, in quanto la BCE si sarebbe basata su requisiti patrimoniali regolamentari che sono stati stabiliti dalla CMFC solo con una lettera che la ricorrente indica di aver ricevuto il 1º marzo 2019, dopo la notifica del progetto di acquisizione.

110    A tal riguardo, occorre segnalare che né l’articolo 15 del regolamento n. 1024/2013 né gli articoli da 85 a 87 del regolamento n. 468/2014, invocati dalla ricorrente, ostano a che la BCE si sia basata su un fatto successivo alla notifica del progetto di acquisizione. La ricorrente non invoca nessun’altra disposizione o principio a sostegno delle sue argomentazioni.

111    Di conseguenza, nella misura in cui la BCE si è basata su requisiti patrimoniali regolamentari stabiliti dalla CMFC successivamente alla notifica, il procedimento non è inficiato da un vizio alla luce delle disposizioni invocate dalla ricorrente.

112    Inoltre, come sostiene correttamente la BCE, dalle disposizioni dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2013/36, come trasposte nel diritto lettone prima della notifica del progetto di acquisizione, si evince che le autorità competenti devono valutare se l’ente creditizio avrà la capacità di rispettare e continuare a rispettare i requisiti prudenziali.

113    Il punto 13.4 degli orientamenti comuni indica peraltro che l’autorità di vigilanza della banca bersaglio dovrebbe valutare la capacità di quest’ultima di rispettare, alla data del progetto di acquisizione, e di continuare a rispettare «dopo l’acquisizione» tutti i requisiti prudenziali.

114    Dall’articolo 23, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2013/36 si evince che, come sostiene correttamente la BCE, le autorità competenti devono effettuare una valutazione prospettica del rispetto dei requisiti prudenziali da parte dell’ente creditizio interessato.

115    Pertanto, la BCE era legittimata a prendere in considerazione, nel punto 2.3.1 della decisione impugnata, il requisito patrimoniale SREP totale per l’anno 2019, che sarebbe stato stabilito dalla CMFC in una lettera che la ricorrente afferma di aver ricevuto il 1° marzo 2019, nella quale la prima valutava se il nuovo gruppo avrebbe rischiato di non rispettare i requisiti patrimoniali regolamentari ai quali sarebbe stato soggetto.

116    Occorre inoltre precisare che la BCE, per valutare la capacità del nuovo gruppo di rispettare i requisiti prudenziali, si è basata, al punto 2.3.1 della decisione impugnata, non solo sul requisito patrimoniale SREP totale per l’anno 2019, ma anche sul requisito patrimoniale SREP totale applicabile alla ricorrente nel 2018. Pertanto, senza tenere conto del requisito patrimoniale SREP totale per l’anno 2019, secondo lo scenario di base, il coefficiente di capitale totale del nuovo gruppo previsto per la fine del 2019 ammontava solo al 12,91%, vale a dire un livello inferiore al RPC che la ricorrente doveva rispettare per l’anno 2018 (13,55%).

117    Infine, nella misura in cui la ricorrente afferma che i requisiti patrimoniali stabiliti dalla CMFC sono stati contestati, occorre considerare, come sottolineato correttamente dalla BCE, che il procedimento giurisdizionale dinanzi ai giudici lettoni non ha effetto sospensivo e non ostava a che la BCE si sia in parte basata sul requisito patrimoniale SREP totale per l’anno 2019.

118    In terzo luogo, anche supponendo che, come ipotizzato dalla BCE, si possa ritenere che la ricorrente abbia dedotto a sostegno del secondo motivo un argomento secondo cui la BCE sarebbe intervenuta impropriamente nel procedimento prima della trasmissione, da parte della CMFC, di una proposta di decisione, cosa che non è avvenuta, tale argomento dovrebbe essere respinto.

119    Infatti, quando opta per una procedura amministrativa che prevede l’adozione da parte delle autorità nazionali di atti preparatori a una decisione finale di un’istituzione dell’Unione che produce effetti di diritto e può arrecare pregiudizio, il legislatore dell’Unione intende stabilire, tra tale istituzione e tali autorità nazionali, un meccanismo particolare di collaborazione fondato sulla competenza decisionale esclusiva dell’istituzione dell’Unione (sentenza del 19 dicembre 2018, Berlusconi e Fininvest, C‑219/17, EU:C:2018:1023, punto 48).

120    Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1024/2013, in combinato disposto con l’articolo 15, paragrafo 3, del medesimo regolamento nonché con l’articolo 87 del regolamento n. 468/2014, la BCE ha competenza esclusiva a decidere se approvare o meno il progetto di acquisizione al termine della procedura prevista, segnatamente, all’articolo 15 del regolamento n. 1024/2013 nonché agli articoli 85 e 86 del regolamento n. 468/2014 (sentenza del 19 dicembre 2018, Berlusconi e Fininvest, C‑219/17, EU:C:2018:1023, punto 54).

121    Nell’ambito di rapporti informati al principio di leale cooperazione in virtù dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 1024/2013, il ruolo delle autorità nazionali consiste, come risulta da detta disposizione, dall’articolo 15, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento nonché dagli articoli 85 e 86 del regolamento n. 468/2014, nel registrare le domande di autorizzazione e nel prestare assistenza alla BCE, titolare esclusiva del potere di decisione, segnatamente comunicandole tutte le informazioni necessarie all’adempimento della propria missione, istruendo dette domande e trasmettendole infine una proposta di decisione che non vincola la BCE e di cui, peraltro, il diritto dell’Unione non prescrive la notifica al richiedente (sentenza del 19 dicembre 2018, Berlusconi e Fininvest, C‑219/17, EU:C:2018:1023, punto 55).

122    Tenuto conto del meccanismo particolare di collaborazione che il legislatore dell’Unione ha inteso stabilire tra la BCE e l’autorità nazionale competente per l’esame delle domande di previa autorizzazione a qualsiasi acquisizione o incremento di partecipazioni qualificate negli enti creditizi, la BCE può intervenire nel procedimento prima della trasmissione, da parte di quest’ultima autorità, della proposta di decisione prevista all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 1024/2013 e anche fin dal principio del procedimento (v., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Campos Sánchez-Bordona nella causa Berlusconi e Fininvest, C‑219/17, EU:C:2018:502, paragrafi 91, 95, 98 e 101).

123    Inoltre, l’articolo 85, paragrafo 1, del regolamento n. 468/2014 prevede che l’autorità nazionale competente che riceve una notifica dell’intenzione di acquisire una partecipazione qualificata in un ente creditizio insediato nello Stato membro partecipante, comunica alla BCE tale notifica «non oltre» cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione di aver ricevuto la notifica ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2013/36.

124    Il secondo motivo deve pertanto essere respinto in quanto infondato.

3.      Sul sesto motivo, relativo allo snaturamento dei fatti pertinenti

125    Nel caso di specie, occorre esaminare il sesto motivo, vertente sullo snaturamento dei fatti pertinenti, immediatamente dopo il primo e il secondo motivo, relativi alla violazione di norme procedurali, e prima del terzo motivo, relativo alla violazione dell’articolo 23 della direttiva 2013/36.

126    Nell’ambito del sesto motivo, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata è fondata su una valutazione errata dei fatti. La decisione impugnata non terrebbe conto del fatto che il progetto di acquisizione comporta una significativa sottoscrizione da parte di CR al capitale della ricorrente, sebbene questo sia un fatto essenziale.

127    La BCE contesta l’argomentazione della ricorrente.

128    Con il sesto motivo, si deve ritenere che la ricorrente abbia dedotto un motivo vertente sull’errore di fatto che la BCE avrebbe commesso per quanto riguarda la sottoscrizione al capitale della ricorrente derivante dal progetto di acquisizione.

129    Il suddetto motivo è infondato in punto di fatto.

130    Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la BCE ha invece tenuto conto del fatto che il progetto di acquisizione comportava un «apporto di capitale» a favore della ricorrente. Essa ha specificato che detto «apporto di capitale» derivava da un accordo di scambio di azioni tra CR e alcuni azionisti della banca bersaglio. Ha considerato che detto «apporto di capitale» non permetteva di concludere che CR avesse la volontà di fornire ulteriore sostegno in futuro e che, soprattutto, non rimetteva in discussione la necessità di valutare la solidità finanziaria di tutti i candidati acquirenti. Ha ritenuto che detto «apporto di capitale» avrebbe avuto un effetto positivo sui coefficienti di capitale della ricorrente in base al suo perimetro attuale. Ha tuttavia rilevato che, nonostante detto effetto, la ricorrente non poteva essere considerata finanziariamente solida, a causa delle sue carenze finanziarie, in particolare una redditività negativa, un elevato livello dei crediti deteriorati e il superamento dei limiti delle grandi esposizioni. Essa ha altresì ritenuto che, nonostante il citato effetto positivo, non sia stata accertata la capacità del nuovo gruppo di rispettare i requisiti prudenziali (risposta alle osservazioni, pagine da 5 a 7).

131    Il fatto che il riferimento a tale «apporto di capitale» sia contenuto nella risposta alle osservazioni è irrilevante, in quanto quest’ultima è allegata alla decisione impugnata e deve essere considerata parte integrante di detta decisione.

132    Di conseguenza, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la BCE ha tenuto conto del fatto che il progetto di acquisizione comportava un «apporto di capitale» a favore della ricorrente, con motivazioni che, peraltro, non sono viziate da inesattezza.

133    Il sesto motivo deve pertanto essere respinto in quanto infondato.

4.      Sul terzo motivo, vertente su uninterpretazione e unapplicazione errate dei criteri di valutazione di cui allarticolo 23 della direttiva 2013/36

134    In primo luogo, la ricorrente afferma che la BCE non ha rispettato il requisito dei motivi ragionevoli di cui all’articolo 23 della direttiva 2013/36. Essa ritiene che un’acquisizione dovrebbe essere oggetto di un’opposizione solo laddove abbia un rilevante effetto negativo rispetto alla situazione in cui il progetto di acquisizione non si realizzi. Gli orientamenti comuni indicherebbero che «il progetto di acquisizione non dovrebbe produrre un impatto negativo sulla conformità ai requisiti prudenziali da parte della banca bersaglio». Orbene, la BCE si sarebbe opposta al progetto di acquisizione nel caso di specie per il motivo che i miglioramenti apportati da detta acquisizione erano insufficienti. Il punto di vista della BCE comporterebbe che il progetto di acquisizione non possa essere realizzato anche se i suoi effetti sono positivi sul piano regolamentare.

135    In secondo luogo, per quanto riguarda il criterio di solidità finanziaria, la ricorrente sostiene che, per quanto attiene alla capacità del candidato acquirente di mantenere, in un futuro prevedibile, una struttura finanziaria solida, la BCE non giunge alla conclusione che il progetto di acquisizione avrebbe un rilevante effetto negativo. Essa precisa che, dal punto di vista dei requisiti patrimoniali, detta acquisizione comporterebbe un miglioramento anche nello scenario più sfavorevole. La BCE ometterebbe di confrontare il progetto di acquisizione con lo scenario in cui le due banche non sono autorizzate a formare un nuovo gruppo.

136    In merito ai seri dubbi circa la reale volontà dei candidati acquirenti indiretti di sostenere la banca bersaglio in caso di necessità, la ricorrente ritiene che la BCE contesti erroneamente agli stessi di essersi impegnati a sostenere il nuovo gruppo in caso di crisi. La BCE avrebbe criticato ingiustificatamente, nella risposta alle osservazioni, l’aspettativa di CR che si ponesse fine a qualsiasi trattamento arbitrario e discriminatorio da parte delle autorità lettoni. Essa non avrebbe dimostrato che i fatti denunciati da CR, vale a dire che A l’abbia invitato a versare tangenti ed esercitato pressioni per ottenerne il pagamento al fine di evitare un trattamento discriminatorio, fossero errati. Avrebbe criticato ingiustificatamente il fatto che alcune dichiarazioni relative alla volontà di sostenere la banca fossero accompagnate dalle parole «se ciò si riveli opportuno».

137    La ricorrente sostiene che vi è una contraddizione tra i dubbi asseriti relativamente alla volontà di CR di sostenere la banca bersaglio e il fatto che il progetto di acquisizione costituirebbe, dal punto di vista della ricorrente, un apporto di capitale di almeno EUR 10 milioni. Circa il 40% di detta acquisizione sarebbe finanziato da CR.

138    La ricorrente aggiunge che la decisione impugnata si basa su un’errata interpretazione del criterio di solidità finanziaria. La BCE si sarebbe erroneamente basata sull’esistenza di un obbligo generale di finanziamento, nel senso che si presume che l’acquirente abbia la capacità e la volontà di soddisfare, attraverso fondi propri, tutte le esigenze di finanziamento che l’ente creditizio interessato potrebbe dover fronteggiare in futuro. Un’interpretazione adeguata del criterio di solidità finanziaria sarebbe quella, più restrittiva, di una situazione finanziaria solida che non è tale da generare un comportamento problematico.

139    In terzo luogo, per quanto riguarda il criterio del rispetto dei requisiti prudenziali, la ricorrente ritiene che la decisione impugnata derivi da un’interpretazione e un’applicazione errate di detto secondo criterio. La BCE non riterrebbe che il progetto di acquisizione abbia un effetto negativo, né per la banca bersaglio né per la ricorrente. Essa si opporrebbe ad un provvedimento i cui effetti sono positivi.

140    In quarto e ultimo luogo, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata si basa su un errore di interpretazione dell’articolo 23 della direttiva 2013/36, in quanto i criteri di valutazione sarebbero considerati come requisiti sostanziali le cui condizioni devono essere soddisfatte cumulativamente. La BCE avrebbe dovuto valutare, nell’ambito di una valutazione complessiva che tenesse conto di tutti i criteri di valutazione, se vi fosse un rischio significativo che non fosse garantita una gestione sana e prudente dell’ente creditizio.

141    La BCE, sostenuta dalla Commissione, contesta l’argomentazione della ricorrente.

142    Ai sensi dell’articolo 23, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/36:

«1.      Nell’esaminare la notifica di cui all’articolo 22, paragrafo 1, e le informazioni di cui all’articolo 22, paragrafo 3, [di tale direttiva], le autorità competenti valutano, al fine di garantire la gestione sana e prudente dell’ente creditizio cui si riferisce il progetto di acquisizione e tenendo conto della probabile influenza del candidato acquirente sull’ente creditizio, l’idoneità del candidato acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione in conformità dei criteri seguenti:

a)      i requisiti di onorabilità del candidato acquirente;

b)      i requisiti di onorabilità, le conoscenze, le competenze e l’esperienza, di cui all’articolo 91, paragrafo 1, [di tale direttiva], di tutti i membri dell’organo di gestione e dell’alta dirigenza che, in esito alla prevista acquisizione, determineranno l’orientamento dell’attività dell’ente creditizio;

c)      la solidità finanziaria del candidato acquirente, in particolare in considerazione del tipo di attività esercitata e prevista nell’ente creditizio cui si riferisce il progetto di acquisizione;

d)      la capacità dell’ente creditizio di rispettare e continuare a rispettare i requisiti prudenziali a norma della presente direttiva, del regolamento (UE) n. 575/2013 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1)] e, se applicabile, di altro diritto dell’Unione, in particolare delle direttive 2002/87/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2003, L 35, pag. 1)], e 2009/110/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU 2009, L 267, pag. 7)], compreso il fatto che il gruppo di cui diventerà parte disponga di una struttura che permetta di esercitare una vigilanza efficace, di scambiare effettivamente informazioni tra le autorità competenti e di determinare la ripartizione delle responsabilità tra le autorità competenti;

e)      l’esistenza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione alla prevista acquisizione, sia in corso o abbia avuto luogo un’operazione o un tentativo di riciclaggio di proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 2005/60/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU 2005, L 309, pag. 15)], o che il progetto di acquisizione potrebbe aumentarne il rischio.

2.      Le autorità competenti possono opporsi al progetto di acquisizione solo se vi sono ragionevoli motivi per farlo in base ai criteri di cui al paragrafo 1 o se le informazioni fornite dal candidato acquirente sono incomplete».

143    Le disposizioni dell’articolo 23, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/36 sono state trasposte nel diritto lettone dall’articolo 29 della legge lettone sugli enti creditizi e dal regolamento 192.

144    Come convengono le parti, la BCE dispone di un ampio margine di discrezionalità quando adotta, come nel caso di specie, un atto relativo alla vigilanza prudenziale su un ente creditizio (v., in tal senso, sentenza dell’8 maggio 2019, Landeskreditbank Baden-Württemberg/BCE, C‑450/17 P, EU:C:2019:372, punto 86).

145    A tal riguardo, il giudice dell’Unione esercita pertanto il controllo sull’errore manifesto di valutazione (v., in tal senso e per analogia, sentenza dell’11 dicembre 2018, Weiss e a., C‑493/17, EU:C:2018:1000, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).

a)      Sul criterio di solidità finanziaria del candidato acquirente

146    La ricorrente sostiene, in primo luogo, che, per opporsi al progetto di acquisizione sulla base del criterio di solidità finanziaria, la BCE avrebbe dovuto basarsi sulla sussistenza di un rilevante effetto negativo dello stesso rispetto alla situazione in cui tale acquisizione non si realizzi.

147    Tuttavia, non risulta né dall’articolo 23, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/36, come trasposto nel diritto lettone, né peraltro dagli orientamenti comuni, che la BCE sia tenuta a dimostrare un tale effetto per opporsi a un progetto di acquisizione sulla base del criterio di solidità finanziaria. A maggior ragione, dalle suddette disposizioni non deriva che la BCE sia tenuta a svolgere un’analisi controfattuale della situazione in cui l’acquisizione non avrebbe luogo.

148    Per contro, l’articolo 51 del regolamento 192 definisce la solidità finanziaria del candidato acquirente come la capacità di quest’ultimo di finanziare il progetto di acquisizione e di mantenere, in un futuro prevedibile, una struttura finanziaria solida per sé e per l’impresa bersaglio, senza fare riferimento a un motivo di opposizione basato sul rilevante effetto negativo del progetto di acquisizione o richiedere un’analisi della situazione in cui tale acquisizione non avrebbe luogo.

149    Se la ricorrente invoca il punto 13.1 degli orientamenti comuni, occorre osservare che quest’ultimo si riferisce al criterio del rispetto dei requisiti prudenziali della banca bersaglio e non al criterio di solidità finanziaria del candidato acquirente.

150    Di conseguenza, la ricorrente non può fondatamente sostenere che la BCE ha violato l’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2013/36 opponendosi al progetto di acquisizione sulla base del criterio di solidità finanziaria del candidato acquirente senza dimostrare l’esistenza di un rilevante effetto negativo di detta acquisizione.

151    In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la BCE si è erroneamente basata sull’esistenza di un obbligo generale di finanziamento, avendo ritenuto che, affinché il progetto di acquisizione possa essere autorizzato in virtù del criterio di solidità finanziaria, il candidato acquirente dovrebbe avere la capacità e la volontà di soddisfare, attraverso fondi propri, tutte le esigenze di finanziamento che l’ente creditizio interessato potrebbe dover fronteggiare in futuro.

152    Tale argomento deriva da una lettura erronea della decisione impugnata.

153    Infatti, ai punti 2.2.1 e 2.2.2 di detta decisione, la BCE ha considerato che, tenuto conto della loro situazione finanziaria, i candidati acquirenti non erano in grado di fornire un sostegno finanziario alla banca bersaglio in un contesto in cui, in considerazione del piano aziendale presentato alla BCE, un siffatto sostegno sarebbe stato probabilmente necessario.

154    In tal modo, la BCE non ha imposto un obbligo di finanziamento illimitato ai candidati acquirenti, ma si è limitata a valutare se gli stessi presentassero una solidità finanziaria sufficiente per soddisfare il fabbisogno di capitale del nuovo gruppo, quale poteva essere valutato sulla base delle informazioni che essi stessi avevano comunicato.

155    Di conseguenza, l’argomento della ricorrente secondo cui la BCE si sarebbe erroneamente basata sull’esistenza di un obbligo generale di finanziamento in capo ai candidati acquirenti deve essere respinto.

156    In terzo luogo, occorre osservare che la ricorrente non contesta le difficoltà finanziarie che stava affrontando, quali valutate dalla BCE nel punto 2.2.1 della decisione impugnata. In particolare, non contesta il fatto che, in prima battuta, aveva subito perdite nette significative nel corso dei due anni precedenti; in seconda battuta, aveva affrontato un elevato rischio di credito, tenuto conto, in particolare, di un’incidenza dei crediti deteriorati del 47% a metà 2018; in terza battuta, i suoi coefficienti di capitale erano tali da costituire una violazione del RPC nel 2018; in quarta battuta, violava i limiti alle grandi esposizioni nei confronti di diverse controparti a livello di gruppo e, in quinta battuta, violava i limiti applicabili alle operazioni con le parti collegate per quanto riguarda CR.

157    Inoltre, la ricorrente non contesta neppure la situazione finanziaria dei candidati acquirenti indiretti, quale valutata dalla BCE nel punto 2.2.2 della decisione impugnata. In particolare, non contesta il fatto che i candidati acquirenti indiretti, in particolare CR, avessero dichiarato risorse finanziarie esigue, come valutato dalla BCE. Sebbene la ricorrente sottolinei che il progetto di acquisizione comporterebbe un miglioramento della sua situazione patrimoniale, essa non contesta che i livelli di capitale del nuovo gruppo non siano adeguati tenuto conto del profilo di rischio atteso del suddetto gruppo e che probabilmente sarebbero necessari futuri apporti di capitale.

158    Pertanto, in considerazione delle difficoltà finanziarie che la ricorrente doveva affrontare, delle esigue risorse dei candidati acquirenti indiretti e del probabile fabbisogno di capitale del nuovo gruppo, la BCE non ha commesso un manifesto errore di valutazione nel ritenere che né la ricorrente né i candidati acquirenti indiretti sarebbero stati in grado di fornire il necessario sostegno finanziario alla banca bersaglio e al nuovo gruppo.

159    In quarto e ultimo luogo, la ricorrente contesta la valutazione della BCE, contenuta al punto 2.2.3 della decisione impugnata, secondo cui sussistevano seri dubbi sulla volontà dei candidati acquirenti indiretti di sostenere la banca bersaglio in caso di necessità.

160    A questo proposito, occorre constatare, come sottolineato dalla Commissione, che i motivi esposti ai punti 2.2.1 e 2.2.2 della decisione impugnata, relativi alla solidità finanziaria della ricorrente e dei candidati acquirenti indiretti, sono già di per sé idonei a giustificare la conclusione della BCE, di cui al punto 2.2.4 di detta decisione, secondo cui i candidati acquirenti non erano in grado di mantenere una struttura finanziaria sufficientemente solida per quanto riguarda la banca bersaglio e il nuovo gruppo.

161    Di conseguenza, l’argomento della ricorrente diretto contro il punto della motivazione svolto ad abundantiam di cui al punto 2.2.3 della decisione impugnata deve essere respinto in quanto inoperante.

162    Inoltre, occorre evidenziare che, nel concludere che sussistevano seri dubbi sulla volontà dei candidati acquirenti indiretti di sostenere la banca bersaglio in caso di necessità, la BCE si è basata sulla mancanza di un impegno fermo e irrevocabile a fornire un siffatto sostegno. A tal riguardo, dalla risposta alle osservazioni emerge che la BCE si è basata su una dichiarazione di CR del 17 ottobre 2018 e su una lettera di quest’ultimo del 12 febbraio 2019. Essa ha altresì tenuto conto della sostanziale mancanza di sostegno finanziario fornito alla ricorrente in un recente passato.

163    Orbene, in primo luogo, dalla decisione impugnata non risulta che la BCE abbia contestato ai candidati acquirenti di essersi impegnati a sostenere il nuovo gruppo solo in caso di crisi.

164    In secondo luogo, nella dichiarazione del 17 ottobre 2018, CR ha affermato che la sua volontà e quella della sua famiglia di continuare a sostenere in futuro la ricorrente e il suo gruppo erano «interamente condizionate» dalla volontà della Repubblica di Lettonia di raggiungere un accordo amichevole con lo stesso al fine di porre rimedio a tutti i problemi arbitrari e discriminatori che lui e la sua famiglia sostenevano di aver affrontato e che egli imputava alla CMFC e ad altre istituzioni.

165    Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la BCE, basandosi sulla dichiarazione di cui al precedente punto 164, non ha contestato a CR di aver chiesto di porre fine all’asserito trattamento regolamentare arbitrario e discriminatorio. Essa ha soltanto rilevato che, secondo detta dichiarazione, il sostegno di CR e della sua famiglia alla ricorrente e al gruppo di cui faceva parte era condizionato. A tal riguardo, la BCE fa correttamente valere che la conclusione di un accordo amichevole auspicato da CR presentava un elevato grado di incertezza.

166    Inoltre, la BCE ha riscontrato che, secondo una lettera di CR del 12 febbraio 2019, quest’ultimo e la sua famiglia erano disposti a fornire un sostegno finanziario alla banca bersaglio «se ciò [fosse] opportuno». La BCE ha potuto validamente considerare l’uso di questa espressione, alla luce della dichiarazione citata nel precedente punto 164, alla stregua di una riserva espressa da CR e dalla sua famiglia sulla volontà di sostenere la banca bersaglio in caso di crisi.

167    In terzo luogo, la ricorrente sottolinea che CR intendeva finanziare una parte significativa del progetto di acquisizione attraverso un accordo di scambio di azioni concluso tra lo stesso e alcuni azionisti della banca bersaglio, che equivale a un apporto di capitale.

168    Tuttavia, detta circostanza non è sufficiente per ritenere che CR fosse necessariamente disposto a sostenere in futuro la banca bersaglio e il nuovo gruppo.

169    Infatti, occorre constatare che la ricorrente non contesta la considerazione di cui al punto 2.2.3 della decisione impugnata, che riveste tuttavia un’importanza particolare nel ragionamento seguito dalla BCE, secondo cui i candidati acquirenti indiretti avevano dato prova di una sostanziale mancanza di sostegno finanziario nei confronti della ricorrente in un passato recente. A tal riguardo, dalla risposta alle osservazioni risulta che gli azionisti della ricorrente, in particolare CR, non hanno apportato capitale per rimediare al superamento del limite alle grandi esposizioni, il quale perdura dal mese di marzo 2016. Inoltre, come indica la BCE nel controricorso, la cessazione del superamento da parte della ricorrente del limite per le operazioni con le parti collegate, causato dalla concessione a CR di una dilazione di pagamento per l’acquisto di una ex controllata russa della ricorrente, dipendeva principalmente dalla volontà di CR di anticipare la data di detto pagamento differito.

170    Di conseguenza, la BCE non ha commesso un manifesto errore di valutazione nel ritenere che sussistessero seri dubbi sulla volontà dei candidati acquirenti indiretti di sostenere la banca bersaglio in caso di necessità.

171    Ne consegue che la ricorrente non può fondatamente sostenere che la BCE ha violato l’articolo 23 della direttiva 2013/36 ritenendo che il criterio della stabilità finanziaria dei candidati acquirenti non fosse soddisfatto.

b)      Sul criterio del rispetto dei requisiti prudenziali

172    Dall’articolo 56 del regolamento 192 si evince che la CMFC valuta se la banca bersaglio soddisfi il criterio del rispetto dei requisiti prudenziali, tenendo conto in particolare della sua capacità di rispettare i requisiti patrimoniali, di liquidità, dei limiti relativi alle grandi esposizioni, di controllo interno, di gestione dei rischi e di conformità, alla data dell’esame della notifica e successivamente all’acquisizione di una partecipazione qualificata.

173    La ricorrente sostiene che la BCE non giunge alla conclusione che il progetto di acquisizione produca un effetto negativo, per essa stessa o per la banca bersaglio. Essa invoca il punto 13.1 degli Orientamenti comuni, secondo cui il progetto di acquisizione non dovrebbe produrre un impatto negativo sulla conformità ai requisiti prudenziali da parte dell’impresa bersaglio. Aggiunge che il progetto di acquisizione produce effetti positivi.

174    Tuttavia, la conformità al criterio del rispetto dei requisiti prudenziali deve essere valutata non dal punto di vista del candidato acquirente, ma dal punto di vista dell’ente creditizio oggetto del progetto di acquisizione, come risulta dall’articolo 23, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2013/36, come trasposto nel diritto lettone dall’articolo 29, paragrafo 5, punto 4, della legge lettone sugli enti creditizi. Del resto, la ricorrente non lo contesta.

175    Di conseguenza, nonostante emerga dalla decisione impugnata che il progetto di acquisizione avrebbe un effetto positivo sui fondi propri della ricorrente, ciò non consente di concludere che la banca bersaglio rispetterebbe i requisiti prudenziali.

176    Inoltre, dalla decisione impugnata risulta che la conformità al criterio del rispetto dei requisiti prudenziali deve essere valutata non soltanto dal punto di vista della banca bersaglio, bensì anche da quello del nuovo gruppo. La ricorrente non contesta neppure questo argomento.

177    Il punto 13.7 degli orientamenti comuni prevede inoltre che il gruppo di cui l’impresa interessata farà parte deve disporre di un capitale adeguato.

178    Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, dalla decisione impugnata emerge che, anche qualora il progetto di acquisizione non avesse avuto un impatto negativo immediato sul rispetto dei requisiti patrimoniali e di liquidità della sola banca bersaglio, detta acquisizione avrebbe avuto un impatto negativo sulla capacità della banca bersaglio di fronteggiare le sue carenze per quanto riguarda il rispetto dei requisiti prudenziali.

179    A tal riguardo, la ricorrente non contesta che, in considerazione del fatto che il piano aziendale non risolveva le debolezze della ricorrente in materia di governance e di controllo interno, sussistevano seri dubbi sulla sua capacità di attuare un sano sistema di governance e di controllo interno a livello della banca bersaglio.

180    Soprattutto, la ricorrente non contesta determinati punti della motivazione della decisione impugnata. Secondo detti punti della motivazione, in primo luogo, il nuovo gruppo avrebbe probabilmente violato i requisiti patrimoniali, indipendentemente dallo scenario ipotizzato nel piano aziendale, con la precisazione, che non viene nemmeno contestata, che gli scenari sfavorevoli erano più realistici di quello di base. In secondo luogo, tenuto conto delle significative perdite nette della banca bersaglio nel 2017 e nel 2018 e delle carenze individuate nel sistema di controllo interno e di prevenzione contro il riciclaggio di denaro della suddetta banca, il nuovo gruppo avrebbe un elevato profilo di rischio. In terzo luogo, il nuovo gruppo sarebbe esposto a un elevato livello di rischio di credito e violerebbe i limiti alle grandi esposizioni. In quarto luogo, tenuto conto del fatto che il piano aziendale non risolveva le carenze nella governance della ricorrente e della banca bersaglio, sussistevano seri dubbi quanto alla capacità del nuovo gruppo di garantire un sano sistema di governance e di controllo interno. Infine, in quinto luogo, la strategia dei candidati acquirenti non era chiara, in particolare per quanto riguarda l’organizzazione del nuovo gruppo durante il periodo che può arrivare fino a 18 mesi tra il completamento dell’acquisizione e la fusione, con il piano aziendale che mostrava significative carenze in termini di coerenza interna, chiarezza e descrizione delle azioni previste, tali da aumentare i dubbi sulla credibilità complessiva dell’acquisizione.

181    Di conseguenza, la ricorrente non dimostra che il progetto di acquisizione avrebbe effetti positivi per la banca bersaglio, né, in ogni caso, per il nuovo gruppo. La ricorrente non sostiene neppure che il nuovo gruppo disporrebbe di un capitale adeguato, come indicato al punto 13.7 degli orientamenti comuni.

182    Pertanto, tenuto conto in particolare dei seri dubbi sulla capacità del nuovo gruppo di rispettare i requisiti prudenziali applicabili, la BCE non ha commesso un manifesto errore di valutazione nel concludere che il criterio del rispetto dei requisiti prudenziali non era soddisfatto e dunque non ha violato l’articolo 23 della direttiva 2013/36, come trasposto nel diritto lettone.

c)      Sulla mancata presa in considerazione degli altri criteri di valutazione e sullesistenza di ragionevoli motivi per opporsi al progetto di acquisizione

183    In primo luogo, dall’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2013/36 si evince che le autorità competenti possono opporsi al progetto di acquisizione se vi sono ragionevoli motivi per farlo in base ai criteri di cui al paragrafo 1 di detto articolo.

184    Tale disposizione non richiede che l’autorità competente, qualora si opponga all’acquisizione di un ente creditizio, esamini nella sua decisione tutti i criteri di cui all’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2013/36.

185    Al contrario, l’autorità competente può opporsi al progetto di acquisizione solo se vi sono ragionevoli motivi per farlo sulla base di uno o più dei criteri di cui all’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2013/36.

186    Detta interpretazione è coerente con l’obiettivo dell’articolo 23 della direttiva 2013/36, che è quello di garantire la gestione sana e prudente dell’ente creditizio cui si riferisce il progetto di acquisizione.

187    Infatti, come sottolinea la BCE, con riferimento al contenuto dei criteri di cui all’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2013/36, la valutazione secondo cui sussiste una violazione dell’obiettivo della gestione sana e prudente dell’ente creditizio cui si riferisce il progetto di acquisizione può essere effettuata alla luce di uno solo di detti criteri.

188    La suddetta interpretazione è ulteriormente corroborata dai punti 11.3, 12.3, 14.2, 14.4 e 14.7 degli orientamenti comuni, secondo i quali l’autorità competente dovrebbe opporsi al progetto di acquisizione sulla base di alcuni elementi relativi a uno solo dei criteri citati all’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2013/36.

189    Nel caso di specie, opponendosi al progetto di acquisizione sulla base dei criteri di stabilità finanziaria e di rispetto dei requisiti prudenziali, senza esaminare gli altri criteri di cui all’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2013/36, la BCE non ha pertanto violato i paragrafi 1 e 2 di detto articolo 23.

190    In secondo luogo, anche supponendo che il progetto di acquisizione avesse avuto l’effetto di migliorare la situazione patrimoniale della ricorrente e che non avesse avuto un effetto negativo immediato sul rispetto dei requisiti prudenziali applicabili alla sola banca bersaglio in materia di solvibilità e di liquidità, resta il fatto che, da un lato, i candidati acquirenti non erano in grado di mantenere, in un futuro prevedibile, una sana struttura finanziaria per quanto riguarda la banca bersaglio e il nuovo gruppo e, dall’altro, sussistevano seri dubbi sulla capacità della banca bersaglio e del nuovo gruppo di rispettare i requisiti prudenziali.

191    Di conseguenza, gli elementi su cui si basa la decisione impugnata in relazione al criterio della stabilità finanziaria e al criterio del rispetto dei requisiti prudenziali costituivano ragionevoli motivi per opporsi al progetto di acquisizione.

192    Il terzo motivo deve dunque essere respinto in quanto infondato.

5.      Sul quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità

193    La ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola il principio di proporzionalità. La suddetta decisione non conterrebbe alcun esame della proporzionalità. Un approccio meno intrusivo che consenta di realizzare l’obiettivo di garantire il pieno rispetto dei requisiti prudenziali consisterebbe nell’autorizzare il progetto di acquisizione e nell’adottare successivamente misure di vigilanza adeguate. Un siffatto approccio ridurrebbe l’asserita inosservanza dei requisiti prudenziali.

194    La BCE contesta tale argomentazione.

195    Il principio di proporzionalità esige che gli atti delle istituzioni dell’Unione siano idonei a realizzare i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa di cui trattasi e non eccedano i limiti di quanto è necessario alla realizzazione di tali obiettivi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere a quella meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere eccessivi rispetto agli scopi perseguiti (sentenze del 22 gennaio 2013, Sky Österreich, C‑283/11, EU:C:2013:28, punto 50, e del 6 settembre 2017, Slovacchia e Ungheria/Consiglio, C‑643/15 e C‑647/15, EU:C:2017:631, punto 206).

196    La valutazione della proporzionalità di una misura deve conciliarsi con il rispetto del margine di discrezionalità eventualmente riconosciuto alle istituzioni dell’Unione in occasione della sua adozione (v. sentenza dell’8 maggio 2019, Landeskreditbank Baden-Württemberg/BCE, C‑450/17 P, EU:C:2019:372, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).

197    La ricorrente ritiene che sarebbe stato preferibile che la BCE non si fosse opposta al progetto di acquisizione e avesse adottato misure di vigilanza appropriate a seguito di detta acquisizione.

198    Tuttavia, la ricorrente non fornisce alcun dettaglio sulla natura delle misure di vigilanza che sarebbero state idonee a porre rimedio alle carenze evidenziate dalla BCE per quanto riguarda la solidità finanziaria dei candidati acquirenti e la capacità della banca bersaglio di rispettare e continuare a rispettare i requisiti prudenziali, al fine di garantire una gestione sana e prudente della banca bersaglio. Il Tribunale osserva, inoltre, che dai documenti del fascicolo si evince chiaramente che la ricorrente già non rispettava i requisiti prudenziali applicabili.

199    Di conseguenza, dal fascicolo non risulta che esistessero misure appropriate meno restrittive rispetto alla decisione impugnata e in grado di realizzare l’obiettivo di cui all’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2013/36, vale a dire quello di garantire la gestione sana e prudente della banca bersaglio.

200    In tali circostanze, poiché, come osservato nel precedente punto 191, vi erano ragionevoli motivi per opporsi al progetto di acquisizione e tenuto conto altresì dell’ampio margine di discrezionalità di cui disponeva la BCE, la ricorrente non può fondatamente sostenere che la decisione impugnata viola il principio di proporzionalità.

201    Il quarto motivo deve pertanto essere respinto in quanto infondato.

6.      Sul quinto motivo, vertente sulla mancata presa in considerazione del carattere discrezionale di una decisione adottata ai sensi dellarticolo 15, paragrafo 3, del regolamento n. 1024/2013

202    La ricorrente sostiene che la decisione impugnata non tiene conto del carattere discrezionale della decisione di opporsi ad un’acquisizione. La BCE avrebbe ritenuto di essere obbligata a opporsi al progetto di acquisizione poiché non erano soddisfatti «determinati» criteri di cui all’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2013/36, interpretando detti criteri come requisiti e non nell’ambito di una valutazione globale. La ricorrente sarebbe stata privata dell’esercizio imparziale del potere discrezionale dell’autorità competente, cui ha diritto ai sensi dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

203    La BCE, sostenuta dalla Commissione, contesta l’argomentazione della ricorrente.

204    Infatti, come indicato al precedente punto 185, l’autorità competente può opporsi al progetto di acquisizione se vi sono ragionevoli motivi per farlo sulla base di uno o più dei criteri di cui all’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2013/36.

205    Come osservato nel precedente punto 144, la BCE dispone di un ampio margine di discrezionalità quando adotta, come nel caso di specie, un atto relativo alla vigilanza prudenziale di un ente creditizio.

206    Orbene, dalla decisione impugnata non risulta che la BCE abbia ritenuto di non disporre di un ampio potere discrezionale.

207    In particolare, sebbene la BCE abbia considerato, ai punti 2.4 e 2.5 della decisione impugnata, che non erano soddisfatti né il criterio della stabilità finanziaria né quello del rispetto dei requisiti prudenziali, ciò non significa che si sia ritenuta privata di ampi poteri per valutare il rispetto di ciascuno di detti criteri.

208    Per quanto riguarda l’argomento secondo cui la ricorrente sarebbe stata privata dell’esercizio imparziale del potere discrezionale dell’autorità competente, ai sensi dell’articolo 41 della Carta, ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell’Unione.

209    A tal proposito, la ricorrente non adduce, nell’ambito del quinto motivo, alcun elemento che dimostri che la decisione impugnata sia viziata da un difetto di imparzialità.

210    Di conseguenza, la ricorrente non può fondatamente sostenere che la BCE, nell’adottare la decisione impugnata, ha violato l’ampio potere discrezionale di cui disponeva né che, in tal modo, ha violato il diritto ad una buona amministrazione, garantito dall’articolo 41 della Carta.

211    Il quinto motivo deve essere respinto in quanto infondato.

7.      Sul settimo motivo, relativo alla violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto

212    La ricorrente sostiene che la BCE non indica un criterio chiaro quanto alla tipologia di consolidamento da essa autorizzato nel settore bancario. Essa non definisce le condizioni precise da soddisfare tenuto conto della sua interpretazione dei criteri di solidità finanziaria e di rispetto dei requisiti prudenziali. Dette condizioni non dovrebbero comportare che si possano prelevare importi illimitati dai fondi del candidato acquirente per soddisfare le potenziali esigenze di finanziamento della banca bersaglio o che continue lacune normative impediscano un’acquisizione anche se ha effetti positivi significativi. La BCE avrebbe dovuto informare la ricorrente delle sue aspettative, ad esempio per quanto riguarda l’ammontare dei fondi necessari per soddisfare la condizione di solidità finanziaria.

213    La BCE contesta tale argomentazione.

214    Il principio della certezza del diritto esige, segnatamente, che le norme giuridiche siano chiare, precise e prevedibili nei loro effetti, in particolare qualora esse possano avere conseguenze sfavorevoli per gli individui e le imprese [v. sentenza del 30 aprile 2019, Italia/Consiglio (Quota di pesca del pesce spada del Mediterraneo), C‑611/17, EU:C:2019:332, punto 111 e giurisprudenza ivi citata].

215    Quale corollario del principio della certezza del diritto, il diritto di invocare la tutela del legittimo affidamento si estende a qualunque soggetto che si trovi in una situazione dalla quale risulti che l’amministrazione dell’Unione ha fatto nascere in lui fondate aspettative. Costituiscono assicurazioni idonee a far nascere siffatte aspettative, quale che sia la forma in cui vengono comunicate, eventuali informazioni precise, incondizionate e concordanti che promanino da fonti autorizzate ed affidabili. Per contro, nessuno può invocare una violazione del principio di tutela del legittimo affidamento in assenza di precise assicurazioni che gli siano state fornite dall’amministrazione [sentenza del 30 aprile 2019, Italia/Consiglio (Quota di pesca del pesce spada nel Mediterraneo), C‑611/17, EU:C:2019:332, punto 112].

216    Nel caso di specie, la decisione impugnata si basa sui criteri di solidità finanziaria e di rispetto dei requisiti prudenziali stabiliti dalla direttiva 2013/36, come trasposta nel diritto lettone, ed esplicitati dagli orientamenti comuni.

217    Detti criteri devono essere considerati chiari, precisi e prevedibili ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 214.

218    Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, come già osservato nel precedente punto 154, la BCE non ha imposto, nell’ambito della sua analisi del criterio di solidità finanziaria, che si potessero prelevare importi «illimitati» dai fondi dei candidati acquirenti per soddisfare le potenziali esigenze di finanziamento della banca bersaglio. Inoltre, come osservato nel precedente punto 130, la BCE ha esposto le ragioni per le quali, nonostante gli effetti positivi del progetto di acquisizione sui coefficienti di capitale della ricorrente, il criterio del rispetto dei requisiti prudenziali non è stato soddisfatto. Inoltre, la BCE non è obbligata, prima di adottare una decisione sull’acquisizione di una partecipazione qualificata, ad indicare al candidato acquirente l’ammontare dei fondi necessari per autorizzare detta acquisizione alla luce del criterio di solidità finanziaria.

219    Per quanto riguarda il principio di tutela del legittimo affidamento, è sufficiente constatare, come sostiene la BCE, che la ricorrente non afferma che quest’ultima le ha fornito assicurazioni idonee a far nascere in lei fondate aspettative.

220    Pertanto, conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 215, la ricorrente non può fondatamente sostenere che la BCE ha violato il principio di tutela del legittimo affidamento.

221    Il settimo motivo deve pertanto essere respinto in quanto infondato.

8.      Sullottavo motivo, vertente sul mancato riconoscimento della responsabilità della BCE e della CMFC

222    La ricorrente sostiene che la decisione impugnata è errata in quanto la BCE non avrebbe tenuto conto della propria responsabilità e di quella della CMFC per quanto riguarda la perdita di fiducia nel processo di regolamentazione e delle conseguenze che ciò comportava per il suo finanziamento e per quello del nuovo gruppo.

223    La ricorrente ritiene che i gravi timori sulla corruzione abbiano comportato una perdita di fiducia nel processo di vigilanza in Lettonia e nell’ambito del meccanismo di vigilanza unico (MVU). Detti timori sono collegati ai tentativi di A di ottenere tangenti dalla ricorrente e dai candidati acquirenti indiretti e al trattamento regolamentare iniquo associato a detti tentativi. CR avrebbe denunciato detti atti di corruzione già nel 2017 alle autorità del Regno Unito e successivamente a quelle lettoni. La ricorrente fa inoltre riferimento al procedimento arbitrale di cui al punto 5 supra. Gli osservatori esterni [tra cui l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e la Commissione] concorderebbero sul fatto che la vigilanza bancaria in Lettonia sia falsata a causa di diffuse pratiche di corruzione. Le accuse riguardanti A sarebbero state corroborate da fatti analoghi segnalati da altre persone. Per quanto riguarda la controversia tra la BCE e la Repubblica di Lettonia e tra A e la Repubblica di Lettonia, di cui la Corte è stata investita, si dovrebbe presumere che la BCE abbia ricevuto adesso gli elementi di prova relativi alla cattiva condotta di A. Gli atti illeciti attribuiti a quest’ultimo sarebbero di una gravità sufficiente per rimuoverlo dal suo incarico anche prima di una condanna penale definitiva.

224    La ricorrente sostiene che, sebbene la BCE difenda la propria indipendenza contro ogni ingerenza delle autorità lettoni, essa non sta svolgendo il proprio ruolo di garantire che il MVU non sia falsato dalla corruzione, un ruolo che è tanto più essenziale in quanto la BCE e i suoi funzionari beneficiano di protezioni e privilegi speciali nei confronti delle autorità di contrasto nazionali. La BCE avrebbe l’obbligo di procedere ad indagini in caso di corruzione o di altre potenziali forme di cattiva condotta.

225    La ricorrente ritiene che essa stessa e i candidati acquirenti indiretti siano soggetti a un duro trattamento regolamentare per aver denunciato i problemi di corruzione e aver richiesto un approccio proattivo. Ciò risulterebbe dalla critica formulata dalla BCE a proposito del fatto che l’impegno di CR a finanziare la ricorrente era corredato dal requisito che il processo di regolamentazione non fosse falsato dalla corruzione.

226    La ricorrente ritiene che l’approccio della BCE, che esige investimenti supplementari a suo favore, ma disincentiva qualsiasi investimento adottando un atteggiamento ostile e rifiuta di riconoscere la legittimità delle richieste di rispetto dello Stato di diritto, non sia quello di un’amministrazione imparziale. Il suddetto approccio violerebbe l’adagio nemo auditur propriam turpitudinem allegans, l’articolo 23 della direttiva 2013/36 e l’articolo 41 della Carta.

227    La BCE contesta l’argomentazione della ricorrente.

228    La ricorrente sostiene che, non riconoscendo la responsabilità della BCE e della CMFC riguardo alla perdita di fiducia nel processo di regolamentazione, la decisione impugnata viola l’adagio nemo auditur propriam turpitudinem allegans, l’articolo 23 della direttiva 2013/36 e l’articolo 41 della Carta.

229    In primo luogo, per quanto riguarda la natura dei fatti di corruzione in questione, occorre precisare che l’affermazione secondo cui la vigilanza bancaria è falsata in Lettonia da «diffuse» pratiche di corruzione non è accompagnata da precisazioni che consentano di valutarne la portata.

230    Occorre altresì constatare che, da un lato, l’indagine penale che ha dato luogo all’imputazione di A non riguarda la ricorrente, bensì una banca lettone terza, e, dall’altro, per quanto riguarda i fatti di corruzione denunciati da CR, la ricorrente indica senza ulteriori precisazioni che l’indagine è in corso.

231    In secondo luogo, secondo l’adagio nemo auditur propriam turpitudinem allegans, nessuno può trarre vantaggio dal proprio comportamento illecito.

232    Per avvalersi dell’adagio nemo auditur propriam turpitudinem allegans, occorre che sia dimostrato un comportamento illecito imputabile alla BCE (v., per analogia, sentenza del 20 gennaio 2021, ABLV Bank/CRU, T‑758/18, EU:T:2021:28, punto 170).

233    Se la ricorrente ritiene che la BCE avesse l’obbligo di condurre un’indagine in relazione ai fatti di corruzione denunciati da CR, la BCE osserva correttamente di non essere competente a procedere essa stessa ad un’indagine su detti fatti e che collabora al riguardo con le autorità nazionali competenti.

234    Né la circostanza che la BCE sia incaricata di garantire il funzionamento efficace e coerente del MVU né quella che i funzionari della BCE beneficiano di privilegi e immunità nei confronti dei servizi nazionali competenti in materia penale hanno l’effetto di attribuire alla BCE la competenza a svolgere un’indagine su atti di corruzione di cui il governatore di una Banca centrale nazionale si sia reso colpevole.

235    A tal riguardo, la Corte ha dichiarato che l’immunità di giurisdizione prevista all’articolo 11, lettera a), del protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea non si applica qualora il beneficiario di tale immunità sia imputato in un procedimento penale per atti che non sono stati compiuti nell’ambito delle funzioni che questi esercita per conto di un’istituzione dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 30 novembre 2021, LR Ģenerālprokuratūra, C‑3/20, EU:C:2021:969, punto 97). La Corte ha chiarito che gli atti di corruzione esulano, per definizione, dal perimetro delle funzioni di un funzionario o di un altro agente dell’Unione, nonché da quelle di un governatore di una banca centrale di uno Stato membro che siede in un organo della BCE (sentenza del 30 novembre 2021, LR Ģenerālprokuratūra, C‑3/20, EU:C:2021:969, punto 67).

236    Inoltre, anche supponendo che la BCE abbia commesso un illecito non indagando sui fatti di corruzione denunciati da CR o sulle dichiarazioni rese da A riguardo la ricorrente, non è stato dimostrato che detto illecito sia stato tale da rendere illegittima la decisione impugnata, la quale non si pronuncia sull’opportunità di condurre una siffatta indagine, bensì sulla domanda di acquisizione di una partecipazione qualificata.

237    Di conseguenza, la ricorrente non può fondatamente domandare l’annullamento della decisione impugnata per il motivo che la BCE non ha condotto un’indagine sui fatti di corruzione denunciati da CR è infondata.

238    In terzo luogo, per quanto riguarda l’asserito trattamento regolamentare iniquo associato ai fatti di corruzione da essa denunciati, la ricorrente non spiega con precisione quali atti amministrativi siano, a suo avviso, illegittimi, né, in ogni caso, in che modo l’illegittimità di tali atti, ammesso che sia dimostrata, sia tale da viziare la stessa decisione impugnata.

239    Sebbene la ricorrente abbia dichiarato, nell’ambito del secondo motivo, di aver contestato il requisito patrimoniale SREP totale fissato per il 2019, detta circostanza non rimette in discussione la considerazione che il coefficiente di capitale totale del nuovo gruppo previsto per la fine del 2019 ammontava solo al 12,91%, vale a dire un livello inferiore al RPC che la ricorrente doveva rispettare per il 2018, come è stato osservato al precedente punto 116.

240    In quarto e ultimo luogo, la decisione impugnata non è stata adottata per il motivo che la ricorrente aveva denunciato i fatti di corruzione o richiesto un’indagine su tali fatti.

241    In particolare, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, come osservato al precedente punto 165, la BCE non ha contestato a CR di aver chiesto di porre fine all’asserito trattamento regolamentare arbitrario e discriminatorio.

242    Di conseguenza, la ricorrente non può fondatamente sostenere che, in assenza di riconoscimento della responsabilità della BCE e della CMFC, la decisione impugnata viola l’adagio nemo auditur propriam turpitudinem allegans, l’articolo 23 della direttiva 2013/36 e l’articolo 41 della Carta.

243    L’ottavo motivo deve essere respinto in quanto infondato.

244    Da tutto quanto precede risulta che il ricorso deve essere respinto.

V.      Sulle spese

245    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese sostenute dalla BCE, conformemente alla domanda di quest’ultima.

246    La Commissione si farà carico delle proprie spese, a norma dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La PNB Banka AS sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Banca centrale europea (BCE).

3)      La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

Gervasoni

Madise

Nihoul

Frendo

 

      Martín y Pérez de Nanclares

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 7 dicembre 2022.

Firme


*      Lingua processuale: l’inglese.