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Sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2014 – Skysoft Computersysteme / UAMI – British Sky Broadcasting Group e Sky IP International (SKYSOFT)

(Causa T-262/13) 1

Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo SKYSOFTMarchio comunitario denominativo anteriore SKY – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Skysoft Computersysteme GmbH (Kleinmachnow, Germania) (rappresentanti: P. Ehrlinger e T. Hagen, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: P. Bullock e N. Bambara, agenti)

Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, intervenienti dinanzi al Tribunale: British Sky Broadcasting Group plc (Isleworth, Regno Unito); e Sky IP International Ltd (Isleworth) (rappresentanti: J. Barry, S. Wright, solicitors, e P. Roberts, barrister)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI, del 20 marzo 2013 (procedimento R 2503/2011-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la British Sky Broadcasting Group plc e la Sky IP International Ltd, da un lato, e la Skysoft Computersysteme GmbH, dall’altro.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Skysoft Computersysteme GmbH è condannata alle spese.

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1     GU C 207 del 20.7.2013.