Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 dicembre 2022 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dai Tribunal d’arrondissement de Luxembourg - Luxembourg, Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles - Belgique) – Christian Louboutin / Amazon Europe Core Sàrl (C‑148/21), Amazon EU Sàrl (C‑148/21), Amazon Services Europe Sàrl (C‑148/21), Amazon.com Inc. (C‑184/21), Amazon Services LLC (C‑184/21)
(Cause riunite C-148/21 e C-184/21)1
(Rinvio pregiudiziale – Marchio dell’Unione europea – Regolamento (UE) 2017/1001 – Articolo 9, paragrafo 2, lettera a) – Diritti conferiti dal marchio dell’Unione europea – Nozione di “uso” – Gestore di un sito Internet di vendita online che integra un mercato online – Annunci pubblicati su tale mercato da venditori terzi che fanno uso, in detti annunci, di un segno identico a un marchio altrui per prodotti identici a quelli per i quali quest’ultimo è stato registrato – Percezione di tale segno come parte integrante della comunicazione commerciale di detto gestore – Modalità di presentazione degli annunci che non consente di distinguere chiaramente le offerte di detto gestore da quelle di tali venditori terzi)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Christian Louboutin
Convenute: Amazon Europe Core Sàrl (C‑148/21), Amazon EU Sàrl (C‑148/21), Amazon Services Europe Sàrl (C‑148/21), Amazon.com Inc. (C‑184/21), Amazon Services LLC (C‑184/21)
Dispositivo
L’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea,
dev’essere interpretato nel senso che:
si può ritenere che il gestore di un sito Internet di vendita online che integra, oltre alle proprie offerte di vendita, un mercato online utilizzi esso stesso un segno identico a un marchio dell’Unione europea altrui per prodotti identici a quelli per i quali tale marchio è stato registrato, quando venditori terzi propongono in vendita sul mercato in parola, senza il consenso del titolare di detto marchio, siffatti prodotti recanti il suddetto segno, se un utente normalmente informato e ragionevolmente attento di tale sito stabilisce un nesso tra i servizi del menzionato gestore e il segno in questione, il che si verifica in particolare quando, tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la situazione di cui trattasi, un utente siffatto potrebbe avere l’impressione che sia il gestore medesimo a commercializzare, in nome e per conto proprio, i prodotti recanti il suddetto segno. È rilevante a tale riguardo il fatto che detto gestore ricorra a una modalità di presentazione uniforme delle offerte pubblicate sul suo sito Internet, mostrando allo stesso tempo gli annunci relativi ai prodotti che vende in nome e per conto proprio e quelli relativi a prodotti proposti da venditori terzi su tale mercato, che esso faccia apparire il proprio logo di noto distributore su tutti i suddetti annunci e che esso offra ai venditori terzi, nell’ambito della commercializzazione dei prodotti recanti il segno in questione, servizi complementari consistenti in particolare nello stoccaggio e nella spedizione di tali prodotti.
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1 GU C 189 del 17.5.2021GU C 217 del 7.6.2021