Language of document : ECLI:EU:F:2015:7

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DELL’UNIONE EUROPEA

(Seconda Sezione)

5 marzo 2015

Causa F‑97/13

Valéria Anna Gyarmathy

contro

Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)

«Funzione pubblica – Personale dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali ‑ Agenti temporanei – Assunzione – Avviso di posto vacante – Rigetto di una candidatura»

Oggetto:      Ricorso, proposto a titolo dell’articolo 270 TFUE, con cui la sig.ra Gyarmathy ha proposto il presente ricorso diretto, in sostanza, all’annullamento della decisione del direttore dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA o in prosieguo: l’«Agenzia») di assumere un candidato diverso dalla ricorrente per la posizione di «Senior Programme Manager – Ricerca sociale». La ricorrente chiede inoltre il versamento di un risarcimento a titolo di danni morali e materiali che ritiene di aver subito.

Decisione:      Il ricorso è respinto. La sig.ra Gyarmathy sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dall’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali.

Massime

1.      Funzionari – Decisione lesiva – Rigetto di una candidatura – Obbligo di motivazione – Portata – Rispetto della segretezza dei lavori del comitato di selezione

[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, c); Statuto dei funzionari, art. 25, comma 2]

2.      Ricorsi dei funzionari – Previo reclamo amministrativo – Concordanza tra reclamo e ricorso – Identità di petitum e di causa petendi – Dovere dell’amministrazione di interpretare i reclami con spirito di apertura – Mera elencazione di possibili cause d illegittimità della decisione controversa – Irricevibilità

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

3.      Ricorsi dei funzionari – Motivi di ricorso – Motivo di ordine pubblico – Nozione

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

1.      L’obbligo di motivazione prescritto nell’articolo 25, secondo comma, dello Statuto, ha lo scopo, da una parte, di fornire all’interessato indicazioni sufficienti per valutare la fondatezza dell’atto per esso lesivo e l’opportunità di proporre ricorso dinanzi al Tribunale e, dall’altra, di consentire a quest’ultimo di esercitare il suo controllo sulla legittimità dell’atto. Inoltre, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea afferma, all’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), che il diritto fondamentale ad una buona amministrazione comporta in particolare «l’obbligo per l’amministrazione di motivare le proprie decisioni».

Tuttavia, siffatto obbligo di motivazione deve conciliarsi, nel contesto di un procedimento di assunzione per la copertura di un posto vacante, con il rispetto della segretezza dei lavori del comitato di selezione, che osta sia alla divulgazione delle posizioni individuali dei membri del comitato di selezione, sia alla rivelazione di qualsiasi elemento attinente a valutazioni di natura personale o comparativa riguardanti i candidati.

In materia di concorsi, tenuto conto della segretezza che deve caratterizzare i lavori della commissione giudicatrice, la comunicazione dei punteggi ottenuti nelle varie prove costituisce, in linea di principio, una motivazione sufficiente delle decisioni della commissione giudicatrice. Tali principi si applicano per analogia ad una procedura di selezione per un posto di agente temporaneo.

(v. punti 47‑49)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: sentenze Trentea/FRA, F‑112/10, EU:F:2012:179, punti 89 e 90, e De Mendoza Asensi/Commissione, F‑127/11, EU:F:2014:14, punto 94, e la giurisprudenza citata

2.      Poiché il procedimento precontenzioso ha un carattere informale e gli interessati agiscono generalmente, in tale fase, senza l’assistenza di un avvocato, l’amministrazione non deve interpretare i reclami in modo restrittivo, ma, al contrario, deve esaminarli con spirito di apertura. L’articolo 91 dello Statuto, inoltre, non ha lo scopo di delimitare, in modo rigoroso e definitivo, l’eventuale fase contenziosa, purché il ricorso contenzioso non modifichi né la causa né l’oggetto del reclamo. Tuttavia, resta il fatto che, affinché il procedimento precontenzioso di cui all’articolo 91, paragrafo 2, dello Statuto possa raggiungere il suo obiettivo, l’autorità che ha il potere di nomina deve essere in grado di conoscere, in modo sufficientemente preciso, le censure che gli interessati formulano avverso la decisione contestata.

A tal proposito, un’elencazione delle possibili cause di illegittimità della decisione controversa non consente affatto all’amministrazione, pur interpretando il reclamo con spirito di apertura, di cogliere le censure formulate dalla ricorrente nei confronti di detta decisione. Infatti, interpretare un reclamo con spirito di aperura non significa che l’amministrazione sia tenuta ad immaginare o fare congetture su ciò a cui ha voluto far riferimento, senza fornire ulteriori precisazioni, chi ha proposto il reclamo. Ne consegue che la ricorrente non può avvalersi di una semplice evocazione di tali eventuali cause di illegittimità della decisione controversa per giustificare la ricevibilità di un motivo alla luce della regola della concordanza.

(v. punti 69 e 72)

Riferimento:

Tribunale dell’Unione europea: sentenza Commissione/Moschonaki, EU:T:2013:557, punti 76 e 77, e la giurisprudenza citata

3.      L’interpretazione secondo cui qualsiasi motivo vertente sulla violazione dei diritti fondamentali dovrebbe essere considerato un motivo di ordine pubblico e dovrebbe quindi essere rilevato d’ufficio dal giudice è idonea a consentire ad un ricorrente di invocare, per la prima volta davanti ad un giudice, un motivo che si riferisce direttamente alla legittimità di un atto ad esso lesivo non presentante alcun nesso con i motivi fatti valere nel reclamo. Ciò premesso, l’amministrazione, nell’ambito del reclamo, sarebbe a conoscenza solo di una parte delle censure mossele. Non essendo in grado di conoscere con sufficiente precisione le censure o le pretese dell’interessato, detta autorità non potrebbe quindi tentare una composizione amichevole della controversia.

(v. punti 86 e 87)

Riferimento:

Tribunale de l’Unione europea: sentenza BG/Mediatore, T‑406/12 P, EU:T:2014:273, punto 34

Tribunale della funzione pubblica: sentenza CR/Parlamento, F‑128/12, EU:F:2014:38