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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad (Bulgaria) il 17 giugno 2021 – TBI Bank EAD

(Causa C-379/21)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Sofiyski rayonen sad.

Parti

Ricorrente: TBI Bank EAD.

Questioni pregiudiziali

1)    Se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE 1 debba essere interpretato nel senso che, in procedimenti nei quali il debitore non è coinvolto fino al momento dell’emanazione di un’ingiunzione di pagamento immediato da parte dell’autorità giurisdizionale, il giudice nazionale sia tenuto a verificare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale e, nel caso semplicemente la ritenga tale, a disapplicare tale clausola.

2)    In caso di risposta affermativa alla prima questione: se il giudice nazionale sia tenuto a negare integralmente l’emanazione di una decisione giudiziale di ingiunzione di pagamento immediato ove il titolo del beneficiario si basi solo in parte su una clausola contrattuale verosimilmente abusiva che concorre a determinare l’ammontare del credito e ciò anche nei casi in cui, in procedimenti nei quali il debitore non è coinvolto fino al momento dell’emanazione di un’ingiunzione di pagamento immediato da parte dell’autorità giurisdizionale, non sia possibile stabilire lo specifico ammontare di tutte le voci di credito fondate su clausole di cui non si sospetta il carattere abusivo.

3)    In caso di risposta affermativa alla prima questione e negativa alla seconda: se il giudice nazionale sia tenuto a rifiutare l’emanazione di una decisione giurisdizionale di ingiunzione di pagamento per la parte in cui il titolo del beneficiario si basa sulla clausola contrattuale abusiva.

4)    In caso di risposta affermativa alla terza questione: se il giudice sia tenuto — e, in caso affermativo, a quali condizioni — a tener conto d’ufficio delle conseguenze del carattere abusivo di una clausola ove disponga di informazioni in merito a un pagamento basato sulla stessa, provvedendo, tra l’altro, a compensare tale pagamento con altri debiti insoluti derivanti dal contratto, come previsto dal diritto nazionale in casi analoghi.

5)    In caso di risposta affermativa alla seconda, terza e quarta questione: se il giudice nazionale sia vincolato alle disposizioni di un giudice di grado superiore, cui l’organo giurisdizionale sottoposto a controllo deve attenersi ai sensi della legislazione nazionale, allorché tali disposizioni non tengano conto delle conseguenze del carattere abusivo di una clausola contrattuale nel contratto stipulato con un consumatore.

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1     Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).