Language of document : ECLI:EU:T:2014:758

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

9 settembre 2014 (*)

«Aiuti di Stato − Diritti aeroportuali − Aeroporto di Lubecca – Decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Errore manifesto di valutazione − Articolo 10 del regolamento (CE) n. 659/1999»

Nella causa T‑461/12,

Hansestadt Lübeck (Germania), subentrata nei diritti della Flughafen Lübeck GmbH, rappresentata da M. Núñez Müller, J. Dammann de Chapto e T. Becker, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da T. Maxian Rusche e R. Sauer, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento parziale della decisione C (2012) 1012 final della Commissione, del 22 febbraio 2012, relativa agli aiuti di Stato SA.27585 e SA.31149 (2012/C) (ex NN/2012, ex CP 31/2009 e CP 162/2010) – Germania, nella parte in cui tale decisione riguarda il regolamento in materia di diritti aeroportuali adottato dall’aeroporto di Lubecca (Germania) nel 2006,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto da S. Papasavvas (relatore), presidente, N.J. Forwood e E. Bieliūnas, giudici,

cancelliere: K. Andová, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 marzo 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza (1)

[omissis]

 Procedimento e conclusioni delle parti

11      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 ottobre 2012, la FL ha proposto il presente ricorso.

12      Nella replica, registrata presso la cancelleria del Tribunale il 20 febbraio 2013, la città di Lubecca ha dichiarato di subentrare alla FL nel ricorso avviato da quest’ultima.

13      Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’articolo 64 del suo regolamento di procedura, il Tribunale ha invitato a rispondere per iscritto a determinati quesiti la ricorrente, la quale ha provveduto entro il termine impartito. La Commissione ha presentato le proprie osservazioni sulle risposte della ricorrente entro il termine impartito.

14      A seguito della modifica delle sezioni del Tribunale, il giudice relatore è stato assegnato alla Terza Sezione, alla quale, di conseguenza, è stata attribuita la presenta causa.

15      Sulla base della relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di passare alla fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’articolo 64 del regolamento di procedura, ha posto per iscritto taluni quesiti alle parti. Queste ultime vi hanno risposto entro il termine impartito.

16      Le parti hanno svolto le loro difese e hanno risposto ai quesiti orali del Tribunale all’udienza che ha avuto luogo il 12 marzo 2014.

17      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata nella parte in cui avvia il procedimento di indagine formale riguardo al regolamento del 2006;

–        annullare la decisione impugnata nella parte in cui impone alla Repubblica federale di Germania di rispondere all’ingiunzione di fornire informazioni in merito al regolamento del 2006;

–        condannare la Commissione alle spese.

18      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare irricevibile il ricorso;

–        in subordine, respingere il ricorso in quanto infondato;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

 Sul primo capo delle conclusioni

[omissis]

 Nel merito

39      A sostegno del primo capo delle conclusioni, la ricorrente deduce cinque motivi, vertenti, il primo, su una violazione dei diritti della difesa della Repubblica federale di Germania, il secondo, su una violazione dell’obbligo di procedere ad un esame diligente e imparziale, il terzo, su una violazione dell’articolo 108, paragrafi 2 e 3, TFUE, nonché degli articoli 4, 6 e 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] (GU L 83, pag. 1), il quarto, su una violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e, il quinto, su una violazione dell’obbligo di motivazione.

40      Il Tribunale considera opportuno esaminare innanzitutto il quarto motivo nella parte che verte su una violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE riguardo al criterio di selettività.

41      A sostegno di detta parte la ricorrente afferma che la Commissione non avrebbe dovuto concludere che il regolamento del 2006 costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, dato che esso non è selettivo.

42      A tale proposito occorre, in limine, ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, allorché, nell’ambito di un ricorso proposto contro una decisione di avviare un procedimento di indagine formale, la parte ricorrente contesta la valutazione della Commissione circa la qualificazione come aiuto di Stato della misura controversa, il controllo del giudice dell’Unione europea si limita alla verifica del punto se la Commissione non abbia commesso errori manifesti di valutazione considerando di non poter superare tutte le difficoltà al riguardo nel corso di un primo esame della misura in questione (v., in tal senso, sentenza della Corte del 21 luglio 2011, Alcoa Trasformazioni/Commissione, C‑194/09 P, Racc. pag. I‑6311, punto 61; ordinanza del presidente del Tribunale del 19 dicembre 2001, Government of Gibraltar/Commissione, T‑195/01 R e T‑207/01 R, Racc. pag. II‑3915, punto 79, e sentenza del Tribunale del 23 ottobre 2002, Diputación Foral de Guipúzcoa e a./Commissione, T‑269/99, T‑271/99 e T‑272/99, Racc. pag. II‑4217, punto 49).

43      Va ricordato, in seguito, che, secondo una costante giurisprudenza, la qualificazione come aiuto di Stato esige che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni. In primo luogo, deve trattarsi di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali. In secondo luogo, tale intervento deve poter incidere sugli scambi tra Stati membri. In terzo luogo, deve concedere un vantaggio al suo beneficiario. In quarto luogo, esso deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza (v. sentenza della Corte del 10 giugno 2010, Fallimento Traghetti del Mediterraneo, C‑140/09, Racc. pag. I‑5243, punto 31 e la giurisprudenza citata).

44      Il carattere selettivo di una misura statale costituisce una delle caratteristiche della nozione di aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (v., in tal senso, sentenze della Corte del 1° dicembre 1998, Ecotrade, C‑200/97, Racc. pag. I‑7907, punto 40; del 24 novembre 2011, Italia/Commissione, C‑458/09 P, non pubblicata nella Raccolta, punto 56, e del Tribunale del 29 settembre 2000, CETM/Commissione, T‑55/99, Racc. pag. II‑3207, punto 39). Tale articolo, infatti, vieta gli aiuti che «favoriscano talune imprese o talune produzioni», ossia gli aiuti selettivi. Perciò, vantaggi risultanti da una misura generale applicabile indistintamente a tutti gli operatori economici non costituiscono aiuti di Stato ai sensi di detto articolo (sentenza della Corte del 15 dicembre 2005, Italia/Commissione, C‑66/02, Racc. pag. I‑10901, punto 99).

45      Per valutare la selettività di una misura occorre accertare se, nell’ambito di un dato regime giuridico, detta misura rappresenti un vantaggio per talune imprese rispetto ad altre che si trovino in una situazione fattuale e giuridica analoga (v. sentenza della Corte del 22 dicembre 2008, British Aggregates/Commissione, C‑487/06 P, Racc. pag. I‑10515, punto 82 e la giurisprudenza citata).

46      È parimenti giurisprudenza costante che la nozione di aiuto di Stato non riguarda i provvedimenti statali che stabiliscono una differenziazione tra imprese, e sono pertanto selettivi a priori, qualora tale differenziazione risulti dalla natura o dalla struttura del sistema in cui tali provvedimenti si inseriscono (v. sentenza British Aggregates/Commissione, cit., punto 83 e la giurisprudenza citata).

47      Nel caso di specie, va rilevato che la Commissione ha ritenuto, al punto 279 della decisione impugnata, che i vantaggi in questione fossero concessi unicamente alle compagnie aeree che utilizzavano l’aeroporto di Lubecca e fossero, pertanto, selettivi ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

48      La ricorrente obietta che le compagnie aeree con sede in altri aeroporti non si trovano in una situazione comparabile, in fatto e in diritto, a quella delle compagnie aeree con sede nell’aeroporto di Lubecca e che la Commissione non ha sostenuto che il regolamento del 2006 concedesse a taluni utenti, rispetto ad altri, dell’aeroporto di Lubecca vantaggi in modo inusuale per il mercato.

49      La Commissione replica che il regolamento del 2006 è selettivo, poiché è applicabile solo alle compagnie aeree che utilizzano l’aeroporto di Lubecca.

50      A tale proposito occorre, in limine, rilevare che la motivazione contenuta nel punto 279 della decisione impugnata, richiamata al precedente punto 47 ed illustrata ai punti da 265 a 267 della decisione suddetta, è la sola fornita per giustificare il carattere selettivo del regolamento del 2006, sicché il controllo della legittimità di detta decisione deve essere effettuato con riferimento a tale unica motivazione.

51      Deve in seguito essere osservato che il fatto che il regolamento del 2006 si applichi unicamente alle compagnie aeree che utilizzano l’aeroporto di Lubecca è inerente al regime giuridico tedesco dei diritti aeroportuali e alla natura stessa di un regolamento che stabilisce siffatti diritti. Infatti, conformemente all’articolo 43a della Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung, ciascun gestore aeroportuale elabora il tariffario applicabile al rispettivo aeroporto. Nel quadro giuridico in esame, il regolamento del 2006 poteva perciò riguardare solo i diritti applicabili all’aeroporto di Lubecca. Le compagnie che frequentano gli altri aeroporti tedeschi sono soggette, in tali aeroporti, ai regolamenti tariffari specificamente applicabili agli stessi. Esse non si trovano, dunque, in una situazione comparabile a quella delle compagnie che si servono dell’aeroporto di Lubecca.

52      Peraltro, anche se deriva dalla giurisprudenza che, come indica la Commissione, un aiuto può essere selettivo anche qualora riguardi tutto un settore economico (v. sentenza della Corte del 15 dicembre 2005, Unicredito Italiano, C‑148/04, Racc. pag. I‑11137, punto 45 e la giurisprudenza citata), si deve rilevare, da un lato, che detta giurisprudenza, elaborata specificamente nel contesto di misure nazionali di portata generale, non è direttamente rilevante nel caso di specie. Infatti, la misura de qua non riguarda «tutto un settore economico», che sarebbe, eventualmente, il settore aeroportuale, ma solo le imprese che utilizzano l’aeroporto di Lubecca.

53      Va rilevato, dall’altro lato, che, per accertare l’eventuale carattere selettivo, riguardo a talune imprese, di un tariffario stabilito da un ente pubblico per l’utilizzo di un bene o di un servizio specifico in un settore determinato, occorre, segnatamente, fare riferimento all’insieme delle imprese che utilizzano, o possono utilizzare, tale bene o servizio determinato e verificare se solo alcune di esse beneficino, o siano in grado di beneficiare, di un eventuale vantaggio. La situazione delle imprese che non intendono, o non possono, utilizzare il bene o il servizio in parola non è, pertanto, direttamente pertinente per accertare l’esistenza di un vantaggio. In altri termini, il carattere selettivo di una misura consistente in un tariffario stabilito da un ente pubblico per l’utilizzo di un bene o di un servizio messo a disposizione da tale ente può essere accertato solo riguardo ai clienti, attuali o potenziali, dell’ente suddetto e del bene o del servizio specifico in esame, e non riguardo, in particolare, ai clienti di altre imprese del settore che forniscono beni o servizi analoghi. Inoltre, qualora dovesse ritenersi che ogni tariffario non discriminatorio applicato da un ente pubblico per un bene o per un servizio determinato abbia carattere selettivo, la nozione di aiuti «che favoriscano talune imprese o talune produzioni», di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, risulterebbe oltremodo ampliata. Perciò, un’impresa è favorita da un eventuale vantaggio concesso da un ente pubblico nell’ambito della fornitura di beni o di servizi specifici solo quando altre imprese che utilizzano o vogliono utilizzare tale bene o servizio non beneficino, o non possano beneficiare, di detto vantaggio dell’ente pubblico in tale ambito specifico.

54      Deriva da quanto precede, da un lato, che la mera circostanza che il regolamento del 2006 sia applicabile solo alle compagnie aeree che utilizzano l’aeroporto di Lubecca non costituisce un criterio rilevante per considerare selettiva tale misura.

55      Dall’altro lato, visto che il servizio specifico in esame è l’utilizzo, dietro pagamento dei diritti previsti dal regolamento del 2006, dell’aeroporto di Lubecca, e che è pacifico che tutte le compagnie aeree possono beneficiare delle disposizioni tariffarie di detto regolamento, la Commissione ha considerato erroneamente, alla luce della motivazione contenuta nella decisione impugnata, che il regolamento del 2006 fosse selettivo.

[omissis]

59      In tale contesto, si deve constatare che la conclusione della Commissione secondo la quale i vantaggi istituiti dal regolamento del 2006 presentano carattere selettivo è, alla luce della motivazione fornita nella decisione impugnata, viziata da un errore manifesto di valutazione.

60      Risulta da quanto precede che il quarto motivo dedotto a sostegno del primo capo delle conclusioni deve essere accolto e che la decisione impugnata deve essere annullata nella parte in cui avvia il procedimento di indagine formale riguardo al regolamento del 2006, senza che sia necessario esaminare gli altri motivi dedotti a sostegno del medesimo capo delle conclusioni.

[omissis]

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione C (2012) 1012 final della Commissione, del 22 febbraio 2012, in relazione agli aiuti di Stato SA.27585 e SA.31149 (2012/C) (ex NN/2012, ex CP 31/2009 e CP 162/2010) – Germania, è annullata nella parte in cui essa riguarda il regolamento in materia di diritti aeroportuali adottato dall’aeroporto di Lubecca nel 2006.

2)      Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)      La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché la metà delle spese sostenute dalla Hansestadt Lübeck.

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 9 settembre 2014.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.


1 Sono riprodotti unicamente i punti della sentenza dei quali il Tribunale ritiene utile la pubblicazione.