Language of document : ECLI:EU:C:2022:209

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

24 marzo 2022 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) 2015/848 – Procedure di insolvenza – Articolo 3, paragrafo 1 – Competenza internazionale – Trasferimento del centro degli interessi principali del debitore in un altro Stato membro dopo la presentazione della domanda di apertura della procedura principale di insolvenza»

Nella causa C‑723/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), con decisione del 17 dicembre 2020, pervenuta in cancelleria il 29 dicembre 2020, nel procedimento

Galapagos BidCo. Sàrl

contro

DE, in qualità di liquidatore della Galapagos SA,

Hauck Aufhäuser Fund Services SA,

Prime Capital SA,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan, presidente di sezione, I. Jarukaitis (relatore), M. Ilešič, D. Gratsias e Z. Csehi, giudici,

avvocato generale: J. Richard de la Tour

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Galapagos BidCo. Sàrl, da W. Nassall, Rechtsanwalt;

–        per DE, in qualità di liquidatore della Galapagos SA, da C. van de Sande, Rechtsanwalt;

–        per la Hauck Aufhäuser Fund Services SA e la Prime Capital SA, da R. Hall, Rechtsanwalt;

–        per il governo tedesco, da J. Möller, M. Hellmann e U. Bartl, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da S. Grünheid e S. Noë, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU 2015, L 141, pag. 19).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Galapagos BidCo. Sàrl, da un lato e DE, in qualità di liquidatore della Galapagos SA, la Hauck Aufhäuser Fund Services SA e la Prime Capital SA, dall’altro, in merito a una domanda di apertura di una procedura di insolvenza in Germania nei confronti della Galapagos.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

 Accordo sul recesso

3        L’articolo 67, paragrafo 3, dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU 2020, L 29, pag. 7; in prosieguo: l’«accordo sul recesso») così dispone:

«Nel Regno Unito [di Gran Bretagna e Irlanda del Nord], nonché negli Stati membri in situazioni che coinvolgano il Regno Unito, le disposizioni seguenti si applicano come segue:

(...)

c)      il [regolamento 2015/848] si applica alle procedure di insolvenza e alle azioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del medesimo regolamento, a condizione che la procedura principale sia stata aperta prima della fine del periodo di transizione;

(...)».

4        L’articolo 126 dell’accordo sul recesso prevede quanto segue:

«È previsto un periodo di transizione o esecuzione che decorre dalla data di entrata in vigore del presente accordo e termina il 31 dicembre 2020».

 Regolamento (CE) n. 1346/2000

5        L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU 2000, L 160, pag. 1), abrogato dal regolamento 2015/848, prevedeva quanto segue:

«Sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. Per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statutaria».

 Regolamento 2015/848

6        I considerando 1, 3, 5, 8, 23, 27, 29, 33 e 65 del regolamento 2015/848 enunciano quanto segue:

«(1)      Il 12 dicembre 2012 la Commissione [europea] ha adottato una relazione sull’applicazione del [regolamento n. 1346/2000]. La relazione concludeva che, in termini generali, il regolamento funziona correttamente ma che, al fine di rafforzare l’efficace gestione delle procedure d’insolvenza transfrontaliere, sarebbe auspicabile migliorare l’applicazione di alcune sue disposizioni. Poiché tale regolamento è stato modificato diverse volte e poiché si rivelano necessari ulteriori modifiche, è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla sua rifusione.

(...)

(3)      Per il buon funzionamento del mercato interno è necessario che le procedure di insolvenza transfrontaliera siano efficienti ed efficaci. (...)

(...)

(5)      È necessario, per il buon funzionamento del mercato interno, dissuadere le parti dal trasferire i beni o i procedimenti giudiziari da uno Stato membro all’altro nell’intento di ottenere una posizione giuridica più favorevole a danno della massa dei creditori (“forum shopping”).

(...)

(8)      Allo scopo di migliorare l’efficacia e l’efficienza delle procedure d’insolvenza che presentano implicazioni transfrontaliere, sarebbe necessario e opportuno che le disposizioni in materia di giurisdizione, riconoscimento e legge applicabile in tale settore facessero parte di un provvedimento dell’Unione vincolante e direttamente applicabile negli Stati membri.

(...)

(23)      Il presente regolamento consente di aprire la procedura principale d’insolvenza nello Stato membro nel quale è situato il centro degli interessi principali del debitore. Tale procedura ha portata universale e tende a comprendere tutti i beni del debitore. (...)

(...)

(27)      Prima di aprire la procedura d’insolvenza, il giudice competente dovrebbe verificare d’ufficio se il centro degli interessi principali del debitore o la dipendenza di quest’ultimo sono effettivamente situati entro la sua giurisdizione.

(...)

(29)      Il presente regolamento dovrebbe contenere varie salvaguardie intese a prevenire il forum shopping pretestuoso o fraudolento.

(...)

(33)      Nel caso in cui il giudice adito della domanda di apertura della procedura d’insolvenza ritenga che il centro degli interessi principali non sia situato sul suo territorio, non dovrebbe aprire una procedura principale d’insolvenza.

(...)

(65)      Il presente regolamento dovrebbe prevedere l’immediato riconoscimento delle decisioni relative all’apertura, allo svolgimento e alla chiusura di una procedura di insolvenza che rientra nel suo ambito di applicazione, nonché delle decisioni strettamente collegate con detta procedura d’insolvenza. Il riconoscimento automatico dovrebbe pertanto avere per conseguenza che gli effetti che il diritto dello Stato membro di apertura della procedura comporta per la stessa si estendono ai rimanenti Stati membri. Il riconoscimento delle decisioni pronunciate dai giudici degli Stati membri dovrebbe poggiare sul principio di fiducia reciproca. A tale riguardo i motivi del mancato riconoscimento dovrebbero essere ridotti al minimo necessario. Si dovrebbe risolvere secondo tale principio anche il conflitto che insorge quando i giudici di due Stati membri si ritengono competenti ad aprire una procedura principale di insolvenza. La decisione del giudice che apre per primo la procedura dovrebbe essere riconosciuta negli altri Stati membri, senza che questi ultimi abbiano la facoltà di sottoporre a valutazione tale decisione».

7        Ai sensi dell’articolo 2, punto 7, di tale regolamento, ai fini di quest’ultimo, s’intende per «decisione di apertura della procedura di insolvenza» la decisione del giudice di aprire una procedura d’insolvenza o di confermarne l’apertura, e la decisione di un giudice di nominare un amministratore delle procedure di insolvenza.

8        L’articolo 3 di detto regolamento, intitolato «Competenza giurisdizionale internazionale», così dispone:

«1.      Sono competenti ad aprire la procedura d’insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore (“procedura principale di insolvenza”). Il centro degli interessi principali è il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi.

Per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede legale. (...)

2.      Se il centro degli interessi principali del debitore è situato nel territorio di uno Stato membro, i giudici di un altro Stato membro sono competenti ad aprire una procedura di insolvenza nei confronti del debitore solo se questi possiede una dipendenza nel territorio di tale altro Stato membro. Gli effetti di tale procedura sono limitati ai beni del debitore che si trovano in tale territorio.

3.      Se è aperta una procedura d’insolvenza ai sensi del paragrafo 1, le procedure d’insolvenza aperte successivamente ai sensi del paragrafo 2 sono procedure secondarie di insolvenza.

(...)».

9        L’articolo 4 del medesimo regolamento, intitolato «Verifica della competenza», al paragrafo 1, prevede quanto segue:

«Un giudice investito di una domanda di apertura di una procedura d’insolvenza verifica d’ufficio la propria competenza ai sensi dell’articolo 3. Nella decisione di apertura della procedura d’insolvenza il giudice espone i motivi della competenza giurisdizionale, in particolare se questa si fondi sull’articolo 3, paragrafo 1 o paragrafo 2».

10      L’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento 2015/848 stabilisce quanto segue:

«La decisione di apertura della procedura di insolvenza da parte di un giudice di uno Stato membro competente in virtù dell’articolo 3, è riconosciuta in tutti gli altri Stati membri dal momento in cui essa produce effetto nello Stato di apertura».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

11      La Galapagos è una holding con sede statutaria in Lussemburgo. Nel mese di giugno 2019, essa ha deciso di trasferire la sua amministrazione centrale a Fareham (Regno Unito). Il 22 agosto 2019, i suoi amministratori, nominati il 13 giugno 2019, hanno chiesto alla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Business and Property Courts, Insolvency and Companies list) [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), divisione della Chancery (sezione dell’imprenditoria e della proprietà, registro dell’insolvenza e delle società), Regno Unito] (in prosieguo: la «High Court») l’apertura di una procedura di insolvenza. Il giorno seguente, tuttavia, tali amministratori sono stati revocati su sollecitazione di un gruppo di creditori in possesso di un pegno su azioni e sono stati sostituiti da un nuovo amministratore. Quest’ultimo ha stabilito un ufficio a Düsseldorf (Germania) per la Galapagos e ha incaricato gli avvocati che la rappresentavano di ritirare la domanda di apertura della procedura di insolvenza. Detto ritiro non ha però avuto luogo perché un gruppo di creditori si è associato a tale domanda. La High Court non si era ancora pronunciata su di essa il 17 dicembre 2020, data in cui è stata proposta la domanda di pronuncia pregiudiziale.

12      Il 23 agosto 2019, la Galapagos ha presentato un’altra domanda di apertura di una procedura di insolvenza presso l’Amtsgericht Düsseldorf (Tribunale circoscrizionale di Düsseldorf, Germania), il quale, con ordinanza pronunciata lo stesso giorno, ha nominato DE curatore provvisorio e ha disposto provvedimenti conservativi. Tuttavia, il 6 settembre 2019, tale giudice, adito con un ricorso immediato, ha revocato la sua ordinanza e ha respinto in quanto irricevibile la domanda della Galapagos, affermando di non essere competente.

13      Il 6 settembre 2019, la Hauck Aufhäuser Fund Services e la Prime Capital, due altre società creditrici della Galapagos, hanno presentato all’Amtsgericht Düsseldorf (Tribunale circoscrizionale di Düsseldorf) un’ulteriore domanda di apertura di una procedura di insolvenza. Con ordinanza del 9 settembre 2019, tale giudice ha nuovamente nominato DE curatore provvisorio e ha disposto provvedimenti provvisori, considerando che il centro degli interessi principali della Galapagos si trovava a Düsseldorf al momento della presentazione di detta domanda.

14      La Galapagos BidCo., che è al contempo una società figlia e una creditrice della Galapagos, in quest’ultima qualità ha adito il Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land, Düsseldorf, Germania) con un ricorso immediato diretto all’annullamento dell’ordinanza del 9 settembre 2019, sostenendo che l’Amtsgericht Düsseldorf (Tribunale circoscrizionale di Düsseldorf) non era dotato di competenza internazionale, dato che l’amministrazione centrale della Galapagos era stata trasferita a Fareham nel mese di giugno 2019. Poiché tale ricorso è stato respinto con ordinanza del 30 ottobre 2019, la Galapagos BidCo. ha adito il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), giudice del rinvio.

15      Detto giudice afferma che il giudice d’appello ha ritenuto che l’Amtsgericht Düsseldorf (Tribunale circoscrizionale di Düsseldorf) avesse correttamente riconosciuto la propria competenza internazionale, considerando che il centro degli interessi principali della Galapagos si trovava in Germania alla data del 9 settembre 2019. Tale giudice d’appello ha ritenuto, inoltre, che la domanda di apertura di una procedura di insolvenza presentata dinanzi alla High Court non ostasse a tale competenza, poiché il principio secondo cui la competenza internazionale di un giudice non può essere esclusa mediante il trasferimento, tra la domanda e l’apertura di una procedura di insolvenza, del centro degli interessi principali in un altro Stato membro riguardava, a suo avviso, soltanto il mantenimento della competenza del giudice adito inizialmente e non incideva in alcun modo sulla competenza di altri giudici successivamente aditi.

16      Il giudice del rinvio indica che l’esito dell’impugnazione di cui è investito dipende dall’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 2015/848. Infatti, in primo luogo, il giudice d’appello, a suo parere, ha commesso un errore di diritto dichiarando che il centro degli interessi principali della Galapagos si trovava in Germania, se l’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento deve essere interpretato nel senso che deve considerarsi che il centro degli interessi principali di una società, che abbia la sede statutaria in un primo Stato membro, non si trovi in un secondo Stato membro nel cui territorio è situata la sua amministrazione centrale qualora tale società abbia trasferito la propria amministrazione centrale da un terzo Stato membro verso tale secondo Stato membro mentre una domanda di apertura della procedura di insolvenza è stata precedentemente presentata in tale terzo Stato membro ed è ancora pendente.

17      Esso rileva, al riguardo, che l’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, del regolamento 2015/848 enuncia che il centro degli interessi principali è il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi. Detto giudice osserva che, nella sua giurisprudenza relativa al regolamento n. 1346/2000, la Corte ha considerato che occorreva privilegiare il luogo identificabile dell’amministrazione centrale della società interessata. Pertanto, esso ritiene che si debba confermare la constatazione del giudice d’appello secondo cui la Galapagos aveva il centro dei suoi interessi principali in Germania all’inizio del mese di settembre 2019.

18      Il giudice del rinvio si chiede tuttavia se, dopo la rifusione del regolamento n. 1346/2000 operata dal regolamento 2015/848, nella determinazione del centro degli interessi principali di una società debitrice e al fine di prevenire un comportamento abusivo in circostanze come quelle della controversia di cui è investito, occorra imporre requisiti specifici per ritenere che debba essere preso in considerazione un trasferimento del centro degli interessi principali verso un altro Stato membro.

19      In secondo luogo, secondo il giudice del rinvio, il giudice d’appello ha commesso un errore di diritto nel ritenere che la competenza internazionale dei giudici tedeschi derivi dal fatto che il centro degli interessi principali della Galapagos si trovava nel territorio tedesco nel mese di settembre 2019, se l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 2015/848 deve essere interpretato nel senso che, da un lato, i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore al momento della presentazione di una domanda di apertura della procedura di insolvenza restano competenti a livello internazionale per l’apertura di tale procedura qualora il debitore trasferisca il centro dei suoi interessi principali nel territorio di un altro Stato membro dopo la presentazione della domanda, ma prima dell’apertura di tale procedura e, dall’altro lato, il mantenimento della competenza internazionale dei giudici di uno Stato membro inizialmente aditi esclude la competenza dei giudici di un altro Stato membro a conoscere delle nuove domande di apertura della procedura principale di insolvenza.

20      A tale riguardo, il giudice del rinvio osserva, anzitutto, che la Corte, nella sentenza del 17 gennaio 2006, Staubitz-Schreiber, (C‑1/04, EU:C:2006:39), ha interpretato l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 nel senso che il giudice dello Stato membro nel cui territorio era situato il centro degli interessi principali del debitore al momento della presentazione della domanda di apertura di una procedura di insolvenza da parte del debitore resta competente ad aprire detta procedura quando tale debitore ha trasferito il centro dei propri interessi principali nel territorio di un altro Stato membro successivamente alla proposizione della domanda, ma anteriormente all’apertura della procedura. Esso si chiede, tuttavia, se, tenuto conto della rifusione di tale regolamento operata dal regolamento 2015/848, tale giurisprudenza sia ancora pertinente.

21      Il giudice del rinvio rileva poi che dal regolamento 2015/848 e dalla giurisprudenza della Corte risulta che può essere aperta una sola procedura principale di insolvenza e che tutti gli Stati membri sono vincolati dalla decisione di apertura di una siffatta procedura, cosicché la competenza internazionale prevista all’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento dovrebbe costituire una competenza esclusiva. Orbene, secondo detto giudice, se il mantenimento della competenza del giudice inizialmente adito non escludesse la competenza internazionale dei giudici di un altro Stato membro a conoscere di nuove domande di apertura di una procedura di insolvenza, un siffatto giudice successivamente adito potrebbe avviare la procedura principale di insolvenza con una decisione che vincolerebbe il giudice inizialmente adito, cosicché quest’ultimo non potrebbe più avviare una procedura principale di insolvenza, il che potrebbe privare di effetto pratico il mantenimento della competenza internazionale esclusiva risultante dall’articolo 3 del regolamento 2015/848 e dalla giurisprudenza della Corte.

22      Infine, il giudice del rinvio indica che, nell’ambito del ricorso di cui è investito, esso deve partire dal principio secondo cui, alla data in cui è stata presentata la domanda di apertura di una procedura di insolvenza dinanzi alla High Court, la competenza internazionale dei giudici del Regno Unito ad avviare una procedura di insolvenza principale era stabilita in forza dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 2015/848, dal momento che, secondo i fatti alla base di tale ricorso, il centro degli interessi principali della Galapagos, a tale data, si trovava nel Regno Unito.

23      Ciò premesso, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 3, paragrafo 1, del [regolamento 2015/848] debba essere interpretato nel senso che il centro degli interessi principali di una società debitrice, che abbia la sede statutaria in uno Stato membro, non si trovi, com’è possibile stabilire sulla base di fattori oggettivi riconoscibili da terzi, in un secondo Stato membro in cui è situata l’amministrazione centrale, qualora la società medesima, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, abbia trasferito detta amministrazione centrale da un terzo Stato membro nel secondo mentre nel terzo Stato membro veniva presentata una domanda di apertura della procedura principale di insolvenza sul suo patrimonio, tuttora pendente.

2)      In caso di risposta negativa alla prima questione, se l’articolo 3, paragrafo 1, del [regolamento 2015/848] debba essere interpretato nel senso che

a)      i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore al momento della proposizione di una domanda di apertura della procedura d’insolvenza restano competenti a livello internazionale ad aprire tale procedura qualora il debitore trasferisca il centro dei propri interessi principali nel territorio di un altro Stato membro successivamente alla presentazione della domanda di apertura della procedura, ma prima dell’adozione della decisione di apertura, e che

b)      il mantenimento di tale competenza internazionale dei giudici di uno Stato membro esclude la competenza dei giudici di un altro Stato membro per altre domande di apertura della procedura principale di insolvenza pervenute, successivamente al trasferimento del centro degli interessi principali del debitore in un altro Stato membro, dinanzi a un giudice di quest’ultimo Stato membro».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla seconda questione

24      Con la sua seconda questione, che occorre esaminare per prima, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 2015/848 debba essere interpretato nel senso che il giudice di uno Stato membro investito di una domanda di apertura di una procedura principale di insolvenza conservi una competenza esclusiva ad aprire una siffatta procedura qualora il centro degli interessi principali del debitore sia trasferito in un altro Stato membro dopo la presentazione di tale domanda, ma prima che detto giudice si sia pronunciato su quest’ultima.

25      In via preliminare, occorre rilevare che la Corte non è chiamata a pronunciarsi sulla qualificazione o sulle conseguenze, ai fini dell’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 2015/848, del trasferimento del centro degli interessi principali di un debitore prima della presentazione di una prima domanda di apertura di una procedura di insolvenza che aveva avuto luogo in un momento prossimo a tale presentazione. Infatti, il giudice del rinvio ha indicato, come ricordato al punto 22 della presente sentenza, che esso deve, in sostanza, per motivi procedurali, partire dal principio secondo cui, alla data in cui la domanda di apertura di una procedura di insolvenza nei confronti della Galapagos è stata presentata dinanzi alla High Court, tale centro si trovava nel Regno Unito.

26      Poiché il giudice del rinvio, nell’ambito di tale questione, si chiede più precisamente se la giurisprudenza della Corte relativa all’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 e, in particolare, l’interpretazione di tale regolamento fornita dalla Corte nella sentenza del 17 gennaio 2006, Staubitz-Schreiber (C‑1/04, EU:C:2006:39), siano rilevanti ai fini dell’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 2015/848, occorre iniziare constatando che, come risulta dal considerando 1 di quest’ultimo regolamento, esso deriva da una rifusione del regolamento n. 1346/2000, che era stato modificato diverse volte. Orbene, da un lato, al pari di quest’ultimo, il regolamento 2015/848 ha segnatamente lo scopo, come risulta dal suo considerando 8, di migliorare l’efficacia e l’efficienza delle procedure d’insolvenza che presentano implicazioni transfrontaliere prevedendo, in un provvedimento vincolante e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, disposizioni in materia di giurisdizione, riconoscimento e legge applicabile in tale settore.

27      Inoltre, analogamente al regolamento n. 1346/2000, il regolamento 2015/848 persegue segnatamente l’obiettivo, enunciato nel suo considerando 5, di dissuadere le parti, per il buon funzionamento del mercato interno, dal trasferire i beni o i procedimenti giudiziari da uno Stato membro all’altro nell’intento di ottenere una posizione giuridica più favorevole a danno della massa dei creditori («forum shopping»). A tal fine, esso mira in particolare, come risulta dal suo considerando 29, a stabilire salvaguardie intese a prevenire il forum shopping pretestuoso o fraudolento.

28      D’altro lato, l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 2015/848 prevede, al pari dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000, che sono competenti ad aprire la procedura d’insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore.

29      Pertanto, la giurisprudenza della Corte sull’interpretazione delle norme stabilite dal regolamento n. 1346/2000 sulla competenza internazionale resta pertinente ai fini dell’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 2015/848 (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2020, Novo Banco, C‑253/19, EU:C:2020:585, punto 20).

30      Occorre quindi rilevare che l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 2015/848 conferisce, per l’avvio di una procedura principale di insolvenza, competenza esclusiva ai giudici dello Stato membro sul territorio del quale il debitore ha il centro dei suoi interessi principali (v., per analogia, sentenze del 15 dicembre 2011, Rastelli Davide e C., C‑191/10, EU:C:2011:838, punto 27, nonché del 14 novembre 2018, Wiemer & Trachte, C‑296/17, EU:C:2018:902, punto 23).

31      Inoltre, come rilevato dal giudice del rinvio, la Corte ha dichiarato, nella sentenza del 17 gennaio 2006, Staubitz-Schreiber (C‑1/04, EU:C:2006:39), che il giudice dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore al momento della proposizione della domanda di apertura della procedura d’insolvenza da parte del debitore resta competente ad aprire detta procedura quando tale debitore trasferisca il centro dei propri interessi principali nel territorio di un altro Stato membro successivamente alla proposizione della domanda, ma anteriormente all’apertura della procedura.

32      A tale riguardo, la Corte ha ricordato, in particolare, al punto 25 di tale sentenza, l’obiettivo del regolamento n. 1346/2000, identico a quello attualmente perseguito dal regolamento 2015/848, consistente nel dissuadere le parti della procedura dal trasferire i beni o i procedimenti giudiziari da uno Stato membro ad un altro al fine di ottenere una migliore situazione giuridica, e ha considerato che tale obiettivo non sarebbe raggiunto se il debitore potesse trasferire il centro dei propri interessi principali in un altro Stato membro tra la presentazione della domanda di apertura di una procedura di insolvenza e l’adozione della decisione di apertura di tale procedura e determinare, in questo modo, il giudice competente nonché il diritto applicabile. La Corte ha rilevato, al punto 26 di detta sentenza, che un tale trasferimento di competenza sarebbe altresì contrario allo scopo, ricordato ai considerando 3 e 8 del regolamento 2015/848, di un funzionamento efficace, migliorato e accelerato delle procedure transfrontaliere, in quanto esso obbligherebbe i creditori a ricercare continuamente il debitore là dove questi decidesse di stabilirsi in modo più o meno definitivo e, in pratica, rischierebbe di tradursi spesso in un allungamento della procedura.

33      Quanto alla questione se il mantenimento della competenza del giudice di uno Stato membro inizialmente adito abbia come conseguenza di escludere la competenza dei giudici di un altro Stato membro a conoscere di nuove domande di apertura di una procedura di insolvenza principale, si deve constatare, anzitutto, che dall’articolo 3 del regolamento 2015/848 risulta che può essere aperta una sola procedura principale e che essa produce i suoi effetti in tutti gli Stati membri nei quali tale regolamento è applicabile (v., per analogia, sentenza del 2 maggio 2006, Eurofood IFSC, C‑341/04, EU:C:2006:281, punto 52).

34      Inoltre, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento 2015/848, in combinato disposto con il considerando 27 di quest’ultimo, spetta al giudice di uno Stato membro investito di una domanda di apertura di una procedura di insolvenza principale esaminare d’ufficio la propria competenza e, a tal fine, verificare che il centro degli interessi principali del debitore, ai sensi dell’articolo 3 di tale regolamento, si trovi in tale Stato membro (v., per analogia, sentenza del 2 maggio 2006, Eurofood IFSC, C‑341/04, EU:C:2006:281, punto 41). Il considerando 33 di tale regolamento indica peraltro che, nel caso in cui il giudice adito con una siffatta domanda ritenga che il centro degli interessi principali non sia situato sul suo territorio, non dovrebbe aprire una procedura principale d’insolvenza.

35      Infine, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento 2015/848, la decisione di apertura della procedura di insolvenza da parte di un giudice di uno Stato membro competente in virtù dell’articolo 3 di tale regolamento è riconosciuta in tutti gli altri Stati membri dal momento in cui essa produce effetto nello Stato membro di apertura. Tale riconoscimento, come enunciato nel considerando 65 del suddetto regolamento, poggia sul principio di fiducia reciproca, il quale esige che i giudici degli altri Stati membri riconoscano la decisione di apertura di una siffatta procedura, senza poter controllare la valutazione effettuata dal primo giudice relativamente alla propria competenza (v., per analogia, sentenza del 2 maggio 2006, Eurofood IFSC, C‑341/04, EU:C:2006:281, punto 42).

36      Dall’insieme di tali considerazioni discende che il giudice di uno Stato membro investito di una domanda di apertura di una procedura principale di insolvenza conserva una competenza esclusiva ad aprire una siffatta procedura qualora il centro degli interessi principali del debitore sia trasferito in un altro Stato membro dopo la presentazione di tale domanda, ma prima che detto giudice si sia pronunciato su quest’ultima, e che, di conseguenza, quando una domanda è presentata successivamente agli stessi fini dinanzi a un giudice di un altro Stato membro, quest’ultimo non può, in linea di principio, dichiararsi competente ad aprire una siffatta procedura finché il primo giudice non si sia pronunciato e abbia declinato la propria competenza.

37      Nel procedimento principale, risulta pacifico che, prima di adire l’Amtsgericht Düsseldorf (Tribunale circoscrizionale di Düsseldorf), era stata presentata dinanzi alla High Court una domanda di apertura di una procedura principale di insolvenza nei confronti della Galapagos. Pertanto, per valutare la validità della decisione dell’Amtsgericht Düsseldorf (Tribunale circoscrizionale di Düsseldorf) di riconoscere la propria competenza internazionale, il giudice del rinvio dovrà tener conto degli effetti prodotti dalla presentazione di tale domanda dinanzi alla High Court, alla luce delle considerazioni esposte nella presente sentenza.

38      Ciò premesso, si deve altresì tenere conto del fatto che, ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 3, lettera c), dell’accordo sul recesso, il regolamento 2015/848 si applica al Regno Unito, nonché negli Stati membri in caso di situazioni che coinvolgano il Regno Unito, nelle procedure di insolvenza, a condizione che la procedura principale sia stata aperta prima della fine del periodo di transizione di cui all’articolo 126 di tale accordo.

39      Di conseguenza, se, nel caso di specie, si dovesse rilevare che alla data di scadenza di tale periodo di transizione, ossia il 31 dicembre 2020, la High Court non si era ancora pronunciata sulla domanda di apertura di una procedura principale di insolvenza, ne deriverebbe che il regolamento 2015/848 non esigerebbe più che, a causa di tale domanda, un giudice di uno Stato membro, nel cui territorio si trovi il centro degli interessi principali della Galapagos, si astenga dal dichiararsi competente ai fini dell’apertura di una siffatta procedura.

40      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 2015/848 deve essere interpretato nel senso che il giudice di uno Stato membro investito di una domanda di apertura di una procedura di insolvenza principale conserva una competenza esclusiva ad aprire una siffatta procedura qualora il centro degli interessi principali del debitore sia trasferito in un altro Stato membro dopo la presentazione di tale domanda, ma prima che detto giudice si sia pronunciato su quest’ultima. Di conseguenza, e nei limiti in cui tale regolamento rimanga applicabile a detta domanda, il giudice di un altro Stato membro successivamente investito di una domanda presentata agli stessi fini non può, in linea di principio, dichiararsi competente ad aprire una procedura di insolvenza principale finché il primo giudice non si sia pronunciato e abbia declinato la propria competenza.

 Sulla prima questione

41      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 2015/848 debba essere interpretato nel senso che può ritenersi che il centro degli interessi principali del debitore si trovi nello Stato membro nel cui territorio è situata la sua amministrazione centrale, qualora quest’ultima sia stata trasferita a partire da un altro Stato membro dopo la presentazione, in quest’ultimo, di una domanda di apertura di una procedura principale di insolvenza, ancora pendente.

42      Orbene, dalla risposta apportata alla seconda questione risulta che il giudice di uno Stato membro investito di una domanda di apertura di una procedura principale di insolvenza non deve, in siffatte circostanze, esaminare se il centro degli interessi principali del debitore si trovi in detto Stato membro.

43      Ciò posto, non occorre rispondere alla prima questione.

 Sulle spese

44      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che il giudice di uno Stato membro investito di una domanda di apertura di una procedura di insolvenza principale conserva una competenza esclusiva ad aprire una siffatta procedura qualora il centro degli interessi principali del debitore sia trasferito in un altro Stato membro dopo la presentazione di tale domanda, ma prima che detto giudice si sia pronunciato su quest’ultima. Di conseguenza, e nei limiti in cui tale regolamento rimanga applicabile a detta domanda, il giudice di un altro Stato membro successivamente investito di una domanda presentata agli stessi fini non può, in linea di principio, dichiararsi competente ad aprire una procedura di insolvenza principale finché il primo giudice non si sia pronunciato e abbia declinato la propria competenza.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.