Language of document : ECLI:EU:T:2015:17

Causa T‑1/12

Repubblica francese

contro

Commissione europea

«Aiuti di Stato – Aiuto per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà – Aiuti per la ristrutturazione previsti dalle autorità francesi in favore della SeaFrance SA – Aumento di capitale e prestiti concessi dalla SNCF alla SeaFrance – Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno – Nozione di aiuto di Stato – Criterio dell’investitore privato – Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà»

Massime – Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 15 gennaio 2015

1.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Carattere giuridico – Interpretazione sulla base di elementi obiettivi – Sindacato giurisdizionale

(Art. 107, § 1, TFUE)

2.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Valutazione secondo il criterio dell’investitore privato – Valutazione alla luce di tutti gli elementi rilevanti dell’operazione controversa e del suo contesto – Interventi consecutivi dello Stato indissociabilmente connessi – Valutazione delle misure adottate nel loro complesso – Ammissibilità

(Art. 107, § 1, TFUE)

3.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Valutazione secondo il criterio dell’investitore privato – Valutazione alla luce di tutti gli elementi rilevanti dell’operazione controversa e del suo contesto – Interventi consecutivi dello Stato indissociabilmente connessi – Analisi globale del rendimento di detti interventi

(Art. 107, § 1, TFUE)

4.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Valutazione nel quadro esclusivo dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Considerazione di una prassi anteriore – Esclusione

(Art. 107, § 1, TFUE)

5.      Ricorso di annullamento – Oggetto – Decisione che si basa su vari punti della motivazione, ciascuno sufficiente a giustificare il suo dispositivo – Decisione in materia di aiuti di Stato – Motivo relativo a un errore o a un altro vizio che inficia un solo pilastro del ragionamento – Motivo che non può comportare l’annullamento della decisione

(Art. 263 TFUE)

6.      Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno – Aiuti alla ristrutturazione di un’impresa in difficoltà – Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà – Contributo proprio dell’impresa beneficiaria – Prestito che non può essere preso in considerazione a titolo di contributo proprio

(Art. 107, § 3, TFUE; comunicazione della Commissione 2004/C 244/02, §§ 7, 43 e 44)

7.      Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno – Aiuti alla ristrutturazione di un’impresa in difficoltà – Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà – Contributo proprio dell’impresa beneficiaria – Autorizzazione di un contributo inferiore al 50% in circostanze eccezionali e in caso di particolare difficoltà – Elementi di valutazione – Crisi economica e contrazione dei mercati finanziari che incidono sulla generalità delle imprese – Esclusione

(Art. 107, § 3, TFUE; comunicazione della Commissione 2004/C 244/02, § 44)

8.      Unione europea – Regimi di proprietà – Principio di neutralità – Applicazione delle norme fondamentali del trattato – Articolazione con le disposizioni in materia di aiuti di Stato

(Artt. 107, § 1, TFUE e 345 TFUE)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 29, 30)

2.      Nell’esaminare l’applicazione del criterio dell’investitore privato la Commissione deve sempre esaminare tutti gli elementi rilevanti dell’operazione controversa ed il suo contesto e, in sede di applicazione di tale criterio a più interventi consecutivi dello Stato, essa deve valutare se fra tali interventi sussistano legami talmente stretti da renderne impossibile la dissociazione e se pertanto tali interventi debbano essere considerati come un unico intervento ai fini dell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

L’esame del carattere dissociabile di vari interventi consecutivi dello Stato dev’essere effettuato alla luce di criteri quali, segnatamente, la cronologia di detti interventi, il loro scopo e la situazione dell’impresa beneficiaria al momento di tali interventi.

A questo riguardo, in una situazione in cui un’impresa pubblica concede consecutivamente a una sua controllata in difficoltà un aiuto per il salvataggio, una ricapitalizzazione e alcuni prestiti – prestiti che, secondo lo Stato membro interessato, non costituirebbero aiuti bensì un investimento autonomo alla luce del criterio dell’investitore privato –, la Commissione può tener conto, tra gli elementi del contesto, segnatamente, dell’evoluzione del piano di ristrutturazione, dello sdoppiamento di detta impresa pubblica, che agisce non solo in qualità di fornitrice dell’aiuto ma anche di finanziatrice dei capitali destinati a far parte del contributo proprio, e della mancata partecipazione all’operazione di ristrutturazione di un investitore privato indipendente dallo Stato.

(v. punti 32‑34, 47, 50, 55)

3.      In una situazione in cui un’impresa pubblica concede consecutivamente a una sua controllata in difficoltà un aiuto per il salvataggio, una ricapitalizzazione e alcuni prestiti, che costituiscono un insieme indissociabile di misure, la Commissione applica correttamente il criterio dell’investitore privato quando, tenendo conto dell’impatto che il pagamento degli interessi e il rimborso dei prestiti in questione ha sulla redditività della ricapitalizzazione, essa effettua un’analisi globale del rendimento che detta impresa pubblica può attendersi, quale unico investitore privato, dalle misure da essa attuate o progettate nell’ambito del salvataggio e della ristrutturazione dell’impresa beneficiaria, valutate nel loro insieme. In un caso del genere, la Commissione non deve analizzare con precisione se le condizioni di concessione di ciascuno dei prestiti in questione fossero conformi alle condizioni del mercato.

Nel quadro dell’applicazione del test dell’investitore privato a un insieme indissociabile di misure, il fatto che l’impresa pubblica, la quale agisce nella duplice veste di fornitrice degli aiuti e di finanziatrice dei capitali destinati a far parte del contributo proprio, sia l’unica a fornire all’impresa beneficiaria risorse necessarie per il finanziamento della ristrutturazione, poiché nessun investitore privato esterno interviene al suo fianco in quest’operazione, corrobora la conclusione secondo cui un investitore in economia di mercato non fornirebbe a un’impresa in difficoltà un siffatto insieme di misure.

(v. punti 47, 53, 54)

4.      È solo nell’ambito dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, che dev’essere valutato il carattere di aiuto di Stato di una determinata misura, e non con riferimento alla pretesa prassi decisionale anteriore della Commissione. Sarebbe peraltro particolarmente arduo basarsi su una prassi anteriore della Commissione nel settore degli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione, ove la valutazione di ciascun caso dipende fortemente dalla situazione finanziaria individuale del beneficiario dell’aiuto, dalla condizione economica complessiva del settore in cui esso opera e dal quadro normativo in cui esso evolve.

(v. punto 58)

5.      Quando alcuni punti della motivazione di una decisione sono idonei, di per sé, a giustificarla adeguatamente, i vizi da cui potrebbero essere inficiati altri punti della motivazione dell’atto sono comunque ininfluenti sul suo dispositivo. Peraltro, è pacifico che un motivo il quale, benché fondato, sia inidoneo a comportare l’annullamento auspicato dal ricorrente dev’essere respinto come inoperante.

(v. punto 73)

6.      Una volta che determinate misure concesse da un’impresa pubblica a una sua controllata in difficoltà, ossia prestiti, una ricapitalizzazione e un aiuto al salvataggio, valutati congiuntamente, costituiscono aiuti di Stato, detti prestiti sono necessariamente esclusi dal contributo proprio dell’impresa beneficiaria alla propria ristrutturazione ai sensi dei punti 7, 43 e 44 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

(v. punto 86)

7.      Secondo il punto 44 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, in circostanze eccezionali e in caso di particolare difficoltà, che gli Stati membri sono tenuti a dimostrare, la Commissione può accettare un contributo proprio inferiore al 50% applicabile alle grandi imprese.

A questo proposito, dal momento che la crisi economica e la contrazione dei mercati finanziari incidono sulla generalità delle imprese, esse non possono essere qualificate come circostanze eccezionali o come particolari difficoltà riguardanti una sola impresa.

(v. punti 88, 89)

8.      V. il testo della decisione.

(v. punti 94, 95, 99, 100)