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Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 giugno 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof - Germania) – Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort) / Kyocera, già Kyocera Mita Deutschland GmbH, Epson Deutschland GmbH, Xerox GmbH (C-457/11), Canon Deutschland GmbH (C-458/11) e Fujitsu Technology Solutions GmbH (C-459/11), Hewlett-Packard GmbH (C-460/11) / Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort)

(cause riunite da C-457/11 a C-460/11)1

(Proprietà intellettuale e industriale – Diritto d’autore e diritti connessi nella società dell’informazione – Direttiva 2001/29/CE – Diritto di riproduzione – Equo compenso – Nozione di “riproduzioni su carta o supporto simile, mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi” – Conseguenze della mancata applicazione delle misure tecnologiche disponibili per impedire o limitare gli atti non autorizzati – Conseguenze del consenso espresso o tacito alla riproduzione)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrenti: Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort), Fujitsu Technology Solutions GmbH (C-459/11), Hewlett-Packard GmbH (C-460/11)

Convenuti: Kyocera, già Kyocera Mita Deutschland GmbH,

Epson Deutschland GmbH, Xerox GmbH (C-457/11), Canon Deutschland GmbH (C-458/11), Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale – Bundesgerichtshof – Interpretazione della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2011, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167, pag. 10) – Diritto di riproduzione – Nozione di «riproduzioni su carta o supporto simile, mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi» contenuta all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), di detta direttiva – Eventuale inclusione delle riproduzioni effettuate mediante stampanti e plotter.

Dispositivo

1)    Nel periodo che va dal 22 giugno 2001, data di entrata in vigore della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, al 22 dicembre 2002, data di scadenza del termine per la sua attuazione, tale direttiva non incide sugli atti di utilizzazione delle opere e degli altri materiali protetti.

2)    Nell’ambito di un’eccezione o di una limitazione prevista all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2001/29, un eventuale atto con il quale un titolare di diritti abbia autorizzato la riproduzione della sua opera o di altro materiale protetto non incide sull’equo compenso, a prescindere dal fatto che quest’ultimo sia previsto obbligatoriamente o a titolo facoltativo in virtù della disposizione applicabile di tale direttiva.

3)    La possibilità di applicazione delle misure tecnologiche previste all’articolo 6 della direttiva 2001/29 non fa venir meno la condizione dell’equo compenso prevista all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva.

4)    La nozione di «riproduzione effettuata mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi», ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29, deve essere interpretata nel senso che essa ricomprende riproduzioni a mezzo di una stampante e di un personal computer, qualora tali dispositivi siano collegati tra loro. In siffatta ipotesi, è consentito agli Stati membri istituire un sistema secondo il quale l’equo compenso è corrisposto dai soggetti che dispongono di un dispositivo che contribuisce, in modo non autonomo, al procedimento unico di riproduzione dell’opera o dell’altro materiale protetto sul supporto interessato, poiché questi ultimi possono ripercuotere il costo del prelievo sui loro clienti, fermo restando che l’importo complessivo dell’equo compenso dovuto come contropartita del pregiudizio subìto dall’autore a seguito di siffatto procedimento unico non deve essere, in sostanza, diverso da quello stabilito per la riproduzione ottenuta mediante un solo dispositivo.

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1 GU C 362 del 10.12.2011.