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Ricorso presentato il 18 febbraio 2010 - IRO/Commissione

(Causa T-69/10)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Industrie Riunite Odolesi SpA (IRO) (Via Brescia, Italia) (rappresentanti: A. Giardina, avvocato, P. Tomassi, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione impugnata.

In via subordinata, annullare o ridurre l'ammenda inflitta nella decisione impugnata.

Condannare la Commissione al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-55/10, SP/Commissione.

In particolare la ricorrente fa valere:

Violazione di legge ed eccesso di potere, poiché la Commissione ha adottato la Decisione nella quale la ricorrente è stata sanzionata per aver partecipato a un asserito cartello sui prezzi, senza aver esaminato tutti i documenti giustificativi, in virtù dell'assenza degli allegati relativi alle tabelle sui prezzi;

Violazione delle norme procedurali previste dal regolamento CE n. 1/20031, dal momento che la Commissione, successivamente all'annullamento da parte del Tribunale di primo grado della decisione del 17 dicembre 2002, n. C(2002) 5087 def., ha adottato la Decisione senza svolgere alcuna attività procedimentale quale l'invio alle parti della comunicazione degli addebiti e/o lo svolgimento dell'audizione delle parti, né coinvolgendo le Autorità nazionali, con conseguente incompletezza, incoerenza ed illegittimità dell'intero procedimento della Commissione e lesione del diritto di difesa delle imprese sanzionate.

Difetto d'istruttoria e di motivazione, poiché la Commissione non ha correttamente valutato gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria in relazione alle dimensioni del mercato rilevante e agli effetti della presunta intesa.

In subordine, la Ricorrente domanda l'annullamento o la riduzione dell'ammenda inflitta nella Decisione impugnata.

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1 - Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 Trattato (GU L, del 04.01.2003, pag. 1).