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Ordinanza del Tribunale del 22 dicembre 2023 – Exxonmobil Petroleum & Chemical / Commissione e ECHA

(Causa T-121/23)1

Ricorso di annullamento – REACH – Definizione di un elenco di sostanze candidate all’eventuale inclusione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 – Lettera che sollecita la Commissione a richiedere all’ECHA di riesaminare l’inclusione del fenantrene in tale elenco – Diniego della Commissione di chiedere all’ECHA di predisporre un fascicolo conformemente all’allegato XV del regolamento n. 1907/2006 – Atto non impugnabile – Irricevibilità»)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Exxonmobil Petroleum & Chemical BVBA (Anversa, Belgio) (rappresentanti: H. Estreicher, A. Bartl e M. Escorneboueu, avvocati)

Convenute: Commissione europea (rappresentanti: K. Mifsud-Bonnici e E. Mathieu, agenti), e Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: M. Heikkilä, W. Broere e S. Mahoney, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l'annullamento della lettera della Commissione europea del 21 dicembre 2022, con la quale tale istituzione ha rifiutato di chiedere all'ECHA di predisporre un fascicolo conformemente all'allegato XV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1, e rettifica in GU 2007, L 136, pag. 3), mirante a far sì che l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) riconsiderasse la sua decisione ED/88/2018 del 19 dicembre 2018, con la quale essa ha incluso il fenantrene nell'elenco delle sostanze identificate come estremamente preoccupanti previsto all'articolo 59 del regolamento n. 1907/2006.

Dispositivo

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

L’Exxonmobil Petroleum & Chemical BVBA si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea e dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).

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1 GU C 155 del 2.5.2023.