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Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2018 – K. Chrysostomides & Co. e a./Consiglio e a.

(Causa T-680/13)1

(«Responsabilità extracontrattuale – Politica economica e monetaria – Programma di sostegno alla stabilità di Cipro – Decisione del consiglio dei governatori della BCE relativa all'erogazione di liquidità di emergenza in seguito a una richiesta della Banca Centrale di Cipro – Dichiarazioni dell'Eurogruppo del 25 marzo, 12 aprile, 13 maggio e 13 settembre 2013 riguardanti Cipro – Decisione 2013/236/UE – Protocollo d’intesa del 26 aprile 2013 sulle condizioni specifiche di politica economica stipulato tra Cipro e il meccanismo europeo di stabilità – Competenza del Tribunale – Ricevibilità – Requisiti di forma – Esaurimento dei rimedi giurisdizionali nazionali – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli –Diritto di proprietà – Legittimo affidamento – Parità di trattamento»)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC (Nicosia, Cipro) e gli altri 50 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato alla sentenza (rappresentante: P. Tridimas, Barrister)

Convenuti: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. de Gregorio Merino, E. Dumitriu-Segnana, E. Chatziioakeimidou ed E. Moro, agenti), Commissione europea (rappresentanti: inizialmente B. Smulders, J.-P. Keppenne e M. Konstantinidis, poi J.-P. Keppenne, M. Konstantinidis e L. Flynn, agenti), Banca centrale europea (rappresentanti: inizialmente N. Lenihan e F. Athanasiou, poi P. Papapaschalis e P. Senkovic e infine M. Szablewska e K. Laurinavičius, agenti, assistiti da H.-G. Kamann, avvocato), Eurogruppo rappresentato dal Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. de Gregorio Merino, E. Dumitriu-Segnana, E. Chatziioakeimidou ed E. Moro, agenti), Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea (rappresentanti: inizialmente B. Smulders, J.-P. Keppenne e M. Konstantinidis, poi J.-P. Keppenne, M. Konstantinidis e L. Flynn, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e volta a ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito dai ricorrenti a causa della decisione del consiglio direttivo della BCE, del 21 marzo 2013, relativa all'erogazione di liquidità di emergenza in seguito a una richiesta della Banca Centrale di Cipro, alle dichiarazioni dell’Eurogruppo del 25 marzo, 12 aprile, 13 maggio e 13 settembre 2013 riguardanti Cipro, alla decisione 2013/236/UE del Consiglio, del 25 aprile 2013, destinata a Cipro, relativa a misure specifiche per ripristinare la stabilità finanziaria e la crescita sostenibile (GU 2013, L 141, pag. 32), al protocollo d’intesa del 26 aprile 2013 sulle condizioni specifiche di politica economica, stipulato tra la Repubblica di Cipro e il meccanismo europeo di stabilità (MES) nonché agli altri atti e comportamenti della Commissione, del Consiglio, della BCE e dell’Eurogruppo collegati alla concessione di uno strumento di sostegno finanziario alla Repubblica di Cipro.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sono condannati a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea, dalla Commissione europea e dalla Banca centrale europea (BCE).

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1 GU C 194 del 24.6.2014