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Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 23 ottobre 2012 - Possanzini / Frontex

(Causa F-61/11) 

(Funzione pubblica - Agente temporaneo - Procedura relativa al rinnovo di un contratto di agente temporaneo - Comunicazione all'agente del parere negativo dell'esaminatore in merito al rinnovo - Atto lesivo - Assenza - Domanda di annullamento di osservazioni sfavorevoli sul rendimento che compaiono in talune relazioni annue di valutazione - Ricorso manifestamente irricevibile)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Daniele Possanzini (Varsavia, Polonia) (rappresentante: S. Pappas, avvocato)

Convenuta: Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) (rappresentanti: S. Vuorensola e H. Caniard, agenti, D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati)

Oggetto

Funzione pubblica - Domanda di annullamento della decisione di revocare la decisione di rinnovo del contratto di agente temporaneo del ricorrente e di una parte delle sue relazioni di valutazione relative al periodo che va dall'agosto 2006 fino al dicembre 2009.

Dispositivo

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

Il sig. Possanzini sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea.

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1 - GU C 226 del 30.7.2011, pag. 32.