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Ricorso proposto il 19 dicembre 2013 – Axa Versicherung/Commissione

(Causa T-677/13)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Axa Versicherung AG (Colonia, Germania) (rappresentanti: C. Bahr, S. Dethof e A. Malec, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di rigetto impugnata;

in subordine, annullare parzialmente la decisione di rigetto impugnata;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente contesta la decisione della Commissione del 29 ottobre 2013, relativa alle due domande di accesso della ricorrente agli atti della Commissione nel caso COMP/39.125 – Vetro destinato al settore auto.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

Primo motivo: violazione dell’obbligo di procedere ad un esame specifico e concreto dei documenti richiesti ai sensi degli articoli 2 e 4 del regolamento (CE) n. 1049/20011

Con tale motivo la ricorrente fa valere che la Commissione non avrebbe assolto l’obbligo ad essa incombente a norma degli articoli 2 e 4 del regolamento n. 1049/2001 di verificare concretamente e singolarmente i documenti di cui le è stata chiesta la consultazione. Al contrario, l’istituzione avrebbe illegittimamente archiviato i documenti interessati sulla base di criteri formali.

Secondo motivo: violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, primo e terzo trattino, e dell’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001, per aver negato l’accesso a specifici documenti degli atti.

Con tale motivo la ricorrente afferma che la Commissione avrebbe illegittimamente interpretato in termini eccessivamente ampi la sfera di applicazione dell’eccezione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001. La ricorrente ritiene che nessun interesse commerciale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001 risentirebbe della consultazione dei documenti richiesti e che la Commissione non possa invocare la tutela degli obiettivi delle attività ispettive a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001.

Inoltre, la consultazione dei documenti non comprometterebbe gravemente lo svolgimento della procedura decisionale (articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001).

Per di più, la Commissione negherebbe illegittimamente l’esistenza di un interesse pubblico prioritario alla divulgazione dei documenti richiesti.

Terzo motivo: violazione dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001, per aver completamente negato l’accesso a documenti specifici

Nell’ambito di tale motivo la ricorrente fa valere che la Commissione non avrebbe autorizzato nemmeno un accesso parziale ai documenti interessati, violando in tal modo l’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001. La ricorrente sostiene che la Commissione non avrebbe esaminato, in violazione delle norme del regolamento n. 1049/2001, la messa a disposizione parziale dei documenti.

Quarto motivo: violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, primo e terzo trattino, nonché dell’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, e dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001, per aver negato l’accesso alla versione completa dell’indice degli atti della Commissione.

–    Con tale motivo la ricorrente afferma che la Commissione avrebbe interpretato in termini eccessivamente ampi le eccezioni dell’articolo 4 del regolamento n. 1049/2001 parimenti per quanto attiene alla sua domanda di accesso alla versione integrale dell’indice. La ricorrente ritiene che, anche in questo caso, gli interessi commerciali ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001 e gli obiettivi delle attività ispettive a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001 non possano essere pregiudicati.

–    Inoltre, la ricorrente fa valere che non sarebbe nemmeno pregiudicata la tutela della vita privata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001.

Quinto motivo: violazione dell’obbligo di motivazione

–    Nell’ambito di tale motivo la ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe solamente reso dichiarazioni generali riguardo al rigetto della richiesta di accesso agli atti e avrebbe omesso il trattamento giuridico richiesto di singoli documenti o di categorie di documenti correttamente costituite.

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1 Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).