Language of document : ECLI:EU:F:2010:48

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Prima Sezione)

9 giugno 2010


Causa F‑56/09


Luigi Marcuccio

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica — Funzionari — Ricorso per risarcimento danni — Accesso dell’amministrazione all’alloggio di servizio di un funzionario — Rispetto del domicilio e della vita privata»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Marcuccio chiede, sostanzialmente, in particolare, da una parte, la declaratoria di inesistenza giuridica o l’annullamento della decisione della Commissione recante rigetto della sua domanda diretta al risarcimento dei danni che egli avrebbe subito a seguito dell’illegittima introduzione, avvenuta l’8 aprile 2002, di dipendenti della Commissione nell’alloggio di servizio di cui egli disponeva a Luanda (Angola), e dell’illegittima ripresa, in tale occasione, di fotografie con la redazione di note relative ai suoi effetti personali, e, dall’altra, il risarcimento di tali danni.

Decisione: La Commissione è condannata a versare al ricorrente la somma di EUR 5 000. La decisione della Commissione dell’11 settembre 2008, nella parte in cui ha respinto la domanda del ricorrente del 24 aprile 2008, diretta ad ottenere l’invio delle fotografie, la loro distruzione e la comunicazione di informazioni relative a tale distruzione, è annullata. Per il resto, il ricorso è respinto. La Commissione è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, un quarto delle spese del ricorrente. Il ricorrente sopporterà i tre quarti delle proprie spese.

Massime

1.      Funzionari — Ricorso — Ricorso per risarcimento danni — Domanda di annullamento della decisione precontenziosa recante rigetto della domanda di risarcimento danni — Domanda priva di carattere autonomo rispetto alla domanda di risarcimento danni

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

2.      Funzionari — Ricorso — Atto che arreca pregiudizio — Nozione — Misura di organizzazione interna dei servizi — Esclusione — Ricorso diretto al risarcimento delle conseguenze pregiudizievoli di dette misure — Ricevibilità

(Statuto dei funzionari, artt. 90, n. 2, e 91, n. 1)

3.      Funzionari — Principi — Diritti fondamentali — Diritto delle persone fisiche all’inviolabilità del domicilio — Protezione contro gli interventi arbitrari o sproporzionati dell’autorità pubblica — Accesso da parte dell’amministrazione all’alloggio di servizio del funzionario senza osservare le formalità procedurali — Violazione — Illecito dell’amministrazione

(Art. 6, n. 2, TUE)

4.      Funzionari — Decisioni che comportano obblighi pecuniari — Mezzi di esecuzione — Ricorso alla compensazione — Presupposto

(Art. 256 CE; Statuto dei funzionari, allegato VIII, art. 46)

5.      Funzionari — Ricorso — Oggetto

(Art. 266 TFUE; Statuto dei funzionari, art. 91)

6.      Procedura — Spese — Condanna della parte vittoriosa a sopportare una parte delle sue spese

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, att. 89, n. 2)

1.      Una decisione con la quale un’istituzione respinge una domanda di risarcimento costituisce parte integrante del procedimento amministrativo preliminare alla proposizione del ricorso diretto all’accertamento della responsabilità dinanzi al Tribunale della funzione pubblica e ha unicamente per effetto di permettere al funzionario interessato di investire il Tribunale di una domanda di risarcimento. Di conseguenza, la domanda diretta ad ottenere la declaratoria di inesistenza giuridica — o, in subordine, l’annullamento di tale decisione di rigetto — non può essere valutata in modo autonomo rispetto alla domanda di risarcimento danni.

(v. punto 30)




Riferimento:

Tribunale di primo grado: 18 dicembre 1997, causa T‑90/95, Gill/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑471 e II‑1231, punto 45); 6 marzo 2001, causa T‑77/99, Ojha/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑61 e II‑293, punto 68), e 5 dicembre 2002, causa T‑209/99, Hoyer/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑243 e II‑1211, punto 32)

Tribunale della funzione pubblica: 25 marzo 2010, causa F‑102/08, Marcuccio/Commissione, punto 23

2.      Nell’ambito di un ricorso per risarcimento danni, un funzionario è pienamente legittimato a far valere, a sostegno della sua domanda di risarcimento, l’irregolarità delle misure di ordine pratico non configuranti atti che arrecano pregiudizio, dato che egli non mira ad ottenere l’annullamento di tali misure, ma il risarcimento delle loro conseguenze pregiudizievoli.

(v. punto 41)

3.      Il diritto fondamentale all’inviolabilità del domicilio privato delle persone fisiche, principio generale comune ai diritti degli Stati membri sancito dall’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo alla quale si riferisce l’art. 6, n. 2, TUE, garantisce una protezione nei confronti di interventi arbitrari o sproporzionati dei pubblici poteri nella sfera di attività privata di ogni persona, interventi che devono essere fondati sulla legge ed essere giustificati dai motivi contemplati dalla legge in tutti gli ordinamenti giuridici degli Stati membri.

Dev’essere qualificato come «domicilio» l’alloggio di servizio messo a disposizione di un funzionario dall’amministrazione, nel luogo in cui egli esercita la sua attività professionale, ad uso esclusivo di abitazione. La circostanza che l’interessato, in congedo di malattia, soggiorni provvisoriamente in un altro Stato è irrilevante, dato che una siffatta assenza non ha natura tale da comportare uno spostamento del centro degli interessi del funzionario.

Di conseguenza, se l’amministrazione accede all’alloggio di servizio del funzionario senza che quest’ultimo ne sia informato né, a fortiori, che l’amministrazione si sia informata di un’eventuale opposizione da parte sua, essa lede il diritto del funzionario al rispetto dei suoi beni, del suo domicilio e della sua vita privata e commette un illecito amministrativo tale da far sorgere la sua responsabilità. Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dalla circostanza che sia intervenuta una decisione di riassegnazione del funzionario, né da motivi relativi all’interesse del servizio, come la necessità di accertarsi dello stato di conservazione dell’alloggio dopo il verificarsi di intemperie. Infatti, dette circostanze non sono tali da esonerare l’amministrazione dall’osservanza di ogni formalità, perlomeno non da quella di informare previamente il funzionario della necessità di verificare, con urgenza, lo stato dell’alloggio.

(v. punti 51-55, 57 e 61-66)

Riferimento:

Corte: 21 settembre 1989, cause riunite 46/87 et 227/88, Hoechst/Commissione (Racc. pag. 2859, punti 17 e 19)

4.      Risulta dall’art. 256 CE che l’esecuzione forzata delle decisioni della Commissione è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio essa viene effettuata e che il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni nazionali. Ciò non esclude che un’istituzione possa far ricorso a procedure esecutive quali la compensazione, a condizione di potersi fondare su una base giuridica esplicita (ad esempio, l’art. 46 dell’allegato VIII dello Statuto, che permette di dedurre qualsiasi somma dovuta da un funzionario alle Comunità dalla pensione di anzianità o dall’indennità di invalidità dell’interessato).

(v. punto 59)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 27 giugno 2001, causa T‑214/00, X/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑143 e II‑663, punti 21‑23)

5.      In assenza di un fondamento giuridico che attribuisca al Tribunale della funzione pubblica la competenza a infliggere ad un’istituzione una penalità giornaliera sino all’esecuzione delle misure alla cui adozione essa sarebbe costretta a procedere in forza di una sentenza del detto Tribunale, devono essere dichiarate irricevibili conclusioni dirette a veder infliggere una siffatta penalità.

In ogni caso, qualora nulla lasci supporre che l’istituzione non adempirà i propri obblighi nei confronti dell’interessato, ai sensi dell’art. 266 TFUE, il ricorso ad una penalità, volta a esercitare pressione sull’istituzione, è escluso.

(v. punti 80-82)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 8 ottobre 1992, causa T‑84/91, Meskens/Parlamento (Racc. pag. II‑2335, punto 31); 12 dicembre 1995, causa T‑203/95 R, Connolly/Commissione (Racc. pag. II‑2919, punto 45)

6.      Ai sensi dell’art. 89, n. 2, del regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, il Tribunale della funzione pubblica può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

Al riguardo, qualora la parte vittoriosa abbia proposto un numero elevato di conclusioni respinte da tale Tribunale e abbia sottoposto al giudice pretese risarcitorie manifestamente eccessive, occorre condannare la controparte a sopportare, oltre alle proprie spese, soltanto una parte delle spese della parte vittoriosa.

(v. punti 86-88)